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Premiare i rimpatri, comprimere i diritti
ROSSELLA PUCA, GLOBAPROJECT.INFO Nel decreto sicurezza bis il governo lega compensi e procedure all’allontanamento delle persone migranti, restringe le garanzie difensive e consolida un modello sempre più autoritario di gestione dell’ordine pubblico. Il decreto sicurezza (bis) del 24 febbraio 2026, n. 23 è stato approvato al Senato il 17 aprile scorso e deve essere convertito definitivamente dalla Camera entro il 25 aprile. Notizie AVVOCATI E RIMPATRI: UN INCENTIVO CONTRO DIRITTI E DEONTOLOGIA Nel decreto sicurezza è previsto un compenso per i legali che li favoriscono Avv. Arturo Raffaele Covella 21 Aprile 2026 Dopo il via libera di Palazzo Madama, il governo ha posto la questione di fiducia per blindarne la conversione senza modifiche sostanziali: il 22 aprile in Aula sono iniziate le dichiarazioni di voto, nel pieno dello scontro con le opposizioni, mentre l’approvazione definitiva è attesa entro il termine previsto. Parallelamente, l’esecutivo lavora anche a un provvedimento ad hoc per riscrivere la norma contestata sugli incentivi economici legati ai rimpatri volontari, con l’ipotesi di estenderli non solo agli avvocati ma anche a mediatori e associazioni coinvolte nelle pratiche, persino nei casi in cui il rimpatrio non si concluda. Dentro questo decreto, all’articolo 30-bis inserito durante l’esame al Senato, è stata introdotta la norma sui cosiddetti “premi” ai legali: un compenso di circa 615 euro riconosciuto all’avvocato che assiste un cittadino straniero in un percorso di rimpatrio volontario, ma solo nel caso in cui il rimpatrio si realizzi effettivamente. Il meccanismo è costruito esplicitamente come incentivo “a risultato”: il pagamento arriva solo ad esito della partenza della persona assistita. Parallelamente, il decreto interviene anche sul piano delle garanzie, limitando il gratuito patrocinio nei ricorsi contro le espulsioni e rafforzando l’impianto dei rimpatri. Quello che viene presentato come un dettaglio tecnico è in realtà una scelta politica molto chiara: si introduce un interesse economico diretto dentro il rapporto tra avvocato e assistito, legandolo all’esito voluto dallo Stato. Ciò significa spostare l’equilibrio della difesa in un contesto in cui una delle due parti, il cittadino straniero, è già in condizioni di vulnerabilità materiale e giuridica. Non a caso le critiche sono arrivate anche dall’avvocatura, che ha parlato di lesione dell’indipendenza della difesa e di torsione della funzione del legale. Il punto politico è semplice: si costruisce un sistema in cui da un lato si incentiva economicamente l’allontanamento e dall’altro si riducono gli strumenti per opporvisi. Il risultato è una pressione strutturale verso il rimpatrio, ottenuta non solo con norme amministrative ma intervenendo direttamente sulle condizioni in cui si esercita il diritto di difesa. Il pagamento subordinato alla partenza introduce un elemento di condizionamento che entra in tensione con l’autonomia della difesa e con l’idea stessa di patrocinio. Nello stesso decreto sicurezza ci sono misure che vanno nella stessa direzione di cui parlavo qui. Tra cui l’estensione di strumenti di fermo preventivo in occasione delle manifestazioni e l’introduzione sistematica delle cosiddette “zone rosse”, cioè aree urbane in cui è possibile limitare l’accesso e la presenza sulla base di valutazioni di ordine pubblico. Guida legislativa DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di remigrazione Redazione 20 Aprile 2026 Tutto questo si inserisce in un impianto più ampio fatto della solita decretazione d’urgenza, dei tempi parlamentari contingentati e dell’ennesimo ricorso alla fiducia in barba alla separazione dei poteri. Il governo con Meloni si è assunto come vero e proprio legislatore, sebbene senza urgenza, sebbene senza (reale) conversione da parte di un parlamento e nonostante – ancora peggio – i rilievi del Quirinale sull’anticostituzionalità. Per questo la questione non riguarda solo la singola norma sui compensi ai legali. Riguarda un modo di governare che spinge verso una gestione sempre più autoritaria della sicurezza: incentivi economici per favorire i rimpatri, limitazione delle garanzie difensive, strumenti preventivi sulle manifestazioni, zone urbane sottratte all’uso libero. L’opposizione a questo decreto non è quindi solo una battaglia su un articolo specifico, per quanto spregevole, ma un rifiuto complessivo di un impianto che coarta sempre più spazi democratici e diritti nel nome della gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.
Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia
«Molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l’avvocato no! L’avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l’avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie». (Piero Calamandrei) Oggi più che mai è necessario ricordare queste parole, scritte da una delle figure più influenti del Novecento nello studio e nella pratica del diritto, di fronte a progetti ispirati dall’idea che l’avvocato sia invece un “soldato di ventura” pronto a vendersi al miglior offerente. La norma introdotta con un emendamento nell’ultimo decreto sicurezza che prevede un incentivo agli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari è infatti una offesa all’intera categoria, è una offesa ad una professione nobile, è una offesa alla dignità di chi ancora crede nella giustizia. Infatti, con un emendamento proposto dalla maggioranza di governo in sede di approvazione al Senato del DDL n. 1818 1, è stato modificato l’art. 14-ter d.lgs. 286/98 prevedendo sia la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (organismo nazionale di rappresentanza dell’avvocatura) nel procedimento di rimpatrio assistito della persona straniera, sia l’attribuzione di un compenso di € 615,00 all’avvocato che contribuisca effettivamente al rimpatrio della persona straniera. Insomma, si è introdotta una previsione che consente agli avvocati di ricevere dallo Stato un contributo di 615,00 euro qualora favoriscano con la loro intermediazione il rimpatrio dei cittadini stranieri assistiti. L’emendamento in questione rientra in un quadro normativo più generale di riforme che l’attuale maggioranza sta attuando allo scopo di smantellare un sistema di garanzie previste per rendere effettivo il diritto di difesa di tutti, ricchi o poveri, italiani o stranieri. Così, dopo aver smantellato il sistema del patrocinio per i meno abbienti rendendo la difesa non più appannaggio di tutti e non più un diritto inviolabile per tutti, ora l’attenzione è diretta a scardinare il principio costituzionalmente garantito della inviolabilità della difesa. Il contributo di 650,00 euro in favore degli avvocati che favoriscono i rimpatri volontari, rappresenta così un grave attacco alla funzione stessa svolta dal difensore nel nostro ordinamento giuridico. L’idea che un difensore di un migrante possa ricevere un compenso dallo Stato non per la difesa del migrante ma per perseguire uno scopo politico dello stesso Stato, crea infatti un gravissimo cortocircuito del sistema anche con pesanti ricadute di carattere etico e deontologico. L’avvocato, infatti, in base all’articolo 24 del codice deontologico «nell’esercizio dell’attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale». È evidente che la previsione di un compenso come quello promesso dallo Stato, mina l’indipendenza e la libertà del difensore, costituendo il contributo previsto una indebita pressione e un illecito condizionamento da parte dello Stato. La previsione contenuta nell’emendamento al DDL 1818 ha suscitato immediate reazioni 2. Guida legislativa DL “SICUREZZA”, AVVOCATI E MAGISTRATI CONTRO GLI INCENTIVI SUI RIMPATRI E L’ABROGAZIONE DEL GRATUITO PATROCINIO Il difensore sarebbe trasformato in uno strumento delle politiche di remigrazione Redazione 20 Aprile 2026 Tra queste, proprio l’Organismo Congressuale Forense, chiamato direttamente in causa dal testo normativo, ha evidenziato che «il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e le funzioni dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito». Parole chiare che riportano l’attenzione sul ruolo dell’avvocato e sulla sua importanza rispetto al funzionamento delle istituzioni democratiche, ma anche sul problema della effettività del diritto di difesa accordato alle persone migranti in posizione di irregolarità. Le ragioni politiche dei singoli governi non posso giustificare riforme che minano il nostro ordinamento andando a colpire principi fondamentali posti a tutela dei soggetti più deboli. Quei soggetti che con più difficoltà riescono ad ottenere giustizia e che con più fatica riescono a far sentire la loro voce. Il diritto ad una difesa effettiva e completa diventa sempre di più un’utopia a causa di questi interventi legislativi che dimostrano quanto sia facile cancellare i diritti e indebolire le garanzie. Oggi delle persone migranti e domani di chi altro ancora? 1. Atto Senato n. 1818 ↩︎ 2. Inaccettabile proposta del Governo che mina l’indipendenza dell’avvocatura e lede il diritto di difesa delle persone straniere, Asgi (20 aprile 2026) ↩︎
DL “sicurezza”, avvocati e magistrati contro gli incentivi sui rimpatri e l’abrogazione del gratuito patrocinio
L’ennesimo decreto-legge n. 23/2026 in materia di “sicurezza e immigrazione” del governo Meloni, nel testo emendato dal Senato e ora all’esame della Camera, ha introdotto due disposizioni che hanno avuto una reazione unanime da parte del mondo forense e della magistratura.  L’art. 30 bis prevede un compenso per l’avvocato che assiste uno straniero nella richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, ma solo “ad esito della partenza dello straniero“. L’art. 29, co. 3, dal canto suo, abroga la norma che garantisce il gratuito patrocinio automatico – indipendentemente dai limiti reddituali ordinari – nei processi contro i provvedimenti di espulsione, rendendo di fatto molto più difficile per le persone straniere accedere al diritto di difesa. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha preso le distanze anche dal proprio coinvolgimento istituzionale previsto dalla norma, precisando di non essere “mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione“, e chiedendo al Parlamento di “eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali“. La Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati ha voluto esprime con una nota tutto il suo disappunto: “Esprimiamo il nostro sconcerto, condividendo le preoccupazioni espresse in queste ore dal mondo dell’avvocatura in merito alle novità introdotte dal decreto Sicurezza durante l’esame parlamentare. Il riconoscimento di incentivi economici connessi all’esito della procedura di rimpatrio volontario dei migranti e le limitazioni all’accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero pongono questioni che mettono a rischio l’effettività della tutela giurisdizionale. Questo contrasta con l’idea stessa di difesa, perché collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva, in contrasto con la logica, prima che con il diritto. In ogni ambito, il diritto di difesa deve rimanere pieno, libero e concretamente accessibile. Senza essere piegato a logiche diverse. La salvaguardia di tale diritto costituisce un presidio essenziale dello Stato di diritto e un elemento imprescindibile per la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia“.  Durissima anche la reazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), che nel testo intitolato “L’apologia dell’infedele patrocinio” ha scritto: “L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di ‘rimpatrio volontario’ e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza“. L’Organismo Congressuale Forense (OCF) ha deliberato lo stato di agitazione dell’intera avvocatura, affermando che “il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento“, e auspicando che “in sede di successivo passaggio alla Camera dei Deputati, si modifichi integralmente il testo a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dello Stato di diritto“. Magistratura Democratica (MD), infine, parlando di “Lesione di un diritto e di una funzione“, ha denunciato “la palese contrarietà all’articolo 24 della Costituzione dell’introduzione dell’incentivo e dell’esclusione dal patrocinio a spese dello Stato“, sottolineando che “una difesa adeguata è il primo presidio dei diritti e un diritto che deve essere riconosciuto a tutti e a tutte e non può essere aggirato attraverso la previsione di incentivi che di fatto sviliscono il ruolo del difensore favorendo una condotta collaborativa che si pone in aperto e palese contrasto con gli interessi dei propri assistiti“.
“Manifestamente illegittimo” il decreto di espulsione e non convalida del trattenimento: violati l’art. 19 T.U. 286/98 e l’art. 8 CEDU
Il Giudice di Pace di Roma non convalida il trattenimento del cittadino straniero: appena 18 enne, egli risiede in Italia con il padre e con la moglie di questo (titolari entrambi di permesso di soggiorno), dove studia informatica; ha chiesto il permesso di soggiorno di cui ha la ricevuta; è incensurato. La difesa ha eccepito così l’illegittimità del decreto espulsione presupposto per violazione dell’art. 19 T.U. 286/98 e del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 8 CEDU e violazione della vita privata e familiare, avendo il trattenuto legami familiari in Italia, il padre e la moglie regolari sul territorio ed essendo lo stesso trattenuto incensurato. E’ interessante in primo luogo che l’ordinanza valuta come “manifestamente illegittimo” il decreto di espulsione, estendendo il sindacato della convalida all’atto che presuppone il trattenimento (Cass. Civ., n. 40516/2025). La stessa ordinanza, accogliendo le tesi difensive, ha valorizzato altresì l’integrazione sociale, i legami familiari e l’incensuratezza del giovanissimo trattenuto. Giudice di Pace di Roma, ordinanza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
Illegittimità della convalida del trattenimento in presenza di domanda di emersione pendente
