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Tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e debt bondage: riconosciuto lo status di rifugiato a tre richiedenti del Bangladesh
In tre decreti emessi tra febbraio e aprile 2026, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadini bengalesi vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ribaltando in tutti e tre i casi le valutazioni negative delle Commissioni territoriali. I provvedimenti condividono un filo conduttore: la povertà endemica come fattore strutturale di vulnerabilità, il ricorso a prestiti usurari per finanziare il viaggio migratorio, lo sfruttamento subito in Libia e il rischio concreto di re-trafficking in caso di rimpatrio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11027/2024) e le Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, il Collegio afferma che la valutazione della domanda di protezione internazionale non può prescindere da una lettura unitaria del percorso migratorio, includendo anche gli eventi successivi alla partenza dal paese d’origine. 1. BANGLADESH: PARTENZA DAL PAESE D’ORIGINE PER NECESSITÀ DI LAVORARE E MANTENERE LA FAMIGLIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DI VIAGGIO, SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA Il Tribunale di Bologna con decreto del 5 febbraio 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh a causa della condizione di estrema povertà della propria famiglia e della necessità di mantenerne i membri della stessa, contraendo debiti per finanziare il viaggio migratorio, e che in Libia era stato sottoposto per circa quattro anni a grave sfruttamento lavorativo, in condizioni di sostanziale riduzione in servitù, con passaporto sottratto, limitazione della libertà di movimento, turni massacranti, retribuzione inferiore al dovuto, minacce e violenze. La Commissione territoriale di Bologna aveva omesso di valutare le difficoltà economiche del richiedente nel paese d’origine in quanto non riconducibili ad alcuna delle fattispecie di protezione internazionale e aveva ritenuto incoerenti le dichiarazioni dello stesso quanto alle modalità di reperimento del denaro e non sufficientemente corroborato il timore di subire aggressioni da parte del creditore in caso di rimpatrio. Il Tribunale, al contrario, ritiene credibile il racconto del ricorrente, osservando come egli abbia chiarito in modo lineare di avere inizialmente contratto un primo debito con amici e parenti per partire dal Bangladesh e, successivamente, un distinto prestito usurario per fuggire dalla Libia, rimasto ancora in parte insoluto. Il Collegio valorizza altresì il livello di dettaglio della narrazione, sia con riguardo alle modalità del viaggio sia, soprattutto, alle condizioni di sfruttamento subite in Libia. Il racconto del richiedente – secondo il Tribunale di Bologna – risulta inoltre coerente estrinsecamente dal momento che trova pieno riscontro nelle COI sul Bangladesh. Ed infatti, il Tribunale svolge una ampia disamina delle COI sul Bangladesh, evidenziando come il ricorso al credito informale e usurario rappresenti un fenomeno diffuso, specie in contesti di povertà rurale e urbana, e come il mancato rimborso dei debiti esponga i debitori e le loro famiglie a minacce, aggressioni, perdita di beni, fuga forzata, ulteriore impoverimento e, nei casi più gravi, a forme di lavoro forzato e sfruttamento. Le fonti richiamate confermano altresì che il Bangladesh costituisce un importante paese di origine di vittime di tratta, reclutate attraverso promesse fraudolente di lavoro all’estero e poi sottoposte, nei paesi di destinazione o di transito, a pestaggi, sottrazione dei documenti, lavoro non retribuito e condizioni assimilabili alla schiavitù. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la condizione di estrema vulnerabilità economica del ricorrente e della sua famiglia; il ricorso ad un soggetto che organizzava professionalmente partenze irregolari; il versamento di somme ingenti per il viaggio; la contrazione di debiti; il passaggio sotto il controllo di terzi nel paese di transito; la sottrazione del passaporto; l’esperienza di sfruttamento lavorativo in Libia; la sottoposizione a minacce, violenze e restrizione della libertà personale; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, rilevando come le modalità del reclutamento, del trasferimento e dell’impiego lavorativo in Libia rivelino la strumentalizzazione della sua condizione di bisogno e la riconducibilità della vicenda al fenomeno del debt bondage. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di rimpatrio, un concreto rischio di re-trafficking, “considerata la situazione di indigenza economica della famiglia in Bangladesh e la sua situazione di vulnerabilità connessa al fatto di non aver estinto i debiti alle pressioni dei creditori al fine di ripagare il debito, tende ad aumentare il profilo di vulnerabilità del richiedente, di per sé già evidente per il solo fatto di essere già stato vittima di tratta e in mancanza di una protezione e di un sostegno statale (come si vedrà) che porta ad aumentare il rischio per lo stesso di cadere nuovamente nella rete della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo“. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, nonché dei cittadini bangladesi esposti a vincoli debitori usurari e alla soggezione dei creditori, e conclude che il rimpatrio lo esporrebbe ad un fondato timore di nuova persecuzione, anche sotto forma di re-trafficking. Tribunale di Bologna, decreto del 5 febbraio 2026 2. VITTIMA DI DEBITI IN BANGLADESH E DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA E IN ITALIA Il Tribunale di Bologna con il decreto del 13 febbraio 2026 riconosce lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che, a seguito del dissesto economico dell’attività familiare durante la pandemia, aveva contratto rilevanti debiti in Bangladesh, essendo di conseguenza costretto a lasciare il Paese affidandosi a trafficanti per raggiungere la Libia nella prospettiva di lavorare e ripagare i creditori, e aveva poi subito condizioni di sfruttamento lavorativo prima in Libia e poi in Italia, accompagnate da minacce e ulteriori forme di soggezione. La CT, pur avendo audito il ricorrente in due distinte occasioni, anche a seguito dell’invio dello stesso all’ente anti-tratta competente affinché svolgesse le relative verifiche, aveva escluso che le dichiarazioni del ricorrente potessero integrare i presupposti della tratta e del rischio persecutorio, ritenendo che egli avesse fornito informazioni solo parziali sulle condizioni dei prestiti, lamentato mere pressioni o generiche minacce e che neppure la successiva denuncia per sfruttamento lavorativo in Italia fosse idonea a fondare un rischio in caso di rimpatrio, rigettando la richiesta di protezione internazionale e trasmettendo unicamente gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Tribunale, al contrario, afferma espressamente di non condividere tale valutazione, osservando che gli elementi dedotti integrano i presupposti della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e del rischio persecutorio da parte dei creditori-usurai, con conseguente rischio di re-trafficking. Omettendo l’audizione del richiedente, ma esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in precedenza e sulla documentazione prodotta (le risultanze del percorso anti-tratta e delle SIT rese nell’ambito del procedimento penale), il Collegio valorizza il fatto che il cittadino bangladese, persona analfabeta, abbia reso un racconto complessivamente lineare e coerente, ricostruendo così una vicenda caratterizzata da un progressivo aggravamento della vulnerabilità: dalla crisi economica familiare al ricorso a prestiti, dall’insolvenza alle pressioni dei creditori, fino alla decisione di emigrare, all’affidamento ad intermediari e allo sfruttamento subito nel paese di transito e di destinazione. Secondo il Tribunale, pur in assenza di collegamento tra le persone che hanno sfruttato il richiedente in Italia e in seguito minacciato quando costui ha deciso di sporgere denuncia contro di loro, lo sfruttamento lavorativo subito nel paese di destinazione rileva “quale prova tangibile del rischio di re-trafficking, rischio del tutto ignorato dall’organo amministrativo. In altre parole nel provvedimento di diniego manca una valutazione della subita tratta da parte del richiedente alla luce di quanto emerso in ordine agli eventi vissuti dopo la partenza dal Bangladesh e soprattutto di quelli patiti in Italia“. Il Collegio sottolinea quindi che la successiva esperienza in Libia e in Italia non costituisce un elemento estraneo alla vicenda originaria, ma rappresenta un passaggio decisivo per la sua qualificazione giuridica, in quanto proprio lo sfruttamento lavorativo subito nei paesi di transito e di destinazione dimostra la persistenza e l’aggravarsi della condizione di soggezione, inserendo il ricorrente in circuiti di sfruttamento coerenti con le dinamiche della tratta: “Il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente a migrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante, ai sensi del successivo art. 4 d.lgs. cit., che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza e ininfluente il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass. n. 2954/2020; Cass. 25771/2021; Cass. 6557/2022), ben potendo la necessità di ricevere protezione