
Nuova istanza di sospensiva accolta dopo un primo rigetto, alla luce della DL 100/2026
Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, October 28, 2026Il Tribunale di Salerno ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della Commissione territoriale, presentata nell’interesse di un cittadino tunisino.
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Il caso
Una prima istanza di sospensiva, proposta dal precedente difensore, era stata rigettata. Subentrata nella difesa, l’avvocata ha depositato una nuova istanza fondata su elementi ulteriori, non valutati in precedenza: fotografie di cicatrici da arma da fuoco, accompagnate da un referto medico.
I principi affermati
Nell’esaminare le censure, il Tribunale fissa alcuni punti sulla corretta interpretazione e applicazione del decreto legge n. 100/2026:
- al procedimento si applicano le regole del cosiddetto rito cautelare;
- l’attuale assetto normativo non prevede espressamente che le decisioni sulle istanze di sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego della Commissione territoriale siano reclamabili davanti a un giudice diverso, né modificabili dallo stesso giudice;
- nonostante il “giudicato cautelare” formatosi con il rigetto, l’istanza può essere riproposta ai sensi dell’art. 669-septies c.p.c. “quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto“. La riproposizione non può però tradursi in un riesame delle questioni già sollevate o delle circostanze già dedotte, perché la decisione di rigetto resta fonte di un vincolo stabile almeno per quanto riguarda il dedotto e il conosciuto.
La decisione
Secondo il Tribunale, i nuovi elementi prodotti meritano approfondimento nel giudizio di merito, in quanto attivano la tutela costituzionale del diritto alla salute richiamata dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998.
Tribunale di Salerno, decreto del 10 ottobre 2026Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.