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, afferma che i decreti di espulsione, emessi in data 25 settembre 2024 e 18 dicembre 2024, nei confronti del cittadino straniero risultano adottati in violazione del divieto sancito dall’art. 103, comma 17, d.l. n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020, il quale impedisce l’espulsione amministrativa dello straniero nelle more di definizione del procedimento di emersione del lavoro irregolare, salvi i casi tassativamente previsti dal comma 10 della medesima disposizione. Il punto centrale della decisione riguarda la valenza giuridica del parere negativo reso sull’istanza di emersione: la Corte chiarisce, richiamando il principio già affermato da Cass. Sez. 1 civ., n. 6606 del 12/03/2025 e da Cass. Sez. 1 civ., n. 21974 del 05/08/2024, che tale parere non equivale a un provvedimento definitivo di rigetto né ad archiviazione dell’istanza, e pertanto non è idoneo a far cessare la sospensione del procedimento espulsivo. La procedura di emersione deve ritenersi pendente fino all’adozione di un atto conclusivo, ivi compreso l’esito di un eventuale ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto. Ne consegue che il Giudice di pace di Milano, nel convalidare il trattenimento facendo leva sul solo parere negativo, ha violato un dato normativo univoco, adottando una motivazione “palesemente in contrasto con il dato normativo”, secondo la stessa espressione usata dalla Corte. La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudice della convalida è tenuto a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU. Tale controllo deve essere completo ed esaustivo, anche mediante acquisizione officiosa degli elementi documentali rilevanti, e non può esaurirsi in una valutazione superficiale delle circostanze rappresentate dalla difesa. La Corte conclude quindi per l’annullamento con rinvio al Giudice di pace di Milano, chiamato a rivalutare la vicenda tenendo conto: dell’esito effettivo del procedimento di emersione; dell’eventuale pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto; e della sussistenza o meno delle condizioni eccezionali di cui al comma 10 dell’art. 103 cit., che sole avrebbero potuto giustificare l’espulsione in pendenza della procedura. Corte di Cassazione, sentenza n. 3757 del 28 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione.
Annullata l’espulsione per art. 8 CEDU: prevale l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale
Il caso riguarda un cittadino nigeriano giunto in Italia da minore e vissuto per 17 anni con madre e due fratelli in possesso di permesso di soggiorno e trattenuto presso il CPR di Bari – Palese. Nel 2008, all’età di 17 anni il cittadino nigeriano veniva soccorso in mare con altri connazionali e faceva ingresso sul territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa. A distanza di 17 anni dal suo ingresso Italia, il Prefetto di Roma adottava il decreto di espulsione previo trattenimento, richiamando l’art. 13 c. 2 lett. a) ritenendo erroneamente, che lo straniero al momento del suo ingresso si sottraeva ai controlli di frontiera e che non veniva respinto ai sensi dell’art. 10 del T.U.I. e s.s.m. Il cittadino nigeriano veniva presentato innanzi al giudice della convalida di Bari ed ivi dichiarava alcune circostanze importanti e rilevanti, ossia riferiva di essere entrato in Italia nell’anno 2008, anziché nel 2000, come erroneamente indicato nel provvedimento prefettizio, ma comunque sempre da minore, di aver beneficiato di un permesso di soggiorno di sei mesi in Sicilia e di non averlo potuto rinnovare, manifestando il timore di tornare in Nigeria a causa della sua omosessualità, dichiarando di avere la madre e due fratelli in Italia con regolare permesso di soggiorno. Il decreto di espulsione veniva impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 Lett. a del D.Lgs. 286/98. L’unica ragione dell’espulsione espressa dal Prefetto di Roma si rinviene nella violazione dell’art. 13 comma 2 lett. a), ovvero, perché, asseritamente, il cittadino nigeriano sarebbe entrato sul territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa sottraendosi ai controlli di frontiera. Orbene già da una lettura iniziale di detto provvedimento, nel quale si riporta la data di ingresso 06.08.2000, lo stesso apparirebbe immediatamente illegittimo, poiché lo straniero, stando ai dati riportati, sarebbe entrato all’età di 9 anni circostanza che effettivamente e legalmente ne impediva il suo respingimento. Ma quand’anche si dovesse ritenere quanto dichiarato dal ricorrente all’udienza di convalida, lo stesso sarebbe entrato all’età di 17 anni, quindi comunque da minorenne, circostanza che esclude la sua responsabilità personale nelle modalità di ingresso e per le medesime ragioni già evidenziate non sarebbe stato respinto. L’ingresso, avvenuto in seguito a un soccorso in mare, è legittimato da norme internazionali (UNCLOS 1982, Convenzione SOLAS, Carta dei diritti fondamentali dell’UE) e nazionali (art. 1158 Codice della Navigazione, legge n. 130/2002), che impongono l’obbligo di soccorso indipendentemente dallo status giuridico. La giurisprudenza della Cassazione (sentenza 14/11/2023 e ordinanza 5402/2022) conferma che un ingresso seguito da soccorso non costituisce sottrazione ai controlli di frontiera. Il provvedimento è inoltre viziato da carenza di motivazione, poiché mancano elementi concreti sulla presunta elusione dei controlli. Il ricorso ha eccepito anche la violazione dell’art. 19 T.U. Imm. (rischio di persecuzione e trattamenti disumani in Nigeria per la sua omosessualità) e dell’art. 8 CEDU (violazione del diritto alla vita familiare e sociale dopo 17 anni di radicamento). Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando illegittimo il decreto prefettizio. Nonostante l’amministrazione avesse eccepito la tardività del ricorso e segnalato reati a carico, il giudice ha ritenuto prevalente l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale. Giudice di Pace di Roma, sentenza del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’annullamento del decreto di espulsione
Il GdP in sede di convalida non può sostituirsi alla Commissione: affermato il diritto al reingresso del richiedente asilo illegittimamente espulso
La vicenda riguarda un cittadino cingalese regolarmente residente in Italia da vent’anni insieme alla sua famiglia composta da madre, fratelli, compagna e figlia. Durante un breve periodo di detenzione, ha svolto un proficuo percorso di disintossicazione e, grazie all’ottima condotta, ottenuto altresì la liberazione anticipata. Tuttavia mentre era in carcere, il suo permesso di soggiorno scadeva e quindi all’atto della scarcerazione, veniva condotto direttamente in Questura per l’espulsione immediata. Durante l’udienza di convalida, manifestava la volontà di chiedere protezione internazionale ma il Giudice di Pace procedente, sostituendosi alla Commissione Territoriale, riteneva che “in mancanza di idonea documentazione a sostegno della domanda d’asilo, nulla di fatto risulta documentato se non la sua intenzione“. Con questa motivazione, la Questura non procedeva alla formalizzazione della domanda ed il Giudice di Pace convalidava l’accompagnamento coattivo alla frontiera del richiedente asilo il 30.05.2025. Una volta rimpatriato in Sri Lanka, questi chiedeva un Visto di reingresso in Italia come richiedente asilo, che l’Ambasciata rigettava e contro cui si proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. . Il 15.10.2025 il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e ordinava all’Ambasciata di emettere immediatamente un visto di reingresso, con le seguenti motivazioni: 1. il ricorrente ha acquisito lo status di richiedente asilo in sede di convalida e pertanto ai sensi del d.lgs 142/2015 era autorizzato a restare in Italia sino alla definizione della sua domanda; 2. sussiste una causa di inespellibilità ai sensi dell’art. 19 d.lgs 286/98 in quanto l’allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale ha comportato una violazione della sua vita privata e familiare in Italia tutelata dall’art. 8 CEDU. L’ambasciata tuttavia, senza ottemperare all’ordinanza emessa, proponeva reclamo ex art. 669 terdecies e si opponeva così al rilascio del visto di reingresso.  Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando con ordinanza del 09.03.2026 notificata il 23.03.2026 ha confermato il diritto al visto di reingresso nei confronti del ricorrente. Il Tribunale ha ribadito che il Giudice di Pace non può mai sostituirsi alla Commissione Territoriale che rappresenta l’organo con competenza esclusiva ad esaminare la domanda d’asilo. Pertanto, la manifestazione di volontà formulata in sede di udienza determina che: “il ricorrente ai fini della normativa richiamata, va considerato quale straniero regolarmente soggiornante in Italia poiché, in quanto richiedente asilo, era titolare, in astratto, di un permesso temporaneo ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. 394/99, che tuttavia non gli è stato mai rilasciato. Egli aveva diritto a permanere regolarmente nel territorio dello Stato per tutta la durata della procedura. Va perciò ripristinata la situazione quo ante (…) La condizione di richiedente asilo impone, dunque, alle autorità italiane l’obbligo di ripristinare la situazione preesistente e di garantire il diritto di reingresso del richiedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 394/1999″. Tribunale di Roma, ordinanza del 15 ottobre 2025 Tribunale di Roma, ordinanza del 9 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito all’interno del progetto InLimine di ASGI.
Sicurezza di regime – di Gianni Giovannelli
Riflessioni sul decreto legge 24.2.2026 n. 23   Tirannide indistintamente appellare di debbe ogni qualunque governo in cui chi è preposto alla esecuzion delle leggi può farle, distruggerle, infrangerle, interpretarle, impedirle; o anche soltanto deluderle, con sicurezza d’impunità. Vittorio Alfieri (Della tirannide, Capitolo secondo)   Il Consiglio dei Ministri, riunito d’urgenza, ha approvato, già fra [...]
