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Espulsioni, la Cassazione richiama i Giudici di Pace: conta la situazione attuale del cittadino straniero
Si segnalano due ordinanze della Corte di Cassazione su altrettanti cittadini albanesi colpiti da decreti di espulsione, confermati dai Giudici di Pace di Bari e di Ragusa. In entrambi i casi la Suprema Corte cassa con rinvio, ribadendo che il giudice deve valutare in concreto e all’attualità la posizione dello straniero. 1. BARI: LA PERICOLOSITÀ SOCIALE VA ACCERTATA IN CONCRETO E ALL’ATTUALITÀ Il ricorrente lasciava l’Albania nel 1992, dopo aver chiesto asilo politico all’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Tirana. Dopo il crollo del regime comunista era l’unico canale per ottenere un titolo di viaggio ed espatriare legalmente. Ottenuta la protezione, risiedeva regolarmente in Germania fino al febbraio 2017. Nel 2017, con un alias e un documento greco, veniva arrestato a Verona per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 e condannato. Scontava la pena nelle Case Circondariali di Verona e poi di Palermo. In detenzione manteneva una condotta esemplare, in un percorso pienamente coerente con l’art. 27, comma 3, Cost. Svolgeva lavoro intramurario, seguiva programmi rieducativi e formativi, otteneva numerosi riconoscimenti, attestati e titoli e un encomio. Il Magistrato di Sorveglianza di Palermo gli concedeva permessi premio ex art. 30-ter O.P., su parere favorevole del Direttore dell’Istituto. Svolgeva attività lavorativa affidato ai servizi sociali e usufruiva della liberazione anticipata. Il 9 gennaio 2024 veniva trattenuto nel CPR di Bari-Palese con provvedimento del Questore, asseritamente in esecuzione di un decreto del Prefetto di Verona. Risultava invece un decreto del Prefetto di Bari, motivato così: “considerato che a carico dell’interessato risultano precedenti di polizia: reati inerenti agli stupefacenti, valutato che dalle condotte tenute è possibile desumere la pericolosità sociale del cittadino straniero […]“. All’udienza di convalida la difesa rilevava che le ragioni del trattenimento non erano chiare. L’Amministrazione non forniva chiarimenti e il Giudice di Pace convalidava; anche l’istanza di riesame veniva rigettata. Nel ricorso contro l’espulsione si deduceva la violazione dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 286/98, l’insussistenza della pericolosità sociale e la carenza di istruttoria. Il decreto non indicava né le modalità di rintraccio né la condizione dello straniero in Italia dal 2017. Si limitava a richiamare i precedenti per stupefacenti, senza alcuna istruttoria concreta o attuale. Solo con le controdeduzioni della Prefettura emergeva la reale vicenda. Nel 2018 il Magistrato di Sorveglianza di Verona aveva disposto l’espulsione “come cittadino comunitario“. Scarcerato il 22 novembre 2023, il ricorrente era stato trattenuto al CPR di Trapani-Milo, con trattenimento convalidato e prorogato dal Tribunale di Palermo. L’8 gennaio 2024 veniva trasferito a Bari-Palese. Lo stesso giorno le autorità consolari ne accertavano la nazionalità albanese, e “trattandosi di cittadino extracomunitario” il Prefetto di Bari emetteva il nuovo decreto. Ciononostante, il Giudice di Pace rigettava il ricorso. IL RICORSO PER CASSAZIONE Il rigetto veniva impugnato per due motivi. Il primo era la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 in combinato disposto con l’art. 16 d.lgs. 286/98 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il secondo era la motivazione apparente e l’omesso esame di punti decisivi (art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 18 d.lgs. 150/2011). L’art. 16 prevede per lo straniero detenuto un procedimento specifico. Il questore avvia l’identificazione durante la detenzione. Il magistrato di sorveglianza decide con decreto motivato, opponibile davanti al tribunale di sorveglianza. L’espulsione è eseguita “al questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica“. Ne consegue che il Prefetto di Bari non aveva alcun potere di emettere un nuovo decreto di espulsione amministrativa. Le due tipologie di espulsione sono alternative e non cumulabili, e il precedente provvedimento giudiziario costituiva fatto ostativo all’esercizio del potere prefettizio. Mancava inoltre qualsiasi rivalutazione della pericolosità sociale, risalente al 2018 e superata dal percorso di rieducazione documentato. Il Giudice di Pace, che pure richiamava genericamente le controdeduzioni dell’Amministrazione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’incompetenza funzionale del Prefetto e l’illegittimità derivata del decreto. La Cassazione accoglie il secondo motivo, assorbito il primo: “Il secondo motivo, logicamente preliminare