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Class action contro i ritardi delle Ambasciate italiane nel rilascio dei visti per motivi familiari
La class action è stata avviata attraverso una diffida collettiva sottoscritta da cittadine e cittadini con background migratorio o titolari di protezione internazionale e dalle associazioni ASGI, ARCI e Spazi Circolari. Con questo atto si è chiesto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) di intervenire per ripristinare la regolarità delle procedure per il rilascio dei visti familiari, alla luce delle gravi criticità riscontrate: dalla difficoltà di prenotare un appuntamento fino al mancato rispetto del termine legale di 30 giorni per l’emissione del visto dopo il nullaosta al ricongiungimento familiare. Nonostante le reiterate richieste di incontro o di riscontro rivolte al MAECI, nessuna risposta è mai pervenuta. Persistendo dunque l’inerzia amministrativa già denunciata con la prima diffida del 4 ottobre 2024, è stato depositato al TAR Lazio il ricorso collettivo (n. r. g. 11893/2025), la cui prima udienza è fissata per il 27 gennaio 2026. Le cittadine e i cittadini con background migratorio – che hanno ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare e sono ancora in attesa del visto – possono aderire alla class action tramite un legale di fiducia, entro il 5 gennaio 2026. Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” – in collaborazione con l’APS Attiva Diritti di Roma – ha predisposto un modello di atto di intervento e offre consulenza ai legali che intendano assistere gratuitamente i propri assistiti nella partecipazione alla class action. Anche le associazioni che, per statuto e per attività, tutelano i diritti delle persone con background migratorio possono intervenire nel giudizio, sempre entro il 5 gennaio 2026. Scarica i modelli: 1) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancata conclusione nei termini dopo aver formalizzato la richiesta di rilascio del visto” 2) “MODELLO intervento class action ricongiungimenti mancato accesso” * Per informazioni: annick@meltingpot.org (si prega di inserire nell’oggetto della email: “Adesione class action”) Notizie RIPARTE “ANNICK. PER IL DIRITTO ALL’UNITÀ FAMILIARE” Il progetto torna con nuove azioni di supporto, grazie al sostegno dell’Otto per Mille Valdese 2 Dicembre 2025
“Nessuno ti sente quando urli”: il sistema di violenza contro le persone migranti in Tunisia
GIORGIO MARCACCIO 1 Il dossier “Nobody hears you when you scream” (Amnesty International, 2025) 2 presenta un quadro sconvolgente: la Tunisia non solo non protegge le persone migranti, ma costruisce attivamente un sistema di violenza contro di loro. Le testimonianze raccolte mostrano un modello coerente: intercettazioni brutali in mare, espulsioni nel deserto al confine con Libia e Algeria, detenzione arbitraria, abusi sessuali e tortura. Parallelamente lo Stato attacca organizzazioni e attiviste/i, escludendo ogni accesso all’asilo. Nonostante ciò, l’Unione Europea continua a finanziare la Tunisia con un Memorandum privo di garanzie sui diritti umani. L’indagine di Amnesty International, condotta tra febbraio 2023 e giugno 2025, ha esaminato le esperienze di rifugiati e migranti in Tunisia, concentrandosi su Tunisi, Sfax e Zarzis. Sono state intervistate 120 persone provenienti da diversi paesi africani e asiatici (92 erano uomini e 28 erano donne), tra cui Afghanistan, Algeria, Nigeria, Sudan, Yemen, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Libia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sud Sudan 3. Nel novembre del 2025 Amnesty International ha pubblicato il rapporto “Nobody hears you when you scream”, che denuncia le condizioni disumane subite dalle persone migranti in Tunisia e mette in luce un sistema di discriminazione razziale e xenofoba rivolto soprattutto a uomini e donne dall’Africa subsahariana. Il rapporto ricostruisce in modo dettagliato un apparato repressivo che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine e ampi settori della società civile, grazie a testimonianze dirette, missioni di indagine e dichiarazioni pubbliche di figure politiche, tra cui il presidente Kaïs Saïed. Uno dei temi centrali è la violazione sistematica e continua dei diritti umani: tortura, trattamenti inumani, detenzione arbitraria, uso eccessivo della forza durante intercettazioni in mare e sbarchi, espulsioni collettive e sommarie lungo il confine meridionale. Molte di queste violazioni sono attribuite alla National Guard, corpo dipendente dal Ministero dell’Interno, formalmente incaricato della protezione dei confini ma spesso coinvolto direttamente in violenze e abusi. > «Quando sono arrivato alla stazione di polizia, un poliziotto mi ha urlato > contro dicendo: “Voi neri create problemi” e un altro mi ha dato una > ginocchiata allo stomaco». > Milena, studentessa del Burkina Faso Parallelamente, si registra un clima politico apertamente razzista: dal febbraio 2023 il Presidente Saïed ha più volte evocato un presunto “complotto” dei migranti volto a cambiare la composizione demografica del Paese, alimentando ostilità e giustificando misure discriminatorie. Approfondimenti TUNISIA: IL CONFINE INVISIBILE D’EUROPA Il punto sulla situazione delle persone migranti tra detenzione e respingimenti Maria Giuliana Lo Piccolo 25 Novembre 2025 LA TUNISIA COME SNODO DELLA ROTTA MEDITERRANEA La Tunisia occupa una posizione strategica per le rotte migratorie provenienti dall’Africa subsahariana verso l’Europa. Le crisi politiche e umanitarie del continente spingono migliaia di persone a dirigersi verso il Nord Africa, spesso senza possibilità di proseguire immediatamente il viaggio, con il rischio di diventare irregolari sul territorio tunisino. Dal 2017, con gli accordi UE-Libia sul contenimento delle partenze, molte persone hanno iniziato a spostarsi irregolarmente dalla Libia alla Tunisia nella speranza di trovare una via più sicura verso l’Europa. Il fenomeno si è consolidato soprattutto dal 2020. Sul piano normativo, la Tunisia non ha sviluppato un sistema efficace di gestione dell’asilo: la Costituzione del 2022 garantisce il diritto d’asilo “secondo la legge”, ma la legge non esiste, creando così un vuoto che impedisce la protezione internazionale. Nonostante l’adozione nel 2018 di una legge avanzata contro discriminazione e razzismo, Amnesty documenta come essa rimanga largamente inapplicata. Le testimonianze raccolte mostrano come le persone africane siano sottoposte a violenze, estorsioni e arresti arbitrari motivati da profiling razziale. > «Hanno semplicemente detto: ‘Non vogliamo neri qui, tornate a casa vostra». > Adama, un giovane ivoriano DISCORSI PRESIDENZIALI E COSTRUZIONE DEL NEMICO INTERNO Uno degli elementi più forti del rapporto è la documentazione dell’impatto del discorso politico. Nel febbraio 2023 il presidente Kaïs Saïed parla pubblicamente di una “minaccia demografica” rappresentata dai migranti subsahariani, accusati di voler “modificare la composizione della popolazione tunisina”. Le parole alimentano un’ondata di xenofobia e violenza. Molti persone migranti raccontano che, subito dopo il discorso, i vicini hanno smesso di salutarli, proprietari di casa hanno annullato contratti d’affitto, tassisti hanno rifiutato di farli salire. > Una donna ivoriana testimonia: > «Dopo quel discorso, era come se tutti avessero ricevuto il permesso di farci > del male». Nessuna istituzione tunisina ha preso pubblicamente le distanze da questa retorica: al contrario, la sicurezza interna ha intensificato controlli, arresti ed espulsioni. 