March 5, 2026
Effimera
Il risarcimento all’algerino con 23 condanne e le bugie di Giorgia Meloni
Riprendiamo dalla pagina Facebook di Danilo Criscuolo. Ha mentito ancora. Spudoratamente, senza alcuna decenza. Ieri Giorgia Meloni ha pubblicato un video. È diventato virale in poche ore, milioni di visualizzazioni, migliaia di condivisioni, la macchina del consenso a pieno regime. Racconta la storia di un cittadino algerino con 23 condanne a cui un giudice del Tribunale di Roma ha riconosciuto 700 euro di risarcimento. Magistratura “politicizzata”, dice la premier. “L’ennesimo ostacolo alla lotta contro l’immigrazione”, aggiunge. Il video dura un minuto e mezzo. E in quel minuto e mezzo la Presidente del Consiglio della Repubblica italiana mente. Sistematicamente, spudoratamente, su ogni singolo punto rilevante della vicenda, ma per capire quanto mente bisogna partire da quello che non racconta. Perché è lì, nella storia vera, che la propaganda crolla. L’uomo in questione ha cinquant’anni. Vive in Italia da diciannove. Ha una compagna italiana. Ha due figli minorenni. Ha ventitré condanne e su questo nessuno discute: è un uomo con un passato criminale grave. Ma si trovava nel CPR di Gradisca d’Isonzo, regolarmente detenuto, con un provvedimento di espulsione già convalidato, in attesa di rimpatrio. Stava seguendo un percorso di recupero della genitorialità, con visite settimanali ai bambini, che dal CPR di Gradisca poteva tranquillamente effettuare. Il 10 aprile 2025 gli comunicano che sarà trasferito a Brindisi, in un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri. Era una bugia. Lo caricano, gli legano i polsi con fascette contenitive e invece di trasferirlo in Puglia, lo portano in Albania, nel centro di Gjader, senza dirgli nulla. Nessun provvedimento scritto. Nessuna motivazione notificata. Nessuna comunicazione sulla destinazione reale. Nessuna possibilità di contattare il suo avvocato. Nessuna possibilità di avvisare la compagna. La compagna ha raccontato: “Mi ha detto che appena arrivato a Brindisi mi avrebbe chiamata. Non ho avuto sue notizie per due giorni. Alla fine mi ha contattata, ma dall’Albania”. Due giorni in cui una donna con due figli piccoli non sapeva dove fosse il padre dei suoi bambini. Non perché fosse scappato. Non perché fosse latitante. Perché lo Stato italiano gli aveva mentito sulla destinazione e gli aveva impedito di fare una telefonata. Il giudice Corrado Bile del Tribunale di Roma ha letto le carte, ha esaminato i fatti, ha applicato la legge. E ha stabilito che quel trasferimento era avvenuto “con modalità degradanti e lesive dei fondamentali diritti della persona”. Ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare 700 euro di risarcimento per violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: il diritto alla vita privata e familiare. Questo è quello che è successo. Adesso vediamo quello che Meloni ha raccontato. Meloni dice che l’uomo è stato risarcito perché il governo “ha tentato di far rispettare un provvedimento di espulsione”. È la prima bugia ed è la più grave, perché ribalta completamente la realtà. L’uomo non è stato risarcito perché lo Stato voleva espellerlo. È stato risarcito perché lo Stato gli ha mentito su dove lo stava portando, gli ha impedito di parlare con un avvocato, lo ha trasferito legato con fascette senza un provvedimento scritto e lo ha fatto sparire per due giorni dalla vita dei suoi figli. Che poi debba essere espulso è un altro discorso, su cui peraltro la sentenza non dice una parola. Meloni dice che “non potrà essere trattenuto in un CPR né trasferito in Albania”. È la seconda bugia. La sentenza non vieta la detenzione in CPR. Condanna il modo in cui quel trasferimento è avvenuto: con l’inganno, senza provvedimento, senza contatto con il difensore. Se il Viminale lo avesse fatto rispettando le procedure (una notifica, un provvedimento scritto, la possibilità di una telefonata) non sarebbe successo niente. Niente di niente. Meloni dice che “i giudici hanno stabilito che per lui non ci sarà un’espulsione”. Terza bugia. La sentenza non si pronuncia sull’espulsione. Non la menziona. Se l’uomo fosse rimasto a Gradisca d’Isonzo, dove era regolarmente detenuto e dove l’espulsione era già stata notificata, oggi sarebbe ancora lì in attesa di rimpatrio. È stato il trasferimento in