sorgere successivamente tanto per ragioni oggettive legate alle condizioni del paese di origine, tanto per ragioni soggettive ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 9427/2018; Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 38364/2021; Cass. n. 6557/2022). Ebbene, dal vissuto del richiedente si evince, a parere del Collegio, una particolare condizione di elevata e originaria vulnerabilità ed emergono elementi specifici e dirimenti che lo fanno ritenere vittima di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo (…)“. Dopo aver individuato plurimi indicatori di tratta (secondo le linee guida istituzionali) presenti nella storia personale del richiedente, il Collegio afferma che è evidente che lo stesso sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e che tale situazione sia iniziata in Bangladesh e sia continuata, accrescendosi, in Libia e poi in Italia. A seguito di dettagliata analisi delle fonti COI sulla tratta di persone dal Bangladesh e sui fattori di rischio, il Tribunale di Bologna individua nella povertà endemica il più significativo dei fattori di rischio della tratta di persone in Bangladesh e rileva che tra gli elementi determinanti una condizione di povertà endemica di un cittadino del Bangladesh è possibile riscontrare i seguenti: provenire dalle aree più povere del paese ovvero regioni settentrionali, costali e rurali; vivere in zone interessate dai cambiamenti climatici; vivere in un contesto cittadino in insediamenti urbani informali o in baraccopoli; vivere in generale in un’abitazione che non è di mattone; non avere accesso all’istruzione e alla formazione; non avere adeguato accesso alle strutture sanitarie; avere sofferto di patologie sanitarie come conseguenza del cambiamento climatico o della povertà; avere perso la terra a causa di eventi climatici quando il mezzo di esistenza primario era l’agricoltura; non avere nessuna pregressa occupazione; avere una pregressa occupazione nel settore lavorativo informale in Bangladesh; avere già vissuto un’esperienza migratoria all’estero sotto il sistema di calafà; avere un pregresso status di immigrato irregolare. Conclude poi il Collegio che “a fronte della totale assenza di tutela statale la condizione di povertà endemica in Bangladesh può essere causa della tratta perché è il risultato di un vissuto storico che pertanto non può essere cambiato ed è rappresentativo di uno status ricoperto in passato, immutabile a causa della durata nel tempo e strettamente legato all’identità della persona“. Tribunale di Bologna, decreto del 13 febbraio 2026 3. PARTENZA DAL BANGLADESH PER MOTIVI ECONOMICI, VITTIMA DI SEQUESTRI A SCOPO DI ESTORSIONE IN LIBIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DA VIAGGIO ED ULTERIORE DEBITO PER PAGARE IL RISCATTO Il Tribunale di Bologna con decreto del 24 aprile 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh, tramite trafficanti, per migliorare la sua situazione economica e che una volta arrivato in Libia è stato vittima di tre sequestri a scopo di estorsione. La famiglia in Bangladesh ha contratto debiti per pagare il riscatto, debiti ancora insolventi e pertanto i familiari nel paese d’origine sono stati vittime di aggressioni da parte dei creditori. A seguito di ciò i familiari hanno cercato protezione dalla polizia bangladese, la quale tuttavia ha suggerito di pagare il debito. La Commissione territoriale di Bologna aveva considerato il racconto poco circostanziato e a tratti contraddittorio, negandogli qualsiasi tipo di protezione. Il Tribunale di Bologna, dopo aver audito il richiedente – il quale è riuscito dinanzi al Giudice a chiarire gli aspetti del racconto considerati poco chiari o contraddittori da parte dell’organo amministrativo – è arrivato alla conclusione che il racconto risulta lineare, chiaro, ricco di dettagli e quindi credibile. Ha poi correttamente valutato tale racconto in confronto con le informazioni sul Bangladesh disponibili dalle COI, dalle quali emerge che: il Bangladesh presenta un alto rischio di traffico di esseri umani, specialmente per lavoro forzato, sfruttamento e servitù domestica; la povertà e il debito sono cause principali della migrazione forzata; la vulnerabilità economica e sociale favorisce il coinvolgimento nel traffico di esseri umani; le pratiche di prestito informale e usura aggravano la vulnerabilità ed aumentano il rischio di ricatto e sfruttamento; la presenza di reti di traffico e il rischio di modern slavery sono elevati; le reti di traffico sfruttano le vulnerabilità sociali ed economiche; la mancanza di protezione legale e di supporto aumenta il rischio di traffico, violenza e abusi. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la provenienza; la condizione di povertà profonda del richiedente e della sua famiglia; la destinazione del viaggio; la contrattazione di debito da viaggio e in seguito un altro debito per pagare il riscatto della sua liberazione in Libia; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta di esseri umani. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di ritorno nel paese d’origine, un rischio, ancorché potenziale, di re-trafficking, ed anche di ostracismo, discriminazione, comportamenti punitivi da parte della famiglia o della comunità locale e, in alcuni casi, anche da parte delle autorità e comunque difficoltà di reinserimento. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta di esseri umani, nonché dei cittadini bangladesi che contraggono debiti con tassi usurari e che si ritrovano vittime dei creditori. Tribunale di Bologna, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Nigeria – Status di rifugiata a una vittima di tratta dopo domanda reiterata: decisivi i nuovi elementi emersi e la perizia medica
Il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina nigeriana che aveva proposto una domanda reiterata di protezione internazionale, dopo un primo diniego sia della Commissione territoriale che dello stesso Tribunale. La donna, dopo un periodo in Germania, era rientrata in Italia e aveva presentato una seconda domanda di protezione, narrando finalmente la propria storia nella sua interezza – taciuta in prima battuta per timore delle conseguenze, soprattutto da parte della madam. La richiedente aveva subìto una feroce aggressione da parte dei familiari del marito, di fede musulmana, che non accettavano la sua appartenenza alla fede cristiana. Il marito fu ucciso dai propri familiari nel tentativo di difenderla; lei rimase gravemente ferita da un pezzo di vetro mentre era incinta. I figli della coppia furono sottratti dalla famiglia del marito e portati via. In seguito, la donna cadde nelle mani di una madam che, con la falsa promessa di un lavoro, la indusse a lasciare la Nigeria: durante il viaggio fu stuprata, sottoposta al rito juju e poi costretta a prostituirsi in una connection house in Libia, dove subì torture, compresi aborti forzati. A causa delle violenze subìte, non può più avere figli. Il debito contratto con la madam non fu mai estinto interamente. A supporto del racconto, l’avvocata aveva fatto esaminare da un medico legale le fotografie delle cicatrici presenti sul corpo della donna – tra cui un profondo squarcio sulla schiena – ottenendo una perizia che ne attestava la compatibilità con le ferite inferte per essersi rifiutata di avviarsi alla prostituzione. Il Tribunale di Cagliari, dopo una nuova audizione, ha ritenuto il racconto “plausibile e coerente con la struttura narrativa tipica dei racconti delle donne vittime di tratta provenienti dalla Nigeria“, nonché corroborato dalle prove documentali prodotte. Nella motivazione, il Tribunale ha richiamato gli elementi indicativi della tratta a fini di sfruttamento sessuale evidenziati dalle fonti internazionali – in particolare il Rapporto EASO “Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali” – riscontrandoli puntualmente nel caso di specie: la provenienza dall’Edo State, l’età al momento della partenza, il reclutamento ingannevole da parte di una donna conosciuta in patria, la coercizione alla prostituzione in una struttura chiusa, il sistema del debito, e l’uso del voodoo come strumento di controllo. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, in caso di rimpatrio, la richiedente sarebbe esposta a ritorsioni da parte della rete della madam – che la sta cercando attivamente, come emerso da un episodio in un African shop – e non potrebbe contare su alcuna rete familiare di supporto, essendo il marito deceduto e i figli scomparsi. Le autorità nigeriane si sono già dimostrate incapaci di offrirle protezione: dopo l’aggressione dei familiari del marito, la sorella aveva tentato di sporgere denuncia alla polizia, rischiando l’arresto perché le sue dichiarazioni avrebbero infangato il nome del suocero, esponente politico locale. Accertata la condizione di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra, concedendo lo status di rifugiata. Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la sospensione richiesta è stata ritenuta giustificata. Tribunale di Cagliari, decreto del 4 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Maltrattamenti domestici nell’infanzia come motivo imperativo per il riconoscimento dello status di rifugiato
