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Condannata la prassi discriminatoria di Adecco di limitare i contratti alla scadenza del permesso di soggiorno
Con sentenza pubblicata il 15 gennaio 2026, il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, in una causa promossa da CGIL Lombardia, ha accertato il carattere discriminatorio della politica aziendale di Adecco Italia S.p.A. consistente nell’escludere dalle selezioni, o nel limitare la durata del contratto offerto, ai lavoratori extra UE il cui permesso di soggiorno avesse validità residua inferiore alla durata della missione richiesta dall’utilizzatore. Adecco, nelle proprie attività di selezione, sistematicamente o escludeva dalla selezione il candidato extra UE o offriva loro un contratto di durata non superiore alla validità residua del permesso, indipendentemente dalla valutazione professionale. La giustificazione addotta era di natura penalistica: evitare la responsabilità ex art. 22, comma 12, T.U. Immigrazione. Per poter stipulare un contratto con scadenza successiva a quella del permesso, Adecco pretendeva che il lavoratore producesse già in sede di selezione – anche mesi prima della scadenza – la ricevuta della domanda di rinnovo. Il Giudice dott. Mariani ha accolto il ricorso chiarendo che la responsabilità penale del datore di lavoro può sorgere soltanto dopo la scadenza del permesso – se il rinnovo non è stato tempestivamente richiesto – e non certo in sede assuntiva: la ricevuta della domanda di rinnovo va resa disponibile nel corso del rapporto di lavoro, non prima della sua instaurazione. Sul piano antidiscriminatorio, il Giudice ha richiamato la sentenza Chez Razpredelenie Bulgaria (C. Giust. 16 luglio 2015, C-83/14) e la giurisprudenza CGUE sul concetto di disadvantage, affermando che anche una misura apparentemente neutra capace di produrre effetti sfavorevoli minimi ma sistematici verso un gruppo protetto integra una discriminazione indiretta, salvo giustificazione obiettiva e proporzionata. L’obiettivo di evitare la responsabilità penale – pur legittimo – non giustificava la misura adottata, poiché l’ordinamento mette già a disposizione strumenti meno restrittivi e ugualmente idonei. Il Tribunale ha pertanto ordinato ad Adecco di cessare il comportamento e di adottare una direttiva interna che prescriva ai selezionatori di non tener conto della scadenza del permesso di soggiorno, procedendo all’assunzione anche quando la scadenza del contratto sia posteriore a quella del permesso. Ha inoltre ordinato la pubblicazione del provvedimento sulla home page del sito aziendale. Tribunale di Milano, sentenza n. 144 del 15 gennaio 2026
Condannata la Questura di Roma per aver rifiutato il rinnovo del PdS per motivi di salute
Il Tribunale di Roma conferma un orientamento che tende a riportare al centro la tutela effettiva del diritto alla salute, soprattutto nei casi in cui le prassi amministrative finiscono per restringere l’ambito applicativo delle norme. Il caso riguarda un cittadino albanese affetto da una grave patologia renale, sottoposto a trapianto e a una terapia immunosoppressiva permanente, cui la Questura aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche. Il punto più significativo della decisione riguarda l’interpretazione dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis del T.U.I: il giudice, infatti, chiarisce che la norma va letta in modo sostanziale, guardando alla condizione concreta della persona. In questo senso, è decisivo il passaggio in cui si afferma che il ricorrente ha dimostrato di versare in un quadro clinico grave e stabile nel tempo, tale per cui “la cui interruzione determinerebbe una grave lesione del fondamentale [diritto] alla salute”. È su questo rischio concreto, e non su elementi formali, che deve fondarsi la decisione amministrativa. Proprio in questa prospettiva, il Tribunale respinge l’argomento – spesso utilizzato – secondo cui il permesso per cure mediche non sarebbe compatibile con patologie croniche o terapie a tempo indeterminato. La sentenza afferma in modo esplicito che “la natura temporalmente determinata del permesso di soggiorno per cure mediche non esclude affatto la possibilità di un rinnovo reiterato”, chiarendo così che la durata potenzialmente illimitata delle cure non è un ostacolo al riconoscimento del diritto. Anzi, aggiunge che introdurre un limite rigido sarebbe “manifestamente irragionevole e in contrasto con la ratio dell’istituto”, perché finirebbe per negare la tutela proprio nei casi in cui è più necessaria. Un altro passaggio rilevante riguarda la questione dei viaggi nel paese d’origine, valorizzata dalla Questura per sostenere il rigetto. Anche qui il giudice prende una posizione netta, osservando che “l’art. 19, comma 2, lett. d-bis (…) non contiene alcuna previsione che esclude o limita la possibilità di temporanea uscita dal territorio nazionale”. Si tratta di un chiarimento importante, perché impedisce che elementi non previsti dalla legge vengano utilizzati per comprimere un diritto fondamentale. In assenza di un divieto espresso, sottolinea il Tribunale, non è possibile introdurre limitazioni in via interpretativa. La motivazione si muove costantemente su un piano costituzionale, richiamando implicitamente il diritto alla salute come diritto fondamentale e ponendo al centro la continuità terapeutica e l’adeguatezza delle cure. È significativo, ad esempio, il rilievo dato alla documentazione medica, da cui emerge che il paziente necessita di competenze altamente specialistiche “che il paziente non potrebbe effettuare nel proprio paese di origine”, elemento che rafforza il giudizio sull’impossibilità di un rimpatrio. Diverso è invece l’esito sulla domanda risarcitoria, che viene respinta. Il Tribunale ribadisce che “è da escludere l’ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa”, richiedendo una prova concreta del danno subito. Nel caso di specie, tale prova non è stata ritenuta sufficiente, né sotto il profilo del danno non patrimoniale né sotto quello patrimoniale. Spiace constatare questa impostazione rigorosa sul piano probatorio, che può risultare difficile da soddisfare in contesti di vulnerabilità. Nel complesso, la decisione rappresenta un intervento significativo rispetto alle prassi del Ministero dell’Interno e delle Questure, riaffermando che la protezione per cure mediche non può essere svuotata attraverso criteri non previsti dalla legge. La continuità delle cure viene posta al centro e la vulnerabilità sanitaria è letta in termini concreti, offrendo un riferimento utile per contrastare dinieghi analoghi, soprattutto nei casi di patologie croniche o di lunga durata. Tribunale di Roma, sentenza n. 1478 del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Margherita Salerno per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis)