4 INTERCETTAZIONI IN MARE: MANOVRE PERICOLOSE, OPACITÀ ISTITUZIONALE Uno dei capitoli più gravi riguarda le intercettazioni dei migranti in mare, condotte con tattiche pericolose e violente. Da giugno 2024 la Tunisia ha smesso di diffondere i propri dati ufficiali e il 19 giugno 2024 ha notificato all’IMO (International Maritime Organization) l’istituzione di una vasta area SAR (SRR), che consente intercettazioni in una zona molto ampia. Le ONG documentano manovre aggressive come urti volontari, uso di cavi, spray urticanti, violenze fisiche e sequestri di motori. Tali pratiche violano la Convenzione internazionale sul salvataggio marittimo e il Protocollo ONU contro il traffico di migranti. > «Continuavano a colpire la nostra barca con lunghi bastoni con estremità > appuntite, l’hanno bucata… C’erano almeno due donne e tre bambini senza > giubbotti di salvataggio. Li abbiamo visti annegare…» > Céline, una donna camerunese Un ulteriore aspetto critico riguarda la mancata valutazione individuale delle persone in movimento: documenti e beni personali vengono spesso confiscati o distrutti, rendendo impossibile richiedere protezione internazionale. ESPULSIONI COLLETTIVE VERSO LIBIA E ALGERIA Sul fronte terrestre Amnesty documenta migliaia di espulsioni collettive verso Algeria e Libia dall’estate 2023 in avanti. Si tratta di pratiche che violano apertamente il principio di non-refoulement, cardine della Convenzione del 1951 sui rifugiati. Le espulsioni avvengono spesso tramite cooperazione – anche informale – con gruppi armati libici e algerini. Molte persone vengono portate in centri di detenzione illegali e sottoposte a violenze, perquisizioni degradanti e confisca dei documenti. In Algeria si verifica frequentemente il chain refoulement, con respingimenti ulteriori verso Niger o Mali. Il contesto libico è ancora più drammatico, segnato da violenze sistematiche riconosciute dalle Nazioni Unite. > «Avevo un visto valido, ma non ci hanno spiegato nulla né chiesto documenti di > identità… Ci hanno ammanettato con una corda nera e ci hanno messo su un > autobus che ci ha portato in Algeria. Ci hanno solo detto: “Non vogliamo neri > qui, tornate a casa vostra”». ABUSI SESSUALI E TORTURA COME STRUMENTI DI CONTROLLO Numerose donne raccontano di aver subito violenze sessuali da parte di membri della National Guard durante intercettazioni, detenzioni ed espulsioni. Si tratta di abusi che Amnesty classifica esplicitamente come tortura, vietata dalla Convenzione ONU del 1984 5. Anche uomini e minori riportano pestaggi, bruciature, scariche elettriche e violenze degradanti. La discriminazione razziale emerge come fattore strutturale in questi abusi 6. > «Mi hanno presa in tre. Uno mi teneva ferma, gli altri mi toccavano ovunque. > Ho urlato, ma ridevano». ATTACCO ALLE ONG E CHIUSURA DELLO SPAZIO CIVICO Di fronte alle accuse, il governo tunisino nega ogni responsabilità, ma parallelamente porta avanti una strategia di repressione verso ONG e difensori dei diritti umani. Dal maggio 2024 diverse organizzazioni locali e internazionali sono state ostacolate, alcune costrette a chiudere; membri di ONG partner dell’UNHCR sono stati arrestati. Il Presidente Saïed ha alimentato questa campagna definendo le organizzazioni “agenti stranieri” e “traditori”. La situazione è peggiorata quando il governo ha imposto la sospensione delle attività di registrazione dei richiedenti asilo svolte dall’UNHCR dal 2011. Migliaia di persone si sono ritrovate senza possibilità di accedere alla protezione internazionale. > Una volontaria tunisina riferisce: > «Ci trattano come criminali solo perché aiutiamo persone che stanno morendo». IL MEMORANDUM UE–TUNISIA: COOPERAZIONE SENZA TUTELE Il 16 luglio 2023 l’Unione Europea e la Tunisia hanno firmato un Memorandum d’intesa che prevede grandi investimenti europei per contrasto ai trafficanti, controllo dei confini e rimpatri. Secondo Amnesty, il Memorandum è privo di garanzie vincolanti sul rispetto dei diritti umani: non prevede soglie da rispettare né condizioni che limitino l’accesso ai fondi in caso di violazioni. La Tunisia non può essere considerata un “paese terzo sicuro”: non esiste un sistema d’asilo funzionante, il non-refoulement viene violato, e le istituzioni stesse sono responsabili di violenze strutturali contro le persone migranti 7. Il dossier di Amnesty descrive una realtà in cui la Tunisia costruisce un sistema istituzionale e operativo che mira non a gestire le migrazioni, ma a renderle impossibili, attraverso violenza, paura e abbandono. Il titolo del rapporto – Nessuno ti sente quando urli – non è una metafora: è la descrizione puntuale della condizione vissuta da migliaia di persone che, in Tunisia, non hanno alcuna protezione né possibilità di far valere i propri diritti. 1. Studente presso UniPD del corso di Scienze politiche, Relazioni internazionali e Diritti umani al terzo anno, sto svolgendo un tirocinio curricolare presso Melting Pot. Sono appassionato di attualità internazionale e storia delle relazioni internazionali, materia in cui sto scrivendo una tesi di laurea triennale. Ho un diploma di liceo classico ottenuto a Bergamo, e dal liceo in poi ho fatto attività di volontariato locale e in città ↩︎ 2. Tunisia: “Nobody hears you when you scream”: Dangerous shift in Tunisia’s migration policy ↩︎ 3. Metodologia del dossier a pag. 15 ↩︎ 4. Discorsi presidenziali e razzismo istituzionale a pag.25 del rapporto ↩︎ 5. Da pag. 62 del rapporto ↩︎ 6. Sexual violence and torture, da pag. 61 del dossier ↩︎ 7. Le conclusioni di Amnesty da pag. 82 ↩︎
Riparte “Annick. Per il diritto all’unità familiare”
Dopo il forte impatto della prima edizione, Melting Pot Odv rilancia il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, un impegno annuale che accompagnerà, anche nel 2026, persone con background migratorio e titolari di protezione internazionale nel percorso spesso tortuoso del ricongiungimento familiare. Una nuova stagione di attività ha preso ufficialmente avvio poche settimane fa. Il progetto, nato in memoria di Annick Mireille Blandine, vuole continuare a ricordare che dietro numeri e procedure ci sono vite, affetti e diritti fondamentali. La sua vicenda resta il filo rosso che guida l’iniziativa, lo specchio di un sistema che, colpevolmente, prolunga per anni separazioni forzate nonostante i 120 giorni previsti dalla legge. Quest’anno Annick riparte rafforzato dall’esperienza precedente. Intorno alla casella email dedicata annick@meltingpot.org si attiverà nuovamente una rete di operatrici e operatori legali, avvocate e avvocati, volontarie e volontari che offriranno ascolto, orientamento e consulenza anche attraverso appuntamenti online per chi non può raggiungere gli sportelli territoriali. Le oltre 85 richieste di supporto ricevute nel 2024 hanno mostrato che una risposta strutturata è non solo necessaria, ma continua ad essere urgente. Un’attenzione particolare sarà nuovamente riservata ai casi emblematici, quelli che rivelano criticità sistemiche: situazioni su cui si lavorerà sia sul piano individuale, sia su quello collettivo, con ricorsi strategici al fine di evidenziare le responsabilità delle Pubbliche amministrazioni (Prefetture, Ambasciate e MAECI) e sollecitare un cambiamento reale. Parallelamente, proseguirà il lavoro di advocacy e comunicazione pubblica, con articoli, approfondimenti e materiali utili a moltiplicare le azioni legali. Fondamentale sarà, anche quest’anno, il coinvolgimento della società civile. Per questo è previsto un primo momento pubblico: giovedì 11 dicembre alle ore 17 si terrà online la call iniziale per volontarie e volontari, un incontro aperto a operatori e operatrici, avvocate e avvocati interessati a dare un contributo concreto. Sarà l’occasione per conoscere il progetto, capire come partecipare e avviare insieme un percorso condiviso. Nei primi mesi del 2026 sono inoltre previste due sessioni di formazione online rivolte alla rete legale e a chiunque dimostri interesse: un’occasione per approfondire gli aspetti normativi del ricongiungimento familiare e per sviluppare strumenti utili all’advocacy, rafforzando così competenze e reti territoriali. Annick ribadisce che il diritto a vivere insieme ai propri cari è una questione di giustizia sociale che non può essere ostacolata da ritardi e silenzi amministrativi; per questo rinnova il proprio impegno per una società più giusta e inclusiva che riconosca il diritto dei legami familiari a tutte le persone, senza distinzione.  * Per informazioni e per partecipare alla call di giovedì 11 dicembre ore 17 scrivi a: annick@meltingpot.org . -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è realizzato con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
Class action sulla protezione speciale: il Tar Marche condanna i gravi ritardi di Questura e Commissione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche si è espresso sulla class action di ASGI e Spazi Circolari 1 contro la violazione sistematica con ritardi di oltre i due anni nell’evasione delle domande di protezione speciale. La sentenza contiene alcuni elementi che meritano attenzione. Secondo l’Avv. Daniele Valeri, il TAR cambia approccio: invece di liquidare il ricorso come inammissibile – come era successo in passato con azioni simili – riconosce che si tratta davvero di una class action e non di un semplice caso di silenzio-inadempimento da parte dell’amministrazione. Chiarisce perciò anche un punto importante: non basta che l’amministrazione, a giudizio in corso, risolva le singole pratiche dei ricorrenti per chiudere la questione. Il problema è più ampio e riguarda tutti coloro che hanno presentato l’istanza di protezione speciale, non solo chi ha fatto ricorso. Viene poi ribadito il limite dei 180 giorni entro cui le procedure dovrebbero essere concluse. È un riferimento utile, che potrà essere richiamato anche in futuro per tutte le nuove domande presentate alle Questure. Infine, la parte più significativa della sentenza: il TAR riconosce apertamente che c’è una violazione sistematica e continua dei tempi previsti per rilasciare i permessi per protezione speciale. Non è un ritardo occasionale: è un problema strutturale. La stessa relazione dell’amministrazione evidenzia carenze organizzative che impediscono di recuperare il ritardo accumulato, e viene messa in luce anche la grave difficoltà operativa della Commissione territoriale competente. T.A.R. per le Marche, sentenza n. 932 del 21 novembre 2025 1. La class action è frutto di un lavoro collettivo di diversi legali delle associazioni, tra questi gli Avv.ti Daniele Valeri e Salvatore Fachile e le Avv.te Roberta Sforza e Giulia Crescini. ↩︎
Cosenza e Crotone: prassi illegittime e diritti negati ai richiedenti asilo
Tempi d’attesa «biblici», dinieghi «copia e incolla», richieste arbitrarie di documenti, uffici inaccessibili persino agli avvocati. È il quadro che emerge dalle segnalazioni inviate il 14 novembre da una coalizione di oltre venti organizzazioni 1 – coordinate da ASGI Calabria – al Ministero dell’Interno, alla Prefettura e alla Questura di Cosenza, alla Commissione Nazionale Asilo e alla Commissione territoriale di Crotone. Lettere dettagliate che descrivono un sistema «cronico e in costante peggioramento», capace di negare diritti fondamentali ai richiedenti asilo e di gravare sul funzionamento della giustizia. L’iniziativa ha raccolto inoltre un’ampia adesione tra decine tra avvocati, operatori sociali, centri SAI. Nella lettera indirizzata alla Questura di Cosenza 2, le associazioni parlano di una situazione che «le persone sono costrette a subire da più di tre anni». L’Ufficio immigrazione «riceve quotidianamente un numero di persone molto inferiore al totale di quante vorrebbero accedervi», con la formazione di code interminabili e «persone costrette ad arrivare estremamente presto negli orari mattutini» per sperare di entrare. Le violazioni più gravi riguardano la fase iniziale della procedura di protezione internazionale. Le associazioni firmatarie denunciano l’«attuale sostanziale impossibilità di presentare domanda di protezione internazionale»: appuntamenti fissati per «marzo 2026», rinvii orali, settimane di tentativi a vuoto per accedere agli uffici. Tutto ciò lascia i richiedenti asilo «privi di un valido titolo di soggiorno», impossibilitati ad accedere a cure mediche, lavoro, alloggi e accoglienza, e potenzialmente esposti al rischio di espulsione. Non solo: l’amministrazione subordina la formalizzazione della domanda alla presentazione di documenti sull’ospitalità, richiesta non prevista dalla legge e in contraddizione con quanto la stessa Questura aveva dichiarato in un precedente accesso civico. Una prassi che il Tribunale di Catanzaro ha già più volte censurato, condannando l’Ufficio a provvedere entro 3–10 giorni. Le associazioni denunciano anche una totale incertezza sul rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, con informazioni «contraddittorie» fornite oralmente e richieste di documentazione «non prevista da alcun disposto normativo». Le tempistiche superano «i previsti 60 giorni» e spesso perfino i 180 giorni massimi, arrivando «a svariati mesi, se non addirittura anni». Di particolare gravità, scrivono le organizzazioni, è il fatto che sia «sistematicamente impedito l’ingresso» agli avvocati e agli operatori legali che accompagnano i propri assistiti: una violazione palese del diritto di difesa all’interno di un ufficio «che è diretta espressione dell’amministrazione dello Stato sul territorio». Si segnalano inoltre «mancanza di mediatori» adeguati, rilascio ritardato dell’attestazione della domanda d’asilo, violazioni della legge 241/90 sul procedimento amministrativo e una serie di «comportamenti inurbani e aggressivi» da parte del personale di