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Trieste e la Rotta balcanica: politiche di frontiera, esclusione e pratiche di solidarietà
Sostieni Melting Pot AIUTACI A MANTENERE LIBERO E ACCESSIBILE IL NOSTRO LAVORO Con 12 € sostieni un’informazione indipendente, decoloniale e critica Sostieni ora → Dalla rotta balcanica a Trieste, dalle frontiere alpine di Oulx a Calais, fino alla Grecia e al Mediterraneo centrale, un percorso attraverso i luoghi e i meccanismi del controllo, tra respingimenti, sorveglianza e pratiche di solidarietà e resistenza. Un nuovo articolo ogni venerdì su Melting Pot 1. PH: Stefano Gili, Officina 31021 LA FRONTIERA ORIENTALE E LE CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA EUROPEO La frontiera orientale italiana rappresenta uno dei luoghi in cui emergono con particolare chiarezza le contraddizioni del sistema europeo di asilo. Trieste, al confine con la Slovenia e all’interno dello spazio Schengen, è un punto di passaggio della cosiddetta Rotta balcanica, percorsa da persone provenienti, tra gli altri Paesi, soprattutto da Afghanistan, Siria, Iraq, Pakistan e Bangladesh. Le ragioni della partenza sono diverse e comprendono guerre, persecuzioni, instabilità politica, crisi economiche e assenza di prospettive di vita sicure. Parlare genericamente di «pressione migratoria» rischia di cancellare le storie individuali e i contesti che spingono le persone a partire, trasformando esperienze complesse in un problema da contenere 2.  A Trieste, la frontiera rivela così il suo volto più profondo. Non è soltanto una linea geografica, ma un dispositivo che regola la mobilità, seleziona l’accesso ai diritti e può condannare all’attesa, alla precarietà e all’invisibilità. Il confine diventa anche un metodo per stabilire chi può muoversi, a quali condizioni e con quali possibilità di essere riconosciuto e tutelato 3. Il controllo, infatti, non si ferma ai posti di frontiera, ma prosegue negli uffici, nelle procedure d’asilo, nell’accesso all’accoglienza e nella ricerca, spesso disperata, di un riparo e di assistenza. In questo scenario si colloca il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, entrato in applicazione il 12 giugno 2026, che ridefinisce le procedure di screening, asilo e rimpatrio e i meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri 4. La sua attuazione, però, deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali, della dignità umana, dell’accesso effettivo all’asilo, della protezione delle persone vulnerabili, del principio di non-refoulement e del diritto a un ricorso effettivo. Ma, oggi, tali garanzie sembrano passare in secondo piano nelle politiche migratorie, anziché rappresentare obblighi imprescindibili per un’Unione europea fondata sui diritti umani e sullo Stato di diritto. Per questo il monitoraggio indipendente alle frontiere è indispensabile, soprattutto dove le barriere linguistiche e la mancanza di assistenza legale rischiano di lasciare gli abusi senza voce e le persone senza strumenti per difendersi. Anche durante i controlli temporanei al confine italo-sloveno, previsti fino al 18 dicembre 2026, gli obblighi di tutela dei diritti fondamentali restano invariati 5. La sfida di Trieste è dunque impedire che la frontiera diventi una soglia oltre la quale i diritti si assottigliano. Garantire procedure accessibili, accoglienza e protezione significa riconoscere che dietro ogni attraversamento c’è una persona, non un’emergenza o numero da respingere. SECURITIZZAZIONE, ESTERNALIZZAZIONE E DETERRENZA Gianfranco Schiavone, presidente dell’ICS e collaboratore di Altreconomia e ASGI, interpreta quanto accade lungo il confine orientale come parte di una trasformazione più ampia delle politiche europee: dalla gestione della mobilità alla costruzione di ostacoli che mirano a impedire o scoraggiare gli attraversamenti, anche attraverso la cooperazione con Paesi terzi e condizioni di permanenza particolarmente difficili per chi arriva 6. Questa lettura si collega al concetto di securitizzazione, che descrive il processo attraverso cui la migrazione viene rappresentata soprattutto come una minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico, legittimando controlli più rigidi e politiche di deterrenza 7. Le persone migranti diventano così il bersaglio su cui concentrare paure e responsabilità, mentre passano in secondo piano le cause strutturali dei problemi. Il dibattito degli ultimi anni si è spesso concentrato sulla mera denuncia dell’emergenza e sulla richiesta di misure restrittive, senza sviluppare soluzioni durature. Il successo delle politiche migratorie viene misurato soprattutto in base alla capacità di bloccare gli arrivi, mentre l’accesso all’asilo, l’accoglienza, la salute e l’inclusione sociale diventano questioni secondarie. A questo modello si è affiancato il processo di esternalizzazione delle frontiere, attraverso cui l’Unione europea ha progressivamente trasferito parte delle attività di controllo dei flussi migratori ai Paesi terzi, mediante accordi, finanziamenti e forme di cooperazione operativa 8. Questo meccanismo può essere letto come una sorta di subappalto delle responsabilità: affidando ad altri Stati la gestione e il contenimento dei movimenti migratori, l’Unione europea rischia di delegare anche la tutela dei diritti delle persone coinvolte, allontanando i controlli dai propri confini senza per questo venir meno agli obblighi internazionali in materia di diritti umani e protezione dei rifugiati. La strategia diventa problematica quando privilegia la deterrenza a scapito dell’accesso all’asilo e delle garanzie dei diritti umani 9. Tali pratiche devono rispettare il principio di non-refoulement, sancito dalla Convenzione di Ginevra, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il principio vieta, nei termini previsti dal diritto applicabile, di trasferire una persona verso luoghi in cui rischia persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti. Come chiarito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia del 2012 10, gli accordi con Paesi terzi non esonerano gli Stati dalle proprie responsabilità 11. Esternalizzare i controlli non significa trasferire o cancellare gli obblighi di tutela. Un paradosso riguarda la lotta ai trafficanti di persone. Infatti la chiusura dei canali regolari e i respingimenti non eliminano la necessità di fuggire, ma spingono le persone a tentare nuovamente il passaggio, affidandosi a intermediari informali. Finché persistono guerre, persecuzioni e crisi globali, che continuiamo a finanziare oltretutto, le persone continueranno a migrare 12. Chiudere le vie legali alimenta così il Game lungo la Rotta balcanica, rendendo i viaggi più costosi e pericolosi e aumentando la dipendenza dai trafficanti 13. Le riammissioni informali dall’Italia alla Slovenia, avviate nel maggio 2020, rappresentano una contraddizione emblematica. Secondo le organizzazioni per i diritti umani, i trasferimenti sarebbero spesso avvenuti senza un’adeguata valutazione individuale, sufficienti garanzie procedurali o un’effettiva possibilità di chiedere asilo 14. Como osserva Schiavone, l’accordo bilaterale italo-sloveno del 1996 non poteva giustificare trasferimenti privi delle necessarie garanzie. Gli Stati restano vincolati dal diritto d’asilo, dal principio di non-refoulement e dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In alcuni casi, i trasferimenti sarebbero avvenuti senza provvedimenti individuali, interpreti o un’effettiva verifica della volontà di chiedere protezione, esponendo le persone al rischio di chain refoulement, cioè respingimenti a catena verso la Croazia e poi la Bosnia-Erzegovina o la Serbia. Negli ultimi decennio poi soprattutto, come noto e documentato, lungo la rotta sono state inoltre denunciate percosse, maltrattamenti, distruzione di telefoni e documenti e sottrazione di effetti personali 15. MARGINALITÀ URBANA E INCLUSIONE DIFFERENZIALE La fine delle riammissioni informali non è stata accompagnata da una risposta strutturale sul fronte dell’accoglienza. La carenza di alloggi e i ritardi amministrativi hanno continuato a spingere le