Il DDL immigrazione mette a serio rischio i diritti e l’inclusione dei minori non accompagnati
Le Organizzazioni del Tavolo Minori Migranti 1 promuovono un appello al Governo e al Parlamento affinché si fermi l’adozione di norme che rischiano di compromettere alcune fra le principali tutele previste per i minori non accompagnati e i neomaggiorenni. “Il DDL Immigrazione, varato l’11 febbraio dal Consiglio dei Ministri, mette a rischio i diritti dei minori, mina le fondamenta della L. 47/2017 e ostacola l’inclusione di migliaia di adolescenti e giovanissimi”, scrive il Tavolo coordinato da Save the Children. Ancora una volta, la L. 47 viene minacciata da proposte peggiorative, nonostante sia una normativa modello per la protezione dei minorenni, unica in Europa e, come tale, da più parti riconosciuta come punto di riferimento. La L. 47 del 2017 sui minori non accompagnati, nota come “Legge Zampa”, è volta a garantire la piena realizzazione dei diritti dei minorenni che arrivano da soli in Italia a seguito di viaggi drammatici, spesso traumatizzati e disorientati, attraverso un percorso di protezione, inclusione e piena integrazione nella società. Essa, vale la pena ricordarlo, venne approvata ad ampia maggioranza parlamentare. Alla sua progressiva attuazione hanno contribuito, nei quasi nove anni dalla sua adozione, le istituzioni competenti a livello centrale e territoriale, le organizzazioni della società civile, gli operatori sociali e i singoli cittadini e cittadine che, come tutrici e tutori volontari, famiglie affidatarie, volontari e attivisti, sostengono ogni giorno bambini, bambine e adolescenti che arrivano soli in Italia. Le proposte contenute nel DDL Immigrazione minano alcuni tra gli istituti principali della L. 47, come il cosiddetto “prosieguo amministrativo”, colpendo, inspiegabilmente, proprio ragazze e ragazzi avviati in un percorso di inclusione e adottando un approccio che sembra voler sottrarre al controllo giudiziario sempre più passaggi. Esse inoltre possono avere un impatto drammatico in caso di ragazzi e ragazze con bisogni particolari, vulnerabilità e fragilità. Il prosieguo amministrativo è un istituto che consente a coloro che, essendo arrivati da minori non accompagnati, necessitano di supporto oltre il compimento dei 18 anni, di accedere alla continuità dell’accoglienza, dietro decisione del Tribunale per i minorenni. Questa misura al momento è prevista dalla legge fino al ventunesimo anno di età e consente ai ragazzi neomaggiorenni di completare i percorsi di istruzione, formazione o inserimento lavorativo, nonché il consolidamento di relazioni e legami, avviati prima dei 18 anni e funzionali a una piena integrazione. Il prosieguo amministrativo non è un “beneficio accessorio”, quanto piuttosto la disposizione di un tempo necessario per consolidare competenze, completare un ciclo scolastico, ottenere una qualifica professionale o entrare nel mondo del lavoro con strumenti adeguati. In altre parole, diventare parte della comunità, imparandone anche obblighi e responsabilità. Qualora le modifiche restrittive contenute nel testo informalmente circolato del DDL venissero confermate nel testo ufficiale e approvate dal Parlamento – ipotesi che le Organizzazioni firmatarie chiedono di scongiurare – si rischierebbe un ridimensionamento delle garanzie oggi riconosciute ai minori e neomaggiorenni stranieri non accompagnati, con il risultato concreto di comprimere gli strumenti di protezione e accompagnamento. Intervenire sul prosieguo amministrativo rischia di produrre un duplice danno, da un lato ostacolando l’autonomia di giovani che stanno costruendo un percorso positivo, dall’altro aumentandone la vulnerabilità sociale, spingendo molti di loro ai margini, a condizioni di precarietà abitativa e sfruttamento lavorativo e rendendo più difficile ogni forma di inclusione reale. Tali norme non farebbero che aumentare il rischio di marginalità sociale, creando nuove sacche di vulnerabilità e indebolendo un sistema già messo alla prova, con risultati disastrosi. Le modifiche proposte, inoltre, comporterebbero una disparità di trattamento tra i minori e neomaggiorenni stranieri non accompagnati e i loro coetanei fuori famiglia a seguito di un provvedimento del Magistrato. L’ordinamento infatti consente a questi ultimi di accedere a misure di accompagnamento fino ai 21 anni, beneficiando della continuità del progetto educativo individualizzato intrapreso. Allo stesso modo e ispirandosi agli stessi principi, il prosieguo amministrativo per minori non accompagnati nasce come strumento pensato per i ragazzi che affrontano il passaggio alla vita adulta senza una rete familiare su cui contare. Per i ragazzi che crescono fuori dalla propria famiglia, il compimento dei 18 anni non coincide infatti con una reale autonomia, ma con la perdita improvvisa di una parte delle tutele che li hanno accompagnati fino a quel momento. È proprio in questo passaggio che il diritto ad un accompagnamento graduale diventa ancora più essenziale, per evitare che l’uscita dal sistema di accoglienza si trasformi in una condizione di solitudine e vulnerabilità. Sono diverse migliaia i ragazzi nella fascia 18-21, ancora in una condizione di fragilità, presenti attualmente nel sistema ed è semplice calcolare che altre migliaia se ne aggiungeranno quando i diciassettenni attualmente accolti compiranno 18 anni. Le norme che impattano sul prosieguo amministrativo sarebbero estremamente dannose per la qualità dei percorsi di accoglienza e inclusione, la loro sostenibilità nel tempo e, di fatto, la vita di tanti ragazzi e ragazze. Le