Tag - Corte di Cassazione

Opposizione al decreto di espulsione: la mancata comparizione non comporta sanzioni, il Giudice di Pace deve decidere nel merito
Il caso riguarda un cittadino albanese che ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso il decreto in data 29.4.2024 del Giudice di Pace di Ragusa con cui è stata disposta ex artt. 309 e 181 c.p.c. la cancellazione dal ruolo e l’estinzione del procedimento avviato su ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ragusa il 13.2.2024. Nel caso di specie risulta agli atti che – ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza di comparizione per il giorno 15/04/2024 – il difensore comunicava al GdP l’impossibilità a presenziare per concomitanti impegni professionali, dando la disponibilità a partecipare da remoto indicando il proprio contatto Teams, precisando che ove non fosse stato possibile partecipare telematicamente si chiedeva di trattenere la causa in decisione; il GdP all’udienza del 15/04/2024 preso atto dell’impossibilità del difensore a presenziare, rinviava all’udienza del 22/04/2024, nella quale dava atto che nessuna delle parti era comparsa ed ex art. 181 c.p.c. rinviava all’udienza del 29/04/2024; il difensore comunicava l’impossibilità a comparire all’udienza del 29.04.2024 e chiedeva espressamente di partecipare al procedimento, in modalità da remoto, insistendo, ove non fosse stato possibile il collegamento da remoto di decidere la causa comunque; all’udienza del 29/04/2024 il GdP, con provvedimento reso a verbale, ordinava la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarava l’estinzione del procedimento. Con unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3, in relazione agli artt. 13 e 13 bis del D.Lgs. 286/98 e degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.p., nonché, dell’art. 18 del D.lgs. 150/2011 in quanto il Giudice di Pace di Ragusa, in violazione dell’art. 127 c.p.p. e s.s., non solo non avrebbe consentito che l’udienza si svolgesse da remoto, sebbene il difensore lo avesse più volte richiesto stante l’onerosità e la difficoltà di raggiungere la sede del Giudice di Pace di Ragusa da Bari, ma non aveva tenuto conto delle note difensive scritte inviate in sostituzione dell’udienza, nelle quali più volte si chiedeva di trattenere la causa per la decisione, laddove la mancata presenza delle parti in udienza, in questa materia, non potrebbe comportare alcuna conseguenza essendo il Giudice tenuto, in ogni caso, a decidere ai sensi dell’art. 18 comma 7 del D.Lgs. 150/2011, principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso e cosi motiva: “Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, così modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, ha previsto la competenza del giudice di pace ed esteso il rito sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione. Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, al quale occorre fare riferimento perché oggi disciplina il procedimento di interesse, stabilisce che si applica il rito semplificato di cognizione ove non diversamente disposto; il medesimo art. 18, comma 7, prevede poi che il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Ciò posto, come già affermato da questa Corte, «la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza ex art 181 c.p.c. è incompatibile con il giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, in quanto procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso. Avuto, dunque, riguardo alle peculiarità di detto giudizio, caratterizzato non solo dall’urgenza ma anche dalla precisa delimitazione dell’ambito di cognizione, circoscritto unicamente al controllo, al momento dell’espulsione, dell’assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, il rinvio della trattazione si giustifica solo in caso di irregolarità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza» (Cass. n. 19601/2023 in motivazione che ha affermato il principio di diritto per cui «In tema di giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall’art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., non trova applicazione, trattandosi di procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso», confermata da Cass. n. 17648/2024). A questo principio il Collegio intende dare continuità, anche in ragione del fatto che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181, comma 1, cod. proc. civ. e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per «disinteresse» alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere (cfr., per tutte, Cass. 6061/2019). Come è stato già osservato, non vale ad addivenire a una diversa conclusione il fatto che tale norma, al suo primo comma, faccia rinvio per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione al rito sommario di cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ss. cod. proc. civ., essendo espressamente precisato nella norma dell’art. 18 d. lgs. 150/2011 che siffatto rinvio vale «ove non diversamente disposto dal presente articolo». Va piuttosto considerato che il rito semplificato disciplinato dall’art. 18 d. lgs. 150/2011 si caratterizza per una particolare celerità e semplicità di forme e, una volta instaurato (di regola, per impulso di parte), è dominato nel suo svolgimento dall’impulso officioso, al pari del rito camerale cui è soggetto il procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale dello straniero; «deve quindi escludersi che il giudice di merito possa, sic et simpliciter ed in assenza di esplicita disposizione normativa in tal senso, sanzionare la mancata presenza della parte opponente all’udienza fissata o attribuire alla sua mancata comparizione la valenza di rinuncia tacita all’impugnativa. Peraltro, se, come detto, deve escludersi la possibilità di un provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale per la mancata comparizione della parte in sede di cognizione rispetto a una domanda di asilo, a maggior ragione una simile eventualità deve essere esclusa nel caso in cui la mancata comparizione dell’opponente si verifichi nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, che incide sul diritto di libertà della persona (Cass. 10788/2003). Occorre, pertanto, ribadire il principio secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione di straniero ex art. 18 d. lgs. 150/2011 la mancata comparizione dell’opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi comunque sul merito dell’impugnativa proposta» (Cass. n.31526/2023). Il motivo va, quindi, accolto e il decreto impugnato conseguentemente va cassato con rinvio al Giudice di Pace di Ragusa in persona di diverso magistrato che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 16439 del 16 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
Espulsione nulla per violazione dell’art. 10-ter TUI: mancata informativa sul diritto di asilo al cittadino marocchino entrato dal Brennero
La Corte di Cassazione ha annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna nei confronti di un cittadino marocchino, entrato in Italia irregolarmente attraverso il Brennero. Il Giudice di Pace aveva confermato l’espulsione, rilevando che l’uomo non aveva presentato domanda di asilo in Italia e non conviveva con familiari titolari di permesso di soggiorno. La Cassazione invece ha accolto il ricorso, sottolineando che il provvedimento è nullo perché non era stata fornita al ricorrente la prevista informativa sui suoi diritti. In particolare, l’art. 10-ter del Testo Unico Immigrazione stabilisce che lo straniero fermato alla frontiera debba ricevere “un’informazione completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale“. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Secondo la Corte, questo obbligo vale “anche nel caso in cui lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione“. Nel caso concreto, il “foglio notizie” compilato dalla polizia non riportava alcun riferimento a tale informazione. Pertanto, ha concluso la Cassazione, il decreto di espulsione è “viziato da nullità“. Corte di Cassazione, ordinanza n. 9760 del 14 aprile 2025 Si ringrazia l’Avv. Giacomo Foschini per la segnalazione.
