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Lo stigma del lavoro sessuale come persecuzione autonoma nella protezione internazionale: l’evoluzione da Cass. 676/2022 a 27205/2025
LOREDANA LEO E SALVATORE FACHILE 1. IL QUADRO DI PARTENZA: CASS. N. 676/2022 E IL “PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE” FEMMINILE La giurisprudenza italiana in materia di riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta ha compiuto, nel triennio 2022-2025, una traiettoria evolutiva di notevole spessore dogmatico, il cui ultimo punto di approdo – l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 27205 del 2025 – merita di essere letto alla luce del percorso che lo ha preceduto. Il punto di partenza è l’ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2022, con cui la stessa Prima Sezione ha ricostruito organicamente il sistema multilivello di tutela delle vittime di tratta, affermando che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale può costituire atto di persecuzione riconducibile all’appartenenza al genere femminile come “particolare gruppo sociale”, ai sensi dell’art. 8, lett. d)), d.lgs. n. 251/2007. Le donne giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere condividono una caratteristica innata e immutabile – il genere – che le espone strutturalmente al fenomeno della tratta: questa, in altri termini, non è una vicenda individuale ma l’esito prevedibile di una condizione di vulnerabilità collettiva. Ai fini del riconoscimento della protezione, la Corte prescrive al giudice di acquisire informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine per accertare il rischio attuale di atti lesivi, “anche diversi” da quelli già subiti, purché qualificabili come persecutori. È in questo inciso – “anche diversi” – che si fonda l’elaborazione successiva sullo stigma del lavoro sessuale come causa autonoma di persecuzione. 2. IL PROGRESSIVO AFFINAMENTO: DALLA PERSECUZIONE DI GENERE ALLO STIGMA DEL LAVORO SESSUALE L’ordinanza n. 676/2022 pone al giudice un mandato valutativo ampio; tuttavia, nella prassi applicativa di molti Tribunali, la verifica tende a esaurirsi nella sola valutazione del rischio di re-trafficking: la cittadina straniera che si sia emancipata dalla rete criminale, e nei confronti della quale non risulti più attiva una specifica pressione dei trafficanti, si vede frequentemente negare ogni forma di protezione. È questo il limite che Cass. n. 7283 del 19 marzo 2024 – richiamata quale pilastro argomentativo dall’ordinanza in commento – interviene a correggere in modo esplicito. La pronuncia del 2024 introduce la nozione di “trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile”, individuando un sottogruppo sociale specifico: le donne che hanno esercitato il lavoro sessuale, anche se costrette o ingannate. Si tratta di un passaggio decisivo sul piano sistematico, poiché l’oggetto della tutela si sposta dal solo rischio di reingresso nel circuito criminale al rischio di discriminazione e stigma sociale che attende la cittadina straniera rimpatriata in una società, come quella nigeriana, ove il lavoro sessuale comporta un marchio indelebile di disonore, indipendentemente dalle circostanze – volontarie o coatte – in cui esso è stato esercitato. 3. LA CONSACRAZIONE DEL PRINCIPIO: CASS. N. 27205/2025 L’ordinanza n. 27205/2025, pronunciata dalla Prima Sezione Civile il 25 settembre 2025 (Pres. Acierno, Rel. Tricomi), è la prima pronuncia di legittimità a fondere organicamente i due filoni, conferendo al principio dello stigma come causa autonoma di persecuzione il rango di ratio decidendi, espressa e autonomamente censurabile in sede di legittimità. Il caso riguarda una cittadina nigeriana identificata come vittima di tratta da uno specifico ente antitratta – Magliana 80 – nonché, successivamente, dallo stesso centro SAI presso cui era accolta. Alla stessa, il Tribunale di Roma aveva negato sia il riconoscimento dello status di rifugiata sia la protezione sussidiaria, ritenendo il racconto contraddittorio e attribuendo la reticenza della richiedente alla “possibile vergogna” per l’aver svolto attività di lavoro sessuale. La Cassazione cassa con rinvio su tutti e tre i motivi, sviluppando un ragionamento che merita di essere esaminato in ciascun punto. 4. IL “GRUPPO SOCIALE RISTRETTO” E LA PERSECUZIONE DA STIGMA: LA STRUTTURA DEL RAGIONAMENTO La Corte costruisce la protezione su una doppia base. Il primo pilastro è il rischio di re-trafficking, già elaborato dalla giurisprudenza precedente e non controverso. Il secondo – e più innovativo – è il rischio di subire “gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”, anche quando la cittadina straniera si sia emancipata dalla rete criminale e il rischio di reingresso forzato nel circuito sia ridotto o inesistente. Non solo. La Corte precisa espressamente che questo rischio persiste “anche ove non sia conseguita a tratta”, ossia investe qualunque donna che abbia esercitato il lavoro sessuale – costretta o meno – a causa del discredito sociale e dello stigma a esso collegato. In Nigeria, come confermano le COI analizzate nel medesimo contesto dal Tribunale di Bologna nel decreto del 17 ottobre 2024 (n. 5979/2022, rel. Gattuso), le cittadine straniere rimpatriate con una storia di lavoro sessuale sono stigmatizzate dalla comunità come donne di discredito, esposte ad isolamento, rifiuto familiare, percepite come portatrici di malattie sessualmente trasmissibili, private di ogni prospettiva lavorativa e matrimoniale: uno scenario che, nella sua sistematicità, integra pienamente la nozione di persecuzione cumulativa elaborata dalle Linee Guida UNHCR n. 1 sulla persecuzione di genere. Il parallelismo con il caso bangladese sviluppato dal Tribunale di Firenze nel decreto del 17 luglio 2024 (n. 9362/2022, rel. Minniti) è illuminante, e non soltanto per l’analogia strutturale. In quel caso, il giudice fiorentino aveva riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino straniero vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo non solo per il rischio di re-trafficking, ma per lo stigma multidimensionale del cosiddetto “migrante di ritorno” insolvente – stigma economico, di genere, psicologico -, fondando la propria analisi sull’appartenenza al “particolare gruppo sociale” delle ex vittime di tratta come storia comune immutabile. L’ordinanza del 2025 compie per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale ciò che il Tribunale di Firenze aveva compiuto per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo: riconosce, in altri termini, che la persecuzione può realizzarsi nella forma diffusa e silenziosa dell’esclusione sociale, senza che vi sia un singolo agente persecutore identificabile, e che questa forma di persecuzione è giuridicamente non meno grave di quella esercitata con la violenza diretta. 5. LE IMPLICAZIONI OPERATIVE: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON PUÒ PIÙ FERMARSI AL RE-TRAFFICKING Le conseguenze pratiche di questa evoluzione giurisprudenziale sono significative. Il giudice che esamina la domanda di protezione di una cittadina straniera con storia di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è oggi tenuto, in primo luogo, a non limitare l’indagine al rischio di reingresso nel circuito criminale; in secondo luogo, ad acquisire COI specifiche e aggiornate sulla condizione delle donne con storia di lavoro sessuale nel paese di origine, anche in assenza di una rete criminale ancora attiva nei confronti della richiedente; in terzo luogo, a valutare lo stigma sociale – nelle sue manifestazioni di ostracismo, rifiuto familiare, discriminazione nell’accesso al lavoro e alla vita comunitaria – come potenziale atto persecutorio, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 251/2007, nelle forme della discriminazione cumulativa che può privare la donna del diritto al lavoro, alla vita familiare, all’inserimento comunitario. L’omissione di ciascuno di questi passaggi è vizio di diritto censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., come avvenuto nell’ordinanza in esame. Non solo. La Corte ribadisce che l’attribuzione della reticenza della richiedente alla “vergogna per il lavoro sessuale in proprio” – senza alcun fondamento concreto che escluda l’assoggettamento a tratta – costituisce una motivazione “astratta e soggettiva” che non può prevalere sulle risultanze delle relazioni degli enti antitratta specializzati, i quali operano secondo le specifiche procedure previste dalle Linee Guida UNHCR e dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e costituiscono, pertanto, uno strumento istruttorio qualificato che il giudice non può semplicemente ignorare. CONCLUSIONE L’ordinanza n. 27205/2025 rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione triennale coerente che trasforma lo stigma del lavoro sessuale da elemento di contorno – rilevante al più per la protezione speciale – a fattore costitutivo del rischio persecutorio rilevante per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ciò che la Corte afferma, in definitiva, è che la vulnerabilità non si esaurisce con la fuga dalla rete criminale: essa sopravvive nel corpo sociale del paese di origine, nei pregiudizi culturali, nell’impossibilità concreta di ricostruire una vita dignitosa. Riconoscere questa forma di persecuzione diffusa e sistemica è non solo giuridicamente corretto – alla luce della nozione ampia di “atti persecutori” e di “particolare gruppo sociale” elaborata dalla normativa europea e dalle Linee Guida internazionali – ma costituisce la risposta più coerente con la funzione costituzionale della protezione internazionale, che è quella di garantire alle persone perseguitate la possibilità di condurre una vita libera proprio dal timore di persecuzione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 27205 dell’11 ottobre 2025 Fonti giurisprudenziali richiamate: Cass. I Sez. Civ., ord. n. 676/2022; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 7283/2024; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 27205/2025 (R.G. 3801/2025); Trib. Bologna, decreto 17.10.2024, n. 5979/2022 R.G.; Trib. Firenze, decreto 17.7.2024, n. 9362/2022 R.G.
La Cassazione annulla gli arresti di Hannoun e di altri tre palestinesi
La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio le ordinanze del Riesame che confermavano gli arresti del gip del Tribunale di Genova nei confronti del presidente dei palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji, in carcere dal 27 dicembre per aver fatto delle opere di bene a favore di famiglie disagiate palestinesi. A Roma è stato tenuto un presidio sotto la Corte di Cassazione, in attesa della decisione dei giudici. La Suprema Corte ha inoltre respinto come inammissibili i due ricorsi della Procura di Genova contro la scarcerazione di Raed Al Salahat, decisa dal tribunale del Riesame. Per quanto riguarda l’annullamento delle ordinanze di arresto, il Riesame avrà adesso dieci giorni per riesaminare il caso. Approfondimento.     ANBAMED
April 9, 2026
Pressenza
«Due anarchici di meno»: Questa tragedia ci riguarda tutti
A tre settimane dalla morte di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, nell’esplosione al Parco degli Acquedotti del 19 marzo scorso, e a quasi due dal divieto della commemorazione che ne volevano fare i loro compagni, col fermo preventivo di 91 persone, riportiamo alcune testimonianze di chi ha conosciuto i due militanti anarchici, ed una riflessione di Marica Fantauzzi e Luigi
Illegittimità della convalida del trattenimento in presenza di domanda di emersione pendente
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, afferma che i decreti di espulsione, emessi in data 25 settembre 2024 e 18 dicembre 2024, nei confronti del cittadino straniero risultano adottati in violazione del divieto sancito dall’art. 103, comma 17, d.l. n. 34/2020, conv. con modif. dalla l. n. 77/2020, il quale impedisce l’espulsione amministrativa dello straniero nelle more di definizione del procedimento di emersione del lavoro irregolare, salvi i casi tassativamente previsti dal comma 10 della medesima disposizione. Il punto centrale della decisione riguarda la valenza giuridica del parere negativo reso sull’istanza di emersione: la Corte chiarisce, richiamando il principio già affermato da Cass. Sez. 1 civ., n. 6606 del 12/03/2025 e da Cass. Sez. 1 civ., n. 21974 del 05/08/2024, che tale parere non equivale a un provvedimento definitivo di rigetto né ad archiviazione dell’istanza, e pertanto non è idoneo a far cessare la sospensione del procedimento espulsivo. La procedura di emersione deve ritenersi pendente fino all’adozione di un atto conclusivo, ivi compreso l’esito di un eventuale ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di rigetto. Ne consegue che il Giudice di pace di Milano, nel convalidare il trattenimento facendo leva sul solo parere negativo, ha violato un dato normativo univoco, adottando una motivazione “palesemente in contrasto con il dato normativo”, secondo la stessa espressione usata dalla Corte. La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudice della convalida è tenuto a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU. Tale controllo deve essere completo ed esaustivo, anche mediante acquisizione officiosa degli elementi documentali rilevanti, e non può esaurirsi in una valutazione superficiale delle circostanze rappresentate dalla difesa. La Corte conclude quindi per l’annullamento con rinvio al Giudice di pace di Milano, chiamato a rivalutare la vicenda tenendo conto: dell’esito effettivo del procedimento di emersione; dell’eventuale pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto; e della sussistenza o meno delle condizioni eccezionali di cui al comma 10 dell’art. 103 cit., che sole avrebbero potuto giustificare l’espulsione in pendenza della procedura. Corte di Cassazione, sentenza n. 3757 del 28 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione.
Raccola rifiuti in E-R: lavoratori sfruttati e invisibili
di Davide Fabbri (*). RACCOLTA RIFIUTI: LAVORATORI INVISIBILI, SFRUTTATI E MALPAGATI Le responsabilità del Partito Democratico e del Gruppo Hera, la multiutility quotata in Borsa. Il caso in Emilia-Romagna dei lavoratori (circa 2500) dell’igiene ambientale e della raccolta dei rifiuti. Oggi il mio pensiero va alle lavoratrici e ai lavoratori invisibili dell’igiene ambientale e della raccolta dei rifiuti, iper-sfruttati, malpagati
Annullata l’estradizione dell’attentatore del Nord Stream arrestato in Italia
La Corte di Cassazione ha annullato la decisione presa lo scorso mercoledì dalla Corte d’appello di Bologna, che aveva dato disposizione di procedere con l’estradizione in Germania di Serhii Kuznietsov, ex capitano dell’Esercito ucraino a riposo ed ex membro dello SBU (il servizio di sicurezza di Kiev). Il militare era stato arrestato […] L'articolo Annullata l’estradizione dell’attentatore del Nord Stream arrestato in Italia su Contropiano.
October 19, 2025
Contropiano
DL SICUREZZA: LA CASSAZIONE SOLLEVA DUBBI SULLA COSTITUZIONALITÀ “NEL MERITO E NEL METODO”
L’ufficio del Massimario della Cassazione ha rilevato criticità sul decreto legge Sicurezza del governo Meloni. I giudici hanno prodotto un documento di 129 pagine nel quale esprimono e raccolgono una lunga serie di perplessità “sul merito e sul metodo”. I giudici, infatti, per quanto riguarda i contenuti del pacchetto di norme liberticide e repressive volute dalla destra al governo per colpire le lotte sociali, sollevano alcuni dubbi sulla proporzionalità dei nuovi reati o delle nuove pene previste in relazione alla gravità dei reati contestati. Per quanto riguarda il metodo, il Massimario della Corte di Cassazione mette in dubbio anche la legittimità del “golpe burocratico” con cui il governo ha trasformato il disegno di legge, che stava affrontando la discussione in aula secondo l’iter parlamentare, in decreto legge. Il documento dei giudici afferma che “non c’era nessuna necessità di procedere con una legiferazione d’urgenza”. Il commento dell’avvocato Eugenio Losco ai microfoni di Radio Onda d’Urto. Ascolta o scarica.  
June 28, 2025
Radio Onda d`Urto