Espulsioni, la Cassazione richiama i Giudici di Pace: conta la situazione attuale del cittadino stranieroSi segnalano due ordinanze della Corte di Cassazione su altrettanti cittadini
albanesi colpiti da decreti di espulsione, confermati dai Giudici di Pace di
Bari e di Ragusa. In entrambi i casi la Suprema Corte cassa con rinvio,
ribadendo che il giudice deve valutare in concreto e all’attualità la posizione
dello straniero.
1. BARI: LA PERICOLOSITÀ SOCIALE VA ACCERTATA IN CONCRETO E ALL’ATTUALITÀ
Il ricorrente lasciava l’Albania nel 1992, dopo aver chiesto asilo politico
all’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Tirana. Dopo il crollo
del regime comunista era l’unico canale per ottenere un titolo di viaggio ed
espatriare legalmente. Ottenuta la protezione, risiedeva regolarmente in
Germania fino al febbraio 2017.
Nel 2017, con un alias e un documento greco, veniva arrestato a Verona per il
reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 e condannato. Scontava la pena nelle
Case Circondariali di Verona e poi di Palermo.
In detenzione manteneva una condotta esemplare, in un percorso pienamente
coerente con l’art. 27, comma 3, Cost. Svolgeva lavoro intramurario, seguiva
programmi rieducativi e formativi, otteneva numerosi riconoscimenti, attestati e
titoli e un encomio. Il Magistrato di Sorveglianza di Palermo gli concedeva
permessi premio ex art. 30-ter O.P., su parere favorevole del Direttore
dell’Istituto. Svolgeva attività lavorativa affidato ai servizi sociali e
usufruiva della liberazione anticipata.
Il 9 gennaio 2024 veniva trattenuto nel CPR di Bari-Palese con provvedimento del
Questore, asseritamente in esecuzione di un decreto del Prefetto di Verona.
Risultava invece un decreto del Prefetto di Bari, motivato così: “considerato
che a carico dell’interessato risultano precedenti di polizia: reati inerenti
agli stupefacenti, valutato che dalle condotte tenute è possibile desumere la
pericolosità sociale del cittadino straniero […]“.
All’udienza di convalida la difesa rilevava che le ragioni del trattenimento non
erano chiare. L’Amministrazione non forniva chiarimenti e il Giudice di Pace
convalidava; anche l’istanza di riesame veniva rigettata.
Nel ricorso contro l’espulsione si deduceva la violazione dell’art. 13, comma 1,
d.lgs. 286/98, l’insussistenza della pericolosità sociale e la carenza di
istruttoria. Il decreto non indicava né le modalità di rintraccio né la
condizione dello straniero in Italia dal 2017. Si limitava a richiamare i
precedenti per stupefacenti, senza alcuna istruttoria concreta o attuale.
Solo con le controdeduzioni della Prefettura emergeva la reale vicenda. Nel 2018
il Magistrato di Sorveglianza di Verona aveva disposto l’espulsione “come
cittadino comunitario“. Scarcerato il 22 novembre 2023, il ricorrente era stato
trattenuto al CPR di Trapani-Milo, con trattenimento convalidato e prorogato dal
Tribunale di Palermo. L’8 gennaio 2024 veniva trasferito a Bari-Palese. Lo
stesso giorno le autorità consolari ne accertavano la nazionalità albanese, e
“trattandosi di cittadino extracomunitario” il Prefetto di Bari emetteva il
nuovo decreto. Ciononostante, il Giudice di Pace rigettava il ricorso.
IL RICORSO PER CASSAZIONE
Il rigetto veniva impugnato per due motivi. Il primo era la violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 in combinato disposto con l’art. 16 d.lgs. 286/98
(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il secondo era la motivazione apparente e
l’omesso esame di punti decisivi (art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 18
d.lgs. 150/2011).
L’art. 16 prevede per lo straniero detenuto un procedimento specifico. Il
questore avvia l’identificazione durante la detenzione. Il magistrato di
sorveglianza decide con decreto motivato, opponibile davanti al tribunale di
sorveglianza. L’espulsione è eseguita “al questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica“.
Ne consegue che il Prefetto di Bari non aveva alcun potere di emettere un nuovo
decreto di espulsione amministrativa. Le due tipologie di espulsione sono
alternative e non cumulabili, e il precedente provvedimento giudiziario
costituiva fatto ostativo all’esercizio del potere prefettizio. Mancava inoltre
qualsiasi rivalutazione della pericolosità sociale, risalente al 2018 e superata
dal percorso di rieducazione documentato. Il Giudice di Pace, che pure
richiamava genericamente le controdeduzioni dell’Amministrazione, avrebbe dovuto
rilevare d’ufficio l’incompetenza funzionale del Prefetto e l’illegittimità
derivata del decreto.