sportello. LA COMMISSIONE TERRITORIALE DI CROTONE: DINIEGHI STEREOTIPATI E TEMPI INTERMINABILI La seconda lettera, indirizzata alla Commissione territoriale di Crotone 3, descrive altrettante criticità. Viene riferito un «altissimo numero di provvedimenti di diniego» spesso formulati attraverso «mere formule di rito, dal contenuto stereotipato» e privi di qualunque ricerca COI (country of origin information). Questi rifiuti, si legge, vengono «nella grandissima maggioranza dei casi» ribaltati in Tribunale già in primo grado, con un aggravio inutile per la Sezione specializzata del Tribunale di Catanzaro. Allarmante anche quanto riferito su alcuni commissari di nuova nomina, che durante le audizioni avrebbero commentato: «tanto poi c’è il ricorso», mostrando «assoluta non consapevolezza del delicato ruolo ricoperto». I tempi di convocazione per le audizioni «arrivano anche a due anni dalla presentazione della domanda», mentre le decisioni possono richiedere 8-9 mesi. Ancora più critica la situazione dei pareri relativi alla protezione speciale: ritardi ingiustificati, pareri «nella stragrande maggioranza dei casi di senso negativo» e totale assenza della valutazione degli elementi previsti dalla legge. Nella lettera sono denunciate anche «ostilità verso la produzione documentale» da parte di legali e operatori durante le audizioni, trasferimenti immotivati di fascicoli ad altre Commissioni, e l’abbandono delle prassi virtuose di confronto con il territorio che in passato caratterizzavano l’ufficio. Le conseguenze, scrivono le associazioni, sono la «lesione dei diritti dei richiedenti asilo», l’aumento del contenzioso e un generale «svilimento» della procedura amministrativa. LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI: VERIFICHE E MISURE CORRETTIVE Dinanzi a un quadro giudicato «cronico e strutturale», le organizzazioni firmatarie chiedono che le autorità competenti avviino «una verifica approfondita delle prassi contestate» e adottino misure urgenti per ristabilire legalità, trasparenza e il rispetto delle garanzie previste dalla legge italiana ed europea. Le associazioni si dichiarano inoltre disponibili a un incontro «con tutte le realtà operanti nel settore» per individuare soluzioni e ripristinare un dialogo con le istituzioni. 1. Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI Associazione Don Vincenzo Matrangolo E.T.S. di Acquaformosa Agorà Kroton soc. coop. sociale onlus Ambulatorio medico “A. Grandinetti” e Auser Cosenza ArciRed Associazione Comunità Progetto Sud ETS Associazione Culturale “La Kasbah ETS” Carovane Migranti Centro Sai Cerchiara coop. soc. Medihospes Cidis Impresa sociale ETs CNCA Calabria Collettivo L’Altra Marea Equipe sociosanitaria-sopravvissuti a tortura Germinal APS La Base La Terra di Piero Lotta Senza Quartiere ODV Prendocasa Sabir Srl Sociale ETS Sportello legale “Stand-Up” Usb Cosenza Avvocati di strada di Cosenza. ↩︎ 2. Lettera indirizzata alla Questura di Cosenza ↩︎ 3. Segnalazione in merito all’attività della Commissione Territoriale di Crotone ↩︎
Cittadinanza: il TAR annulla il diniego e riconosce la piena validità della residenza fittizia
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si esprime su un tema sempre più ricorrente nei procedimenti di cittadinanza: la cosiddetta “residenza fittizia”. Il caso riguarda il diniego per l’inammissibilità dichiarato dalla Prefettura di Roma a un cittadino richiedente cittadinanza ai sensi dell’art. 9, lett. f) della l. 91/1992, ritenendo che l’iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale non provasse una reale presenza sul territorio né un adeguato livello di integrazione. Inoltre, il diniego fondava un’ulteriore motivazione nella presunta insufficienza dei redditi dichiarati negli anni 2020 e 2021. Il TAR chiarisce anzitutto un punto cruciale: l’utilizzo della residenza fittizia non può essere interpretato come un indizio, di per sé, di mancata integrazione o di assenza dal territorio nazionale. Richiamando il quadro normativo – dalla legge anagrafica alla circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015 – il Tribunale ribadisce che l’iscrizione presso indirizzi virtuali è uno strumento pienamente previsto dall’ordinamento per garantire l’esercizio dei diritti fondamentali alle persone senza fissa dimora, inclusi gli stranieri regolarmente soggiornanti. L’anagrafe, anche quando registra una “via fittizia”, attesta comunque una situazione di legalità della residenza, poiché la legge attribuisce rilevanza proprio all’iscrizione anagrafica come criterio di verifica del radicamento. La “residenza fittizia” pertanto deve ritenersi equiparabile alla residenza “reale” per accedere ai principali diritti derivanti da quest’ultima (diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, a rinnovare la carta d’identità, il diritto a prestazioni previdenziali, il diritto di voto etc.). La Prefettura, secondo i giudici, ha introdotto un’interpretazione priva di base normativa, che rischia di creare disparità territoriali e di scardinare la funzione stessa delle residenze virtuali. Il diniego, infatti, ha applicato un automatismo errato, ossia che “la residenza fittizia rappresenti una assenza di integrazione“. Il TAR respinge questo metodo e precisa che eventuali abusi o elusioni devono essere accertati caso per caso, con istruttorie accurate e motivate. Sul profilo reddituale, il TAR rileva un’ulteriore carenza istruttoria. La Prefettura aveva segnalato una presunta insufficienza dei redditi relativi agli anni 2020 e 2021. Tuttavia, nella propria memoria difensiva la stessa amministrazione riconosce che, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e compensando i redditi delle diverse annualità, il requisito risulta soddisfatto. Inoltre, la flessione del reddito nel biennio pandemico non può essere considerata un elemento ostativo senza una specifica valutazione del contesto eccezionale. Alla luce di tutto ciò, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento, imponendo alla Prefettura un nuovo esame dell’istanza conforme ai principi espressi. La decisione ha rilievo significativo: afferma la piena legittimità della residenza fittizia come modalità di iscrizione anagrafica e ne vieta l’uso come presunzione negativa automatica nei procedimenti di cittadinanza. Inoltre, richiama le amministrazioni a un dovere di istruttoria rigoroso, soprattutto quando si valutano oscillazioni reddituali legate a eventi straordinari come la pandemia. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20649 del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Antonella Consono per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative alla cittadinanza italiana
A Trento sabato 13 dicembre una manifestazione contro la costruzione del CPR
