
Da “trafficanti” a rifugiati politici: depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, September 10, 2026AVV. MARTINA STEFANILE, AVV. ARMANDO CERVONE, AVV. TATIANA MONTELLA, AVV. STELLA ARENA
Il Collegio napoletano a seguito dell’assoluzione pronunciata il 5 dicembre 2025, e depositata il 16 aprile 2026, nei confronti di quattro richiedenti asilo (tre cittadini sudanesi e un cittadino ciadano) accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ex art. 12 TUI e detenuti presso il carcere di Poggioreale per 17 mesi, ha pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530 co. 3 c.p.p., riconoscendo dunque lo “stato di necessità”.
Il Tribunale ha infatti accertato la sussistenza della condotta materiale addebitata agli imputati, consistente nel pilotaggio e nella conduzione dei natanti, ma ha contemporaneamente rilevato la totale mancanza dell’elemento psicologico del reato, ossia il dolo di favorire l’ingresso “irregolare” di altri soggetti sul territorio nazionale, il perseguimento di un profitto o un legame strutturato con la rete dei trafficanti.
Nella sentenza si legge che:
“Gli stessi [imputati] erano stati costretti a tanto dai trafficanti di esseri umani che hanno gestito il viaggio in Libia. In particolare dalla lettura dei lunghi interrogatori si può percepire il percorso intrapreso da ciascuno di loro dal loro paese di origini fino alla Libia località da cui, dietro l’esborso di significative somme di denaro e dopo un periodo di segregazione riuscirono ad imbarcarsi per l’Europa. In detta ultima fase fu loro imposto, anche a seguito di pesanti intimidazioni, di condurre l’imbarcazione fino alla destinazione finale. Manca qualsiasi elemento certo circa la sussistenza dell’elemento psicologico del reato potendo trovare spazio alla luce dei significativi vuoti probatori emersi in modo significativo la ricostruzione alternativa secondo cui i predetti imputati effettivamente furono costretti ed obbligati dai trafficanti di esseri umani a pilotare le due fatiscenti imbarcazioni. Invero ci si trovi di fronte ad una situazione di impasse che induce il Collegio a ritenere che gli imputati devono essere mandati assolti in quanto vi è un significativo dubbio, in alcun modo risolvibile, che la condotta da loro posta in essere sia stato indotta da una cogente situazione di stato di necessità generata a causa delle violenza e/o minaccia patite ad opera di terzi soggetti presumibilmente esponenti della organizzazione dedita al traffico di essere umani.
Pertanto essendo emerso un quadro probatorio non dotato di una significativa gravità e convergenze utile a poter affermare che gli odierni imputati in modo cosciente volontario e libero si sia determinati al trasporto, su fatiscenti imbarcazioni, un significativo numero di migranti, gli stessi devono essere mandati assolti, ai sensi dell’art. 530 co, 3 cpp, perchè il fatto non costituisce reato in quanto è emerso il dubbio che la condotta sia stata posta in essere in stato di necessità”.
A seguito dell’assoluzione, i quattro imputati richiedenti asilo, usciti dal circuito penitenziario, hanno potuto portare avanti la domanda d’asilo avanzata sin dal loro ingresso in Italia. La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Napoli ha già definito alcune delle quattro domande avanzate, riconoscendo loro lo status di rifugiato politico, ovvero la massima forma di protezione internazionale prevista dall’ordinamento.
Tribunale di Napoli, sentenza n. 10639 del 5 dicembre 2025 (depositata il 16 aprile 2026)