
Diritto all’accoglienza dei richiedenti asilo: il TAR sanziona il silenzio serbato dall’Amministrazione
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, October 9, 2025Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte riconosce e sanziona il silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione alla domanda di ingresso nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo: il termine è di 30 giorni e non di 180 giorni, come talvolta sostenuto dalle Prefetture. Infatti, “un termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento priverebbe di significato misure che sono necessariamente correlate alla procedura di concessione della protezione internazionale, tant’è che, in forza di quanto previsto all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 142/2015, esse «si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale»”.
Il ricorso è stato presentato contro la Prefettura di Torino, che non aveva dato risposta alla domanda di accesso alle misure di accoglienza entro il termine prestabilito dalla normativa. Il TAR sottolinea che non esiste una diversa disposizione che stabilisca un periodo più lungo. È quindi illegittimo il silenzio serbato oltre tale limite. Il Collegio respinge l’interpretazione che estende ai procedimenti in materia di accoglienza la disciplina dei procedimenti “in materia di immigrazione” per i quali il Consiglio di Stato aveva ritenuto applicabile un termine massimo di centottanta giorni. Secondo il TAR piemontese, l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non può essere assimilata a tali procedimenti, poiché trova una disciplina autonoma nel decreto legislativo 142 del 2015 e nella direttiva europea 2013/33, che impongono agli Stati di assicurare un accesso rapido e concreto alle misure di accoglienza dal momento stesso in cui viene manifestata la volontà di chiedere asilo.
Da questa impostazione discende un principio di fondo: un’attesa di sei mesi svuoterebbe di significato il diritto all’accoglienza, che è strettamente connesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale e risponde a esigenze immediate di tutela e dignità della persona. Non basta, quindi, che l’amministrazione risponda informalmente o che collochi il richiedente in una lista d’attesa; è necessario un provvedimento espresso, scritto e motivato, come impone la legge.
La sentenza ordina alla Prefettura di pronunciarsi entro trenta giorni e prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Si tratta di un segnale netto contro la prassi diffusa dei silenzi e delle lunghe attese, che di fatto negano un diritto fondamentale. Il TAR ribadisce che la tempestività non è una questione organizzativa, ma un elemento essenziale per rendere effettivo il sistema di accoglienza.
Nel solco di altre decisioni recenti – come quelle del TAR Emilia-Romagna e del TAR Lombardia – anche il giudice piemontese riafferma che l’accoglienza non può essere sospesa né differita: è parte integrante della procedura d’asilo e va garantita con immediatezza e trasparenza.
T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1361 del 2 ottobre 2025Si ringraziano per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino.