
Piazza della Libertà a Trieste: sicurezza pubblica, volontariato e diritti costituzionali (seconda parte)
Pressenza - Sunday, October 18, 2026Continua dalla prima parte.
In quest’ultima ipotesi emergerebbero questioni ulteriori, riguardanti non soltanto la libertà di riunione, ma anche la libertà di circolazione, la libertà di associazione e l’autonomia delle attività solidaristiche. L’articolo 16 della Costituzione tutela la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini, ammettendo limitazioni generali stabilite dalla legge per motivi di sanità o sicurezza.
L’articolo 18 riconosce la libertà di associazione, mentre l’articolo 2 afferma il principio di solidarietà politica, economica e sociale. A tali disposizioni si aggiunge l’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, che impone alle istituzioni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Il volontariato non è quindi una presenza estranea all’architettura costituzionale. Al contrario, rappresenta una delle modalità attraverso le quali il principio solidaristico assume concretezza nella vita collettiva. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, riconosce espressamente il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo e dell’attività di volontariato. In particolare, gli articoli 5 e 17 assumono rilievo rispettivamente per le attività di interesse generale e per la disciplina dell’attività volontaria. Naturalmente, il riconoscimento costituzionale e legislativo della solidarietà non attribuisce alle associazioni un’esenzione generale dalle norme sull’ordine pubblico. Impone, però, che eventuali restrizioni siano fondate su presupposti giuridici appropriati e non sulla semplice circostanza che l’attività assistenziale richiami persone in condizioni di marginalità.
Proprio su questo punto interviene la comunicazione trasmessa via PEC il 16 ottobre 2026 dalla presidente di Linea d’Ombra ODV, Lorena Fornasir, alla Questura di Trieste. Nella lettera, l’associazione manifesta profonda incomprensione rispetto alla scelta di limitare la propria presenza in Piazza della Libertà a due ore giornaliere, sottolineando che l’assistenza viene prestata da circa sette anni in maniera spontanea e non programmata, secondo i bisogni delle persone incontrate. La presidente osserva che le necessità umanitarie non si manifestano esclusivamente tra le ore 18 e le ore 20 e chiede di poter riprendere l’attività, ove necessario, proponendo la fascia compresa tra le ore 19 e le ore 22, ritenuta maggiormente compatibile con le esigenze operative dell’associazione. Alla comunicazione risultano allegati i moduli TULPS relativi alla settimana dal 19 al 25 ottobre.
Questa lettera rappresenta un documento particolarmente significativo perché introduce una questione che non può essere trascurata nell’analisi della proporzionalità: l’assistenza umanitaria, soprattutto quando è rivolta a persone prive di una dimora stabile, non segue necessariamente orari predeterminati. Chi arriva in una città dopo un lungo viaggio, chi necessita di indumenti, orientamento o sostegno immediato, non può sempre programmare il proprio bisogno sulla base delle fasce orarie stabilite per una manifestazione. Da ciò non deriva automaticamente l’illegittimità di una prescrizione amministrativa. Deriva, piuttosto, la necessità di distinguere l’organizzazione di un presidio pubblico dall’ordinaria attività di assistenza svolta da singoli volontari o da un’associazione. È una distinzione che dovrebbe essere chiarita anche dall’amministrazione, per evitare che prescrizioni riguardanti una manifestazione vengano interpretate come un divieto indistinto di solidarietà.
Sotto il profilo amministrativo, il principio di proporzionalità costituisce uno dei parametri fondamentali per valutare la legittimità delle limitazioni ai diritti. Esso trova riconoscimento nell’ordinamento europeo, anche attraverso l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti del suo ambito di applicazione, ed è consolidato nell’elaborazione giurisprudenziale relativa all’esercizio dei poteri pubblici. La proporzionalità richiede, in sostanza, che una misura sia idonea al perseguimento dello scopo legittimo, necessaria rispetto alle alternative concretamente disponibili e non eccessivamente gravosa rispetto al beneficio pubblico perseguito. Per valutare il provvedimento triestino occorrerebbe dunque conoscere quali specifici episodi abbiano giustificato le restrizioni, quale relazione sia stata individuata tra tali episodi e l’iniziativa comunicata, e perché eventuali strumenti meno limitativi siano stati considerati insufficienti. Il riferimento generico a pregresse criticità non consente, da solo, di risolvere questi interrogativi. La sufficienza della motivazione deve essere valutata esaminando l’intero atto e gli eventuali elementi istruttori sui quali esso si fonda.
L’articolo prosegue nella “terza parte”.