Il diritto UE oltre i confini: analisi delle implicazioni extraterritoriali del Protocollo Italia-Albania

Progetto Melting Pot Europa - Friday, March 6, 2026

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Utrecht University

Faculty of law economics and governance
LL.M. European law

EU Law Beyond Borders: Exploring the Extraterritorial. Implications of the Italy-Albania Protocol

Tesi di Isabella Orsi (2024/2025)

Scarica l’elaborato (ENG)

Introduzione

Le questioni giuridiche più controverse connesse al Protocollo Italia-Albania sono emerse in modo particolarmente evidente a seguito della sentenza “CV vs Ministerstvo vnitra”(C-406/22) della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).

In tale pronuncia, la Corte ha chiarito che la qualificazione di un Paese come “Paese di origine sicuro” richiede una valutazione complessiva della situazione generale, e non può essere limitata a specifiche categorie di persone o circostanze particolari.

L’impatto della decisione si è riflesso immediatamente nella fase iniziale di attuazione del Protocollo. Tra ottobre e novembre 2024, diversi tribunali italiani hanno rifiutato di convalidare gli ordini di trattenimento disposti nei centri situati in Albania, ritenendo che Egitto e Bangladesh, inclusi dal governo italiano nell’elenco dei Paesi di origine sicuri, non soddisfacessero gli standard delineati dalla CGUE, anche alla luce delle pratiche repressive documentate nei confronti di minoranze e oppositori politici.

Da tali decisioni sono scaturiti vari rinvii pregiudiziali alla CGUE da parte dei tribunali di Roma, Firenze, Bologna e Palermo, confluiti nei procedimenti riuniti “Alace” (C-758/24) e “Canpelli” (C-759/24).

Al di là del profilo relativo al concetto di “Paese di origine sicuro”, i casi sollevano una questione di carattere sistemico: l’applicabilità del diritto dell’Unione europea a procedure svolte nel territorio di un Paese terzo.

La legge italiana di ratifica del Protocollo non chiarisce in modo espresso secondo quali modalità le direttive europee, concepite per operare entro l’ambito territoriale dell’Unione, possano disciplinare procedure condotte in Albania. Il generico riferimento alla loro applicazione “in quanto compatibili” non appare sufficiente a risolvere i dubbi interpretativi.

Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA/Papers

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Finora, i giudici italiani non hanno affrontato in modo diretto la questione dell’estensione territoriale dell’applicabilità diritto dell’Unione. Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sui primi trattenimenti, ha disapplicato la normativa nazionale di recepimento della Direttiva Procedure (2013/32/UE) e ha sollevato rinvio pregiudiziale, concentrando tuttavia l’analisi sul solo tema del Paese di origine sicuro.

Tale impostazione presuppone implicitamente l’applicabilità del diritto UE alle procedure svolte in Albania, senza interrogarsi in modo esplicito sul fondamento giuridico di tale estensione.

Ne deriva il rischio di lasciare irrisolta una questione preliminare che incide non solo sulla legittimità del Protocollo, ma più in generale sul rapporto tra ordinamenti e sulla struttura del sistema europeo comune di asilo.

In questa prospettiva, assume rilievo anche la scelta del legislatore italiano di attribuire rango primario alla lista dei Paesi di origine sicuri. Tale opzione sembra orientata a ridurre gli spazi di contestazione fondati sul diritto dell’Unione, pur senza sottrarre formalmente la normativa al principio del primato del diritto dell’Unione.

L’esito dei rinvii pregiudiziali potrà incidere in modo significativo non solo sul futuro del Protocollo, ma anche sull’evoluzione delle politiche migratorie europee, specie alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2024/1348, che introduce eccezioni non previste dalla Direttiva Procedure, ancora applicabile ai procedimenti pendenti.

Nel tentativo di superare lo stallo determinato dal contenzioso, il governo italiano ha adottato il Decreto-Legge n. 37/2025 1, trasformando i centri albanesi in Centri di Permanenza per il Rimpatrio. Tuttavia, il 29 maggio 2025 la Corte di cassazione ha sollevato ulteriori rinvii pregiudiziali, in apparente discontinuità rispetto a una precedente decisione dell’8 maggio che qualificava tali centri come estensioni del territorio italiano. Tale evoluzione conferma il persistente grado di incertezza giuridica che caratterizza la vicenda.

Alla luce delle interazioni tra diritto nazionale, diritto dell’Unione e forme di cooperazione bilaterale con Paesi terzi come quella oggetto di analisi, la ricerca di questa tesi si propone di rispondere alla seguente domanda:

“In che misura il diritto di asilo dell’Unione Europea può applicarsi a procedure svolte in un Paese terzo e quali sono le implicazioni giuridiche derivanti dal suo utilizzo quale quadro normativo per modelli di asilo extraterritoriale, con particolare riferimento al Protocollo Italia – Albania?”

L’analisi si articola in tre capitoli.
Il primo ricostruisce le condizioni in cui il diritto dell’Unione può trovare applicazione in contesti extraterritoriali, esaminando i presupposti teorici e i limiti sistemici.

Il secondo valuta la compatibilità della procedura accelerata di frontiera, fondata sul concetto di Paese di origine sicuro, con il diritto UE e con l’ordinamento italiano.

Il terzo esamina le implicazioni giuridiche e istituzionali dell’utilizzo del diritto dell’Unione quale base per procedure extraterritoriali, con particolare attenzione ai rinvii pregiudiziali pendenti fino a giugno 2024 e ai possibili sviluppi della giurisprudenza della CGUE successivi a tale periodo.

La ricerca, pertanto, si concentra sui procedimenti noti entro quella data e non considera le pronunce emesse successivamente.

In tal modo, la tesi intende contribuire al dibattito sul ruolo del diritto dell’Unione nella progressiva esternalizzazione delle politiche migratorie e sulla compatibilità di tali modelli con l’architettura del sistema europeo comune di asilo.

  1. Decreto legge 37/2025: un laboratorio autoritario delle politiche migratorie – Asgi (aprile 2025) ↩︎