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiato per motivi imperativi a un ragazzo ivoriano che ha subito maltrattamenti durante l’infanzia. Quale elemento di interesse si evidenzia che il richiedente era già adulto al momento della formalizzazione della domanda di asilo, per questo la Commissione Territoriale aveva messo in dubbio l’attualità del timore rappresentato. Il Tribunale ha invece riconosciuto la sussistenza di motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza. Segnalo i passaggi essenziali: “Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [- nome del ricorrente -] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell’ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l’art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.  “Nel caso di specie la traumaticità dell’esperienza è evidente: [- nome del ricorrente -], appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla società circostante perché cristiano. La situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo all’età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall’art. 3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07. Egli ha subito gravi violazioni dei diritti fondamentali subite nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, indubbiamente contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela dei diritti umani. Gli atti che hanno integrato l’intento persecutorio nei suoi confronti sono stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale “minori”. Tribunale di Torino, decreto del 23 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Costa d’Avorio * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
La CGUE condanna l’Italia sulle prestazioni sociali: non si possono escludere i titolari di protezione internazionale sulla base degli anni di residenza
Nuovo e importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) sulla questione del Reddito di Cittadinanza, in relazione al requisito di dieci anni di residenza pregressa nel territorio nazionale – previsto originariamente dalla norma del 2019 – che aveva escluso dall’accesso un elevato numero di cittadini e cittadine straniere. A darne notizia è l‘Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che con il suo servizio antidiscriminazione ha seguito fin dall’inizio tutta la vicenda, sostenendo che i requisiti del Reddito di Cittadinanza – e successivamente quelli previsti per altre prestazioni sociali – fossero discriminatori. Sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 31/2025), che aveva dichiarato – con riferimento ai cittadini dell’Unione europea – l’incostituzionalità del requisito decennale in quanto “sproporzionato”, pur riconoscendo come non incostituzionale il requisito di cinque anni. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa REDDITO DI CITTADINANZA: INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEI 10 ANNI ASGI: «Una discriminazione che ha gravato ingiustamente sulle condizioni di vita di migliaia di persone» ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 22 Marzo 2025 La Corte europea era stata investita della questione con riferimento al caso di un titolare di protezione internazionale e al requisito decennale, ma la decisione non fa alcun riferimento alla “entità” del requisito e – afferma ASGI – «supera pertanto la predetta decisione della Corte Costituzionale: secondo la CGUE la natura mista del RDC (che ha sia una funzione di assistenza per persone in condizione di povertà, sia una funzione di sostegno nell’accesso al lavoro) non esclude affatto – come aveva invece ritenuto la nostra Corte Costituzionale – la natura di prestazione essenziale, essendo comunque rivolta a persone che si trovano in una grave condizione di bisogno; per altro verso, la CGUE afferma anche che la pretesa di un preventivo “radicamento territoriale” per i titolari di protezione contrasta con la finalità della direttiva 2011/95 che garantisce a costoro parità di trattamento sia nelle prestazioni di assistenza sociale sia nel sostegno nell’accesso al lavoro». Il passaggio è particolarmente significativo e riguarda la natura stessa della protezione internazionale. La Corte ricorda che i diritti riconosciuti dalla direttiva europea sono la conseguenza del riconoscimento dello status di protezione, e non del rilascio di un titolo di soggiorno: gli Stati membri non hanno quindi il diritto di aggiungere restrizioni legate alla durata della presenza sul territorio. Anzi, i giudici sottolineano che lo status di protezione internazionale non è nemmeno permanente per definizione: pretendere che queste persone dimostrino un radicamento stabile prima di poter accedere alle misure di sostegno è contrario agli obiettivi della direttiva europea, tra cui quello di assicurare un livello minimo di prestazioni disponibile per tutti i beneficiari in tutti gli Stati membri. ASGI confida che l’INPS, preso atto della sentenza, sospenda tutte le procedure di recupero di pagamenti già effettuati ai titolari di protezione internazionale privi dei requisiti di residenza e invita il Governo e il Parlamento a rivedere, nella legislazione attuale, il requisito di residenza quinquennale per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI).    Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 maggio 2026 (ECLI:EU:C:2026:376)
