Espulsioni, la Cassazione richiama i Giudici di Pace: conta la situazione attuale del cittadino straniero

Progetto Melting Pot Europa - Friday, October 16, 2026

Si segnalano due ordinanze della Corte di Cassazione su altrettanti cittadini albanesi colpiti da decreti di espulsione, confermati dai Giudici di Pace di Bari e di Ragusa. In entrambi i casi la Suprema Corte cassa con rinvio, ribadendo che il giudice deve valutare in concreto e all’attualità la posizione dello straniero.

1. Bari: la pericolosità sociale va accertata in concreto e all’attualità

Il ricorrente lasciava l’Albania nel 1992, dopo aver chiesto asilo politico all’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Tirana. Dopo il crollo del regime comunista era l’unico canale per ottenere un titolo di viaggio ed espatriare legalmente. Ottenuta la protezione, risiedeva regolarmente in Germania fino al febbraio 2017.

Nel 2017, con un alias e un documento greco, veniva arrestato a Verona per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 e condannato. Scontava la pena nelle Case Circondariali di Verona e poi di Palermo.

In detenzione manteneva una condotta esemplare, in un percorso pienamente coerente con l’art. 27, comma 3, Cost. Svolgeva lavoro intramurario, seguiva programmi rieducativi e formativi, otteneva numerosi riconoscimenti, attestati e titoli e un encomio. Il Magistrato di Sorveglianza di Palermo gli concedeva permessi premio ex art. 30-ter O.P., su parere favorevole del Direttore dell’Istituto. Svolgeva attività lavorativa affidato ai servizi sociali e usufruiva della liberazione anticipata.

Il 9 gennaio 2024 veniva trattenuto nel CPR di Bari-Palese con provvedimento del Questore, asseritamente in esecuzione di un decreto del Prefetto di Verona. Risultava invece un decreto del Prefetto di Bari, motivato così: “considerato che a carico dell’interessato risultano precedenti di polizia: reati inerenti agli stupefacenti, valutato che dalle condotte tenute è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino straniero […]“.

All’udienza di convalida la difesa rilevava che le ragioni del trattenimento non erano chiare. L’Amministrazione non forniva chiarimenti e il Giudice di Pace convalidava; anche l’istanza di riesame veniva rigettata.

Nel ricorso contro l’espulsione si deduceva la violazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 286/98, l’insussistenza della pericolosità sociale e la carenza di istruttoria. Il decreto non indicava né le modalità di rintraccio né la condizione dello straniero in Italia dal 2017. Si limitava a richiamare i precedenti per stupefacenti, senza alcuna istruttoria concreta o attuale.

Solo con le controdeduzioni della Prefettura emergeva la reale vicenda. Nel 2018 il Magistrato di Sorveglianza di Verona aveva disposto l’espulsione “come cittadino comunitario“. Scarcerato il 22 novembre 2023, il ricorrente era stato trattenuto al CPR di Trapani-Milo, con trattenimento convalidato e prorogato dal Tribunale di Palermo. L’8 gennaio 2024 veniva trasferito a Bari-Palese. Lo stesso giorno le autorità consolari ne accertavano la nazionalità albanese, e “trattandosi di cittadino extracomunitario” il Prefetto di Bari emetteva il nuovo decreto. Ciononostante, il Giudice di Pace rigettava il ricorso.

Il ricorso per cassazione

Il rigetto veniva impugnato per due motivi. Il primo era la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 in combinato disposto con l’art. 16 d.lgs. 286/98 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il secondo era la motivazione apparente e l’omesso esame di punti decisivi (art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 18 d.lgs. 150/2011).

L’art. 16 prevede per lo straniero detenuto un procedimento specifico. Il questore avvia l’identificazione durante la detenzione. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, opponibile davanti al tribunale di sorveglianza. L’espulsione è eseguita “al questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica“.

Ne consegue che il Prefetto di Bari non aveva alcun potere di emettere un nuovo decreto di espulsione amministrativa. Le due tipologie di espulsione sono alternative e non cumulabili, e il precedente provvedimento giudiziario costituiva fatto ostativo all’esercizio del potere prefettizio. Mancava inoltre qualsiasi rivalutazione della pericolosità sociale, risalente al 2018 e superata dal percorso di rieducazione documentato. Il Giudice di Pace, che pure richiamava genericamente le controdeduzioni dell’Amministrazione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’incompetenza funzionale del Prefetto e l’illegittimità derivata del decreto.