misure proposte dal DDL immigrazione andrebbero anche a peggiorare le procedure di rimpatrio assistito e volontario: la centralità del Tribunale per i minorenni, che nel sistema attuale ha il compito centrale di prendere una decisione a riguardo, garantisce che essa venga adottata dopo un’attenta valutazione, nel rispetto del superiore interesse del minore e delle convenzioni internazionali, ambito in cui l’organo giurisdizionale ha competenza specifica. Il DDL immigrazione trasferirebbe questa competenza al Prefetto, sentito il Tribunale: verrebbe dunque spostata dal giudice all’autorità amministrativa la prerogativa di una decisione che impatta sui diritti fondamentali dei minori. Tale trasferimento ridurrebbe le garanzie di tutela. Mantenere la competenza in capo al Tribunale per i minorenni resta quindi essenziale per avere decisioni prese nell’interesse superiore del minore, come indicato dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, evitando la prevalenza di criteri amministrativi, priorità di ordine pubblico o disomogeneità territoriale. Per queste ragioni, il Tavolo Minori Migranti chiede con forza al Governo di ritirare le proposte restrittive avanzate e al Parlamento di non approvare le modifiche previste dal DDL Immigrazione che incidono sul sistema di tutela dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, sul prosieguo amministrativo e sul rimpatrio assistito. Il Tavolo ribadisce la sua disponibilità ad un confronto immediato approfondito e costruttivo con Governo e Parlamento, affinché venga valorizzato il sistema attuale di tutela che rappresenta un presidio avanzato di garanzia dei diritti per i soggetti più vulnerabili, quali sono i minori migranti soli che, anche attraverso l’affidamento familiare, possono essere generatori di infrastrutturazione sociale, portatrice di sicurezza endogena ed esogena. La piena attuazione della L. 47, ancora non adeguatamente realizzata, non soltanto propone fondamentali garanzie ma costituisce il sistema e le traiettorie per un’accoglienza adeguata, efficace e sostenibile. Se si vuole contribuire al benessere dei ragazzi e delle ragazze, alla loro piena inclusione, e quindi alla coesione sociale e al benessere dell’intera collettività, è necessario far vivere questa legge in tutte le sue parti ed evitare interventi peggiorativi come quelli proposti. 1. Promuovono l’appello 22 Organizzazioni della società civile: Ai.Bi., Amnesty International Italia, Associazione Agevolando, ARCI, ASGI, Caritas Italiana, Centro Astalli, CeSPI, CIDAS, CISMAI, CNCA, CIR-Consiglio Italiano per i Rifugiati, Cooperativa CivicoZero, Defence for Children International, Emergency, Fondazione Terre des Hommes Italia, INTERSIS, Oxfam Italia, Salesiani per il Sociale, Save the Children Italia, SOS Villaggi dei Bambini, Tutori in Rete. ↩︎
Punire, educare, umiliare: il razzismo ai tempi dell’algoritmo
FEDERICA DI BIASI (tratto da Globalproject.info) Il saggio Fruste digitali. Discorsi d’odio e razzismo: i social media per educare e punire, edito da Capovolte e presentato a Sherbooks Festival 2026, analizza da un punto di vista sociologico i rapporti esistenti tra le migrazioni di ieri e di oggi e come le pratiche discriminatorie e i pregiudizi siano stati traslati dalla narrazione della carta stampata alla realtà multimediale dei social, portando all’esasperazione i discorsi d’odio e d’intolleranza, apparentemente legittimati dallo scudo dell’ironia o dell’opinione personale. Trindade, Dottore di ricerca in Sociologia presso la University of Southampton, lavora come ricercatore indipendente e scienziato sociale affiliato all’IPIE e si occupa da tempo delle dinamiche con cui si stigmatizzano le persone razzializzate e migranti e i canali attraverso cui si perpetuano. (N.B. la presentazione inizia al minuto 8:30) Il discorso muove dalla ricerca delle radici di questo fenomeno: dalla storia dei movimenti migratori in Brasile alla fine dell’Ottocento, a come l’arrivo degli italiani, accolti come “manodopera bianca” in sostituzione della manodopera afro-discendente appena liberata e sempre più marginalizzata, ha contribuito alla formazione non solo dell’identità nazionale quanto all’ideologia della “democrazia razziale”.  La necessità di diventare un Paese moderno, dove moderno era sinonimo bianco, ha opportunamente occultato il conflitto razziale, l’élite brasiliana ha deciso di accogliere contadini italiani per rispondere a questa esigenza di “sbiancamento”; ma allo stesso tempo gli italiani che emigravano in nord America venivano considerati “mezzi neri”, una nuova tipologia di schiavi e come tali bersagli di violenza, pregiudizi e vignette satiriche.  Lo stesso principio che ritroviamo oggi impersonato nel cosiddetto jeitinho brasileiro, cioè del “modo di fare alla brasiliana”, che consente, a chi difende la supremazia bianca, di pronunciare freddure razziste, senza preoccuparsi delle conseguenze, giustificandole come manifestazioni simpatiche e affettuose, una sorta di “razzismo cordiale” che lascia disorientata la vittima. Si assiste quasi ad un deficit di memoria collettiva: le storie del passato si rispecchiano nel presente, cambiano solo le posizioni e le origini dei migranti contro cui si punta il dito, dimostrando l’incapacità di imparare dal passato.   Il titolo dell’opera racchiude in sé più di un significato, esemplificativo del passaggio da pratiche di punizioni corporali a vessazioni digitali il cui scopo comune è quello di annientare le soggettività. I social sono descritti come un moderno pelourinho: nelle colonie portoghesi veniva posta, in un luogo ben visibile, una colonna dove le persone schiavizzate erano frustate, come memento punitivo e educativo per la collettività. Una dimostrazione di forza bruta per riaffermare il proprio dominio su chi veniva considerato inferiore e i confini che non poteva valicare.  