persone verso condizioni di abbandono e insediamenti degradati come l’ex Silos di Trieste 16. Le carenze del sistema alimentano così vulnerabilità e ghettizzazione, mentre le misure restrittive, spesso giustificate in nome della «sicurezza urbana», rischiano di compromettere proprio la sicurezza e la coesione sociale che dichiarano di proteggere 17. Lo sgombero del Silos, avvenuto il 21 giugno 2024, non ha, infatti, cancellato i bisogni abitativi e sanitari di chi vi trovava riparo, così come l’allontanamento dagli edifici dismessi e dagli spazi informali del Porto Vecchio non elimina le cause dell’esclusione. Ma si può davvero costruire sicurezza negando diritti e lasciando irrisolte le cause della marginalità? PH: Stefano Gili, Officina 31021 Le politiche che escludono in nome della sicurezza non rischiano forse di produrre proprio ciò che dichiarano di voler combattere, alimentando un circolo vizioso di insicurezza, abbandono e invisibilità? Bloccare la migrazione, fenomeno che attraversa da sempre la storia umana ed europea, non significa fermarla, ma costringere le persone a percorsi più pericolosi e informali. La stessa Europa è il risultato dell’incontro tra popoli, culture e storie diverse. Eppure, quando mancano vie legali, accoglienza e reali possibilità d’integrazione, le persone non scompariranno, diventano ombre ai margini delle città, private di diritti e prospettive. Individuare, poi, un gruppo vulnerabile a cui attribuire le colpe dei problemi collettivi è una strategia che ricorre da tempo nella storia. Costruire un capro espiatorio è spesso più semplice che affrontare le responsabilità istituzionali, le disuguaglianze e le carenze strutturali. La persona migrante diventa così il bersaglio visibile su cui proiettare paure e insicurezze, distogliendo l’attenzione sulle vere carenze. E, spesso, storicamente questa tecnica del “diverso” responsabile si è messa in pratica. Il controllo delle frontiere e i respingimenti si trasformano in risposte simboliche, capaci di alimentare una narrazione di fermezza e raccogliere consenso nell’elettorato. Se non è accompagnata da politiche strutturali di accoglienza, inclusione e convivenza, la sicurezza rischia solo di ridursi a propaganda uno slogan che individua un colpevole, promette una soluzione immediata e rinvia ogni cambiamento reale. La frontiera entra così nella città. Si manifesta nella possibilità diseguale di accedere all’alloggio, ai servizi, alla registrazione amministrativa e allo spazio pubblico. Mezzadra e Neilson descrivono processi analoghi attraverso il concetto di inclusione differenziale: non una semplice esclusione, ma una condizione in cui l’accesso alla società rimane precario, incompleto e subordinato 18. PROPAGANDA E COSTRUZIONE DEL NEMICO In questo quadro, l’esternalizzazione delle frontiere si inserisce in un contesto politico e sociale in cui alimentare la paura e individuare un nemico comune diventa funzionale alla costruzione del consenso. In un mondo attraversato da crisi economiche, sociali, culturali, educative e sanitarie, è più facile attribuire le responsabilità a chi viene percepito come diverso che affrontare le cause strutturali di queste difficoltà. La propaganda contemporanea può così trasformare la persona migrante in un capro espiatorio a cui imputare ogni problema: dall’insicurezza alla precarietà economica, dalle difficoltà dei servizi pubblici alla sanità e all’istruzione. Il migrante viene caricato di contraddizioni e accusato contemporaneamente di sottrarre lavoro e di non lavorare, di gravare sul welfare e di non contribuire, di essere invisibile e di occupare troppo spazio 19. Come evidenzia Piero Gorza di OnBorders, dalla crisi del 2015 stiamo assistendo a una vera e propria «guerra al migrante», in cui la persona diventa un’ombra: presente nello spazio pubblico, ma privata della propria storia e ridotta a un numero, un flusso o un’emergenza 20. Questo meccanismo sposta l’attenzione dalle responsabilità e dalle scelte istituzionali ed economiche verso gruppi vulnerabili e facilmente identificabili, mentre le misure di controllo vengono presentate come prova di fermezza. Affrontare effettivamente le crisi richiederebbe, al contrario, investimenti strutturali e politiche di lungo periodo: rafforzare la sanità e l’istruzione, garantire l’accesso alla casa e al lavoro, contrastare la marginalità e l’esclusione, sostenere i territori e costruire comunità in cui l’incontro tra persone con storie e culture diverse possa diventare una risorsa sociale e culturale. Richiederebbe una gestione condivisa a livello europeo, capace di superare la logica dell’emergenza e di distribuire responsabilità e risorse. Ma sembra oggi più importante e lungimirante investire in un carro armato, quanto piuttosto che in educazione e sanità.  LE RETI DI SOLIDARIETÀ E L’ESPERIENZA TRIESTINA Nel contesto triestino, l’attività dell’ICS, di Linea d’Ombra, del Centro Diurno e di altre reti solidali dimostra l’importanza di risposte basate sui bisogni concreti. La distribuzione di cibo e coperte, la medicazione delle ferite e la «cura dei piedi» in Piazza della Libertà non sono soltanto forme di assistenza immediata, ma anche gesti che restituiscono visibilità e dignità a persone spesso ridotte a un fenomeno astratto. Queste reti rappresentano infrastrutture informali di cura, fondamentali quando i servizi pubblici risultano insufficienti, pur senza poter sostituire le responsabilità istituzionali. La loro importanza è emersa anche dopo le restrizioni alle attività di Linea d’Ombra il 16 ottobre 2026, che hanno introdotto limitazioni di orario e nei fine settimana per ragioni di ordine pubblico e fruibilità della piazza 21. Notizie «HANNO FATTO IL DESERTO E LO CHIAMANO DECORO»: A TRIESTE LA QUESTURA SFRATTA LA SOLIDARIETÀ La lettera a questora e prefetto contro i divieti in piazza della Libertà Redazione 20 Ottobre 2026 Una volontaria di Linea d’Ombra ci ha raccontato il significato della sua presenza in Piazza della Libertà: «Per me, distribuire i pasti significa prendere consapevolezza del privilegio in cui vivo. Il mondo non si esaurisce nella mia singola esistenza, ma è fatto di persone che desiderano muoversi, spostarsi e cercare una vita migliore, nonostante violenze e pericoli. Questa piazza è importante perché l’incontro con queste persone significa riconoscerle nella loro umanità, restituendo loro un’identità e una dignità che troppo spesso vengono negate, quando sono ridotte a numeri, a vite invisibili, a ombre calpestate». Dal 2020, come Officina 31021, sosteniamo le reti di solidarietà attive a Trieste, tra cui Linea d’Ombra, ICS, Lungo la Rotta Balcanica, Fornelli Resistenti e Mediterranea Saving Humans, contribuendo a garantire alle persone cibo, vestiti, cure e, soprattutto, ascolto e vicinanza. Vedere oggi Piazza Libertà così vuota ci lascia sgomenti. Quello spazio sembra tornare a essere il simbolo dell’abbandono e dell’esclusione, proprio là dove, nel tempo, sono nati legami, si sono intrecciate storie, lotte e pratiche di cura. Come ci ha raccontato Gianandrea Franchi, di Linea d’Ombra: «Trieste, un tempo porto e incrocio di culture, ricca proprio grazie allo scambio, alla contaminazione e al flusso continuo di idee e persone, oggi appare vuota, chiusa e diffidente: non sappiamo più riconoscere la bellezza dell’incontro». Trieste rende visibili le contraddizioni del regime europeo di frontiera: riammissioni informali, precarietà abitativa e difficoltà di accesso ai servizi limitano concretamente l’esercizio dei diritti, mentre le reti di solidarietà cercano di colmare le lacune dell’accoglienza. Il rischio è che la deterrenza prevalga sulla tutela delle persone e sulle responsabilità istituzionali. In questo contesto, il migrante diventa spesso il capro espiatorio di crisi economiche e sociali che richiederebbero risposte strutturali. La sfida non è scegliere tra controllo e accoglienza, ma coniugare legalità, protezione e inclusione attraverso alloggi dignitosi, accesso alla salute, istruzione e collaborazione tra istituzioni e società civile. Le esperienze di solidarietà presenti a Trieste dimostrano che la marginalità non è inevitabile. Governare la mobilità significa garantire i diritti e costruire comunità in cui nessuno venga ridotto a un’ombra o trasformato in un bersaglio delle paure collettive. PH: Stefano Gili, Officina 31021 1. Leggi la presentazione del reportage: Il confine come dispositivo. Un reportage sulle forme e le trasformazioni della frontiera europea ↩︎ 2. Convenzione relativa allo status dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951, e Protocollo relativo allo status dei rifugiati, New York, 31 gennaio 1967; UNHCR, documentazione sul diritto d’asilo e sulla protezione internazionale; ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, documentazione sulle attività di accoglienza e tutela a Trieste, disponibile sul sito ufficiale ↩︎ 3. Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Duke University (agosto 2013) ↩︎ 4. «New migration and asylum rules enter into application: what is changing?», Commissione europea (12 giugno 2026) ↩︎ 5. FRA (2024), documentazione sui diritti fondamentali alle frontiere; comunicazioni ufficiali relative alla reintroduzione temporanea dei controlli alla frontiera italo-slovena (19 giugno – 18 dicembre 2026) ↩︎ 6. Schiavone, G., intervista realizzata a Trieste nel maggio 2026. ↩︎ 7. Security and Immigration: Toward a Critique of the Governmentality of Unease, Didier Bigo (febbraio 2022); Huysmans, J. (2006), The Politics of Insecurity: Fear, Migration and Asylum in the EU, London, Routledge ↩︎ 8. Moreno-Lax, V. (2017). Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law. Oxford: Oxford University Press; Lavenex, S. (2006), «Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control», West European Politics, 29(2), pp. 329–350; Sassen, S. (2014); Gammeltoft-Hansen, T. (2011), Access to Asylum, Cambridge University Press; Buzan, B., Wæver, O. e de Wilde, J. (1998), Security, Lynne Rienner; SIPRI (2024) ↩︎ 9. Lavenex, S. (2006), «Shifting Up and Out: The Foreign Policy of European Immigration Control», West European Politics, 29(2), pp. 329–350; Moreno-Lax, V. (2017), Accessing Asylum in Europe: Extraterritorial Border Controls and Refugee Rights under EU Law, Oxford, Oxford University Press ↩︎ 10. Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 febbraio 2012, caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ASGI (2012) ↩︎ 11. Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09, sentenza del 23 febbraio 2012; CEDU, artt. 3, 13 e Prot. 4, art. 4; Carta dei diritti fondamentali dell’UE, artt. 18-19; Convenzione di Ginevra del 1951, art. 33. ↩︎ 12. Castles, S., de Haas, H. e Miller, M. J. (2014), The Age of Migration, 5ª ed., Palgrave Macmillan; Sassen, S. (2014), Expulsions, Harvard University Press; Wihtol de Wenden, C. (2018), Atlas des migrations, Autrement ↩︎ 13. Triandafyllidou, A. e Maroukis, T. (2012), Migrant Smuggling, Palgrave Macmillan; UNHCR (2020), documentazione sulla Rotta balcanica; OIM (2021); OHCHR (2019); UNODC, documentazione sul traffico di migranti. ↩︎ 14. ASGI (2020), documentazione sulle riammissioni informali al confine italo-sloveno; Schiavone, G., intervista realizzata a Trieste nel maggio 2026 ↩︎ 15. ASGI (2020); Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA, 2024); Schiavone, G., intervista realizzata a Trieste nel maggio 2026. ↩︎ 16. Schiavone, G. (2021); ICS, documentazione sulla prima accoglienza a Trieste; Medici Senza Frontiere (MSF, 2023). ↩︎ 17. OIM (2021); Campesi, G. (2018); Zagrebelsky, G. (2017) ↩︎ 18. Mezzadra, S. e Neilson, B. (2013), Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Durham, Duke University Press ↩︎ 19. Stephan, W. G. e Stephan, C. W. (2000), «An Integrated Threat Theory of Prejudice», in Oskamp, S. (a cura di), Reducing Prejudice and Discrimination, Lawrence Erlbaum Associates; Allport, G. W. (1954), The Nature of Prejudice; Wodak, R. (2015), The Politics of Fear, SAGE. ↩︎ 20. Gorza, P., intervista realizzata nel marzo 2026 ↩︎ 21. Ikonomou, M. (2026), articolo sulle restrizioni a Linea d’Ombra, Domani, 16 ottobre 2026; RaiNews TGR FVG, «Stop alla distribuzione di cibo ai migranti di piazza Libertà nel fine settimana», 17 ottobre 2026; Linea d’Ombra, sito ufficiale. ↩︎
Ultima Generazione: sospeso dal TAR il decreto di espulsione dall’Italia per Callune
La ragazza francese, che vive e lavora in Italia, era stata raggiunta da un provvedimento di espulsione per aver partecipato a delle proteste nonviolente. Una prima, parziale e non definitiva vittoria riguardo la vicenda giudiziaria che vede suo malgrado protagonista Callune, una ragazza francese di 24 anni che vive e lavora in Italia, a cui è stato notificato ad agosto di quest’anno un decreto di espulsione per aver partecipato a delle proteste nonviolente nel 2022. Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso degli avvocati Paola Bevere, Antonello Ciervo e Chiara Salvini e ha sospeso l’applicazione del provvedimento. La vicenda ha portato anche a un’interrogazione parlamentare da parte della deputata Elisabetta Piccolotti di AVS. Calunne aveva partecipato nel febbraio del 2022 alle azioni dirette nonviolente di Ultima Generazione al MiTE (Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente), azioni che permisero alle attiviste e agli attivisti di avere un incontro (chiesto da settimane e costantemente ignorato) con l’allora ministro Roberto Cingolani. A seguito dell’azione il Prefetto di Roma emanò nei confronti di Callune un decreto di espulsione dall’Italia con il divieto di rientrare nel Paese per cinque anni. La motivazione è che la ragazza è “una minaccia per la sicurezza pubblica”. Una tale minaccia che ci hanno messo quattro anni per notificarle il 19 agosto di quest’anno il provvedimento emanato dalla Prefettura nel 2022, lasciandole 30 giorni per abbandonare il Paese in cui si è costruita una vita. Proprio la mancanza di tempestività nell’esecuzione del provvedimento è stata alla base della sospensione dello stesso ordinata dai giudici del TAR: la “minaccia” dell’ordine pubblico deve essere attuale, non riferita al passato. La vicenda non è conclusa, il provvedimento è solo sospeso e il 16 marzo 2027 ci sarà l’udienza per la “definizione del merito”, cioè per capire se Callune verrà espulsa o potrà continuare a vivere in Italia. Uno scudo legale per chi si espone Ultima Generazione continuerà a lottare per un mondo migliore, ma può farlo davvero solo se è in grado di difendere chi si espone più di tutti e tutte. Per sostenere le spese legali del ricorso di Callune e delle persone che verranno, Ultima Generazione lancia una raccolta fondi per il proprio scudo legale: [LINK DONAZIONE]. Processi in corso * 26 ottobre, Tribunale di Roma, ore 12.15, terza udienza predibattimentale per blocco Colombo-Mura aureliane del 22 ottobre 2022 * 26, ottobre Tribunale di Roma, ore 12.00, udienza predibattimentale per blocco GRA Km 63+200 del 29 giugno 2022 * 28 ottobre, Tribunale di Roma, ore 11.00, udienza predibattimentale per blocco GRA del 19 ottobre 2022 I nostri canali: Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui nostri social e nel sito web: * Sito web:https://ultima-generazione.com * Facebook@ultimagenerazione.A22 * Instagram@ultima.generazione * Twitter@UltimaGenerazi1 * Telegram@ultimagenerazione Ultima Generazione è una coalizione di cittadini ed è membro del network A22.   Ultima Generazione
October 22, 2026
Pressenza
Espulsioni, la Cassazione richiama i Giudici di Pace: conta la situazione attuale del cittadino straniero
