Trattenuto nel CPR senza valutazione psichiatrica: un’altra decisione svela la prassi illegittima e ne ordina la liberazione

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, August 6, 2025

Il Giudice di Pace di Roma, con decreto del 31 luglio 2025, non convalida il trattenimento presso il CPR di Roma Ponte Galeria di un ristretto che presenta tagli sul corpo “non potendosi pertanto escludere con certezza l’assenza di patologie di natura psichiatrica stante l’assenza di specifico certificato psichiatrico depositato in atti”.

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Nel caso di specie, l’ASL competente aveva certificato l’idoneità alla vita ristretta compilando un semplice prestampato (flaggando assenza di patologie), mentre il medico dell’ente gestore aveva – quanto meno – riportato nella scheda di primo ingresso la presenza di tagli al braccio e al polpaccio. Entrambi le certificazioni sono state redatte da un medico generale senza la partecipazione di uno psichiatra o altro specialista, in aperta violazione della norma secondaria prevista dall’art 3 del cd decreto Lamorgese. Tale disposizione vieta infatti il trattenimento di persone con vulnerabilità psichiatrica e impone dunque che l’assenza di patologie psichiatriche debba essere verificata prima dell’ingresso in struttura.

Nel corso dell’udienza di convalida si è provata la totale assenza di un contatto tra ristretto al suo ingresso e psichiatra. Mancata verifica dell’assenza di vulnerabilità psichiatrica che ha dunque portato il Giudice di Pace a non convalidare il trattenimento per non poter escludere la vulnerabilità psichiatrica in assenza di visita psichiatrica. Tale decisione non è isolata e dimostra la prassi di trattenere in CPR persone con vulnerabilità psichiatrica salvo allorquando la difesa fa leva sulla norma secondaria già citata (art. 3 Decreto Lamorgese). Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 96 del 2025, persiste un  vulnus di una normativa di fonte primaria che imponga – quanto meno – l’obbligo di una visita psichiatrica per tutti e tutte le persone destinatarie di un provvedimento limitativo della libertà personale.

Giudice di Pace di Roma, provvedimento del 31 luglio 2025

Si ringrazia l’Avv. Gennaro Santoro per la segnalazione e il commento.