Una radice traumatica che ritroviamo nel modo in cui i social media si presentano come una piazza virtuale, in cui hanno eco sentimenti d’odio verso chi è ritenuto diverso, che nel contesto sociale offline non sono più accettati, ma che sotto il dominio di algoritmi, creati su logiche di profitto, catalizzano l’attenzione e  ne amplificano la diffusione, grazie alle continue interazioni, creando delle gerarchie atte a mantenere le vittime in una condizione di disumanizzazione, subalternità e marginalizzazione. Una logica che non possiamo più ignorare perché queste interazioni dispregiative migrano anche nella vita reale, divenendo la nuova normalità; la tecnologia digitale è onnipresente nelle nostre, permea le interazioni sociali e influenza i comportamenti e le reazioni offline, in una coodipendenza i cui effetti negativi devono essere esaminati e scardinati. Durante la presentazione è stato chiesto all’autore delle pratiche concrete che possano apportare un cambiamento radicale e contrastare il profitto generato dalle pratiche d’odio e Luiz Valério Trindade ha ribadito come le aziende di tecnologia rifiutando di identificarsi come editori, come testate giornalistiche, negano la propria responsabilità, quindi ne consegue l’importanza di un aggiornamento della giurisprudenza in materia, che segua più da vicino come tali effetti si manifestano nella società; l’assoluta necessità che la popolazione e, in particolar modo, i giovani debbano essere educati alla consapevolezza che quanto commentano e le interazioni che hanno online hanno delle ricadute sulla vita reale, i social non sono una terra di nessuno dove tutto è concesso in virtù di una millantata libertà d’espressione privata di una qualsiasi responsabilità critica.  L’attualità ci insegna purtroppo che, in più di un caso, degli adolescenti sono rimasti vittime del bombardamento dell’algoritmo che li ha sottoposti ad una sovraesposizione a contenuti inappropriati che hanno condotto a decisioni irrimediabili, che non fanno che dimostrare la stretta connessione esistente tra azioni virtuali e vita reale. La presentazione si chiude con l’invito alla presa di coscienza del singolo utente della propria responsabilità individuale e di come ciò a cui diamo visibilità abbia una ricaduta economica, in termini pubblicitari, su cui poter far leva per stimolare un radicale cambio di rotta.  
Roma – La Questura impedisce anche a un ragazzo evacuato dalla Libia di chiedere asilo
Un ragazzo di 24 anni, sopravvissuto alle violenze in Libia e arrivato in Italia attraverso un corridoio umanitario, respinto allo sportello e costretto ad attendere ore per poi vedersi rinviare l’appuntamento di tre mesi. È la vicenda raccontata da Baobab Experience, che denuncia quanto accaduto all’Ufficio immigrazione della Questura di Roma in via Patini, definendo quanto è successo frutto di «razzismo istituzionale e sistemico». A Roma, come in altre città italiane, sono note le difficoltà nel formalizzare la domanda di protezione internazionale tra lungaggini e prassi illegittime: c’è chi attende mesi, a volte anche un anno. E questo accade anche in città meno caotiche in cui la Pubblica amministrazione è considerata più efficiente – ma evidentemente non per tutti, soprattutto se si è “stranieri”. Approfondimenti CODE, RITARDI E PRASSI ILLEGITTIME: I QUOTIDIANI ABUSI IN QUESTURA  Un problema strutturale dalle metropoli alle città di provincia Redazione 12 Febbraio 2025 L’associazione sottolinea che non si tratta di un caso isolato, ma «esemplificativo di una condizione che pervade e permea le istituzioni». E proprio la storia del ragazzo, proseguono, rende il tutto ancora più emblematico: «Non è l’“odiato” migrante giunto col barcone, ma è un profugo arrivato con un volo aereo e un visto d’ingresso, attraverso un corridoio umanitario». R. è infatti arrivato in Italia l’11 dicembre con un corridoio umanitario, frutto di un protocollo tra istituzioni e organizzazioni religiose. Prima, però, aveva attraversato un percorso drammatico. Il fratello è morto in mare dopo lo speronamento dell’imbarcazione su cui viaggiavano; lui è stato catturato e trasferito nel centro di detenzione di Al-Assah, descritto da Baobab come «l’hub dell’orrore» gestito da milizie sotto il ministero dell’Interno di Tripoli. «La perdita del fratello e le torture subite devastano il ragazzo», scrive l’associazione che aggiunge che R. «ha tentato più volte di togliersi la vita». Nonostante una convocazione formale della Questura, il giorno dell’appuntamento R. si è trovato davanti a una serie di ostacoli. «Sveglia all’alba per mettersi in fila», racconta Baobab, ma una volta entrato «viene invitato ad andarsene». Prima la motivazione della carenza di personale, poi quella di un appuntamento che non risulta. Solo dopo l’intervento di un’attivista, che mostra la convocazione, R. viene fatto attendere. Passa un’ora, due ore, tre ore e alla fine – prosegue il racconto – un mediatore gli fa firmare un documento senza spiegazioni: «R. firma inconsapevolmente un nuovo appuntamento per tre mesi dopo». Quando l’attivista chiede chiarimenti, «gli operatori minacciano di chiamare la polizia», mentre il ragazzo, sempre più provato, «inizia a sentirsi male». Poco dopo, in stato di confusione, strappa il foglio e lascia l’ufficio. > Trattamenti degradanti sono la norma Per Baobab Experience, quanto accaduto non rappresenta un’eccezione: «I trattamenti degradanti nei confronti dei richiedenti asilo sono la norma alla Questura di Roma». L’associazione descrive una situazione strutturale di inefficienze che porta a condizioni inaccettabili: «Famiglie con bambini costrette a dormire fuori al gelo per essere le prime in fila, spazzatura ovunque, inciviltà dilagante di parte del personale». E denuncia anche la presenza di «avvocati truffaldini che provano a vendere false soluzioni». Nel comunicato, Baobab ribalta la narrazione dominante sul degrado di via Patini: «Per noi il degrado non è la povertà e non è la marginalità sociale di persone con background migratorio». Al contrario, «queste sono l’esito dell’inciviltà e del razzismo strutturale». Il rischio, conclude l’associazione, è quello di una spirale di esclusione: «Si inizia dalla negazione di uno status giuridico per poi negare l’accoglienza, costringere alla strada, impedire il lavoro legale e alimentare lo sfruttamento». Da qui l’appello finale: «Siamo stanchi di restare silenti dinanzi a queste continue umiliazioni dei diritti e della dignità delle persone. Via Patini è dietro l’angolo: qualcuno dovrebbe andare a dare un’occhiata».
