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Procedura accelerata inapplicabile senza fonti affidabili sulla designazione dei Paesi sicuri
Un interessante provvedimento cautelare emesso dal Tribunale Civile di Roma nei confronti di un cittadino tunisino nell’ambito di una procedura c.d. accelerata. Il Tribunale nell’accogliere l’istanza di sospensione del diniego di protezione internazionale ha puntualizzato come, a seguito della recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]) gli Stati membri siano tenuti, in forza dell’articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, “ad adattare il loro diritto nazionale in un modo tale da garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione sulle quali essi si sono basati per designare i Paesi di origine sicuri. Questo accesso deve consentire a un richiedente protezione internazionale originario di un tale Paese, e al giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente la domanda di protezione internazionale, di prendere utilmente conoscenza di dette fonti di informazioni (par. 87 sentenza CGUE cit.)” . Il D.L. 158/2024 è privo dell’indicazione di tali fonti e pertanto non può ritenersi legittimamente applicabile la procedura accelerata (“e debba applicarsi la procedura ordinaria per l’esame della domanda di protezione internazionale”) in assenza dei presupposti indicati dalla Corte. Una lista dei paesi sicuri seppur astrattamente legittima deve essere ancorata a delle fonti affidabili debitamente indicate, anche per evitare che tali liste siano predisposte indicando arbitrariamente i paesi con il maggiore flusso migratorio anziché quelli con le condizioni politiche-sociali ed ambientali più stabili. Tribunale di Roma, provvedimento del 22 agosto 2025 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
«Non esistono Paesi sicuri per chi fugge dalla tortura»
In occasione della Giornata Mondiale contro la tortura, celebrata ogni anno il 26 giugno, la Rete di Supporto per le Persone Sopravvissute a Tortura (ReSST) ha presentato il suo primo report annuale. Si tratta di un documento frutto del lavoro congiunto di enti pubblici, associazioni, ONG e specialisti attivi in prima linea nell’accoglienza e nella cura di chi ha subito torture e trattamenti inumani, spesso nel contesto di un percorso migratorio forzato. La ReSST è nata nel dicembre 2024 dalla collaborazione tra Caritas, Ciac – Centro immigrazione asilo e cooperazione internazionale, Kasbah, Medici Contro la Tortura (MCT), Medici Senza Frontiere (MSF), Medici per i Diritti Umani (MEDU), NAGA e il SaMiFo dell’ASL Roma 1, un servizio di salute specializzato per migranti forzati. A queste realtà si affiancano, in qualità di osservatori, A Buon Diritto, Amnesty International Italia, Antigone, la SIMM – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – e un comitato scientifico composto da esperti riconosciuti a livello nazionale e internazionale. L’obiettivo dichiarato della rete è duplice: da un lato «informare e sensibilizzare sull’esperienza della tortura e sulle sue conseguenze durature», dall’altro «rafforzare la qualità dei servizi di cura, riabilitazione e tutela per le persone sopravvissute». Un lavoro che – si legge nel report – deve tenere conto della complessità dei percorsi individuali, del trauma multiplo vissuto da chi fugge, e soprattutto della violenza sistemica che spesso accompagna la migrazione. I dati raccolti nel 2024 parlano chiaro. Su 2.618 persone accolte e prese in carico dai centri della rete, la maggioranza è di sesso maschile (62,7%), ma ciò che colpisce è l’ubicazione geografica della tortura: il 64,6% delle violenze non è avvenuto nel Paese di origine, bensì lungo le rotte migratorie di transito. Solo il 35,4% dei casi, dunque, si riferisce a eventi subiti nel luogo da cui la persona è fuggita. Questa evidenza, secondo ReSST, mette in discussione una delle principali giustificazioni utilizzate dalle autorità italiane ed europee per negare l’accoglienza o il diritto d’asilo: l’esistenza di cosiddetti “Paesi sicuri”. «Le nostre evidenze dimostrano – scrive la rete – che il concetto di sicurezza non può essere ricondotto a una valutazione statica e geopolitica. Una persona può essere torturata o gravemente maltrattata anche in Paesi formalmente “sicuri”, soprattutto se si trova in condizioni di vulnerabilità, senza protezione o diritti riconosciuti». Il legame tra tortura e migrazione appare tanto forte quanto rimosso dal dibattito pubblico. La tortura è una pratica vietata dal diritto internazionale in ogni circostanza, ma è ancora largamente diffusa: oltre 140 Paesi nel mondo la praticano, direttamente o attraverso la tolleranza di forme gravi di maltrattamento, in particolare verso migranti, oppositori politici, minoranze etniche, donne e persone LGBTQIA+. I motivi che spingono le persone alla fuga – e spesso a subire torture – sono principalmente economici (51%), seguiti da motivazioni politiche (24%) e religiose (7%). Questo dato conferma che la povertà estrema, la marginalizzazione e la disuguaglianza possono essere, di fatto, condizioni di persecuzione e violenza sistemica. Le forme di tortura documentate sono quasi equamente distribuite tra fisiche (43%) e psichiche (44%), con una responsabilità attribuita ai trafficanti (33%) ma anche a pubblici ufficiali (28%) e, in misura minore, a datori di lavoro (3%). Il report mette in luce anche l’enorme lavoro