La Cassazione accoglie il secondo motivo, assorbito il primo: “Il secondo motivo, logicamente preliminare poiché afferente ad un vizio del provvedimento impugnato, è fondato. In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari […], in ipotesi di condanna del cittadino straniero […] per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo […] e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all’attualità […] (Cass., n. 23597/2023; n. 19672/2025). Nella specie, il giudice di pace non ha motivato sulla pericolosità del ricorrente, presumendola sulla scorta del precedente in materia di illeciti in tema di stupefacenti, senza effettuare una verifica attuale e concreta, non tenendo conto del percorso di rieducazione intrapreso dal ricorrente, anche nel corso dell’esecuzione della pena detentiva irrogata“.

La causa è rinviata al Giudice di Pace di Bari in diversa composizione.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 22869 del 7 luglio 2026
2. Ragusa: la domanda di protezione sopravvenuta rende lo straniero inespellibile

Il 13 febbraio 2024 il Prefetto di Ragusa adottava nei confronti di un cittadino albanese un decreto di espulsione con accompagnamento immediato. Seguiva l’ordine del Questore di lasciare il territorio entro sette giorni.

Nel giudizio di opposizione ci furono alcuni rinvii per impedimenti del difensore, che aveva chiesto più volte la trattazione da remoto o la decisione sugli atti. Il 29 aprile 2024 il Giudice di Pace dichiarava l’estinzione del procedimento ex art. 181 c.p.c. La Cassazione, con ordinanza n. 16439/2025, cassava con rinvio per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Riassunta la causa, il 2 ottobre 2025 il Giudice di Pace rigettava di nuovo il ricorso. Secondo il giudice, il decreto era valido in origine perché nel foglio notizie il ricorrente aveva dichiarato di non voler chiedere protezione e di non avere un permesso in rinnovo. Inoltre non sussistevano cause ostative ex art. 19 T.U.I. né esigenze personali o familiari rilevanti.

Il nuovo ricorso per cassazione aveva due motivi. Il primo denunciava motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rilascio del permesso provvisorio per protezione internazionale (art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.). Il secondo denunciava la violazione dell’art. 19 T.U.I., dell’art. 4 d.lgs. 142/2015 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), richiamando Cass. n. 6011/2024 sulla sospensione dell’efficacia del decreto.

La decisione

La Cassazione accoglie entrambi i motivi.

Sul primo, il Giudice di Pace non si era confrontato con il fatto sopravvenuto, documentato e non contestato. Il 4 marzo 2024 il ricorrente aveva inviato il kit postale per il rinnovo e il 25 marzo aveva presentato domanda di protezione internazionale. Era seguito il rilascio del permesso provvisorio e poi, il 18 settembre 2025, il rinnovo del titolo. La dichiarazione resa nel foglio notizie, “pur vera al momento della dichiarazione, è stata superata dai fatti sopravvenuti“. Il giudice è chiamato a valutare “la situazione attuale, non quella fotografata al momento dell’arresto“.

Sul secondo, la ricevuta della domanda di protezione costituisce permesso di soggiorno provvisorio e dà diritto a permanere sul territorio fino alla definizione del procedimento. Il giudice doveva quindi verificare la persistenza dei presupposti di espellibilità al momento della decisione. Il decreto adottato prima della domanda non diventa invalido, ma la sua efficacia resta sospesa (Cass. n. 6011/2024). Una volta sopravvenuto il titolo provvisorio, il giudice non può pronunciarsi sull’espellibilità convalidando l’espulsione.

La Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione a decreto di espulsione, il giudice deve valutare la situazione attuale dello straniero al momento della decisione, tenendo conto dei fatti sopravvenuti rispetto al provvedimento amministrativo; la presentazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del relativo permesso provvisorio ex art. 4 D.Lgs. 142/2015 costituiscono fatti impeditivi dell’espulsione, integranti una causa legale di inespellibilità, in applicazione dell’art. 19 T.U.I. e del principio di non refoulement di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra“.

La causa è rinviata al Giudice di Pace di Ragusa in diversa persona fisica.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24437 del 4 agosto 2026
Considerazioni conclusive

Dai due casi emerge lo stesso dato: per i giudici di pace opera di fatto un automatismo, senza alcun vaglio sulla legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione. A Bari la condanna si traduce in espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) T.U.I. A Ragusa basta una dichiarazione nel foglio notizie, ormai superata dai fatti.

Spiace, ogni volta, fare un’amara considerazione: per trovare tutela un cittadino straniero deve affrontare un percorso tortuoso. A Ragusa ci sono voluti due ricorsi per cassazione e una riassunzione. A Bari, dopo il calvario della detenzione, convalida, riesame, opposizione e cassazione. Per fortuna la Suprema Corte non si lascia condizionare dalla cosiddetta pericolosità sociale fondata su una condanna datata nel tempo ed espiata in modo esemplare.

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.