
Libero dal CPR di Gjadër per sproporzione della misura: trasferito dal CPR di Palazzo S. Gervasio era al quarto trattenimento
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, December 18, 2025La Corte di Appello di Roma rigetta la richiesta di convalida del trattenimento di un cittadino togolese presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Gjadër, in Albania. Si precisa che, per il cittadino togolese, quello a Gjadër era il quarto trattenimento in CPR.
La Corte d’Appello, pur non sospendendo il procedimento in attesa della risoluzione della questione pregiudiziale alla CGUE (sollevata dalla Cassazione) a causa del termine perentorio di 48 ore per i provvedimenti de libertate, ha accolto sostanzialmente i motivi di opposizione della difesa relativi alla sproporzione della misura detentiva, disponendo la liberazione del ricorrente.
S. era stato trasferito dal CPR di Palazzo San Gervasio (PZ) al CPR di Gjadër (Albania), in applicazione del D.L. n. 37/2025. Mentre si trovava in Albania, ha reiterato la domanda di protezione internazionale ma, quando questa è stata dichiarata inammissibile, il Questore di Roma ha disposto il trattenimento, la cui convalida è stata rigettata.
La difesa si è opposta alla convalida eccependo, tra l’altro, l’insussistenza dei requisiti di necessità e proporzionalità del trattenimento (Art. 14 TUI).
Il punto focale del rigetto della richiesta di convalida del trattenimento risiede nella valutazione di sproporzionalità della misura detentiva in relazione alla finalità espulsiva. La Corte d’Appello ha esplicitamente rigettato la convalida, stabilendo che: “Il trattenimento a fini di espulsione viola palesemente l’Art. 14 del Testo Unico sull’Immigrazione (TUI)……Il trattenimento era una misura palesemente sproporzionata rispetto alla finalità espulsiva”.
Inoltre, il ricorrente era già stato trattenuto in precedenza presso il CPR di Palazzo San Gervasio e il Giudice di Pace, in sede di proroga, aveva già disposto la sua liberazione perché l’Amministrazione non era riuscita ad eseguire il rimpatrio.
La Corte ha rilevato che, nel periodo tra le detenzioni, l’Amministrazione non aveva svolto attività (o almeno non ne era stata fornita prova) per poter eseguire il rimpatrio.
La Corte ha quindi concluso che la procedura di trattenimento era “viziata” a causa della “assoluta e macroscopica sproporzionalità” tra la misura adottata e le finalità perseguite.
Questo accoglimento giurisdizionale convalida i motivi già sollevati in altri atti difensivi (come il ricorso al Tribunale Ordinario di Roma), nei quali si sosteneva che il protrarsi e il reiterarsi dei trattenimenti, sempre interrotti dall’impossibilità oggettiva di rimpatrio (dovuta alla mancata cooperazione del Paese di provenienza, il Togo), aveva fatto perdere alla misura la sua finalità istituzionale, trasformandola in una restrizione della libertà personale sproporzionata e illegittima, configurandosi quasi come una misura punitiva.
La Corte ha anche preso atto dell’esistenza di un “insanabile dubbio di compatibilità“ tra la normativa nazionale che permetteva il trattenimento a Gjadër (DL 37/2025) e il diritto europeo vincolante nel nostro ordinamento, questione sollevata dalla Corte di Cassazione. Sebbene la decisione di non convalida sia stata motivata primariamente dalla sproporzione legata al fallimento del rimpatrio, il riferimento esplicito a tale dubbio convenzionale rafforza l’opposizione della difesa relativa alla legittimità del trattenimento in un centro extraterritoriale.
In conclusione, la decisione della Corte d’Appello di Roma ha liberato il ricorrente, accogliendo il principio fondamentale per cui un trattenimento reiterato in un contesto di acclarata ineseguibilità del rimpatrio per ostacoli non superabili (come la mancata cooperazione del Paese d’origine) è da considerarsi sproporzionato e illegittimo. Questo rende il provvedimento un chiaro esempio di come la cronica inefficacia delle procedure di espulsione debba portare alla tutela della libertà personale.
Si potrebbe dire che, di fronte a un’espulsione impossibile, il trattenimento amministrativo si scontra con la sua stessa ragion d’essere; l’inefficacia dimostrata fa sì che la restrizione della libertà diventi solo un costo senza beneficio.
Corte d’Appello di Roma, sentenza del 10 dicembre 2025Si ringrazia l’Avv. Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.