Scheda pratica – Cittadinanza dei minori figli di cittadini naturalizzati dopo il DL 36/2025
La scheda è basata sulle relazioni dell’avv.ta Federica Remiddi e dell’avv. Salvatore Fachile all’interno del webinar “Cittadinanza negata”. 1. CONTESTO E ORIGINE DELLA MODIFICA Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, ha modificato la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. Nel dibattito pubblico e istituzionale l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle limitazioni allo ius sanguinis. Tuttavia, come emerso nel convegno, una modifica meno visibile ma fortemente impattante riguarda l’articolo 14 della legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza dei figli minori conviventi di genitori che si naturalizzano. Il nodo nasce dal nuovo articolo 3-bis, che introduce una disciplina speciale per le persone nate all’estero e che, per un evidente effetto di trascinamento normativo, viene applicato anche all’articolo 14. 2. REGOLA “STORICA” (PRIMA DEL DL 36/2025) Fino al 28 marzo 2025 valeva una regola semplice: * il figlio minorenne che al momento del giuramento convive con il genitore straniero che acquista la cittadinanza italiana diventa automaticamente cittadino italiano dal giorno successivo al giuramento del genitore. Il fulcro era: * minore età; * convivenza con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza. 3. COSA CAMBIA DOPO IL DL 36/2025 (LETTURA MINISTERIALE) Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero (circolari e pareri richiamati nel convegno), per i minori nati all’estero non basta più il solo articolo 14. Oggi, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minore nato all’estero di un genitore che si naturalizza, vengono richiesti tre requisiti cumulativi. 4. I TRE REQUISITI OGGI RICHIESTI PER I MINORI NATI ALL’ESTERO 1. Requisito del minore (art. 14) Il minore deve: * essere nato in Italia, oppure * essere residente in Italia da almeno due anni al momento del giuramento del genitore. → Questo requisito non crea problemi per i nati in Italia. → È il primo filtro per i nati all’estero. In tal caso, si escludono i figli minori che raggiungono il genitore a ridosso del giuramento. 2. Requisito del genitore prima della nascita Secondo la lettura ministeriale del combinato art. 3-bis / art. 14: * il genitore che si naturalizza deve essere stato residente in Italia prima della nascita del figlio nato all’estero. !! Punto controverso: * non è chiaro se la residenza debba essere di almeno due anni o se sia sufficiente una residenza (o presenza regolare) anche più breve; * le stesse circolari ministeriali risultano contraddittorie su questo aspetto. Nel webinar si sottolinea che: * esistono margini interpretativi sia in merito al concetto di “residenza” sia in merito alla durata della residenza in Italia da parte del genitore prima della nascita del figlio all’estero; in ogni caso con tale requisito si escludono tutti i figli minori che siano giunti sul territorio italiano insieme al proprio genitore; * in molti casi è consigliabile presentare comunque la domanda. 3. Requisito “sospensivo” dopo la naturalizzazione È il requisito più problematico e inedito. Secondo il Ministero: * il genitore naturalizzato deve rimanere residente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza; * solo al termine di questi due anni il figlio acquista la cittadinanza; * l’effetto è retroattivo al giorno successivo al giuramento del genitore. → In pratica, se sono soddisfatti i requisiti precedenti, il minore comunque non ottiene immediatamente la cittadinanza con il genitore ma il procedimento del minore viene aperto e sospeso per due anni durante i quali il genitore (ma non anche il minore) deve rimanere residente da italiano sul territorio nazionale. Al decorso di tali due anni il minore acquista la cittadinanza italiana retroattivamente quindi con effetti dal giorno successivo al giuramento del genitore avvenuto due anni prima. 5. CHI RIENTRA NEL PERIMETRO (SECONDO IL MINISTERO) Inclusi – Rientrano, seppur con sospensione: * minori nati in Italia che  * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita  * minori nati all’estero che: * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, sono nati all’estero quando il genitore già risiedeva in Italia e il genitore resta residente in Italia per due anni dopo la naturalizzazione. Caso-tipo: * figlio nato all’estero * arrivato in Italia con ricongiungimento * genitore residente in Italia prima della nascita * cittadinanza del figlio riconosciuta dopo due anni di sospensione. Esclusi – Restano esclusi automaticamente: * minori nati all’estero che: * sono arrivati in Italia insieme al genitore e dunque il genitore non era residente in Italia prima della loro nascita, anche se residenti da molti anni e anche se pienamente inseriti nel contesto sociale e scolastico. Caso emblematico (dal webinar): * minore nato all’estero arrivato a 2 anni in Italia insieme al genitore * residente continuativamente per oltre 10 anni  * genitore diventa italiano * il figlio non acquista la cittadinanza. → È l’effetto più dirompente della riforma. 6. IL CASO DEI FIGLI NATI ALL’ESTERO DA ITALIANO NATURALIZZATO DA MENO DI DUE ANNI L’art. 3-bis introduce indirettamente anche una distinzione tra: * figli nati all’estero da cittadino italiano per nascita; * figli nati all’estero da cittadino italiano naturalizzato. Il minore nato all’estero in generale non acquista automaticamente la cittadinanza italiana. La cittadinanza è riconosciuta solo al ricorrere dei requisiti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3-bis: * lett. c): riconosce la cittadinanza a chi ha un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; * lett. d): riconosce la cittadinanza a chi ha un genitore o adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;  * Il minore nato all’estero da genitore italiano per nascita può facilmente acquisire la cittadinanza: * ai sensi dell’art. 3-bis in quanto, verosimilmente, avrà un genitore o un nonno/a esclusivamente italiano/a (lett. c) oppure in quanto avendo un genitore italiano per sangue che ha acquisito la cittadinanza alla nascita, molto probabilmente, questo sarà stato residente come italiano in Italia