La Corte di Cassazione boccia il Decreto Sicurezza: viola la legalità con aggravanti ingiustificate
La Cassazione boccia il Decreto Sicurezza: manca urgenza, norme eterogenee,
viola legalità e proporzionalità. Rischio carcere per marginalità e dissenso.
E’ un duro colpo per il governo e la maggioranza: la Legge 9 giugno 2025, n. 80,
che ha convertito il controverso Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, il
cosiddetto Decreto Sicurezza, è a rischio di incostituzionalità in più punti.
La Corte di Cassazione, nella sua relazione 33/2025 sulle novità normative
(documento non vincolante ma di altissima autorevolezza giuridica), ha espresso
una bocciatura senza appello, raccogliendo e facendo proprie le criticità
evidenziate da tutta la comunità giuridica: dall’accademia alla magistratura,
fino all’avvocatura. Il risultato, secondo la Suprema Corte, sarà un aumento dei
processi e del numero di persone in carcere.
Le critiche della Cassazione si concentrano su due aspetti principali: il metodo
di adozione del provvedimento e i suoi contenuti.
La relazione sottolinea la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza che,
per Costituzione, sono imprescindibili per l’adozione di un decreto legge. Il
provvedimento ha infatti inglobato un disegno di legge che era già da mesi
all’esame del Parlamento e aveva già ottenuto l’approvazione della Camera. L’uso
del decreto d’urgenza, motivato con l’esigenza di “evitare ulteriori dilazioni
al Senato”, si scontra con la giurisprudenza consolidata della Corte
Costituzionale, la quale ha più volte ribadito che il ricorso al decreto-legge
non può fondarsi su una “apodittica enunciazione dell’esistenza delle ragioni di
necessità e di urgenza” .
Il decreto inoltre è eterogeneo. Si occupa, infatti, di una pluralità di materie
vastissime e disparate che non sono tra loro connesse e omogenee: terrorismo,
mafia, beni confiscati, sicurezza urbana, tutela delle forze dell’ordine,
vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, strutture per migranti e
coltivazione della canapa. Questa eterogeneità è considerata un ulteriore vizio
di legittimità costituzionale per i decreti legge.
La relazione della Cassazione individua “profili problematici” anche nei
contenuti di alcune norme:
* aggravanti “di luogo”: vengono citate le aggravanti introdotte per i reati
compiuti “dentro e fuori le stazioni ferroviarie e della metro”. La
Cassazione sottolinea come non sia chiaro per tutte le condotte punibili il
nesso con il principio di offensività(secondo cui un reato deve ledere o
mettere in pericolo un bene giuridico). Inoltre, il riferimento alle
“immediate adiacenze” delle stazioni può generare incertezze interpretative e
disparità di trattamento, come già evidenziato dal CSM (Consiglio Superiore
della Magistratura);
* aggravanti “di luogo e di contesto” per il dissenso: dubbi vengono espressi
anche sulle aggravanti che rischiano di colpire “l’area della manifestazione
del dissenso”, come quelle applicabili nei cortei. Questo potrebbe portare a
una criminalizzazione eccessiva di condotte legate alla protestae alla libera
espressione;
* carceri e Cpr: preoccupazioni analoghe riguardano le norme sui penitenziari e
i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), dove si rischia di
criminalizzare la disobbedienza e la resistenza passiva, aggravando
ulteriormente situazioni già critiche;
* “diritto penale d’autore” e detenute madri: la relazione riporta le
preoccupazioni della dottrina sul cosiddetto “diritto penale d’autore”
applicato alle ipotesi di carcere per le detenute madri. Questo concetto, che
“guarda non a ciò che l’uomo fa, bensì a quel che l’uomo è” (ad esempio, il
riferimento alle borseggiatrici Rom), rischia di colpire le persone non per
la condotta illecita specifica, ma per il loro status sociale o
l’appartenenza a determinate categorie, violando i principi di uguaglianza e
non discriminazione;
* materiale propedeutico al terrorismo: sulla detenzione di materiale
propedeutico al terrorismo, la norma rischia di anticipare eccessivamente la
soglia di punibilità, criminalizzando condotte preparatorie che potrebbero
essere ancora troppo distanti dalla realizzazione di un effettivo reato;
* non punibilità degli agenti segreti: la Cassazione chiede un’“approfondita
riflessione” sulla controversa norma che estende la non punibilità
degli agenti segreti alla direzione di organizzazioni terroristiche. Questa
disposizione permette agli 007 di “creare gruppi eversivi da zero” a fini
preventivi, sollevando forti preoccupazioni sulla mancanza di controllo
democratico e sul rischio di devianze.
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