Albania, quello illegittimo, quello fatto con l’inganno, a creare il problema. E il trasferimento irregolare è stato disposto non dai giudici, ma dal Ministero dell’Interno. Cioè dal governo. Meloni dice che “lo Stato viene sanzionato per aver provato a far rispettare le regole”. Quarta bugia e anche qui si ribalta la realtà. Lo Stato viene sanzionato per l’esatto contrario: per non aver rispettato le regole. Il giudice scrive “mancata osservanza di regole di buona amministrazione. E ancora: “Violazione di diritti convenzionalmente e costituzionalmente tutelati”. Quattro affermazioni. Quattro bugie. In un minuto e mezzo di video. E qui arriviamo al punto vero, quello che rende questa storia un vero e proprio metodo. Meloni mette le ventitré condanne nell’apertura del video perché sa esattamente cosa sta facendo. Le ventitré condanne fanno schifo a tutti. Giustamente. Nessuna persona sana di mente pensa che ventitré condanne siano una cosa accettabile. E Meloni lo sa. E ci costruisce sopra il suo numero di prestigio: vi racconta le condanne per farvi indignare con il giudice, quando il giudice non ha detto che le condanne vanno bene. Il giudice ha detto una cosa sola: non puoi mentire a un detenuto su dove lo stai portando. Non puoi impedirgli di parlare con un avvocato. Non puoi trasferirlo legato con fascette senza un provvedimento scritto. Non puoi, nemmeno se ha ventitré condanne. Nemmeno se ne ha duecentotrenta.  Si chiama habeas corpus. Esiste da quando nel 1215 i baroni inglesi imposero la Magna Carta al re Giovanni. Ottocento anni. È il fondamento di ogni Stato di diritto che si rispetti. E vale per tutti. Perché nel momento in cui non vale per tutti, non vale per nessuno. C’è poi un dettaglio che rende tutto ancora più grottesco. I giuristi e gli esperti auditi in Parlamento avevano avvisato il governo, per tempo e per le vie formali, che i trasferimenti in Albania presentavano esattamente quei profili di illegittimità che hanno poi prodotto questa sentenza. Il governo sapeva. È stato avvertito. Ha scelto di andare avanti lo stesso. E adesso pubblica video per dare la colpa ai giudici di una conseguenza che gli era stata ampiamente preannunciata. Lo schema, se ci fate caso, è sempre lo stesso. Sempre identico. Il governo viola la legge. Un giudice lo certifica. Il governo pubblica un video per attaccare il giudice. E milioni di persone si indignano con chi ha applicato le norme invece che con chi le ha calpestate. E il messaggio implicito? Quello che Meloni non dice a voce alta, ma vuole che arrivi? Votate Sì al referendum e queste sentenze non ci saranno più. Il che è, prevedibilmente, l’ennesima bugia. Perché anche con la separazione delle carriere approvata e appesa in ogni tribunale d’Italia, quella sentenza sarebbe stata identica. Identica. La riforma non cambia una virgola del diritto d’asilo. Non cambia una virgola delle convenzioni internazionali. Non cambia una virgola dell’habeas corpus. Non cambia niente che abbia a che fare con questa storia. Ma il video serviva. L’algerino con ventitré condanne serviva. La rabbia serviva. A un mese dal referendum, per questa premier, tutto fa brodo. Anche mentire spudoratamente agli italiani.   Redazione Italia
February 21, 2026
Pressenza
RAVENNA: PERQUISITI SEI MEDICI CHE AVEVANO RIFIUTATO DI MANDARE I MIGRANTI AL CPR
La Procura di Ravenna ha posto sotto indagine sei medici per non aver accordato il trasferimento in un CPR di alcuni cittadini privi di regolare titolo di soggiorno. I medici sostenevano che le persone senza documenti non sarebbero stati idonei dal punto di vista sanitario, al trattenimento nei CPR. Nel quadro delle indagini, il reparto malattie infettive della città è stato sottoposto ad una lunga perquisizione, iniziata all’alba tra i reparti con i degenti, durante la giornata del 12 febbraio. I sei medici, ai quali sono stati sequestrati i dispositivi per le comunicazioni personali, si sono inoltre ritrovati esposti alla gogna mediatica e politica della destra cittadina. In risposta, ha preso posizione anche l’Ordine e la Federazione nazionale dei medici che in una nota parla di “attacco all’autonomia dei medici”. Sul caso si è esposta l’associazione Faenza Multietnica, di cui fa parte anche Ilaria Mohamud Giama, ai microfoni di Radio Onda d’Urto, con la quale abbiamo ricostruito la vicenda. Ascolta