La Corte di Cassazione boccia il Decreto Sicurezza: viola la legalità con aggravanti ingiustificate
La Cassazione boccia il Decreto Sicurezza: manca urgenza, norme eterogenee, viola legalità e proporzionalità. Rischio carcere per marginalità e dissenso. E’ un duro colpo per il governo e la maggioranza: la Legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha convertito il controverso Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, il cosiddetto Decreto Sicurezza, è a rischio di incostituzionalità in più punti. La Corte di Cassazione, nella sua relazione 33/2025 sulle novità normative (documento non vincolante ma di altissima autorevolezza giuridica), ha espresso una bocciatura senza appello, raccogliendo e facendo proprie le criticità evidenziate da tutta la comunità giuridica: dall’accademia alla magistratura, fino all’avvocatura. Il risultato, secondo la Suprema Corte, sarà un aumento dei processi e del numero di persone in carcere. Le critiche della Cassazione si concentrano su due aspetti principali: il metodo di adozione del provvedimento e i suoi contenuti. La relazione sottolinea la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza che, per Costituzione, sono imprescindibili per l’adozione di un decreto legge. Il provvedimento ha infatti inglobato un disegno di legge che era già da mesi all’esame del Parlamento e aveva già ottenuto l’approvazione della Camera. L’uso del decreto d’urgenza, motivato con l’esigenza di “evitare ulteriori dilazioni al Senato”, si scontra con la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, la quale ha più volte ribadito che il ricorso al decreto-legge non può fondarsi su una “apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza” . Il decreto inoltre è eterogeneo. Si occupa, infatti, di una pluralità di materie vastissime e disparate che non sono tra loro connesse e omogenee: terrorismo, mafia, beni confiscati, sicurezza urbana, tutela delle forze dell’ordine, vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, strutture per migranti e coltivazione della canapa. Questa eterogeneità è considerata un ulteriore vizio di legittimità costituzionale per i decreti legge. La relazione della Cassazione individua “profili problematici” anche nei contenuti di alcune norme: * aggravanti “di luogo”: vengono citate le aggravanti introdotte per i reati compiuti “dentro e fuori le stazioni ferroviarie e della metro”. La Cassazione sottolinea come non sia chiaro per tutte le condotte punibili il nesso con il principio di offensività(secondo cui un reato deve ledere o mettere in pericolo un bene giuridico). Inoltre, il riferimento alle “immediate adiacenze” delle stazioni può generare incertezze interpretative e disparità di trattamento, come già evidenziato dal CSM (Consiglio Superiore della Magistratura); * aggravanti “di luogo e di contesto” per il dissenso: dubbi vengono espressi anche sulle aggravanti che rischiano di colpire “l’area della manifestazione del dissenso”, come quelle applicabili nei cortei. Questo potrebbe portare a una criminalizzazione eccessiva di condotte legate alla protestae alla libera espressione; * carceri e Cpr: preoccupazioni analoghe riguardano le norme sui penitenziari e i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), dove si rischia di criminalizzare la disobbedienza e la resistenza passiva, aggravando ulteriormente situazioni già critiche; * “diritto penale d’autore” e detenute madri: la relazione riporta le preoccupazioni della dottrina sul cosiddetto “diritto penale d’autore” applicato alle ipotesi di carcere per le detenute madri. Questo concetto, che “guarda non a ciò che l’uomo fa, bensì a quel che l’uomo è” (ad esempio, il riferimento alle borseggiatrici Rom), rischia di colpire le persone non per la condotta illecita specifica, ma per il loro status sociale o l’appartenenza a determinate categorie, violando i principi di uguaglianza e non discriminazione; * materiale propedeutico al terrorismo: sulla detenzione di materiale propedeutico al terrorismo, la norma rischia di anticipare eccessivamente la soglia di punibilità, criminalizzando condotte preparatorie che potrebbero essere ancora troppo distanti dalla realizzazione di un effettivo reato; * non punibilità degli agenti segreti: la Cassazione chiede un’“approfondita riflessione” sulla controversa norma che estende la non punibilità degli agenti segreti alla direzione di organizzazioni terroristiche. Questa disposizione permette agli 007 di “creare gruppi eversivi da zero” a fini preventivi, sollevando forti preoccupazioni sulla mancanza di controllo democratico e sul rischio di devianze.   Articolo 21