poiché afferente ad un vizio del provvedimento impugnato, è fondato. In tema di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari […], in ipotesi di condanna del cittadino straniero […] per i reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo […] e non ricorre la presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all’attualità […] (Cass., n. 23597/2023; n. 19672/2025). Nella specie, il giudice di pace non ha motivato sulla pericolosità del ricorrente, presumendola sulla scorta del precedente in materia di illeciti in tema di stupefacenti, senza effettuare una verifica attuale e concreta, non tenendo conto del percorso di rieducazione intrapreso dal ricorrente, anche nel corso dell’esecuzione della pena detentiva irrogata“. La causa è rinviata al Giudice di Pace di Bari in diversa composizione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22869 del 7 luglio 2026 2. RAGUSA: LA DOMANDA DI PROTEZIONE SOPRAVVENUTA RENDE LO STRANIERO INESPELLIBILE Il 13 febbraio 2024 il Prefetto di Ragusa adottava nei confronti di un cittadino albanese un decreto di espulsione con accompagnamento immediato. Seguiva l’ordine del Questore di lasciare il territorio entro sette giorni. Nel giudizio di opposizione ci furono alcuni rinvii per impedimenti del difensore, che aveva chiesto più volte la trattazione da remoto o la decisione sugli atti. Il 29 aprile 2024 il Giudice di Pace dichiarava l’estinzione del procedimento ex art. 181 c.p.c. La Cassazione, con ordinanza n. 16439/2025, cassava con rinvio per violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Riassunta la causa, il 2 ottobre 2025 il Giudice di Pace rigettava di nuovo il ricorso. Secondo il giudice, il decreto era valido in origine perché nel foglio notizie il ricorrente aveva dichiarato di non voler chiedere protezione e di non avere un permesso in rinnovo. Inoltre non sussistevano cause ostative ex art. 19 T.U.I. né esigenze personali o familiari rilevanti. Il nuovo ricorso per cassazione aveva due motivi. Il primo denunciava motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rilascio del permesso provvisorio per protezione internazionale (art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.). Il secondo denunciava la violazione dell’art. 19 T.U.I., dell’art. 4 d.lgs. 142/2015 e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), richiamando Cass. n. 6011/2024 sulla sospensione dell’efficacia del decreto. LA DECISIONE La Cassazione accoglie entrambi i motivi. Sul primo, il Giudice di Pace non si era confrontato con il fatto sopravvenuto, documentato e non contestato. Il 4 marzo 2024 il ricorrente aveva inviato il kit postale per il rinnovo e il 25 marzo aveva presentato domanda di protezione internazionale. Era seguito il rilascio del permesso provvisorio e poi, il 18 settembre 2025, il rinnovo del titolo. La dichiarazione resa nel foglio notizie, “pur vera al momento della dichiarazione, è stata superata dai fatti sopravvenuti“. Il giudice è chiamato a valutare “la situazione attuale, non quella fotografata al momento dell’arresto“. Sul secondo, la ricevuta della domanda di protezione costituisce permesso di soggiorno provvisorio e dà diritto a permanere sul territorio fino alla definizione del procedimento. Il giudice doveva quindi verificare la persistenza dei presupposti di espellibilità al momento della decisione. Il decreto adottato prima della domanda non diventa invalido, ma la sua efficacia resta sospesa (Cass. n. 6011/2024). Una volta sopravvenuto il titolo provvisorio, il giudice non può pronunciarsi sull’espellibilità convalidando l’espulsione. La Corte enuncia quindi il seguente principio di diritto: “In tema di opposizione a decreto di espulsione, il giudice deve valutare la situazione attuale dello straniero al momento della decisione, tenendo conto dei fatti sopravvenuti rispetto al provvedimento amministrativo; la presentazione della domanda di protezione internazionale e il rilascio del relativo permesso provvisorio ex art. 4 D.Lgs. 142/2015 costituiscono fatti impeditivi dell’espulsione, integranti una causa legale di inespellibilità, in applicazione dell’art. 19 T.U.I. e del principio di non refoulement di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra“. La causa è rinviata al Giudice di Pace di Ragusa in diversa persona fisica. Corte di Cassazione, ordinanza n. 24437 del 4 agosto 2026 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Dai due casi emerge lo stesso dato: per i giudici di pace opera di fatto un automatismo, senza alcun vaglio sulla legittimità dei provvedimenti dell’Amministrazione. A Bari la condanna si traduce in espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) T.U.I. A Ragusa basta una dichiarazione nel foglio notizie, ormai superata dai fatti. Spiace, ogni volta, fare un’amara considerazione: per trovare tutela un cittadino straniero deve affrontare un percorso tortuoso. A Ragusa ci sono voluti due ricorsi per cassazione e una riassunzione. A Bari, dopo il calvario della detenzione, convalida, riesame, opposizione e cassazione. Per fortuna la Suprema Corte non si lascia condizionare dalla cosiddetta pericolosità sociale fondata su una condanna datata nel tempo ed espiata in modo esemplare. Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Protezione speciale – Presupposti della tutela del diritto alla vita privata e familiare e del concetto di “integrazione sociale” e analisi degli indici