Si segnalano due ordinanze della Corte di Cassazione su altrettanti cittadini albanesi colpiti da decreti di espulsione, confermati dai Giudici di Pace di Bari e di Ragusa. In entrambi i casi la Suprema Corte cassa con rinvio, ribadendo che il giudice deve valutare in concreto e all’attualità la posizione dello straniero. 1. BARI: LA PERICOLOSITÀ SOCIALE VA ACCERTATA IN CONCRETO E ALL’ATTUALITÀ Il ricorrente lasciava l’Albania nel 1992, dopo aver chiesto asilo politico all’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Tirana. Dopo il crollo del regime comunista era l’unico canale per ottenere un titolo di viaggio ed espatriare legalmente. Ottenuta la protezione, risiedeva regolarmente in Germania fino al febbraio 2017. Nel 2017, con un alias e un documento greco, veniva arrestato a Verona per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 e condannato. Scontava la pena nelle Case Circondariali di Verona e poi di Palermo. In detenzione manteneva una condotta esemplare, in un percorso pienamente coerente con l’art. 27, comma 3, Cost. Svolgeva lavoro intramurario, seguiva programmi rieducativi e formativi, otteneva numerosi riconoscimenti, attestati e titoli e un encomio. Il Magistrato di Sorveglianza di Palermo gli concedeva permessi premio ex art. 30-ter O.P., su parere favorevole del Direttore dell’Istituto. Svolgeva attività lavorativa affidato ai servizi sociali e usufruiva della liberazione anticipata. Il 9 gennaio 2024 veniva trattenuto nel CPR di Bari-Palese con provvedimento del Questore, asseritamente in esecuzione di un decreto del Prefetto di Verona. Risultava invece un decreto del Prefetto di Bari, motivato così: “considerato che a carico dell’interessato risultano precedenti di polizia: reati inerenti agli stupefacenti, valutato che dalle condotte tenute è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino straniero […]“. All’udienza di convalida la difesa rilevava che le ragioni del trattenimento non erano chiare. L’Amministrazione non forniva chiarimenti e il Giudice di Pace convalidava; anche l’istanza di riesame veniva rigettata. Nel ricorso contro l’espulsione si deduceva la violazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 286/98, l’insussistenza della pericolosità sociale e la carenza di istruttoria. Il decreto non indicava né le modalità di rintraccio né la condizione dello straniero in Italia dal 2017. Si limitava a richiamare i precedenti per stupefacenti, senza alcuna istruttoria concreta o attuale. Solo con le controdeduzioni della Prefettura emergeva la reale vicenda. Nel 2018 il Magistrato di Sorveglianza di Verona aveva disposto l’espulsione “come cittadino comunitario“. Scarcerato il 22 novembre 2023, il ricorrente era stato trattenuto al CPR di Trapani-Milo, con trattenimento convalidato e prorogato dal Tribunale di Palermo. L’8 gennaio 2024 veniva trasferito a Bari-Palese. Lo stesso giorno le autorità consolari ne accertavano la nazionalità albanese, e “trattandosi di cittadino extracomunitario” il Prefetto di Bari emetteva il nuovo decreto. Ciononostante, il Giudice di Pace rigettava il ricorso. IL RICORSO PER CASSAZIONE Il rigetto veniva impugnato per due motivi. Il primo era la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 in combinato disposto con l’art. 16 d.lgs. 286/98 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il secondo era la motivazione apparente e l’omesso esame di punti decisivi (art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 18 d.lgs. 150/2011). L’art. 16 prevede per lo straniero detenuto un procedimento specifico. Il questore avvia l’identificazione durante la detenzione. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, opponibile davanti al tribunale di sorveglianza. L’espulsione è eseguita “al questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica“. Ne consegue che il Prefetto di Bari non aveva alcun potere di emettere un nuovo decreto di espulsione amministrativa. Le due tipologie di espulsione sono alternative e non cumulabili, e il precedente provvedimento giudiziario costituiva fatto ostativo all’esercizio del potere prefettizio. Mancava inoltre qualsiasi rivalutazione della pericolosità sociale, risalente al 2018 e superata dal percorso di rieducazione documentato. Il Giudice di Pace, che pure richiamava genericamente le controdeduzioni dell’Amministrazione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’incompetenza funzionale del Prefetto e l’illegittimità derivata del decreto. La Cassazione accoglie il secondo motivo, assorbito il primo: “Il secondo motivo, logicamente preliminare poiché afferente ad un vizio del provvedimento impugnato, è fondato. In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari […], in ipotesi di condanna del cittadino straniero […] per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo […] e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all’attualità […] (Cass., n. 23597/2023; n. 19672/2025). Nella specie, il giudice di pace non ha motivato sulla pericolosità del ricorrente, presumendola sulla scorta del precedente in materia di illeciti in tema di stupefacenti, senza effettuare una verifica attuale e concreta, non tenendo conto del percorso di rieducazione intrapreso dal ricorrente, anche nel corso dell’esecuzione della pena detentiva irrogata“. La causa è rinviata al Giudice di Pace di Bari in diversa composizione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22869 del 7 luglio 2026 2. RAGUSA: LA DOMANDA DI PROTEZIONE SOPRAVVENUTA RENDE LO STRANIERO INESPELLIBILE Il 13 febbraio 2024 il Prefetto di Ragusa adottava nei confronti di un cittadino albanese un decreto di espulsione con accompagnamento immediato. Seguiva l’ordine del Questore di lasciare il territorio entro sette giorni. Nel giudizio di opposizione ci furono alcuni rinvii per impedimenti del difensore, che aveva chiesto più volte la trattazione da remoto o la decisione sugli atti. Il 29 aprile 2024 il Giudice di Pace dichiarava l’estinzione del procedimento ex art. 181 c.p.c. La Cassazione, con ordinanza n. 16439/2025, cassava con rinvio per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Riassunta la causa, il 2 ottobre 2025 il Giudice di Pace rigettava di nuovo il ricorso. Secondo il giudice, il decreto era valido in origine perché nel foglio notizie il ricorrente aveva dichiarato di non voler chiedere protezione e di non avere un permesso in rinnovo. Inoltre non sussistevano cause ostative ex art. 19 T.U.I. né esigenze personali o familiari rilevanti. Il nuovo ricorso per cassazione aveva due motivi. Il primo denunciava motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rilascio del permesso provvisorio per protezione internazionale (art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.). Il secondo denunciava la violazione dell’art. 19 T.U.I., dell’art. 4 d.lgs. 142/2015 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), richiamando Cass. n. 6011/2024 sulla sospensione dell’efficacia del decreto. LA DECISIONE La Cassazione accoglie entrambi i motivi. Sul primo, il Giudice di Pace non si era confrontato con il fatto sopravvenuto, documentato e non contestato. Il 4 marzo 2024 il ricorrente aveva inviato il kit postale per il rinnovo e il 25 marzo aveva presentato domanda di protezione internazionale. Era seguito il rilascio del permesso provvisorio e poi, il 18 settembre 2025, il rinnovo del titolo. La dichiarazione resa nel foglio notizie, “pur vera al momento della dichiarazione, è stata superata dai fatti sopravvenuti“. Il giudice è chiamato a valutare “la situazione attuale, non quella fotografata al momento dell’arresto“. Sul secondo, la ricevuta della domanda di protezione costituisce permesso di soggiorno provvisorio e dà diritto a permanere sul territorio fino alla definizione del procedimento. Il giudice doveva quindi verificare la persistenza dei presupposti di espellibilità al momento della decisione. Il decreto adottato prima della domanda non diventa invalido, ma la sua efficacia resta sospesa (Cass. n. 6011/2024). Una volta sopravvenuto il titolo provvisorio, il giudice non può pronunciarsi sull’espellibilità convalidando l’espulsione. La Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione a decreto di espulsione, il giudice deve valutare la situazione attuale dello straniero al momento della decisione, tenendo conto dei fatti sopravvenuti rispetto al provvedimento amministrativo; la presentazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del relativo permesso provvisorio ex art. 4 D.Lgs. 142/2015 costituiscono fatti impeditivi dell’espulsione, integranti una causa legale di inespellibilità, in applicazione dell’art. 19 T.U.I. e del principio di non refoulement di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra“. La causa è rinviata al Giudice di Pace di Ragusa in diversa persona fisica. Corte di Cassazione, ordinanza n. 24437 del 4 agosto 2026 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Dai due casi emerge lo stesso dato: per i giudici di pace opera di fatto un automatismo, senza alcun vaglio sulla legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione. A Bari la condanna si traduce in espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) T.U.I. A Ragusa basta una dichiarazione nel foglio notizie, ormai superata dai fatti. Spiace, ogni volta, fare un’amara considerazione: per trovare tutela un cittadino straniero deve affrontare un percorso tortuoso. A Ragusa ci sono voluti due ricorsi per cassazione e una riassunzione. A Bari, dopo il calvario della detenzione, convalida, riesame, opposizione e cassazione. Per fortuna la Suprema Corte non si lascia condizionare dalla cosiddetta pericolosità sociale fondata su una condanna datata nel tempo ed espiata in modo esemplare. Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