Sabato 13 dicembre il Coordinamento Trentino-Alto Adige/Südtirol No CPR chiama la cittadinanza a scendere in piazza alle ore 14.30 contro la costruzione del Centro di Permanenza per il Rimpatrio previsto in Destra Adige, vicino al quartiere di Piedicastello. La manifestazione arriva dopo una partecipata assemblea che si è svolta il 12 novembre al Centro sociale Bruno, che ha segnato una nuova tappa di un percorso condiviso tra oltre quaranta realtà sociali e politiche del territorio, la maggior parte delle quali sono impegnate quotidianamente nella solidarietà e nel sostegno alle persone migranti 1. Il progetto del CPR nasce dall’accordo firmato il 24 ottobre 2025 2 tra il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e potrebbe essere il primo realizzato dal governo Meloni su suolo italiano, perché la Provincia di Trento si è impegnata a finanziare l’opera e ad andare in deroga a qualsiasi criterio urbanistico, economico e di trasparenza pur di accelerarne la costruzione. Per il Coordinamento si tratta di «una gigantesca gabbia stretta tra l’autostrada e la tangenziale di tremila metri quadrati, con container, filo spinato, barriere e telecamere, destinata a rinchiudere decine di persone che non hanno commesso alcun reato» e il risultato «di anni di retorica razzista che parla di “sicurezza” mentre crea esclusione sociale e paura del migrante». Nell’appello, le realtà promotrici ricordano che i CPR sono strutture detentive dove vengono trattenute persone che non hanno ottenuto «il documento giusto», cioè «uomini e donne colpevoli soltanto di un’irregolarità amministrativa, puniti con la privazione della libertà personale». È un sistema che da «ben ventisette anni […] produce solo violenza, soprusi e morte» e che continua a esistere grazie a politiche che creano irregolarità «discriminando in base al paese di origine, allo status giuridico e alla classe di appartenenza». I CPR, si legge, sono lo strumento di deterrenza per eccellenza: «perché se sei senza documenti, sei ricattabile e disposto ad accettare qualunque sopruso pur di evitare di finire inghiottito nel gorgo dei CPR». Oggi in Italia sono dieci i CPR attivi, a cui si aggiunge la struttura aperta in Albania, frutto di un accordo definito «neocoloniale» nell’appello, perché esternalizza la detenzione fuori dai confini mantenendone la gestione italiana. Il Coordinamento definisce i CPR «il simbolo di una violenza sistemica normalizzata, luoghi di tortura legalizzata», come vengono descritti dalle persone che vi sono rinchiuse e dalle organizzazioni che da anni ne documentano le condizioni. Sono anche definiti «i manicomi del presente», spazi che nascondono alla vista pubblica chi viene ritenuto indesiderato o non produttivo. Non esiste, sostengono, una forma “mite” di detenzione amministrativa: «Non c’è modo di renderli “più umani”, come non è possibile riformare questo sistema: i CPR sono lager di Stato, perché non esiste un modo giusto per fare una cosa ingiusta». Questo dispositivo, aggiunge l’appello, è incompatibile con i principi fondamentali dello Stato di diritto poiché «legittima la privazione della libertà senza reato e introduce un doppio binario razziale, di vera e propria apartheid, tra cittadini e cittadine appartenenti alla stessa comunità». La costruzione del CPR si colloca inoltre dentro un quadro più ampio che ricadute ben visibile anche a livello locale: «Lo smantellamento del sistema di accoglienza, l’aumento dell’esclusione e della povertà, la cancellazione di qualsiasi ipotesi di regolarizzazione e il progressivo restringimento dei diritti di chi vive e lavora in Italia». A Trento tra le 1.200 e le 1.500 persone richiedenti asilo che avrebbero diritto a un’accoglienza dignitosa sono già oggi «escluse da qualsiasi forma di assistenza, lasciate in strada, a serio rischio di irregolarità». L’accordo del 24 ottobre prevede inoltre un dimezzamento dei posti nel sistema di accoglienza per richiedenti asilo che passerebbero dagli attuali 700 a 350. Per queste ragioni le realtà del Coordinamento parlano di «un salto di crudeltà della giunta Fugatti e dell’ennesima falsa soluzione a problemi complessi». E invitano la popolazione a mobilitarsi: «È il momento di opporsi alla costruzione del CPR nel nostro territorio». E invitano alla partecipazione collettiva: «Scendiamo in piazza unit* per dire che la vera sicurezza non nasce dalla sofferenza, né dall’esclusione: nasce dal pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza e dalla giustizia sociale. È ora che le istituzioni smettano di eludere i propri doveri». Il documento si chiude con una piattaforma politica articolata, che non viene proposta come una lista di richieste ma come un orizzonte comune: «Per la chiusura di tutti i centri di detenzione amministrativa: questo sistema non è riformabile; per il ripristino e potenziamento del sistema di accoglienza diffusa come alternativa strutturale alla realizzazione dei CPR in Trentino-Alto Adige/Südtirol; per l’abolizione della legge Bossi-Fini e dei cosiddetti decreti “sicurezza”; vogliamo percorsi di regolarizzazione, diritti e inclusione, vogliamo allargare il diritto fondamentale alla libera circolazione anche ai cittadini e alle cittadine non comunitarie». Notizie/CPR, Hotspot, CPA TRENTO DICE NO AL CPR: UN’INTERA CITTÀ CONTRO L’ACCORDO FUGATTI-PIANTEDOSI Cresce la mobilitazione: “Né qui né altrove” Redazione 30 Ottobre 2025 1. Aderiscono al Coordinamento regionale: Assemblea Antirazzista Trento; Bozen Solidale, Centro Sociale Bruno; Spazio autogestito 77; Scuola di italiano Libera La parola Trento; Coordinamento Studentesco Trento; Collettivo Mamadou; Gruppo Trentino con Mimmo Lucano; CucinaCultura; SOS Bozen; Scioglilingua Bolzano; Alleanza Verdi e Sinistra del Trentino; Sinistra die Linke; Ambiente e Salute – Umwelt und Gesundheit; Unione Popolare Alto Adige; LINX; Rifondazione Comunista (Trentino e Alto Adige); Pace Terra Dignità Alto Adige; OMAS GEGEN RECHTS – Bozen; ANPI (Trentino e Alto Adige); Rete dei diritti dei senza voce; Mediterranea Trento; Centro Pace ecologia e diritti – Rovereto; Il Gioco degli Specchi APS; Associazione Oratorio S. Antonio; Comunità di S. Francesco Saverio; Donne per la Pace Trento; Arcigay del Trentino; GrIS Trentino; Associazione A scuola di Solidarietà; ATAS Onlus; Donne in nero di Rovereto; Arci del Trentino; Cortili di Pace di Pergine; Yaku onlus; Extinction Rebellion Trento; Associazione 46° Parallelo ETS / Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo; Onda Trentino (in aggiornamento…) ↩︎ 2. Scarica l’accordo di collaborazione ↩︎
Illegittimità del trattenimento in CPR per assenza di un adeguato certificato medico attestante l’assenza di vulnerabilità psichiatrica
