Trattenuto nel CPR senza valutazione psichiatrica: un’altra decisione svela la prassi illegittima e ne ordina la liberazione
Il Giudice di Pace di Roma, con decreto del 31 luglio 2025, non convalida il
trattenimento presso il CPR di Roma Ponte Galeria di un ristretto che presenta
tagli sul corpo “non potendosi pertanto escludere con certezza l’assenza di
patologie di natura psichiatrica stante l’assenza di specifico certificato
psichiatrico depositato in atti”.
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Nel caso di specie, l’ASL competente aveva certificato l’idoneità alla vita
ristretta compilando un semplice prestampato (flaggando assenza di patologie),
mentre il medico dell’ente gestore aveva – quanto meno – riportato nella scheda
di primo ingresso la presenza di tagli al braccio e al polpaccio. Entrambi le
certificazioni sono state redatte da un medico generale senza la partecipazione
di uno psichiatra o altro specialista, in aperta violazione della norma
secondaria prevista dall’art 3 del cd decreto Lamorgese. Tale disposizione vieta
infatti il trattenimento di persone con vulnerabilità psichiatrica e impone
dunque che l’assenza di patologie psichiatriche debba essere verificata prima
dell’ingresso in struttura.
Nel corso dell’udienza di convalida si è provata la totale assenza di un
contatto tra ristretto al suo ingresso e psichiatra. Mancata verifica
dell’assenza di vulnerabilità psichiatrica che ha dunque portato il Giudice di
Pace a non convalidare il trattenimento per non poter escludere la vulnerabilità
psichiatrica in assenza di visita psichiatrica. Tale decisione non è isolata e
dimostra la prassi di trattenere in CPR persone con vulnerabilità psichiatrica
salvo allorquando la difesa fa leva sulla norma secondaria già citata (art. 3
Decreto Lamorgese). Ciò in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale
nella sentenza 96 del 2025, persiste un vulnus di una normativa di fonte
primaria che imponga – quanto meno – l’obbligo di una visita psichiatrica per
tutti e tutte le persone destinatarie di un provvedimento limitativo della
libertà personale.
Giudice di Pace di Roma, provvedimento del 31 luglio 2025
Si ringrazia l’Avv. Gennaro Santoro per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni favorevoli alla non convalida del trattenimento nei
CPR