nei suoi primi due anni di vita e quindi prima della nascita del figlio (lett. d); * in via residuale, se non dovesse rientrare nelle ipotesi dell’art. 3-bis, ai sensi dell’art. 4 ad esempio mediante una semplice dichiarazione che i genitori italiani devono rendere entro tre anni dalla nascita del minore all’estero. * ll minore nato all’estero da genitore italiano che si è naturalizzato da meno di due anni non acquista la cittadinanza in quanto difficilmente soddisfa l’ipotesi dell’art. 3-bis e sicuramente non accede alla possibilità residuale dell’art. 4 riservata solo al minore del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita. 7. QUESTIONI INTERPRETATIVE RILEVANTI 1. Residenza del minore Nel webinar si sostiene che: * per i minori il concetto di residenza dovrebbe essere interpretato in modo estensivo; * non solo iscrizione anagrafica, ma presenza effettiva sul territorio; * non possono ricadere sul minore ritardi o inadempienze della pubblica amministrazione o dei genitori. 2. Convivenza La convivenza: * non coincide necessariamente con la coabitazione; * può essere dimostrata come rapporto genitore-figlio stabile e significativo dal punto spirituale e materiale; * rileva al momento del giuramento, non necessariamente per un periodo biennale non espressamente previsto dalla legge. 3. Eventi durante la sospensione Secondo l’analisi svolta nel convegno: * morte del genitore; * compimento dei 18 anni del figlio; non dovrebbero far venir meno il diritto del minore, poiché: * i requisiti vanno valutati al momento del giuramento del genitore; * gli eventi successivi non sono imputabili al minore. 8. EFFETTO SISTEMICO: GERARCHIA DELLA CITTADINANZA Dalla ricostruzione emerge una gerarchia tra minori: * figli nati in Italia → favoriti; * figli nati all’estero dopo la migrazione del genitore → ammessi con sospensione; * figli nati all’estero e arrivati insieme ai genitori → esclusi. È possibile che: * fratelli e/o sorelle cresciuti nella stessa famiglia abbiano status giuridici diversi in base al solo luogo di nascita. 9. INDICAZIONI OPERATIVE * Presentare comunque la domanda quando esistono margini interpretativi; * eventualmente chiedere un provvedimento di rigetto scritto e motivato per aprire la strada al contenzioso; * considerare la norma intrinsecamente irrazionale e incostituzionale, anche nella lettura ministeriale; * documentare con cura: * presenza e residenza effettiva; * rapporto di convivenza; * continuità del legame con il territorio italiano. 10. CHI RESTA FUORI DAL PERIMETRO Per i minori esclusi: * resta solo il percorso ordinario di naturalizzazione (art. 9 L. 91/1992) con tempi lunghi, requisiti reddituali e incertezza finale, nonostante una vita interamente svolta in Italia. * In caso di esclusione è possibile presentare ricorso al tribunale civile al fine di chiedere al giudice di dare una lettura costituzionalmente orientata alle norme oppure di sollevare la questione di legittimità costituzionale; in caso di assenza di requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dovuto un contributo unificato di 600 euro per ciascun ricorrente. Posto che i ricorsi presentati al momento sono pochi, le cancellerie stanno chiedendo il pagamento di questa somma anche per ciascun minore coinvolto nel ricorso, aggiungendo dunque un’ulteriore difficoltà per i nuclei familiari, soprattutto numerosi, di poter accedere poi a una tutela effettiva anche in sede giudiziale. 11. BOX DI APPROFONDIMENTO – INDICAZIONI PER AVVOCATƏ E GIURISTƏ A) NATURA DELLA NORMA E LINEA ARGOMENTATIVA DI FONDO Dagli interventi emerge una lettura condivisa: l’effetto prodotto dal combinato disposto tra art. 14 e art. 3-bis sembrerebbe non essere il frutto di una scelta coerente del legislatore, ma di una svista normativa successivamente arginata dal Ministero tramite interpretazioni forzate. Questa impostazione consente di sostenere che: * la disciplina vigente è intrinsecamente irrazionale; * l’interpretazione ministeriale è una pezza amministrativa volta a evitare un’esclusione totale dei minori nati all’estero; * la norma, anche così interpretata, resta strutturalmente incostituzionale. B) SNODI DI POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Nel webinar vengono richiamati, in modo esplicito o implicito, i seguenti profili: * Violazione del principio di eguaglianza: trattamento differenziato di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare sulla base del solo luogo di nascita. * Irragionevolezza manifesta: esclusione dei minori cresciuti stabilmente in Italia a fronte dell’inclusione (anche se sospesa) di minori arrivati solo successivamente. * Lesione del favor minoris: attribuzione al minore di conseguenze giuridiche legate a scelte o tempi non imputabili a lui (migrazione, residenza, tempistiche amministrative). * Gerarchia tra cittadini italiani: distinzione sostanziale tra cittadinanza “piena” e cittadinanza “condizionata” dei naturalizzati, con riflessi sui figli. C) STRATEGIE PROCESSUALI SUGGERITE Secondo l’impostazione emersa: * è opportuno presentare comunque la domanda amministrativa, anche in presenza di requisiti controversi; * il rigetto (o la sospensione prolungata) costituisce il presupposto per: * ricorso al giudice ordinario competente per i minori; * sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. La strategia non è evitare il conflitto, ma costruire il caso. D) ARGOMENTI DIFENSIVI RICORRENTI Vengono indicati come particolarmente rilevanti: * interpretazione estensiva del concetto di residenza (presenza effettiva e legame stabile); * interpretazione non meramente abitativa della convivenza; * irrilevanza degli eventi sopravvenuti (morte del genitore, maggiore età del figlio) rispetto al diritto già maturato ma sospeso; * analogia con la giurisprudenza costituzionale in materia di cittadinanza per matrimonio (eventi sopravvenuti non imputabili al richiedente). E) OBIETTIVO DEL CONTENZIOSO Come chiarito dai relatori, l’obiettivo non è l’adattamento stabile a questa disciplina, ma: * la rimozione della norma viziata; * il ripristino di una disciplina coerente con i principi costituzionali; * la tutela immediata dei minori tramite l’uso combinato di istanze amministrative e giudiziarie.
Profilazione razziale e criminalizzazione del dissenso: la storia di Haji
La scorsa settimana Haji, studentessa del Liceo Machiavelli Capponi di Firenze, è stata segnalata ai servizi sociali per la sua partecipazione ad una manifestazione sindacale davanti al negozio di Patrizia Pepe in Piazza Duomo, avvenuta lo scorso 8 novembre. È stata prima convocata per un colloquio insieme ai genitori, e, in seguito ad un’ispezione all’interno della sua abitazione, è stata caldamente invitata a “non partecipare più a manifestazioni”, per evitare di incorrere in “conseguenze più gravi”. I servizi sociali hanno quindi avviato un’indagine in merito a possibili fattori criminogeni o legati al disagio familiare, basandosi sulla sua partecipazione ad una manifestazione.  Il sindacato Sudd Cobas, organizzatore del picchetto in oggetto, ha denunciato l’accaduto durante una conferenza stampa sabato scorso, mettendo in luce gli atti di intimidazione verso una studentessa minorenne, e sottolineando come la criminalizzazione della partecipazione al presidio sia avvenuta perché la famiglia di Haji è di origine marocchina. Infatti, studentesse e studenti non razzializzati, che come Haji hanno partecipato al presidio, non hanno subito conseguenze. Casi di questo tipo, come avvenuto per la schedatura di studentesse e studenti palestinesi nelle scuole, alimentano la narrazione di criminalizzazione delle seconde generazioni, portate avanti dalla destra e dai media mainstream di ogni orientamento, e si manifestano poi in provvedimenti strutturali come l’istituzionalizzazione delle zone rosse prevista nel nuovo Decreto Sicurezza.  Misure e pratiche profondamente razziste operano perciò come strumenti di controllo e repressione del dissenso e, da una parte identificano il nemico nei giovani delle seconde generazioni, nelle persone migranti e marginalizzate, giustificandone poi dalla reclusione, alla deportazione fino all’omicidio; dall’altra fungono da deterrente contro qualsiasi forma di protesta che osi mettere in dubbio lo stato di cose presenti. Dal Liceo di Haji è partita una raccolta firme di solidarietà su avaaz che vede ad ora più di 950 sottoscrizioni, dimostrando come sia in atto un processo di presa di coscienza e organizzazione di fronte ad attacchi razzisti, che prendono di mira ilal diritto di protesta.  > Visualizza questo post su Instagram > > > > > Un post condiviso da Sudd Cobas (@suddcobas)
Confermato il diritto al rilascio di un PdS FAMIT al/alla convivente di fatto o familiare di cittadino italiano “statico”
Importantissima conferma da parte del Tribunale di Torino dell’applicabilità dell’intero impianto normativo – compreso il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno cd. famit per il convivente di fatto – al familiare di cittadino italiano statico. La storia: cittadina canadese in precedenza regolarmente soggiornate forma parte di una convivenza di fatto con cittadino italiano statico (che non ha esercitato il diritto alla libera circolazione in UE). La Questura dapprima non adotta decisioni sulla domanda di permesso di soggiorno cd. FAMIT, poi in pendenza del ricorso avanti al Tribunale, adotta un provvedimento di rigetto sostenendo che non sia concedibile il permesso al convivente di fatto di cittadino italiano per effetto della modifica legislativa dell’art. 23, D. Lgs. 30/2007 intervenuta nell’agosto 2023. Dopo aver sostenuto che non viene meno l’interesse a ricorrere, né sopravviene la cessata materia del contendere all’adozione del provvedimento di rigetto da parte della Questa allorché è già pendente il ricorso (tecnicamente contro il silenzio amministrativo, ma realmente) per il riconoscimento del diritto al soggiorno della straniera, il Tribunale afferma che la riforma normativa menzionata non è volta a limitare i diritto del familiare di cittadino italiano statico, perché “qualora si ritenesse che la nozione di familiare di cui all’art. 23, comma 1 bis, in esame fosse quella più restrittiva e onerosa contenuta nella disposizioni di cui al TUI, che concerne il ricongiungimento familiare di cittadini di Paesi terzi, si introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra familiari di cittadini italiani (statici/dinamici/cittadini UE) nel godimento dell’unità familiare, incompatibile con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. Pertanto, anche seguendo un’interpretazione costituzionalmente orientata, si giunge alla medesima conclusione: al familiare del cittadino italiano statico andrà rilasciato il cd Famit, previa esclusiva verifica delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 30/2007”. Tribunale di Torino, sentenza del 21 gennaio 2026 Si ringraziano per la segnalazione e il commento gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino, il praticante avvocato Delia Branda di Torino. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa NESSUNA DISCRIMINAZIONE TRA CITTADINI ITALIANI “STATICI” E “MOBILI” IN TEMA DI PERMESSO FAMIT Tribunale di Trento, ordinanza del 26 luglio 2025 Avv. Giovanni Barbariol (Padova) 4 Settembre 2025
Non esistono “Paesi sicuri”
Il Parlamento UE ha appena approvato delle modifiche al regolamento sulle procedure d’asilo e in particolare sui concetti di “paese di origine sicuro” e “paese terzo sicuro”. Il provvedimento si inserisce nel quadro del Patto europeo su migrazione e asilo e promette procedure “più rapide ed efficienti”. Rendere l’esame più rapido significa ampliare i casi in cui una domanda è considerata inammissibile ovvero: non viene esaminata nel merito. Una persona può essere realmente perseguitata nel proprio paese di origine e tuttavia non avere la possibilità effettiva di dimostrarlo. Se il suo Stato è inserito nella lista dei “paesi sicuri” dell’Unione europea, la sua domanda parte da una presunzione negativa: dovrà dimostrare, in tempi strettissimi e spesso in condizioni di detenzione, di essere l’eccezione alla regola. Dovrà meritare di essere ascoltato. Sarà il caso di tutte le persone provenienti da alcuni paesi – in particolare Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia – ora inclusi in un elenco comune europeo che gli Stati membri potranno ampliare, ma non restringere. Non solo, adesso gli Stati membri potranno dichiarare una domanda inammissibile anche quando la persona può essere trasferita verso un paese terzo ritenuto sicuro, anche in assenza di un legame personale o territoriale con quel paese. È sufficiente, ad esempio, che esista un accordo bilaterale o europeo che preveda il trasferimento lì (Albania? Rwanda?), anche se la persona non ci ha mai messo piede. Anche chi riuscirà a contattare un difensore legale per impugnare la decisione di espulsione, potrà essere deportato prima ancora che un giudice si pronunci sul suo caso perché attraverso il nuovo provvedimento il Parlamento UE ha eliminato l’effetto sospensivo del ricorso.  