o scarica A Ravenna, davanti all’ospedale colpito dall’inchiesta, si è svolto un flash mob nel primo pomeriggio di lunedì 16 febbraio. Ci racconta come è andata Marco Palagano della funzione pubblica CGIL di Ravenna. Ascolta o scarica Le considerazioni politiche di Vanessa Guidi medica di bordo per Mediterranea Saving Humans. Ascolta o scarica Riportiamo il Comunicato stampa dell’associazione Faenza Multietnica. Negli ultimi giorni Ravenna è diventata un laboratorio inquietante di politiche repressive, discorsi razzisti normalizzati e criminalizzazione della solidarietà. Una sequenza di eventi che non può essere letta come una somma di episodi isolati, ma come il segno di una trasformazione profonda del clima politico e culturale nel nostro Paese. Nei giorni scorsi, il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Ravenna è stato oggetto di perquisizioni nell’ambito di un’indagine su certificazioni mediche rilasciate per impedire il rimpatrio forzato nei CPR. Almeno sei medici risultano indagati, con sequestri di dispositivi e comunicazioni personali. Si tratta di un fatto gravissimo: colpire chi esercita il proprio dovere professionale di tutela della salute significa mandare un messaggio intimidatorio a tutto il personale sanitario, scoraggiando la difesa dei diritti fondamentali delle persone più vulnerabili. La cura viene trattata come sospetta, la solidarietà come reato. In parallelo, è previsto un nuovo sbarco a Ravenna nel fine settimana, con la nave dell’ONG Solidaire attesa tra sabato notte e domenica mattina con circa 120 persone soccorse in mare. Ancora una volta, Ravenna viene designata come porto remoto, lontano dalle rotte di salvataggio, trasformando il Mediterraneo in una zona di selezione politica delle vite degne e indegne di essere salvate. Ma mentre le persone migranti continuano ad arrivare dopo viaggi segnati da violenze e torture, cresce anche un discorso pubblico che legittima l’idea che la loro presenza sia un problema da eliminare. Domani, infatti, a Faenza si è svolto sabato mattina il banchetto per la raccolta firme sulla “remigrazione”, un concetto promosso da ambienti dell’estrema destra europea che propone il rimpatrio forzato non solo delle persone senza documenti, ma anche di cittadini stranieri regolari e dei loro discendenti. Si tratta di un’idea che richiama direttamente politiche di esclusione etnica e deportazione, mascherate da proposta “democratica” e presentate nello spazio pubblico come una normale opzione politica. In questo clima, risultano particolarmente preoccupanti le dichiarazioni di Michele De Pascale che contribuiscono a normalizzare l’esistenza e il rafforzamento dei CPR, luoghi di detenzione amministrativa già denunciati da numerose organizzazioni per i diritti umani come spazi di violenza, opacità e sospensione dello stato di diritto. Parlare dei CPR come strumenti “necessari” significa accettare l’idea che alcune persone possano essere private della libertà senza aver commesso alcun reato, sulla base della sola origine nazionale. Quello che vediamo a Ravenna è una convergenza pericolosa: repressione contro chi cura, criminalizzazione di chi salva vite, normalizzazione della detenzione amministrativa e legittimazione pubblica di progetti politici apertamente razzisti. È un processo che sposta progressivamente il confine del dicibile e del possibile, rendendo accettabile ciò che fino a pochi anni fa sarebbe stato considerato inaccettabile in una società democratica. Come Faenza Multietnica denunciamo con forza questa deriva. La “remigrazione”, i CPR e la persecuzione della solidarietà non sono risposte a problemi reali, ma strumenti politici per costruire consenso attraverso la paura e la disumanizzazione. Difendere i diritti delle persone migranti significa difendere la democrazia stessa: quando si accetta che alcuni diritti siano sospesi per alcuni, si apre la strada alla loro erosione per tutti. Chiediamo la chiusura dei CPR, la fine della criminalizzazione dei medici, delle ONG e delle reti solidali, e il rifiuto netto di ogni progetto politico che promuova l’espulsione e la segregazione su base etnica. Ravenna e Faenza hanno una storia antifascista e solidale che non può essere cancellata da chi vorrebbe riportarci a politiche di esclusione e deportazione.
February 16, 2026
Radio Onda d`Urto