AVV. ANTONELLO CIERVO, AVV. GENNARO SANTORO Con decreto del 12 novembre 2025, la Corte di Appello di Roma ha disposto la liberazione di un richiedente asilo trattenuto presso il CPR di Roma ”stante la presumibile sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente asilo incompatibile con il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri” e l’assenza di “un adeguato certificato medico attestante detta compatibilità ai sensi dell’art. 3 del DM 19 maggio 2022”. La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale secondo il quale l’incompatibilità sanitaria al trattenimento in CPR non si limita alle patologie acute o in fase di scompenso, ma si estende anche a condizioni potenziali o pregresse che necessitino di monitoraggio specialistico continuativo. (cfr., tra le altre, Corte di Appello di Roma, decreto del 21 marzo 2025).  LA VICENDA E LA DIFESA IN SEDE DI CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO Nel caso di specie, un cittadino marocchino, dopo la convalida del trattenimento del Giudice di Pace di Roma del 4 novembre 2025, ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale. Il successivo 12 novembre si è quindi celebrata l’udienza di convalida innanzi alla competente Corte di Appello di Roma.  La difesa, con una memoria di udienza e relativa documentazione, ha evidenziato che il richiedente asilo era consumatore abituale di sostanze stupefacenti e assuntore del farmaco antipsicotico Seroquel, la cui sospensione avrebbe potuto comportare gravi rischi anche dal punto di vista suicidario. Per questi motivi la difesa ha sin da subito richiesto la cartella clinica dello straniero, ha prontamente informato il medico dell’ente gestore e l’Asl Roma 3 del possibile stato di tossicodipendenza dell’interessato e della verosimile patologia psichiatrica, sollecitando una nuova visita di idoneità alla vita ristretta, come disposto dall’art. 4, comma 3 del D.M. 19 maggio 2022 (c.d. “Decreto Lamorgese”). Nonostante tale richiesta, nessuna risposta è pervenuta dalla Asl Roma 3, mentre l’ente gestore si è solo riservato di effettuare una eventuale nuova visita dopo l’esame della documentazione sanitaria. Tuttavia, alla data dell’udienza non sono stati comunicati gli eventuali ulteriori accertamenti sanitari effettuati. Ancora, è stata contestata l’inidoneità del primo certificato di idoneità alla vita ristretta limitato al solo accertamento dell’assenza di malattie infettive. Sul punto si osserva che di recente il Consiglio di Stato, con la sentenza del 7 ottobre 2025, nel dichiarare la parziale illegittimità dello schema di capitolato di appalto CPR, per carenze relative alla tutela del diritto alla salute e alla prevenzione del rischio suicidario, ha così stigmatizzato la prassi  – documentata anche nel caso di cui si occupa – relativa alla visita di idoneità per il trattenimento in CPR: “Le verifiche sanitarie all’ingresso sono sovente limitate all’accertamento dell’assenza di malattie infettive, senza considerare disturbi psichiatrici o patologie croniche degenerative che non possono ricevere un trattamento adeguato nelle strutture detentive. È stata rilevata una considerevole presenza di problemi di tossicodipendenza e psicologici tra i migranti trattenuti, il che renderebbe necessario un forte coinvolgimento dei servizi sanitari locali a supporto dei medici dell’ente gestore, per la fornitura di servizi specialistici. Tuttavia, persiste una scarsa coordinazione tra le strutture sanitarie interne ai CPR e il Servizio Sanitario Nazionale, con gravi criticità nella gestione della salute mentale e nella somministrazione dei farmaci specialistici. In alcuni CPR, le prescrizioni di farmaci specialistici vengono formalmente emesse da medici esterni che non conoscono la persona, su richiesta dei medici del centro, una pratica che solleva serie preoccupazioni, specialmente per i farmaci psicotropi e la continuità delle terapie”. D’altronde, l’assenza di approfondimenti sanitari era provata anche dalla cartella clinica dell’ente gestore, costituita esclusivamente dalla scheda di primo ingresso,  che non riportava l’assunzione dell’antipsicotico Seroquel e non conteneva informazioni essenziali per una reale presa in carico dello straniero. E’ stata quindi eccepita l’omessa attuazione dell’art. 3, comma 4 del Decreto Lamorgese nella parte in cui prevede la necessità di una nuova visita sulla idoneità alla vita ristretta, così come sollecitata, anche alla luce delle carenze organizzative e materiali del CPR di Roma Ponte Galeria.  Infine, ed in via subordinata, nel solco di quanto già accertato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 96 del 2025, si è sollecitato il Giudice della convalida a sottoporre nuovamente dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 co. 2 del D.lgs n. 286/1998, in riferimento agli articoli 13, secondo comma, 24, 32 e 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 5, par. 1 CEDU. LA DECISIONE La Corte di Appello, aderendo alla tesi difensiva, ha sancito che “la richiesta di convalida del trattenimento non può trovare accoglimento stante la presumibile sussistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente asilo incompatibile con il suo trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri […] allo stato vi sono elementi sintomatici e gravi che inducono a ritenere che il richiedente possa essere persona vulnerabile ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 142/2015, in quanto affetto da gravi disturbi psichici, incompatibili con il trattenimento […] Sul punto, non può dunque assumere rilevanza decisiva la certificazione medica di compatibilità delle condizioni di salute del cittadino richiedente asilo con il trattenimento presso il CPR, là dove non sono state specificamente considerate le patologie di cui lo stesso soffre, nè sono state effettuate apposite visite specialistiche in tal senso, nonostante dette problematiche di salute siano state tempestivamente segnalate dalla difesa del trattenuto sia al medico dell’ente gestore sia alla ASL RM 3, con la conseguenza che non risulta in atti un adeguato certificato medico attestante detta compatibilità ai sensi dell’art. 3 del DM 19 maggio 2022. […] Peraltro, ciò vale a maggior ragione alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 96/2025 del 3 luglio 2025, con la quale, nonostante la dichiarazione di inammissibilità delle questioni sollevate, è stata accertata l’illegittimità della disciplina del trattenimento come disegnata dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998, e, in attuazione dello stesso, dall’art. 21, comma 8, del d.P.R. n. 394 del 1999 perché carente di elementi essenziali. […] Nel caso di specie, dunque, l’assenza di una specifica disciplina dei modi di trattenimento, incide in concreto su un diritto fondamentale della persona quale quello alla salute, la cui tutela allo stato è rimessa a norme regolamentari e provvedimenti amministrativi discrezionali, con conseguente lesione specifica di tale diritto, riscontrabile già nella fase della convalida e che rende illegittimo il trattenimento amministrativo”. La decisione in commento conferma (ed amplia) il principio per cui l’accertamento sanitario costituisce una condizione ineludibile di validità del trattenimento e deve essere effettuato prima della convalida della misura (così già Cass., n. 15106/2017): tale valutazione deve essere approfondita e non può trascurare la presenza di vulnerabilità psichiatriche. Sul punto si richiama anche il decreto della Corte di Appello di Roma del 20 ottobre 2025, ove si legge che “La valutazione delle condizioni di salute, fisica e psichica, del trattenuto deve essere completa e adeguata allo scopo e, pertanto, esaustiva, non potendo residuare dubbi sull’assenza di profili di vulnerabilità nell’accezione di legge e sul rischio di aggravare le possibili problematiche di salute già patite dal trattenuto. Tale accertamento deve logicamente precedere e non seguire la misura del trattenimento, pena la legittimità della misura […]”.  Nella medesima decisione si afferma inoltre che: “la Questura ha depositato un certificato medico di sanitario della Città Metropolitana di Milano, dal quale non emerge se le condizioni di salute del trattenuto consentano la permanenza dello stesso nel CPR, dandosi atto soltanto dell’idoneità al volo e all’inserimento in comunità ristretta del trattenuto, pur dandosi atto che non sono stati effettuati accertamenti strumentali o di laboratorio. Diversamente, il fascicolo sanitario depositato dalla difesa evidenzia la necessità di un percorso di assistenza e di vigilanza che allo stato non è possibile indicare se praticabile nel CPR”.  Non vi è dubbio che l’Autorità giudiziaria stia sempre più valorizzando il contenuto precettivo dell’art. 3 del Decreto Lamorgese, soprattutto con riferimento alla inderogabile necessità di una visita olistica ed esaustiva di primo ingresso dello straniero trattenuto. Viene tuttavia da domandarsi come sia possibile verificare le ipotesi di incompatibilità per vulnerabilità psichiatrica se sistematicamente le prime visite sull’idoneità sono effettuate in assenza di uno psichiatra. Accanto a questa sistematica violazione della norma rilevante – oltre che dell’art. 32 della Costituzione -, si riscontra, nella prassi, la mancata attivazione della nuova visita sulla idoneità del trattenimento allorquando sopravvengano fatti nuovi (come nel caso di tentativi di suicidio o di gesti anticonservativi e autolesionistici). Su questo aspetto, appare opportuno ricordare come sempre la sentenza del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025  ha dichiarato la parziale illegittimità dello schema di capitolato di appalto CPR, per carenze relative alla tutela del diritto alla salute e alla prevenzione del rischio suicidario. In particolare, il Collegio, parimenti a quanto denunciato in vari report dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, “concorda con la necessità che il capitolato impugnato sia reso più conforme alle seguenti disposizioni della direttiva ministeriale del 2022:- art. 3, comma 4, con riferimento alla necessità di una nuova valutazione della ASL, in caso emergano elementi che possano determinare l’incompatibilità con la vita in comunità ristretta e alla possibilità che gli stranieri vengano alloggiati in stanze di osservazione su disposizione del medico”. Ad oggi lo schema di capitolato non è ancora stato emesso: ciò nonostante, sempre la stessa sentenza citata rammenta che, nelle more della nuova attuazione, deve essere attuato quanto prescritto, in via diretta, dalla disposizione per ultimo citata, aggiungendo anche (fine punto 5.1. in diritto) che “Resta fermo, peraltro, che i gestori dei Centri devono rispettare quanto previsto dalla direttiva ministeriale, anche qualora le relative disposizioni non siano esplicitamente richiamate nel capitolato di gara”.  Dunque, anche in attesa del nuovo schema di capitolato, la disposizione da ultimo richiamata è da ritenersi cogente e, nell’esperienza quotidiana dei CPR viene frequentemente disattesa.  Soffermando l’attenzione al solo Centro di Roma Ponte Galeria, basti considerare che a seguito di accesso parlamentare dello scorso 27 maggio, dalla consultazione del registro eventi critici risultavano “66 eventi critici registrati in appena tre mesi, di cui 44 atti anticonservativi come tentativi di impiccagione, ingestione di oggetti e autolesionismo. Nonostante questo, «non sono previsti protocolli di prevenzione del rischio suicidario» e in diversi casi non è stato disposto il ricovero in Pronto soccorso”.  Pur in assenza di dati ufficiali con riferimento alle nuove visite sull’idoneità che dovevano conseguire ai 44 gesti anticonservativi trascritti nel registro eventi critici, può affermarsi che nella stragrande maggioranza dei casi le stesse non hanno avuto luogo, come del resto accertato anche dalla magistratura ordinaria A titolo esemplificativo, la Corte di Appello di Roma, con decreto del 7 luglio 2025, ha disposto l’immediata liberazione di un trattenuto rilevando dubbi in relazione alla sua vulnerabilità, avendo manifestato segni di disagio psichico anche prima dell’ingresso nel CPR, posto che la visita psichiatrica era stata fissata successivamente alla convalida, nonostante lo stesso avesse già commesso atti autolesivi prima ancora dell’ingresso nel CPR. Tale pronuncia – non isolata – viene richiamata in quanto evidenzia con chiarezza come l’assistenza sanitaria e psicologica all’interno del Centro di Roma Ponte Galeria sia del tutto insufficiente e come, di fatto, il trattenimento avviene anche nei confronti di persone inidonee alla vita ristretta. Senza la possibilità, neanche nel corso del trattenimento, che vi sia, in via sistematica e tempestiva, una nuova visita sull’idoneità. Sembra dunque possibile sostenere senza possibilità di essere smentiti che il divieto di trattenere persone con vulnerabilità psichiatrica nel Cpr di Roma Ponte Galeria è quasi sempre assicurato solo a seguito di intervento dell’Autorità giudiziaria e non è invece garantito, in via ordinaria, sistematica e tempestiva, dall’Autorità sanitaria. Corte di Appello di Roma, decreto del 12 novembre 2025
Correzione delle generalità errate nel provvedimento di riconoscimento della protezione e nel PdS, dopo il silenzio della CT
Il Tribunale di Roma – sezione immigrazione – si pronuncia in merito alla correzione dei dati anagrafici di un cittadino pakistano a cui la Commissione Territoriale nel decreto di riconoscimento della protezione sussidiaria aveva invertito il nome con il cognome. Conseguentemente anche la Questura aveva rilasciato il permesso di soggiorno con le generalità errate. A fronte del silenzio della Commissione Territoriale sulla richiesta di correzione è stato adito il Tribunale civile il quale ha ordinato alla Commissione Territoriale la correzione del provvedimento di riconoscimento della protezione sussidiaria e alla Questura la correzione del permesso di soggiorno. Il Giudice ha accolto il ricorso anche in ragione del fatto che: “il silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di correzione delle generalità sta causando al richiedente grande nocumento in quanto lo stesso risulta in possesso di documenti tra loro discordanti (si pensi alla carta d’identità o al permesso di soggiorno del ricorrente i cui dati sbagliati non coincidono con quelli contenuti nel codice fiscale) e, conseguentemente, non può essere identificato correttamente né dagli agenti di Pubblica Sicurezza né, soprattutto, da alcun potenziale datore di lavoro, con la conseguente impossibilità per lo stesso di stipulare regolare contratto di lavoro.” La sentenza può essere utile quindi per i casi frequenti in cui c’è un errore nelle generalità del cittadino straniero sul provvedimento della Commissione Territoriale di riconoscimento della protezione e sul conseguente permesso di soggiorno. Tribunale di Roma, sentenza del 14 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento.