La Cassazione accoglie il secondo motivo, assorbito il primo: “Il secondo
motivo, logicamente preliminare poiché afferente ad un vizio del provvedimento
impugnato, è fondato. In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi
umanitari […], in ipotesi di condanna del cittadino straniero […] per i reati
previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun
automatismo ostativo […] e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità
sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e
all’attualità […] (Cass., n. 23597/2023; n. 19672/2025). Nella specie, il
giudice di pace non ha motivato sulla pericolosità del ricorrente, presumendola
sulla scorta del precedente in materia di illeciti in tema di stupefacenti,
senza effettuare una verifica attuale e concreta, non tenendo conto del percorso
di rieducazione intrapreso dal ricorrente, anche nel corso dell’esecuzione della
pena detentiva irrogata“.
La causa è rinviata al Giudice di Pace di Bari in diversa composizione.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 22869 del 7 luglio 2026
2. RAGUSA: LA DOMANDA DI PROTEZIONE SOPRAVVENUTA RENDE LO STRANIERO
INESPELLIBILE
Il 13 febbraio 2024 il Prefetto di Ragusa adottava nei confronti di un cittadino
albanese un decreto di espulsione con accompagnamento immediato. Seguiva
l’ordine del Questore di lasciare il territorio entro sette giorni.
Nel giudizio di opposizione ci furono alcuni rinvii per impedimenti del
difensore, che aveva chiesto più volte la trattazione da remoto o la decisione
sugli atti. Il 29 aprile 2024 il Giudice di Pace dichiarava l’estinzione del
procedimento ex art. 181 c.p.c. La Cassazione, con ordinanza n. 16439/2025,
cassava con rinvio per violazione del principio di effettività della tutela
giurisdizionale.
Riassunta la causa, il 2 ottobre 2025 il Giudice di Pace rigettava di nuovo il
ricorso. Secondo il giudice, il decreto era valido in origine perché nel foglio
notizie il ricorrente aveva dichiarato di non voler chiedere protezione e di non
avere un permesso in rinnovo. Inoltre non sussistevano cause ostative ex art. 19
T.U.I. né esigenze personali o familiari rilevanti.
Il nuovo ricorso per cassazione aveva due motivi. Il primo denunciava
motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rilascio del
permesso provvisorio per protezione internazionale (art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
c.p.c.). Il secondo denunciava la violazione dell’art. 19 T.U.I., dell’art. 4
d.lgs. 142/2015 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra (art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c.), richiamando Cass. n. 6011/2024 sulla sospensione dell’efficacia
del decreto.
LA DECISIONE
La Cassazione accoglie entrambi i motivi.
Sul primo, il Giudice di Pace non si era confrontato con il fatto sopravvenuto,
documentato e non contestato. Il 4 marzo 2024 il ricorrente aveva inviato il kit
postale per il rinnovo e il 25 marzo aveva presentato domanda di protezione
internazionale. Era seguito il rilascio del permesso provvisorio e poi, il 18
settembre 2025, il rinnovo del titolo. La dichiarazione resa nel foglio notizie,
“pur vera al momento della dichiarazione, è stata superata dai fatti
sopravvenuti“. Il giudice è chiamato a valutare “la situazione attuale, non
quella fotografata al momento dell’arresto“.
Sul secondo, la ricevuta della domanda di protezione costituisce permesso di
soggiorno provvisorio e dà diritto a permanere sul territorio fino alla
definizione del procedimento. Il giudice doveva quindi verificare la persistenza
dei presupposti di espellibilità al momento della decisione. Il decreto adottato
prima della domanda non diventa invalido, ma la sua efficacia resta sospesa
(Cass. n. 6011/2024). Una volta sopravvenuto il titolo provvisorio, il giudice
non può pronunciarsi sull’espellibilità convalidando l’espulsione.
La Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto: “In tema di
opposizione a decreto di espulsione, il giudice deve valutare la situazione
attuale dello straniero al momento della decisione, tenendo conto dei fatti
sopravvenuti rispetto al provvedimento amministrativo; la presentazione della
domanda di protezione internazionale e il rilascio del relativo permesso
provvisorio ex art. 4 D.Lgs. 142/2015 costituiscono fatti impeditivi
dell’espulsione, integranti una causa legale di inespellibilità, in applicazione
dell’art. 19 T.U.I. e del principio di non refoulement di cui all’art. 33 della
Convenzione di Ginevra“.
La causa è rinviata al Giudice di Pace di Ragusa in diversa persona fisica.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 24437 del 4 agosto 2026
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dai due casi emerge lo stesso dato: per i giudici di pace opera di fatto un
automatismo, senza alcun vaglio sulla legittimità dei provvedimenti
dell’Amministrazione. A Bari la condanna si traduce in espulsione ai sensi
dell’art. 13, comma 2, lett. c) T.U.I. A Ragusa basta una dichiarazione nel
foglio notizie, ormai superata dai fatti.
Spiace, ogni volta, fare un’amara considerazione: per trovare tutela un
cittadino straniero deve affrontare un percorso tortuoso. A Ragusa ci sono
voluti due ricorsi per cassazione e una riassunzione. A Bari, dopo il calvario
della detenzione, convalida, riesame, opposizione e cassazione. Per fortuna la
Suprema Corte non si lascia condizionare dalla cosiddetta pericolosità sociale
fondata su una condanna datata nel tempo ed espiata in modo esemplare.
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione