Sicurezza presunta e vulnerabilità reali: il sistema dei Paesi di origine sicuri
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea,
ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della
rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org.
--------------------------------------------------------------------------------
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
SICUREZZA PRESUNTA E VULNERABILITÀ REALI: IL SISTEMA DEI PAESI DI ORIGINE
SICURI, NEL PRISMA DEL PROCESSO, ALLA PROVA DELLE ECCEZIONI
Tesi di Paola Lovato (2023/2024)
Scarica l’elaborato
INTRODUZIONE
Sancito dall’articolo 10 della Costituzione, il diritto di asilo rappresenta uno
dei pilastri fondamentali del sistema di tutela internazionale dei diritti
umani. Questo istituto garantisce a chi subisce impedimenti nell’esercizio delle
libertà democratiche nel proprio Paese, o è costretto a lasciarlo a causa di
persecuzioni o di gravi violazioni dei diritti fondamentali, la possibilità di
trovare protezione in un altro Stato. Tuttavia, questo diritto è oggi messo a
dura prova, trovandosi al centro di un acceso dibattito che vede contrapporsi,
da un lato, l’esigenza di proteggere individui in fuga da persecuzioni e
violenze e, dall’altro, la necessità degli Stati di regolare i flussi migratori
attraverso procedure rapide, efficienti ed efficaci.
In questo contesto si inserisce l’istituto dei “Paesi di origine sicuri”,
strumento giuridico che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nelle
politiche migratorie dell’Unione Europea e degli Stati membri.
Questo istituto, codificato nella direttiva 2013/32/UE e recepito
dall’ordinamento italiano attraverso l’art. 2-bis del d.lgs. 25/2008, si fonda
su una presunzione di sicurezza, secondo cui determinati Paesi non generano
esigenze di protezione nei propri cittadini, non essendo questi esposti, nei
confini nazionali, a rischi di persecuzione o di danno grave.
Le domande presentate da richiedenti provenienti da questi Paesi vengono così
presunte infondate, e le garanzie generalmente previste nelle procedure di esame
ridimensionate, rendendo così il regime procedimentale più gravoso ed in
generale più sfavorevole. Con l’obiettivo dichiarato di evitare un’applicazione
generalizzata e discriminatoria dell’istituto, non è raro che gli Stati membri
introducano delle eccezioni alla presunzione di sicurezza, privilegiando aspetti
territoriali e/o soggettivi meritevoli di tutela che di volta in volta emergono
dai rapporti elaborati ora da organismi ufficiali, ora da organizzazioni non
governative sugli indici di tutela dei diritti umani nei Paesi terzi.
Questo strumento, però, lungi dal rappresentare un mero dettaglio tecnico,
solleva profonde perplessità sulla sua compatibilità con i principi fondanti del
sistema di protezione internazionale. In particolare, l’etichetta di “Paese
sicuro” assegnata a Paesi in cui il numero di categorie a rischio è molto alta
suggerisce non pochi interrogativi: sicuro per chi? Come può uno Stato essere
contemporaneamente rifugio per alcuni e luogo di persecuzione per altri? È
possibile definire “generalmente sicuro” un Paese che non tutela categorie
specifiche di persone, soprattutto se vulnerabili? Che perseguita o tollera
persecuzioni sistematiche di anche solo parte dei suoi cittadini? In che misura,
quindi, le eccezioni soggettive rappresentano un necessario correttivo e non
rivelano piuttosto un ossimoro giuridico , una contraddizione intrinseca
dell’istituto stesso?
Le questioni si presentano particolarmente attuali nel contesto italiano, dove
la disciplina dei Paesi di origine sicuri è oggetto di un intenso dibattito
giuridico alimentato da pronunce giurisprudenziali che a più riprese hanno
contestato la legittimità di designazioni che non rispettano i criteri
normativi, e riforme legislative che non poche volte hanno mostrato difficoltà
nel conformarsi ai principi fondamentali della materia. Particolarmente
significativa appare l’analisi dei recenti sviluppi giurisprudenziali, tanto a
livello europeo quanto nazionale: la sentenza della Corte di Giustizia del 4
ottobre 2024 sulla causa C-406/22 e i numerosi rinvii pregiudiziali sollevati
dai tribunali italiani testimoniano la centralità che l’istituto ha assunto nel
dibattito giuridico contemporaneo, nonché le difficoltà interpretative che lo
circondano.
La presente tesi intende analizzare con un approccio multilivello gli aspetti e
le problematiche principali di questo istituto, nell’obiettivo di trovare
risposta ai quesiti avanzati.
Il primo capitolo ripercorre l’evoluzione storica e normativa dell’istituto dei
Paesi di origine sicuri nel diritto europeo e italiano, analizzandone le
origini, lo sviluppo e l’attuale configurazione. Il secondo capitolo esamina il
regime procedurale italiano in merito all’applicazione dell’istituto e i suoi
effetti nei confronti di richiedenti provenienti da uno di questi Paesi, con un
focus particolare sul regime delle procedure accelerate, l’inversione dell’onere
della prova, il regime sospensivo dell’impugnazioni e le limitazioni alla
motivazione dei provvedimenti di rigetto. Infine, il terzo capitolo si concentra
specificamente sulle eccezioni soggettive alla presunzione di sicurezza,
analizzandone la base giuridica, le criticità sistematiche e le applicazioni
pratiche, anche attraverso un confronto con altri ordinamenti europei.
A chiusura di questa analisi globale, si delinea il futuro dell’istituto alla
luce dell’imminente entrata in vigore delle nuove riforme, quali i nuovi
Regolamenti (UE) 2024/1347 e 2024/1348, e il nuovo Patto europeo migrazione e
asilo.
Metodologicamente, la ricerca adotta un approccio qualitativo basato
sull’analisi comparata delle normative europee e nazionale, esaminando la
giurisprudenza e la dottrina specialistica rilevante al fine di esplorare le
diverse interpretazioni del concetto di sicurezza e le relative eccezioni, con
particolare attenzione alle conseguenze concrete, sostanziali e procedurali, per
i richiedenti asilo. Particolare attenzione è dedicata all’analisi delle più
recenti pronunce giurisprudenziali, che hanno contribuito a delineare i contorni
dell’istituto e a evidenziarne le criticità.