
Non convalida del trattenimento in CPR del cittadino salvadoregno: la richiesta di asilo deve essere valutata nel merito
Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, October 29, 2025La Corte di Cassazione esamina due provvedimenti di convalida del trattenimento del Tribunale di Milano, entrambi relativi allo stesso cittadino salvadoregno, in Italia da diversi anni, che formalizzava domanda di protezione internazionale nel CPR di Milano, dopo l’ordine di trattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286/1998, manifestando il timore, in caso di rimpatrio in El Salvador, di essere arrestato a causa dei suoi vecchi legami con la mara, evincibili da una serie di tatuaggi sul corpo, anche, all’interno della bocca, e di essere così esposto, quantomeno, al serio pericolo di un danno grave per le note condizioni carcerarie riservate nel Paese di rimpatrio alle persone sospettate di avere e/o avere avuto legami con le maras.
La Corte di Cassazione, previa riunione dei due ricorsi per l’unitarietà sostanziale delle due controversie, pur rigettando i primi due motivi del primo ricorso, relativi ad eccezioni riguardanti gli atti presupposti al trattenimento (provvedimento di convalida del Giudice di Pace e decreto di espulsione), cassa senza rinvio i due provvedimenti impugnati, ritenendo fondato l’ ultimo motivo del primo ricorso e l’unico motivo del secondo ricorso, con cui si eccepiva che il Tribunale di Milano nel decidere non aveva esaminato le motivazioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale, neanche, in modo sommario.
Il Tribunale di Milano, infatti, con il primo provvedimento aveva convalidato il trattenimento del richiedente asilo esaminando esclusivamente i tempi di presentazione della domanda rispetto alla data di ingresso in Italia (2004), tenuto conto anche della scolarità del richiedente asilo, motivazione ripresa nel secondo provvedimento del medesimo Tribunale, che convalidava il trattenimento ritenuto immutato il quadro giuridico e fattuale.
La Corte di cassazione nell’accogliere il sopra esposto motivo osserva che “i fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione” integrano la fattispecie legale del trattenimento ex art. 6 comma 3 d.lgs. n. 142/2015, dal che consegue che la decisione sulla richiesta di convalida non può prescindere dall’esame di quanto dedotto, allegato o dimostrato dalle parti al fine di evidenziare la sussistenza o meno di questo presupposto.
La Corte di cassazione, infine, nell’accogliere il ricorso, conclude affermando che nel caso di specie, in entrambi i casi, nemmeno sommariamente veniva preso in considerazione quanto dedotto a fondamento della domanda di protezione – e cioè il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio in El Salvador a causa di tatuaggi- che avrebbero reso il richiedente asilo trattenuto sospettato di appartenere alle bandi criminali locali con il rischio di essere arrestato e sottoposto alle pessime condizioni carcerarie riservate in El Salvador a chi è anche solo sospettato di legami con le maras.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27143 del 10 ottobre 2025Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.