UE, il nuovo Regolamento Rimpatri rafforza il sistema delle deportazioni
Il 1° ottobre 2026, il Consiglio dell’Unione Europea ha definitivamente approvato il Regolamento Rimpatri, ribattezzato da numerose ONG “Regolamento Deportazioni” per via del maggiore ricorso alla forza e a misure coercitive previsto dal testo. Il Regolamento andrà a sostituire la Direttiva Rimpatri del 2008 (Direttiva 2008/115/CE 1) e a integrare il nuovo Patto europeo sulla Migrazione e l’Asilo. Uno dei pilastri centrali di quest’ultimo è infatti la creazione di un sistema europeo comune per i rimpatri. Notizie/Regolamenti UE IL PARLAMENTO EUROPEO DÀ IL VIA LIBERA AL REGOLAMENTO SULLE DEPORTAZIONI Cosa è in gioco nelle fasi finali dei negoziati 11 Marzo 2026 Il nuovo strumento legislativo è dunque il risultato del medesimo contesto politico e ideologico che ha portato alla ratifica del Patto europeo: un quadro caratterizzato da sorveglianza e controllo stringenti, orientato a una securitizzazione dei confini crescente e a una gestione sempre più restrittiva e criminalizzante delle persone migranti. In particolare, il Regolamento Rimpatri inasprisce un approccio punitivo verso i cittadini di Paesi terzi presenti illegalmente sul territorio dell’Unione, dando vita a quella che è stata definita una vera e propria caccia alle streghe e identificando nei rimpatri l’unico mezzo per la gestione di chi risiede irregolarmente negli Stati Membri 2. STRETTA SU DETENZIONE E RIMPATRI: IL REGOLAMENTO UE E I RETURN HUBS Tra le misure più preoccupanti troviamo anzitutto un’espansione dei casi di espulsione, la quale contribuisce a rafforzare l’associazione tra persone escluse dal diritto d’asilo e la necessità di una loro rimozione immediata, criminalizzando così un numero sempre più alto di cittadini di Paesi Terzi. Vengono inoltre estesi i periodi di detenzione da sei mesi a ventiquattro, con un ampliamento dei presupposti per il trattenimento che include anche motivi di sicurezza pubblica o nazionale. Per i soggetti considerati una minaccia in questo senso è persino prevista la possibilità di prolungare la detenzione oltre la soglia dei ventiquattro mesi.  A destare particolare preoccupazione è la possibilità di trattenere minori non accompagnati e famiglie con minori, sia pure in circostanze eccezionali e come estrema ratio. Si tratta infatti di una pratica che rischia di violare gli standard internazionali relativi al principio secondo cui la detenzione non può mai tutelare l’interesse del bambino.  Non meno controversa è la misura sui cosiddetti “return hubs”: centri di rimpatrio situati al di fuori dell’Unione Europea verso cui trasferire chi è soggetto a un ordine di espulsione, prescindendo dalla presenza di un legame effettivo della persona con tali Paesi. Si tratta di un approccio che, oltre a rendere le procedure di rimpatrio fortemente dipendenti da accordi bilaterali con Stati extra-UE, rischia di eludere il principio di non-refoulement: laddove il rientro diretto nel Paese d’origine risulti inattuabile, la persona viene trasferita in un Paese terzo ritenuto sicuro 3. L’insieme delle modifiche sopra elencate, non fa che confermare l’obiettivo politico del Regolamento di massimizzare i rimpatri, nonostante le critiche e i moniti da parte della società civile e delle stesse Nazioni Unite.  SORVEGLIANZA DI MASSA E MISURE INVESTIGATIVE IN STILE ICE  Nel quadro repressivo e coercitivo delineato dal nuovo strumento legislativo, un ruolo chiave è occupato dalle tecnologie di sorveglianza, che ne facilitano l’applicazione 4. Ciò è dimostrato anzitutto dall’introduzione dello “Ordine Europeo di Rimpatrio”, ossia una decisione di rimpatrio comune a livello europeo che riassume gli elementi chiave del provvedimento emesso da un singolo Stato membro e che risulta accessibile a tutti i Paesi dell’UE tramite lo Schengen Information System. In questo modo non sarà più necessario che ogni Stato emetta la propria decisione di rimpatrio se ne esiste già una predisposta da un altro Stato membro: basterà infatti il provvedimento di un solo Paese per renderlo comune a livello europeo. Ciò dovrebbe garantire maggiore rapidità ed efficienza. Approfondimenti IL PATTO UE E LA FRONTIERA DEI DATI Procedure accelerate, detenzione e sorveglianza biometrica nella Fortezza digitale Valeria Gentili 29 Settembre 2026 Tuttavia, la condivisione della decisione di rimpatrio nei database fa sì che i dati personali dei cittadini di Paesi terzi diventino accessibili a migliaia di agenti di polizia in tutta l’UE, esponendoli al rischio di violazioni e fughe di dati.  Le tecnologie di sorveglianza risultano inoltre fondamentali per l’attuazione delle cosiddette “misure investigative” volte all’intercettazione e all’identificazione delle persone migranti irregolari presenti sul territorio di uno Stato Membro. Il Regolamento rende infatti possibile l’applicazione, anche all’interno dei confini nazionali, della procedura di screening prevista dal Patto europeo per le frontiere. Lo screening si basa su un’intensa raccolta di dati biografici e biometrici e fa affidamento sull’incrocio (cross-checking) di tali informazioni con quelle presenti negli altri database europei interoperabili, al fine di identificare la persona. Questa prassi comporta un elevato rischio di facilitare la profilazione razziale, dal momento che i tratti somatici e il colore della pelle potrebbero potenzialmente essere utilizzati per dedurre la nazionalità di un individuo o il suo status migratorio. Tra le misure investigative figura poi la possibilità di effettuare perquisizioni in abitazioni private – senza necessità di un mandato – e in “altri luoghi rilevanti”. Questi ultimi potrebbero includere i locali in cui le persone migranti ricevono supporto e/o accoglienza, estendendosi potenzialmente anche gli uffici di organizzazioni umanitarie e le case dei cittadini che offrono ospitalità. È chiaro che la sorveglianza svolgerà un ruolo chiave nel localizzare abitazioni, uffici e le persone coinvolte, attraverso la raccolta di una mole enorme di dati 5.  È inoltre prevista la facoltà di ispezionare e sequestrare oggetti personali e dispositivi elettronici, con il concreto rischio di violare il diritto alla privacy e alla protezione dei dati.  Tali misure richiamano i metodi coercitivi impiegati dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) statunitense, prendendo di mira le persone all’interno degli Stati membri, compreso chiunque offra supporto ai residenti non documentati. Metodi che, come si è già osservato negli Stati Uniti, rischiano di generare un clima di sospetto e paura, dissuadendo le persone dall’accedere ai servizi pubblici essenziali per il timore di essere scoperte o denunciate. Senza contare il notevole carico posto sulle spalle degli operatori del settore pubblico (personale sanitario, insegnanti, assistenti sociali, ecc.), obbligati a segnalare la presenza di individui senza documenti o irregolari. Ciò alimenta un’atmosfera di persecuzione – ben esemplificata dalle recenti vicende italiane che hanno visto il coinvolgimento di medici indagati – e finisce per discriminare ulteriormente comunità già marginalizzate. Dall’esame del nuovo Regolamento emerge chiaramente come l’apparato di sorveglianza dei confini previsto dal Patto sulla Migrazione e l’Asilo tenda a estendersi e a proiettarsi anche all’interno degli Stati membri, mirando ai cittadini di Paesi terzi in situazione irregolare. Il Regolamento Rimpatri adotta infatti meccanismi di sorveglianza di frontiera entro i confini nazionali, confermando la natura oramai ubiqua e mobile di un confine sempre più digitale e invisibile. FONTI Boccitto, Marco. “Rimandiamoli non a casa loro“. Il Manifesto, 2 ottobre 2026 CILD. “Regolamento UE rimpatri: stretta sulle deportazioni e detenzione migranti“. Coalizione Italiana Libertà e Diritti (CILD), 8 aprile, 2026.  