Annullata l’espulsione per art. 8 CEDU: prevale l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale
Il caso riguarda un cittadino nigeriano giunto in Italia da minore e vissuto per
17 anni con madre e due fratelli in possesso di permesso di soggiorno e
trattenuto presso il CPR di Bari – Palese.
Nel 2008, all’età di 17 anni il cittadino nigeriano veniva soccorso in mare con
altri connazionali e faceva ingresso sul territorio nazionale dalla frontiera di
Lampedusa. A distanza di 17 anni dal suo ingresso Italia, il Prefetto di Roma
adottava il decreto di espulsione previo trattenimento, richiamando l’art. 13 c.
2 lett. a) ritenendo erroneamente, che lo straniero al momento del suo ingresso
si sottraeva ai controlli di frontiera e che non veniva respinto ai sensi
dell’art. 10 del T.U.I. e s.s.m.
Il cittadino nigeriano veniva presentato innanzi al giudice della convalida di
Bari ed ivi dichiarava alcune circostanze importanti e rilevanti, ossia riferiva
di essere entrato in Italia nell’anno 2008, anziché nel 2000, come erroneamente
indicato nel provvedimento prefettizio, ma comunque sempre da minore, di aver
beneficiato di un permesso di soggiorno di sei mesi in Sicilia e di non averlo
potuto rinnovare, manifestando il timore di tornare in Nigeria a causa della sua
omosessualità, dichiarando di avere la madre e due fratelli in Italia con
regolare permesso di soggiorno.
Il decreto di espulsione veniva impugnato per violazione e falsa applicazione
dell’art. 13, comma 2 Lett. a del D.Lgs. 286/98. L’unica ragione dell’espulsione
espressa dal Prefetto di Roma si rinviene nella violazione dell’art. 13 comma 2
lett. a), ovvero, perché, asseritamente, il cittadino nigeriano sarebbe entrato
sul territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa sottraendosi ai controlli
di frontiera.
Orbene già da una lettura iniziale di detto provvedimento, nel quale si riporta
la data di ingresso 06.08.2000, lo stesso apparirebbe immediatamente
illegittimo, poiché lo straniero, stando ai dati riportati, sarebbe entrato
all’età di 9 anni circostanza che effettivamente e legalmente ne impediva il suo
respingimento. Ma quand’anche si dovesse ritenere quanto dichiarato dal
ricorrente all’udienza di convalida, lo stesso sarebbe entrato all’età di 17
anni, quindi comunque da minorenne, circostanza che esclude la sua
responsabilità personale nelle modalità di ingresso e per le medesime ragioni
già evidenziate non sarebbe stato respinto.
L’ingresso, avvenuto in seguito a un soccorso in mare, è legittimato da norme
internazionali (UNCLOS 1982, Convenzione SOLAS, Carta dei diritti fondamentali
dell’UE) e nazionali (art. 1158 Codice della Navigazione, legge n. 130/2002),
che impongono l’obbligo di soccorso indipendentemente dallo status giuridico. La
giurisprudenza della Cassazione (sentenza 14/11/2023 e ordinanza 5402/2022)
conferma che un ingresso seguito da soccorso non costituisce sottrazione ai
controlli di frontiera.
Il provvedimento è inoltre viziato da carenza di motivazione, poiché mancano
elementi concreti sulla presunta elusione dei controlli. Il ricorso ha eccepito
anche la violazione dell’art. 19 T.U. Imm. (rischio di persecuzione e
trattamenti disumani in Nigeria per la sua omosessualità) e dell’art. 8 CEDU
(violazione del diritto alla vita familiare e sociale dopo 17 anni di
radicamento).
Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando illegittimo il
decreto prefettizio. Nonostante l’amministrazione avesse eccepito la tardività
del ricorso e segnalato reati a carico, il giudice ha ritenuto prevalente
l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale.
Giudice di Pace di Roma, sentenza del 27 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative all’annullamento del decreto di espulsione