Non convalida del trattenimento in CPR del cittadino salvadoregno: la richiesta di asilo deve essere valutata nel merito
La Corte di Cassazione esamina due provvedimenti di convalida del trattenimento
del Tribunale di Milano, entrambi relativi allo stesso cittadino salvadoregno,
in Italia da diversi anni, che formalizzava domanda di protezione
internazionale nel CPR di Milano, dopo l’ordine di trattenimento ex art. 14
d.lgs. n. 286/1998, manifestando il timore, in caso di rimpatrio in El Salvador,
di essere arrestato a causa dei suoi vecchi legami con la mara, evincibili da
una serie di tatuaggi sul corpo, anche, all’interno della bocca, e di essere
così esposto, quantomeno, al serio pericolo di un danno grave per le note
condizioni carcerarie riservate nel Paese di rimpatrio alle persone sospettate
di avere e/o avere avuto legami con le maras.
La Corte di Cassazione, previa riunione dei due ricorsi per l’unitarietà
sostanziale delle due controversie, pur rigettando i primi due motivi del primo
ricorso, relativi ad eccezioni riguardanti gli atti presupposti al trattenimento
(provvedimento di convalida del Giudice di Pace e decreto di espulsione), cassa
senza rinvio i due provvedimenti impugnati, ritenendo fondato l’ ultimo motivo
del primo ricorso e l’unico motivo del secondo ricorso, con cui si eccepiva che
il Tribunale di Milano nel decidere non aveva esaminato le motivazioni poste a
fondamento della domanda di protezione internazionale, neanche, in modo
sommario.
Il Tribunale di Milano, infatti, con il primo provvedimento aveva convalidato il
trattenimento del richiedente asilo esaminando esclusivamente i tempi di
presentazione della domanda rispetto alla data di ingresso in Italia (2004),
tenuto conto anche della scolarità del richiedente asilo, motivazione ripresa
nel secondo provvedimento del medesimo Tribunale, che convalidava il
trattenimento ritenuto immutato il quadro giuridico e fattuale.
La Corte di cassazione nell’accogliere il sopra esposto motivo osserva che “i
fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di
ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione” integrano
la fattispecie legale del trattenimento ex art. 6 comma 3 d.lgs. n.
142/2015, dal che consegue che la decisione sulla richiesta di convalida non può
prescindere dall’esame di quanto dedotto, allegato o dimostrato dalle parti al
fine di evidenziare la sussistenza o meno di questo presupposto.
La Corte di cassazione, infine, nell’accogliere il ricorso, conclude
affermando che nel caso di specie, in entrambi i casi, nemmeno sommariamente
veniva preso in considerazione quanto dedotto a fondamento della domanda di
protezione – e cioè il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in
caso di rimpatrio in El Salvador a causa di tatuaggi- che avrebbero reso il
richiedente asilo trattenuto sospettato di appartenere alle bandi criminali
locali con il rischio di essere arrestato e sottoposto alle pessime
condizioni carcerarie riservate in El Salvador a chi è anche solo sospettato di
legami con le maras.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 27143 del 10 ottobre 2025
Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative alla non convalida del trattenimento nei
CPR