Council of the European Union. “Council Adopts New Rules on Return for Those with No Right to Stay in the EU“. Press release, October 1, 2026. EDRi (European Digital Rights). “The EU Must Stop the Digitalisation of the Deportation Regime and Withdraw the New Return Regulation“. June 23, 2025. European Commission. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the  Council establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union (Return Regulation). COM(2025) 101 final. March 11, 2025. Interinstitutional Procedure 2025/0059(COD). European Parliament and Council of European Union. “Regulation of the European Parliament and Council of European Union establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC.” Document PE-40-2026-INIT, 2026. Ferraris, Valeria. “Entangled in the technology driven borderscape: Border crossers rendered to their digital self.” European Journal of Criminology 20, No. 5 (2023): 1740-1758.  Médecins du Monde. “EU Return Regulation Adopted: Implementation Must Not Come at the Expense of Health“. 1 ottobre 2026. Pahladsingh, Aniel. “Proposal of the European Commission for a Return Regulation: Balancing Effective Return Policy and Fundamental Rights Protection of the Migrant.” ERA Forum 26 (2025): 487–508.  PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). “No to EU Law Enabling Home Raids, Policing of Public Services and Racial Profiling.” PICUM Blog. February 11, 2026. No to EU law enabling home raids, policing of public services and racial profiling (febbraio 2026) PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). “The Proposed Deportation (‘Return’) Regulation“. PICUM Blog. February 25, 2026. PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants). “EU Migration Policies.” PICUM Blog. Sundberg Diez, Olivia. “The European Parliament’s Vote on Deportation Rules: Rushed Negotiations Make Dangerous Policies“. Border Criminologies (blog), Oxford Law Blogs, March 20, 2026. UN Special Procedures Mandate Holders. “Joint Communication to the Permanent Delegation of the European Union to the United Nations Office and other international organizations in Geneva“. Ref. OL OTH 166/2025. January 26, 2026. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). .  Valdambrini, Andrea. “Sì al regolamento rimpatri: avanza il progetto return hub“. Il Manifesto, 2 ottobre 2026. 1. Consulta la Direttiva ↩︎ 2. Andrea Valdambrini, “Sì al regolamento rimpatri: avanza il progetto return hub,” Il Manifesto, 2 ottobre 2026; PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), “The Proposed Deportation (‘Return’) Regulation,” PICUM Blog, February 25, 2026. ↩︎ 3. Council of the European Union, “Council Adopts New Rules on Return for Those with No Right to Stay in the EU,” Press release, 1 ottobre, 2026; European Parliament and Council of European Union, “Regulation of the European Parliament and Council of European Union establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC,” Document PE-40-2026-INIT, 2026; European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the  Council establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union (Return Regulation), COM(2025) 101 final, March 11, 2025, Interinstitutional Procedure 2025/0059 (COD) ↩︎ 4. EDRi (European Digital Rights), “The EU Must Stop the Digitalisation of the Deportation Regime and Withdraw the New Return Regulation,” June 23, 2025. ↩︎ 5. Council of the European Union, “Council Adopts New Rules on Return for Those with No Right to Stay in the EU,” Press release, 1 ottobre, 2026; European Parliament and Council of European Union, “Regulation of the European Parliament and Council of European Union establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC,” Document PE-40-2026-INIT, 2026; PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), “No to EU Law Enabling Home Raids, Policing of Public Services and Racial Profiling,” PICUM Blog, February 11, 2026.  ↩︎
Annullato il decreto di espulsione per rischio non-refoulement indipendentemente dalla formalizzazione della domanda di asilo
Il Giudice di Pace di Torino, Sezione Immigrazione (Giudice Eliana Zecca), con sentenza del 28 marzo 2026 (proc. R.G. n. 7399/2024), ha accolto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino nei confronti di una cittadina peruviana.  In primo luogo il Giudice censura una motivazione che si risolve in formule astratte e stereotipate, utilizzabili per un numero indefinito di casi, che non indicano né i presupposti di fatto né le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Sintomatico del carattere meramente riproduttivo dell’atto, secondo il GdP, è il fatto che la motivazione non fosse neppure stata adeguata grammaticalmente al genere femminile della destinataria. In secondo luogo, il Giudice ritiene che lo stato di irregolarità della ricorrente al momento dell’espulsione fosse determinato da una causa di forza maggiore, consistente nell’impossibilità di formalizzare la domanda di protezione internazionale per fatto imputabile all’Amministrazione: la donna aveva tentato ripetutamente di accedere agli uffici della Questura, presentandosi in numerose date e inviando una PEC di manifestazione di volontà, senza mai riuscire a formalizzare l’istanza a causa della prassi degli uffici. Particolarmente rilevante è che tali prove – PEC compresa – fossero in parte successive alla notifica del decreto: la domanda è stata infatti formalizzata solo il 31 maggio 2024, e solo a seguito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. La sentenza afferma che tale formalizzazione, benché successiva all’adozione del decreto espulsivo, determina comunque l’operatività del diritto a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 25/2008 e rende giuridicamente ineseguibile il provvedimento espulsivo nelle more della definizione della procedura. La decisione ribadisce che il decreto di espulsione deve raggiungere il “minimo costituzionale” di motivazione, valorizza la forza maggiore quale causa che giustifica il mancato tempestivo accesso alla procedura d’asilo quando l’inerzia è imputabile all’Amministrazione, e riafferma l’obbligo del Giudice di pace di esaminare autonomamente il rischio di refoulement anche a prescindere dalla presentazione della domanda di protezione. Da segnalare, infine, che il Giudice ha definito la controversia senza attendere oltre l’esito della procedura amministrativa, rilevando che la posizione della ricorrente non poteva restare indefinitamente sospesa a fronte di tempi di definizione incerti. Giudice di Pace di Torino, decreto del 28 marzo 2026 Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
September 25, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Callune, 24 anni, espulsa dall’Italia per una protesta nonviolenta del 2022