Due ordinanze delle Corte di Cassazione relative ad altrettanti provvedimenti del Tribunale di Milano che non hanno riconosciuto la protezione speciale ai ricorrenti. Entrambi sono stati cassati dalla Suprema Corte con rinvio. La Corte, nel primo caso, ha accolto il motivo di ricorso, e cioè l’errata applicazione dei presupposti della tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero. Secondo il Tribunale, in punto riconoscimento della protezione speciale, occorrerebbe rifarsi alla consolidata interpretazione data all’art. 8 CEDU dalla Corte di Strasburgo (ed in particolare alla distinzione tra “settled migrants” e “precarious migrants”). Stante quindi la precarietà del titolo vantato dal ricorrente, la domanda di protezione speciale non è stata accolta. Di diverso avviso la Corte di Cassazione: “Il ragionamento svolto dal Tribunale di Milano sulla domanda del ricorrente resta viziato dalla erronea premessa da cui il collegio giudicante circa la condizione dei migranti “non-settled”, la cui precaria presenza sul territorio dello Stato non resterebbe in alcun modo declinabile nel senso di un loro radicamento”. Tale affermazione, continua la Corte, contrasta però con i principi già enunciati dalla stessa Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, ove ha concluso nel senso della mantenuta presenza, all’interno del tessuto normativo nazionale, di richiami agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, intesi quale limite ad ogni forma di allontanamento della persona straniera. La protezione complementare può essere quindi accordata (anche successivamente alla riforma del 2023) in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo eventuale allontanamento determini una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare. Nel caso di specie il cittadino straniero, seppur presente solo dal 2022, svolgeva e svolge attività lavorativa e risulta convivente con la madre regolarmente soggiornante. Corte di Cassazione, ordinanza n. 12059 del 30 aprile 2026 Nel secondo caso, la Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso. Il Tribunale di Milano aveva concluso, in punto protezione speciale, per l’insussistenza di un fumus di attuale integrazione nel contesto sociale, culturale e lavorativo italiano, non potendosi quindi ipotizzare che l’allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente potesse comportare una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il Tribunale giungeva a tale decisione “svalutando” il percorso di integrazione intrapreso dal ricorrente. Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione che ha deciso di accogliere il ricorso proprio in relazione ai criteri da applicare nell’esame della domanda di protezione speciale assicurata dal diritto interno. Richiamando la sentenza della Corte di Strasburgo del 14.02.2019 (ric. n. 57433/15) la Cassazione ribadisce il principio che l’integrazione sociale non è soltanto limitata alla vita lavorativa, ma rileva anche il radicamento sul territorio e le relazioni sociali instaurate e che ha pertanto errato il primo giudice a limitarsi esclusivamente alla valutazione della rilevanza della vita lavorativa. “Il decreto impugnato, per un verso, non ha tenuto conto di tutti gli elementi significativi del percorso di integrazione sotto i più vari profili, svalutando un dato di sicuro rilievo, quale l’apprendimento della lingua italiana”. Nemmeno ha tenuto in considerazione i numerosi attestati conseguiti, le attività sportive e la pratica religiosa. In generale, rileva la Corte, il Tribunale di Milano “ha proceduto ad una analisi atomistica degli indici rilevanti, quando invece di essi occorre dare una valutazione globale e di insieme… volta a verificare se il richiedente abbia compiuto ogni apprezzabile sforzo per integrarsi nel tessuto sociale ed economico del paese di accoglienza…..”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 15548 del 21 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni: * della Corte di Cassazione; * relative al permesso di soggiorno per protezione speciale.