La premessa di questo impianto normativo è semplice: alcuni paesi sono “sicuri”, altri no. Ma parliamo di paesi sicuri, per chi?  In Marocco e Tunisia sia dissidenti politici interni che stranieri presenti sul territorio subiscono l’accanimento della polizia e violenze razziali che comprendono arresti arbitrari, sparizioni forzate, respingimenti e deportazioni nel deserto. Sempre più minori lasciano le loro famiglie e migrano da soli, perché non vedono più un futuro e non hanno alcuna tutela. Come si può parlare di sicurezza in un paese come l’Egitto, dove la calma apparente nasconde la paranoia di un regime che arriva a torturare e uccidere per un semplice sospetto? Parlare di “paese sicuro” in questi contesti significa appiattire realtà profondamente diseguali e negare che la sicurezza sia sempre situata, mai universale. C’è un paradosso che attraversa queste riforme. L’Europa viene osservata e criticata da organizzazioni internazionali, corti sovranazionali e società civile per violazioni dei diritti umani: respingimenti collettivi, accordi con regimi autoritari, detenzione amministrativa prolungata. Eppure la stessa Europa si arroga il diritto di certificare quali paesi siano “sicuri”. Non serve allontanare molto lo sguardo per cogliere la fragilità di questa pretesa. Guardando ai dati sui femminicidi, sulle persone che rinunciano a curarsi, che non si possono permettere una casa e sui morti nei CPR, l’Italia si può dire un paese sicuro forse solo per uomini vecchi bianchi e benestanti.  Il concetto di sicurezza, nelle nuove norme europee, come in quelle nazionali, viene piegato a una funzione diversa da quella dichiarata. Non è più lo strumento per garantire serenità alle persone, ma una leva per cavalcare le loro angosce. Non esistono paesi assolutamente sicuri. Esistono persone che cercano sicurezza. E a furia di distruggere il diritto di asilo e quello di muoverci liberamente stiamo diventando tutti più insicuri.
Il TAR Campania chiarisce: il visto specifico non è requisito imprescindibile per la residenza elettiva
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato su ricorsi proposti avverso i provvedimenti di inammissibilità adottati dalla Questura di Napoli in merito a istanze di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva. I ricorsi riguardano una cittadina statunitense, presente sul territorio italiano dal 2018 unitamente al marito, la quale: * risiede stabilmente in Italia; * è inserita nel contesto sociale e comunitario locale; * non intrattiene più legami significativi con gli Stati Uniti; * dispone di un reddito annuo superiore all’importo dell’assegno sociale; * ha presentato istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva presso la Questura di Napoli tramite kit postale. In data 27 marzo 2024, a seguito di convocazione, veniva notificato agli istanti un decreto di inammissibilità della domanda, motivato dalla mancanza di uno specifico visto di ingresso per residenza elettiva. Il TAR Campania, con ordinanze collegiali, ha accolto le istanze cautelari e, all’esito delle udienze pubbliche del 3 dicembre 2025, ha definitivamente accolto i ricorsi. Il Tribunale ha ritenuto provate le violazioni procedimentali, in particolare l’assenza del preavviso di rigetto, e ha qualificato la pretesa del visto specifico come presupposto regressivo, non richiesto dalla normativa di riferimento rispetto agli altri requisiti positivamente dimostrati in giudizio. In sentenza, il Giudice ha affermato che: «L’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 consente il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia, senza che vi sia una specifica indicazione circa la necessità che la stessa sia corrisposta da un ente di previdenza nazionale. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il possesso di un reddito adeguato, unitamente alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici, costituisce condizione sufficiente per il rilascio del titolo, anche in assenza di un visto di ingresso specifico per residenza elettiva, circostanza che la Questura ha invece ritenuto di per sé ostativa al rilascio del permesso. (cfr. TAR Lombardia, Milano, sent. n. 1988/2019; TAR Lombardia, Milano, sent. n. 2849/2022; TAR Veneto, sent. n. 595/2024; TAR Marche, sent. n. 647/2021; TAR Calabria, sent. n. 1272/2015; TAR Campania, Napoli, sent. n. 5937/2025). Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella del soggetto in possesso di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011. Ne consegue che la non convertibilità del permesso di soggiorno per “vacanze lavoro” in permesso per “residenza elettiva” risulta irrilevante, poiché l’art. 11, comma 1, lett. c-quater del D.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente la titolarità di un visto rilasciato per tale causale ai fini dell’ingresso in Italia». Il TAR ha inoltre evidenziato che, non trattandosi di un atto vincolato, risultano fondate anche le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative procedimentali. Per tutte le ragioni esposte, il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato. T.A.R. della Campania, sentenza n. 296 e 297 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Stella Arena per la segnalazione e il commento.