Per il Prefetto di Roma è “una minaccia per la sicurezza pubblica”. Lei non ha mai ricevuto una condanna. Ultima Generazione ha fatto ricorso al TAR e lancia una raccolta fondi per lo scudo legale di chi protesta Callune, 24 anni, attivista francese di Ultima Generazione che vive e lavora in Toscana, ha ricevuto il 21 agosto 2026 un decreto di allontanamento dall’Italia per motivi di ordine pubblico firmato dal Prefetto di Roma, con il divieto di rientrare nel Paese per cinque anni, a causa delle azioni nonviolente a cui ha partecipato nel 2022. Artigiana tessile e bracciante agricola, Callune ha visto arrivare la polizia una prima volta il 19 agosto, di prima mattina, per un “controllo” di cui nessuno le ha spiegato il motivo. Due giorni dopo gli agenti sono tornati, sempre molto presto la mattina, per notificarle il decreto. Il provvedimento le dava 30 giorni per lasciare il territorio italiano. Se tornasse in Italia prima che siano passati cinque anni, rischierebbe fino a un anno di reclusione e un nuovo allontanamento con accompagnamento immediato alla frontiera. Tra le azioni contestate c’è quella del febbraio 2022, quando Callune ha lanciato vernice sulla facciata del Ministero della Transizione Ecologica per protestare contro l’inazione dell’allora Governo Draghi di fronte al disastro climatico. Una protesta nonviolenta, arrivata dopo che ogni tentativo di aprire un dialogo con le istituzioni era caduto nel vuoto. Quattro anni e mezzo dopo, il decreto la descrive come “una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica” e afferma che la sua permanenza in Italia sarebbe “incompatibile con la civile e sicura convivenza”. Callune ha dichiarato: “Mi chiamo Callune, ho 24 anni, sono un’artigiana tessile e lavoro nei campi in Toscana. In quel foglio c’è scritto che sono una minaccia reale per la sicurezza pubblica, che il mio comportamento è incompatibile con la convivenza civile. Tremavo mentre mi dicevano che avevo trenta giorni per lasciare l’Italia, quando qui ci sono i miei amici, le persone a cui voglio bene, tutta la mia vita. Non sono mai stata condannata per le azioni fatte con Ultima Generazione: questa è una misura puramente politica per intimidirmi. Per questo ho deciso di fare ricorso e di non accettare una sanzione che mi è stata imposta in modo arbitrario.” Una misura politica Il decreto si fonda sul Decreto Legislativo 30/2007, la norma che recepisce la direttiva europea sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione. Proprio quella direttiva stabilisce che una misura di ordine pubblico deve basarsi su una minaccia attuale legata alla condotta personale e che nemmeno una condanna penale basta da sola a giustificarla. Nel caso di Callune le condanne non ci sono e i fatti risalgono a oltre quattro anni fa. Per questo Ultima Generazione ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Uno scudo legale per chi si espone Ultima Generazione continuerà a lottare per un mondo migliore, ma può farlo davvero solo se è in grado di difendere chi si espone più di tutti e tutte. Per sostenere le spese legali del ricorso di Callune e delle persone che verranno, Ultima Generazione lancia una raccolta fondi per il proprio scudo legale. I nostri canali Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili sui nostri social e nel sito web: * Sito web:https://ultima-generazione.com * Facebook@ultimagenerazione.A22 * Instagram@ultima.generazione * Twitter@UltimaGenerazi1 * Telegram@ultimagenerazione Ultima Generazione è una coalizione di cittadini ed è membro di A22.   Ultima Generazione
September 24, 2026
Pressenza
Israele è pronto a completare il genocidio. Si attendono gli USA e le elezioni
Il piano di pulizia etnica per Gaza attende solamente il via libera di Washington. A dirlo è stato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, il quale ha ribadito senza mezzi termini che il governo non considera chiusa l’ipotesi di un esodo forzato dei residenti palestinesi. “In definitiva – ha […] L'articolo Israele è pronto a completare il genocidio. Si attendono gli USA e le elezioni su Contropiano.
September 4, 2026
Contropiano
Protezione speciale, vita privata e salute: due decisioni di merito oltre il trattenimento al CPR di Bari-Palese
Le due vicende che seguono hanno molti punti in comune. In entrambe un cittadino straniero radicato da decenni in Italia viene raggiunto, insieme al diniego del titolo di soggiorno, da un decreto di espulsione e da un provvedimento di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese; in entrambe quel trattenimento si rivela un passaggio fragile, superato una volta davanti al giudice della convalida e l’altra in sede di riesame; e in entrambe, all’esito del giudizio di merito, viene riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19 del d.lgs. 286/1998. L’art. 19 T.U.I. è stato riscritto due volte in pochi anni: prima ampliato dal d.l. 130/2020, poi ristretto dal d.l. 20/2023. Le due pronunce si collocano sui due versanti di quella successione di leggi. Nel caso deciso dal Tribunale di Bologna la domanda è anteriore all’11 marzo 2023 e si applica dunque la disciplina più estesa del 2020; in quello deciso dal Tribunale di Roma la domanda è successiva e ricade sotto il regime restrittivo del 2023. Eppure, anche in quest’ultima ipotesi la tutela della vita privata e familiare non scompare: sopravvive attraverso il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, e in particolare all’art. 8 CEDU. IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI BOLOGNA: SALUTE E RADICAMENTO DI UN CITTADINO MAROCCHINO Il ricorrente è un cittadino del Marocco che vive in Italia da oltre trent’anni. Già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ne aveva perso il rinnovo a seguito di una serie di condanne penali. Nel 2022 presenta istanza di protezione speciale, documentando i propri legami familiari – un figlio, che vive con l’ex moglie, e un fratello – e allegando una promessa di assunzione. Nel 2024 il Questore della Provincia di Forlì-Cesena rifiuta il permesso e gli notifica il diniego unitamente al decreto di espulsione e al decreto di trattenimento presso il CPR di Bari-Palese. Il Giudice di Pace di Bari non convalida il trattenimento, con una motivazione che valorizza il radicamento e la piena identificabilità dell’interessato: “[…] rilevato che il cittadino marocchino risulta residente in Italia da lungo tempo, già detentore di permesso di soggiorno e pertanto compiutamente identificato e con dimora stabile in Italia; rilevato che è detentore di passaporto in corso di validità e valido per l’espatrio e non risulta attinto da un precedente decreto di espulsione con la conseguenza che poteva essere adottata una misura meno restrittiva del trattenimento […] rilevato inoltre che non sono ancora decorsi i termini per l’impugnativa del provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno“. Il diniego del permesso viene poi impugnato davanti al Tribunale di Bologna. Nel giudizio si portano all’attenzione del Collegio la presenza pluridecennale sul territorio, l’ospitalità offerta dal fratello (presso cui il ricorrente è ospite dal 2008, a riprova della stabilità abitativa), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ambulante – anch’essa risalente al 2008 – e, soprattutto, una condizione di salute significativa. Il ricorrente è infatti in cura presso il Servizio di Endocrinologia e Diabetologia di Cesena e ha affrontato negli anni controlli e ricoveri per una pancitopenia, ossia la riduzione simultanea delle tre linee cellulari del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), seguita in follow-up. Il Tribunale accoglie il ricorso, disattendendo la valutazione della Commissione territoriale richiamata dalla Questura attraverso il parere vincolante. Sul piano del diritto applicabile, il Collegio individua con precisione il regime ratione temporis: “[…] occorre avere riguardo alla formulazione dell’art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 […]. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell’art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente“. Nel merito, il Collegio valorizza le condizioni di salute del ricorrente alla luce della situazione sanitaria del Paese d’origine, segnata da forti disparità nella distribuzione di infrastrutture e personale tra aree rurali e urbane, e ne trae la conseguenza sul piano del bilanciamento: “Le informazioni che abbiamo sul Marocco […] non garantendo assistenza sanitaria adeguata, inducono, pertanto, nel bilanciamento tra istanze sottese alla sicurezza ed all’ordine pubblico e quelle relative alla vita privata ed alla salute del ricorrente a ritenere prevalenti queste ultime, pur tenendo conto dei molteplici precedenti penali menzionati nel provvedimento di rigetto e non contestati dal ricorrente“. A questo si aggiunge il radicamento, letto come costruzione di una identità sociale: “[…] ad oggi il ricorrente si trova sul territorio italiano complessivamente da molti anni, ciò che gli ha consentito di radicare una propria identità sociale: vuoi per l’attività lavorativa svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali“. Il ragionamento si chiude sul terreno della proporzionalità art. 8 CEDU: ritenute le condizioni di salute ostative all’espulsione, l’interferenza dello Stato nella vita privata è legittima solo ove risponda a un “bisogno sociale imperativo” (il Collegio richiama Odievre c. Francia e Olsson c. Svezia), bilanciamento che l’art. 19 novellato consente per ragioni di sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica e protezione della salute, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Tribunale di Bologna, sentenza del 14 maggio 2026 IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI ROMA: VITA PRIVATA E DOMANDA REITERATA DI UN CITTADINO NIGERIANO La seconda vicenda riguarda un cittadino nigeriano che affronta il trattenimento al CPR di Bari-Palese pur avendo titolo al permesso per attesa della definizione della domanda reiterata, e che solo dopo tre anni vede riconosciuto il proprio diritto alla protezione speciale. La cronologia è la seguente. Il 30 aprile 2014 il ricorrente formalizza la richiesta di protezione internazionale davanti alla Commissione di Roma, che la rigetta. Il 21 giugno 2023 avanza una domanda reiterata presso la Questura di Cagliari; la Commissione Territoriale di Roma la dichiara inammissibile per carenza dei nuovi elementi richiesti dall’art. 29, lett. b), del d.lgs. 25/2008. Il 27 maggio 2025 si presenta alla Questura di Arezzo per ottenere il permesso legato alla pendenza della domanda: in quella sede gli viene notificato il decreto senza che sia mai stato convocato per l’audizione, occasione in cui avrebbe potuto esporre le ragioni della fuga dall’Edo State (la perdita di entrambi i genitori, la sottrazione delle terre paterne, il conflitto con i pastori nomadi della comunità Pular, la fuga attraverso la Libia e poi verso l’Italia). Contestualmente, viene trattenuto al CPR di Bari-Palese. Il 29 maggio 2025 il Giudice di Pace di Bari convalida il trattenimento per novanta giorni, senza poter valutare il diniego e il relativo diritto di impugnazione, che non erano stati esibiti in udienza. A seguito della presentazione di un’istanza di riesame della misura ex art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, il 13 giugno 2025 il ricorrente viene rimesso in libertà, con invito a presentarsi presso la Questura di Arezzo per il rilascio del permesso. All’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Roma, con decreto del 24 aprile 2026, accoglie il ricorso. Anzitutto disattende la valutazione di inammissibilità: “[…] non può condividersi la valutazione della Commissione Territoriale circa la completa assenza di elementi nuovi a fondamento della richiesta di protezione in esame […] il Collegio ravvisa tuttavia degli elementi di novità nelle allegazioni e nei documenti prodotti dal ricorrente in giudizio a dimostrazione del proprio inserimento in Italia». Trattandosi di domanda successiva all’11 marzo 2023, si applica il d.l. 20/2023 (conv. dalla l. 50/2023), il cui art. 7 ha abrogato il terzo e il quarto periodo del comma 1.1 dell’art. 19 T.U.I. – quelli che, nella versione introdotta dal d.l. 130/2020, avevano fatto della violazione del diritto alla vita privata e familiare un’autonoma ipotesi di inespellibilità. Il Tribunale osserva tuttavia che la novella non ha toccato il primo e il secondo periodo del medesimo comma: “[…] la novella in esame non ha modificato il primo ed il secondo periodo del comma 1.1. del suddetto art. 19 […] che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale prevedono non soltanto il caso in cui l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti, ma anche il caso in cui l’allontanamento […] costituisca una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. 286/1998, ossia degli obblighi costituzionali o internazionali vincolanti per l’ordinamento italiano“. Il Collegio ritiene infatti che il ricorrente abbia costruito in Italia, in via esclusiva, la propria esistenza: “Il ricorrente ha dimostrato di avere da lunghissimo tempo radicato in Italia la propria vita privata in via esclusiva, recidendo al contempo qualsiasi legame con il Paese d’origine“. Vita da adulto avviata e stabilizzata in Italia, occupazione regolare in corso, convivenza con la compagna: un allontanamento, conclude il Tribunale, comporterebbe una “gravissima violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare e privata“, tutelato a livello costituzionale e internazionale, e in particolare dall’art. 8 CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo nel senso della nuova identità e stabilità (il decreto richiama Narjis c. Italia, n. 57433/15; Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; Maslov c. Austria, n. 1638/03). Il rientro in Nigeria rappresenterebbe uno sradicamento dal luogo divenuto ormai sede esclusiva della sua vita. Di qui, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008, che richiama espressamente le ipotesi di inespellibilità di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso per protezione speciale. Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazioni. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Mayotte: Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa. Un reportage
RASSA GHAFFARI 1 Ai margini dell’Oceano Indiano, un frammento di Francia a forma di ippocampo custodisce le contraddizioni più acute dell’Europa contemporanea. Mayotte, plasmata da un secolo e mezzo di storia coloniale, è oggi il dipartimento francese più povero e insieme il più sorvegliato: qui lo ius soli viene eroso fino quasi a scomparire, e le espulsioni di migranti irregolarizzati raggiungono numeri record. Nato da due mesi di lavoro sul campo condotto da un’équipe interdisciplinare legata al progetto ERC SolRoutes, questo reportage corale si snoda in questa introduzione e cinque capitoli (contenuti in questo articolo) che intrecciano sguardi sociologici, geografici, giuridici e narrativi. Dando voce a chi fugge dal continente africano, a chi viene sfrattato dagli insediamenti informali, ai giovani cresciuti sull’isola ma privi di documenti, il lavoro smonta l’idea di Mayotte come semplice esperimento ai confini d’Europa: la restituisce, piuttosto, come un meccanismo già rodato e perfettamente integrato nel sistema di controllo delle frontiere continentali – uno specchio scomodo puntato sull’intero progetto europeo. Reportage e inchieste MAYOTTE, FRANCIA, OCEANO INDIANO, FORTEZZA EUROPA L'introduzione al reportage 7 Luglio 2026 Reportage e inchieste IL SISTEMA MAYOTTE E IL DIRITTO DELL’ECCEZIONE Il 1° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" Luna Selimovic' 14 Luglio 2026 Reportage e inchieste «PENSAVO QUESTA FOSSE LA FRANCIA». LE ROTTE DALL’AFRICA CONTINENTALE E IL CAMPO DI TSOUNDZOU Il 2° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 21 Luglio 2026 Reportage e inchieste FRA GLI ILLEGALI NEI BANGA Il 3° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 28 Luglio 2026 Reportage e inchieste I MAROONS DI TSAMBORO Il 4° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 4 Agosto 2026 Reportage e inchieste DI CHI È MAYOTTE? MAYOTTE È NOSTRA! Il 5° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 11 Agosto 2026 Reportage e inchieste MANGIARE A MAYOTTE. CIBO, DIPENDENZA E FRONTIERE Il 6° articolo del reportage "Mayotte, Francia, Oceano Indiano, Fortezza Europa" 18 Agosto 2026 1. Insegna Sociologia dei processi culturali all’Università di Genova ed è assegnista di ricerca all’interno del progetto ERC SolRoutes. Si interessa di migrazioni non autorizzate, specialmente provenienti da Iran e Afghanistan, lungo la Rotta Balcanica, tematiche di genere e studi dell’area mediorientale. Un suo articolo è apparso nel secondo numero della rivista Controfuoco (ndR.) ↩︎