La Procura di Verona ha chiesto l’archiviazione per la morte di Moussa Diarra
ALESSANDRO FERRARI 1 Ad oltre un anno dalla morte di Moussa Diarra le indagini della Procura della Repubblica di Verona non hanno ancora fatto chiarezza su ciò che è accaduto precisamente nella notte del 20 ottobre 2024 2. Il ragazzo 26enne originario del Mali, dopo aver girato per ore in stato confusionale nei pressi della stazione Porta Nuova di Verona, è stato colpito al petto da un colpo di pistola sparato dall’agente A. F., assistente capo della polizia ferroviaria. Un episodio descritto fin da subito come legittima difesa da parte dell’agente nei confronti di una persona straniera aggressiva, su cui si era accesa la polemica politica dopo il commento sui social di Matteo Salvini, “non ci mancherà”. Una svolta su questo caso è arrivata lo scorso 5 novembre con un comunicato stampa della Procura in cui afferma di aver chiuso le indagini preliminari e chiesto l’archiviazione del procedimento per il poliziotto, indagato per omicidio colposo. Ora spetta al Giudice per le indagini preliminari la decisione se andare o meno a processo. La Procura afferma che “l’indagato ha commesso il fatto costretto dalla necessità di difendersi contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, ponendo in essere una difesa senza alcun dubbio proporzionata all’offesa”, escludendo “su un piano obiettivo” l’accusa di omicidio. Il comunicato aggiunge che “Diarra teneva nella mano destra un coltello da cucina avente una lama seghettata della lunghezza pari a circa 11 centimetri”, muovendosi “con un’aggressività ingiustificata” nei confronti del poliziotto, aggiungendo che il coltello “non è meno letale della pistola perché un’arma da fuoco richiede tempo di estrazione e mira“. PH: Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra (Manifestazione 18.10.25) Una ricostruzione arrivata dopo oltre un anno di indagini, i cui atti erano stati posti sotto secretazione, impedendo di fatto agli avvocati difensori di commentarli pubblicamente. Un silenzio che è durato fino alla fine delle indagini, annunciato dalla Procura con una modalità anomala, tramite la diffusione di un comunicato stampa ai giornali, una modalità “sconcertante” secondo gli avvocati difensori. Paola Malavolta e Francesca Campostrini, che fanno parte del team insieme a Fabio Anselmo e Silvia Galeone, spiegano al Manifesto che i legali non hanno ancora ricevuto il fascicolo delle indagini, non potendo perciò commentarne il contenuto. Esprimono “lo stupore per questa uscita della Procura, che ha preoccupato la famiglia Diarra, che ha inizialmente pensato che il caso fosse stato chiuso” 3. La difesa evidenzia di essersi trovata di fronte ad un “muro di gomma”, poiché “nessun dipendente di Trenitalia o lavoratore della stazione si è fatto avanti per testimoniare”. Inoltre quella notte Diarra aveva prima incrociato una pattuglia della polizia municipale che aveva segnalato alla polizia il suo stato d’agitazione, ma sulle comunicazioni tra le forze dell’ordine non è stata fatta chiarezza dalle indagini. Anche l’avvocato Fabio Anselmo, esperto nella difesa delle vittime degli abusi delle forze dell’ordine e di tutela dei diritti umani, già difensore dei familiari di Federico Aldrovandi e di Stefano Cucchi, ha evidenziato le varie anomalie di quest’indagine 4. Dopo l’uscita del comunicato stampa, con la richiesta dell’archiviazione per il poliziotto, la senatrice Ilaria Cucchi, che ha seguito il caso fin dall’inizio organizzando anche un evento pubblico in Parlamento, ha pubblicato un post sui social media ricordando i punti che non tornano sulla morte di Diarra. «Perché Procura e Questura dissero che le telecamere avevano ripreso tutto, salvo poi smentirsi pochi giorni dopo? Perché le indagini furono affidate allo stesso corpo a cui appartiene l’indagato – in violazione della CEDU? Perché si può definire “senza alcun dubbio proporzionato” il colpo di pistola sparato a Moussa? C’è un’altra domanda, poi, che in questi giorni non smetto di farmi. Perché le istituzioni trovano sempre il modo di avvisare prima i giornali e non le famiglie? Tante domande. Nessuna risposta. Per questo, un anno dopo l’omicidio, non possiamo tacere». PH: Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra (Manifestazione 18.10.25) Il Comitato verità e giustizia per Moussa Diarra ha organizzato una manifestazione a Verona per il 18 ottobre, ad un anno dalla sua morte, a cui hanno partecipato un migliaio di persone. Tra di esse erano presenti il fratello di Moussa, Djemagan, il Presidente dell’Alto Consiglio dei Maliani d’Italia Mahamoud Idrissa Boune e il Presidente della comunità maliana veronese Ousmane Ibrahim Diallo, oltre alla signora Djenabou, madre di Moussa Baldé e il fratello Thierno, a rappresentare le troppe vittime di un sistema escludente, razzista e violento. Durante la manifestazione hanno preso in molti la parola, per condividere un ricordo di Moussa, per evidenziare le anomalie delle indagini e per chiedere a gran voce giustizia. Il fratello Djemagan ha espresso il suo dolore e la difficoltà di parlare di Moussa, mentre Lamarie Claire ha evidenziato il bisogno di ricevere giustizia, sottolineando che Moussa è stato ucciso da un poliziotto e che è stata fatta una ricostruzione parziale dei fatti, aggiungendo che la vita delle persone maliane va protetta e rispettata, mentre spesso non accade. Il Comitato per Diarra ha definito la richiesta di archiviazione della Procura come “il quarto colpo” per Moussa, ricordando le varie anomalie di questa indagine. Il lungo silenzio della Procura, con la secretazione degli atti e la “fretta comunicativa” di inviare il comunicato stampa ai giornali prima che alla difesa. Notizie «IL QUARTO COLPO PER MOUSSA DIARRA»: LA PROCURA CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE PER IL POLIZIOTTO Il Comitato per Moussa e la Comunità Maliana: «Un insulto alla verità e alla giustizia» Redazione 6 Novembre 2025 La perizia balistica depositata solo pochi giorni prima della richiesta di archiviazione, le mancate risposte sul funzionamento o meno delle telecamere di sorveglianza della stazione. Oltre a evidenziare come “seriamente ridicola” la tesi che la reazione del poliziotto fosse stata “senza alcun dubbio proporzionata all’offesa”, poiché pone sullo stesso piano un coltello da cucina dalla lunghezza di 11 centimetri ad una pistola, con l’aggiunta che “Il coltello non sarebbe meno letale della pistola perché un’arma da fuoco richiede tempo di estrazione e mira”. Domande e anomalie che attendono ancora una risposta, non fornita dal comunicato della Procura, mentre il corpo di Moussa Diarra si trova ancora all’Istituto di medicina legale, in attesa del rimpatrio in Mali. 1. Giornalista freelance di Verona. SeguE da tempo il caso di Moussa Diarra ↩︎ 2. Qui uno speciale di Radio Onda D’Urto del 20 ottobre 2025 ↩︎ 3. Archiviata l’indagine sull’agente che uccise Moussa Diarra a Verona, la procura: “Fu legittima difesa”, Il Fatto Quotidiano (5 novembre 2025) ↩︎ 4. Moussa Diarra è morto un anno fa ed è già in lista d’attesa per essere dimenticato di Alessandro Ferrari – AltrEconomia (15 Ottobre 2025) ↩︎