clinico, psicologico e sociale svolto dai centri della rete. Nel 2024 sono stati erogati oltre 14.000 servizi sanitari. Le prestazioni più richieste sono le consulenze psicologiche individuali (43%) e le visite di medicina generale (34,2%). Evidente il dato relativo al supporto sociale, richiesto nel 77% dei casi: segno che il percorso di cura non può prescindere da un accompagnamento generale, che tenga conto della condizione legale, abitativa e lavorativa della persona. Come sottolineano gli esperti, non si tratta soltanto di guarire le ferite, ma di «ricostruire fiducia, dignità e possibilità di vita», partendo da un ascolto attento e non giudicante. In questo senso, la ReSST chiede anche un impegno più forte delle istituzioni italiane per garantire il diritto alla salute e alla protezione internazionale, evitando prassi amministrative e narrative politiche che tendono a semplificare o negare le sofferenze vissute lungo le rotte migratorie. «Dietro ogni storia di tortura – si legge nel comunicato – c’è un corpo, una mente, una storia che ci interroga. Ma c’è anche un sistema che sceglie spesso di non vedere». Per questo, conclude la rete, «non si può continuare a stabilire chi ha diritto alla protezione sulla base di liste arbitrarie di Paesi sicuri. La protezione deve partire dall’ascolto, dalla valutazione individuale e dalla consapevolezza che la tortura, oggi, è ancora una realtà concreta e vicina». Scarica il rapporto
La Corte di giustizia dell’Ue boccia il “modello Albania”
Il Tavolo Asilo e Immigrazione 1 ha dichiarato che con la decisione di oggi la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito un principio chiaro: uno stato membro non può designare un Paese di “origine sicuro” senza garantire un controllo giurisdizionale effettivo e trasparente, né può mantenere tale designazione se nel paese non è assicurata protezione a tutta la popolazione, senza eccezioni. Si tratta di una decisione dirompente, che smentisce in modo radicale la linea del governo italiano. Il cosiddetto “modello Albania”, ideato per esternalizzare le procedure di frontiera verso centri collocati fuori dal territorio nazionale ma sotto giurisdizione italiana, è stato costruito e mantenuto su basi giuridiche oggi dichiarate incompatibili con il diritto dell’Unione europea. La sentenza colpisce al cuore uno degli assi portanti dell’intero impianto: la possibilità di processare richieste di asilo in procedura accelerata, basandosi sulla presunzione automatica di sicurezza del paese d’origine. Non è più possibile, alla luce della pronuncia, utilizzare atti legislativi opachi e privi di fonti verificabili per giustificare il respingimento veloce delle domande di protezione; e non è ammissibile trattare come “sicuro” un paese che non offre garanzie a tutte le persone. È esattamente quanto avvenuto nei trasferimenti verso l’Albania e ciò rende evidente che ogni ripresa di questa pratica comporterebbe gravi violazioni e un elevato rischio di annullamento da parte dei tribunali. Il Tavolo Asilo e Immigrazione sollecita il governo a non riattivare il protocollo Italia-Albania: una richiesta avanzata dal Tai fin da prima dell’avvio delle operazioni e che ora diventa più forte nella cornice di questa sentenza. Nell’ultimo anno l’esecutivo ha più volte cercato di piegare le sentenze al proprio racconto, presentando come legittimazione ciò che non lo era affatto. Questa volta la pronuncia della Corte è inequivocabile ed è difficile immaginare che possa essere strumentalizzata. L’architettura giuridica del modello viene demolita. C’è un altro fronte giuridico ancora aperto e riguarda i trasferimenti verso l’Albania direttamente dai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR): la questione è oggetto di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Si tratta di un iter che richiederà almeno due anni. Nel frattempo, anche il nuovo modello è stato oggetto di molteplici censure giudiziali ed è incompatibile con i diritti umani, come raccontato nel report “Ferite di confine” recentemente diffuso dal Tai. Il “modello Albania”, anche nella sua seconda fase, va dismesso immediatamente. Il Tavolo asilo e immigrazione chiede al governo di prendere atto della pronuncia, cessare ogni iniziativa orientata alla riattivazione del protocollo e ricondurre la politica migratoria all’interno del diritto internazionale ed europeo, e delle garanzie costituzionali. PER APPROFONDIRE: * Comunicato stampa della CGUE: “Protezione internazionale: la designazione di un paese terzo come «paese di origine sicuro» deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo” * Leggi il report “Ferite di Confine” in pdf 1. A Buon Diritto, ACLI, Action Aid, Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Amnesty International Italia, ARCI, ASGI, Avvocato di Strada Onlus, Caritas Italiana, Casa dei Diritti Sociali, Centro Astalli, CGIL, CIES, CIR, CNCA, Commissione Migranti e GPIC Missionari Comboniani Italia, Comunità di Sant’Egidio, Comunità Papa Giovanni XXIII, CoNNGI, Emergency, Ero Straniero, Europasilo, FCEI, Fondazione Migrantes, Forum per cambiare l’ordine delle cose, International Rescue Committee Italia, INTERSOS, Legambiente, Medici del Mondo Italia, Medici per i Diritti Umani, Movimento Italiani senza Cittadinanza, Medici Senza Frontiere Italia, Oxfam Italia, Re.Co.Sol, Red Nova, Refugees Welcome Italia, Save the Children, Senza Confine, SIMM, UIL, UNIRE ↩︎