Domanda reiterata di asilo: la Cassazione rafforza il principio di prossimità e individua il giudice competente nel luogo di dimora del richiedente
Con l’ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema della competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto le domande reiterate di protezione internazionale, consolidando un orientamento di particolare rilievo pratico. La Corte chiarisce che, quando il richiedente non è trattenuto né ospitato in un centro di accoglienza, la competenza territoriale non può essere determinata sulla base della Commissione territoriale che, anche erroneamente, abbia esaminato la domanda. Deve invece trovare applicazione il principio di prossimità, con conseguente individuazione del giudice competente nella sezione specializzata del Tribunale del luogo di dimora o domicilio effettivo del richiedente. L’ordinanza ribadisce che la domanda reiterata costituisce una domanda nuova e autonoma rispetto a quella precedentemente proposta e, pertanto, deve seguire gli ordinari criteri di competenza previsti dall’art. 26 del d.lgs. n. 25/2008. Ne consegue che un’erronea trasmissione della domanda ad una Commissione territorialmente incompetente non può incidere sulla competenza del giudice, la quale resta ancorata al luogo di effettiva dimora dello straniero. Di particolare interesse è il passaggio con cui la Corte censura l’impostazione secondo cui la competenza dovrebbe dipendere dalle determinazioni organizzative della Pubblica Amministrazione. Una simile interpretazione, infatti, finirebbe per attribuire all’Amministrazione il potere di incidere indirettamente sulla competenza territoriale del giudice, frustrando il diritto di difesa e il diritto ad un ricorso effettivo garantiti dall’art. 24 Cost., dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’ordinanza assume inoltre particolare rilievo sotto il profilo nomofilattico, richiamando espressamente il precedente di Cass. n. 24875/2024 e affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto conformarsi al principio già enunciato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza, caratterizzata da una funzione nomofilattica rafforzata. La decisione rappresenta quindi un ulteriore e autorevole tassello nella costruzione di un sistema di competenza territoriale orientato alla tutela effettiva del richiedente asilo, evitando che errori amministrativi nell’individuazione della Commissione territoriale possano tradursi in un ostacolo all’accesso alla giustizia. L’ordinanza costituisce pertanto un importante precedente per tutti i procedimenti riguardanti le domande reiterate di protezione internazionale, riaffermando che il criterio decisivo resta quello della prossimità al luogo di dimora del richiedente e non quello derivante dalle scelte organizzative dell’Amministrazione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 22804 del 6 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Antonello D’Amico per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Trattenimento C.P.R. e obbligo di valutazione incidentale dell’espulsione: nessun automatismo tra precedenti penali e pericolosità
La Corte di Cassazione, Sezione I penale, con udienza del 9 giugno 2026, ha accolto il ricorso che affronta il tema del sindacato del giudice della convalida sul decreto di trattenimento in C.P.R. e afferma alcuni principi rilevanti: 1. Il giudice della convalida è tenuto a una valutazione incidentale della legittimità del decreto prefettizio di espulsione, non potendo limitarsi a un riscontro meramente esteriore. Il principio, già affermato da Corte cost. n. 105/2001 e ribadito da Cass. pen. n. 15748/2025, trova qui applicazione in un caso concreto. 2. La Corte ribadisce che la pericolosità ex art. 13, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998 non può essere desunta dai soli precedenti penali e di polizia: occorre un accertamento oggettivo e personalizzato, esteso all’esame complessivo della personalità dello straniero, della sua condotta di vita e dei legami sociali e familiari, da compiersi caso per caso con il test di proporzionalità (richiamate Cass. pen. n. 8133/2026 e n. 8261/2026). 3. Limitarsi a formule di stile e a un elenco acritico di precedenti, omettendo di esaminare la documentazione difensiva sul radicamento (legami familiari, lavoro, passaporto valido, domicilio stabile), integra una motivazione meramente apparente – e dunque una violazione di legge denunciabile in cassazione. Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio il decreto del Giudice di pace di Melfi che aveva convalidato il trattenimento senza alcun vaglio autonomo, ignorando gli elementi documentali prodotti dalla difesa e omettendo altresì di valutare la concedibilità di misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, T.U. Imm. Corte di Cassazione, sentenza n. 21520 del 11 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Roaldo Lukaj per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Domanda di asilo successiva al decreto di espulsione: il Giudice di Pace deve verificarne lo stato prima di decidere
Con l’ordinanza n. 21379/2026 la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna su un tema di notevole rilievo pratico: gli effetti della domanda di protezione internazionale proposta o manifestata dopo l’adozione di un decreto di espulsione. La decisione si colloca nel solco dell’orientamento secondo cui tale domanda non determina l’invalidità sopravvenuta del provvedimento, ma ne sospende l’eseguibilità e impone al Giudice di Pace di verificare lo stato del procedimento di protezione prima di decidere sull’opposizione. Nel caso esaminato il cittadino straniero aveva impugnato il decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Chieti. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti attestanti la manifestazione della volontà di richiedere protezione internazionale, l’accesso alla Questura di Milano e la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda mediante compilazione del modello C3. Il Giudice di Pace aveva comunque rigettato l’opposizione, valorizzando il fatto che la manifestazione di volontà fosse intervenuta dopo l’adozione del decreto e ritenendo, in sostanza, che l’espulsione costituisse atto dovuto. Aveva inoltre escluso la rilevanza della documentazione relativa all’integrazione socio-lavorativa e tratto un giudizio di pericolosità sociale dalla mera pendenza di un rinvio a giudizio. La Cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso. La domanda di protezione internazionale non può essere ignorata La Corte ribadisce anzitutto che, quando la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, il decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, ma resta sospesa la sua eseguibilità. Grava allora sul Giudice di Pace l’obbligo di verificare, prima di decidere sul ricorso, quale provvedimento sia stato assunto dalla Commissione territoriale e quale sia l’eventuale esito dell’impugnazione proposta davanti al Tribunale. Il giudice non può dunque limitarsi ad affermare che la domanda è successiva al decreto: deve verificare in concreto lo stato della procedura, l’eventuale pendenza del giudizio e l’eventuale adozione di provvedimenti sospensivi. Sul punto la Cassazione richiama il principio già affermato da Cass. n. 34155/2025, secondo cui la pendenza della domanda impone un accertamento effettivo e non meramente formale. Il divieto di refoulement è norma generale di protezione Un secondo profilo di rilievo riguarda l’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione. La Corte afferma che tale disposizione ha natura di norma protettiva generale: anche nel giudizio di opposizione all’espulsione disposta ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter, TUI, il Giudice di Pace deve tenere conto del rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il giudice è quindi tenuto a valutare la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno in Italia, l’esistenza di legami sociali, culturali e familiari con il Paese d’origine, nonché le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio. Nel caso concreto, osserva la Cassazione, l’esame delle ragioni poste a fondamento della domanda di protezione internazionale avrebbe consentito di verificare anche le condizioni oggettive del Marocco. L’integrazione sociale e lavorativa deve essere esaminata La Corte accoglie anche le censure relative all’omessa valutazione del radicamento sociale e lavorativo. Nel giudizio di merito erano stati prodotti documenti relativi alla procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, al nulla osta provvisorio per lavoro subordinato rilasciato nel 2022, alla stabilità della permanenza in Italia e ai collegamenti con il territorio. Il radicamento, rileva la Cassazione, non può essere liquidato con formule generiche: va valutato in concreto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 19 TUI e del bilanciamento imposto dall’art. 8 CEDU. Nessun automatismo tra rinvio a giudizio e pericolosità sociale Particolarmente significativo è il passaggio sulla pericolosità sociale. Il Giudice di Pace aveva escluso l’integrazione dell’interessato valorizzando la pendenza di un rinvio a giudizio: impostazione che la Cassazione censura espressamente, affermando che il rinvio a giudizio non può essere considerato, di per sé, espressione di pericolosità sociale. La Corte richiama il principio secondo cui, nella disciplina dell’immigrazione, a fronte di diritti fondamentali di rilievo costituzionale e convenzionale non opera alcun automatismo ostativo: la pericolosità sociale deve essere accertata in concreto e all’attualità, attraverso una valutazione proporzionata e individualizzata. Nel caso esaminato non risultava alcuna condanna a carico del ricorrente, e il giudizio di pericolosità era stato tratto dal solo rinvio a giudizio, senza esaminare la natura del reato contestato né valutare le allegazioni difensive. La decisione La Corte di Cassazione ha quindi accolto i primi quattro motivi di ricorso, rigettato il quinto, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di Pace di Chieti, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. L’ordinanza è rilevante perché ribadisce che l’espulsione non può essere trattata come automatismo amministrativo quando emergano elementi relativi alla protezione internazionale, al divieto di refoulement, alla vita privata e familiare, all’integrazione sociale e all’assenza di una pericolosità concretamente accertata. Il Giudice di Pace investito dell’opposizione è tenuto a una verifica effettiva, individualizzata e attuale, senza potersi limitare alla constatazione dell’irregolarità del soggiorno o della pendenza di un procedimento penale. Corte di Cassazione, ordinanza n. 21379 del 23 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Gaetano Litterio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione
Trattenimento illegittimo nei CPR: sì al risarcimento anche senza aver impugnato la proroga
Le Sezioni Unite civili: rimedio caducatorio e rimedio risarcitorio sono “autonomi, complementari e concorrenti”. Con la sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili stabilisce che la persona straniera trattenuta illegittimamente in un ex C.I.E. (oggi C.P.R.) può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche se non ha prima impugnato il provvedimento di proroga del trattenimento adottato in violazione delle sue garanzie. Il caso riguarda un cittadino straniero arrivato in Italia nel 2007 e destinatario di un decreto di espulsione nel gennaio 2010. Dal 12 gennaio al 29 giugno 2010 era stato trattenuto presso il C.I.E. di Roma per complessivi 168 giorni. Le prime due proroghe del trattenimento (dell’11 febbraio e del 10 marzo 2010) erano state disposte dal Giudice di pace senza alcun contraddittorio: nel primo caso con la mera apposizione di un timbro sull’istanza della Questura, senza fissare udienza né sentire l’interessato. Una volta rilasciato, l’uomo aveva agito per il risarcimento del danno derivante da quell’illegittima compressione della libertà personale. Il Tribunale di Roma, pur respingendo la domanda di accertamento dell’illegittimità del decreto di trattenimento, aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale proprio in ragione del difetto di contraddittorio delle prime due proroghe, condannando la Presidenza del Consiglio al pagamento di 19.836 euro. La Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 2958/2024) aveva confermato integralmente. Contro questa decisione le Amministrazioni statali hanno proposto ricorso per cassazione, sostenuto da un’obiezione di fondo: il danno sarebbe stato risarcibile solo se lo straniero avesse prima impugnato in Cassazione i provvedimenti di proroga, ottenendone l’annullamento. Non avendolo fatto, l’azione risarcitoria sarebbe inammissibile. Le Sezioni Unite respingono questa tesi. Non esiste alcuna “pregiudiziale”: l’azione risarcitoria e quella caducatoria sono strumenti distinti ma convergenti verso la stessa tutela della libertà personale, secondo il sistema integrato di garanzie delineato dall’art. 5 CEDU. Subordinare la prima alla seconda renderebbe la tutela “soggettivamente variabile in funzione delle iniziative processuali” dell’interessato, in contrasto con la Convenzione e con la Carta dei diritti fondamentali UE. La Corte esclude anche l’applicazione della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati (l. 117/1988): il trattenimento ha natura sostanzialmente amministrativa e lo Stato risponde del vizio dell’intera procedura, non dell’atto del singolo giudice. Il giudice civile adito per il risarcimento, precisano le Sezioni Unite, valuta la legittimità del trattenimento non impugnato solo incidenter tantum, al fine di accertare i presupposti dell’illecito ex art. 2043 c.c. e quantificare il danno, senza annullare formalmente l’atto, che resta comunque riesaminabile per la sua natura cautelare. Il principio di diritto: l’azione risarcitoria per l’illegittima privazione della libertà personale in forza di un invalido provvedimento di proroga del trattenimento “è ammissibile anche nel caso in cui avverso di esso non siano stati proposti i pertinenti rimedi impugnatori“, essendo il rimedio risarcitorio e quello caducatorio “autonomi, complementari e concorrenti“. Corte di Cassazione, sentenza n. 18658 del 9 giugno 2026 Il caso è stato seguito dall’Avv. Alessandro Ferrara, il commento è a cura della redazione.
Domanda di asilo e successione di leggi nel tempo: decisiva la manifestazione di volontà, non la formalizzazione
La Corte di Cassazione riconosce che il richiedente asilo, arrivato a Lampedusa a gennaio 2023 e subito inserito in un CAS, ha manifestato la volontà di chiedere asilo già nel momento dell’inserimento in un centro di accoglienza, e l’ha poi formalizzata solo dopo per ragioni organizzative della Questura. La decisione potrebbe avere un impatto rilevante dal momento dell’applicazione del Patto UE per tutti coloro che hanno manifestato prima del 12 giugno la volontà di chiedere asilo. Ci sembrano rilevanti i seguenti passaggi, in particolare per quel che riguarda la formalizzazione della domanda (principio applicabile anche alla PEC, a nostro avviso):   “3.– L’evidenza che il ricorrente abbia richiesto protezione sin dal suo sbarco in Italia nel gennaio del 2023 e sia stato, conseguentemente, inserito nel Centro di accoglienza (CAS) “Riserva Nuova”, su disposizione della Prefettura, in ragione della sua qualità di richiedente asilo, dà ragione di una significativa manifestazione di volontà qualificata, obiettivamente riconoscibile e recepita dal sistema statale, quale presupposto per l’inserimento del richiedente nel circuito dell’accoglienza. […]   6.– Il motivo, fondato, va pertanto accolto e sulle questioni esaminate vanno affermati i seguenti principi di diritto:  a) in materia di protezione internazionale, la domanda di asilo, intesa quale manifestazione significativa di volontà del richiedente riconducibile al modello legale, non si identifica con ogni mera esternazione, ma rileva solo ove, seppure priva di forme tipiche, sia indirizzata a un’autorità riconducibile all’apparato statale e presenti un minimo grado di idoneità funzionale ad attivare il procedimento mediante la sua ricezione e trasmissione agli organi competenti;  b) il principio secondo cui assume rilievo la manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale, anche non formalizzata, opera quale criterio di individuazione della disciplina applicabile nel tempo, determinando, a tali fini, il momento genetico della domanda e il regime dei relativi presupposti ed effetti;  c) sussiste l’interesse a proporre ricorso per cassazione allorché l’applicazione del principio della domanda come manifestazione di volontà sia idonea a condurre all’individuazione di una disciplina più favorevole per il richiedente“. Corte di Cassazione, n. 14851 del 18 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. * Consulta altre decisioni della Corte di Cassazione