Lo stigma del lavoro sessuale come persecuzione autonoma nella protezione internazionale: l’evoluzione da Cass. 676/2022 a 27205/2025
LOREDANA LEO E SALVATORE FACHILE 1. IL QUADRO DI PARTENZA: CASS. N. 676/2022 E IL “PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE” FEMMINILE La giurisprudenza italiana in materia di riconoscimento della protezione internazionale alle vittime di tratta ha compiuto, nel triennio 2022-2025, una traiettoria evolutiva di notevole spessore dogmatico, il cui ultimo punto di approdo – l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 27205 del 2025 – merita di essere letto alla luce del percorso che lo ha preceduto. Il punto di partenza è l’ordinanza n. 676 del 12 gennaio 2022, con cui la stessa Prima Sezione ha ricostruito organicamente il sistema multilivello di tutela delle vittime di tratta, affermando che la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale può costituire atto di persecuzione riconducibile all’appartenenza al genere femminile come “particolare gruppo sociale”, ai sensi dell’art. 8, lett. d)), d.lgs. n. 251/2007. Le donne giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere condividono una caratteristica innata e immutabile – il genere – che le espone strutturalmente al fenomeno della tratta: questa, in altri termini, non è una vicenda individuale ma l’esito prevedibile di una condizione di vulnerabilità collettiva. Ai fini del riconoscimento della protezione, la Corte prescrive al giudice di acquisire informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine per accertare il rischio attuale di atti lesivi, “anche diversi” da quelli già subiti, purché qualificabili come persecutori. È in questo inciso – “anche diversi” – che si fonda l’elaborazione successiva sullo stigma del lavoro sessuale come causa autonoma di persecuzione. 2. IL PROGRESSIVO AFFINAMENTO: DALLA PERSECUZIONE DI GENERE ALLO STIGMA DEL LAVORO SESSUALE L’ordinanza n. 676/2022 pone al giudice un mandato valutativo ampio; tuttavia, nella prassi applicativa di molti Tribunali, la verifica tende a esaurirsi nella sola valutazione del rischio di re-trafficking: la cittadina straniera che si sia emancipata dalla rete criminale, e nei confronti della quale non risulti più attiva una specifica pressione dei trafficanti, si vede frequentemente negare ogni forma di protezione. È questo il limite che Cass. n. 7283 del 19 marzo 2024 – richiamata quale pilastro argomentativo dall’ordinanza in commento – interviene a correggere in modo esplicito. La pronuncia del 2024 introduce la nozione di “trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile”, individuando un sottogruppo sociale specifico: le donne che hanno esercitato il lavoro sessuale, anche se costrette o ingannate. Si tratta di un passaggio decisivo sul piano sistematico, poiché l’oggetto della tutela si sposta dal solo rischio di reingresso nel circuito criminale al rischio di discriminazione e stigma sociale che attende la cittadina straniera rimpatriata in una società, come quella nigeriana, ove il lavoro sessuale comporta un marchio indelebile di disonore, indipendentemente dalle circostanze – volontarie o coatte – in cui esso è stato esercitato. 3. LA CONSACRAZIONE DEL PRINCIPIO: CASS. N. 27205/2025 L’ordinanza n. 27205/2025, pronunciata dalla Prima Sezione Civile il 25 settembre 2025 (Pres. Acierno, Rel. Tricomi), è la prima pronuncia di legittimità a fondere organicamente i due filoni, conferendo al principio dello stigma come causa autonoma di persecuzione il rango di ratio decidendi, espressa e autonomamente censurabile in sede di legittimità. Il caso riguarda una cittadina nigeriana identificata come vittima di tratta da uno specifico ente antitratta – Magliana 80 – nonché, successivamente, dallo stesso centro SAI presso cui era accolta. Alla stessa, il Tribunale di Roma aveva negato sia il riconoscimento dello status di rifugiata sia la protezione sussidiaria, ritenendo il racconto contraddittorio e attribuendo la reticenza della richiedente alla “possibile vergogna” per l’aver svolto attività di lavoro sessuale. La Cassazione cassa con rinvio su tutti e tre i motivi, sviluppando un ragionamento che merita di essere esaminato in ciascun punto. 4. IL “GRUPPO SOCIALE RISTRETTO” E LA PERSECUZIONE DA STIGMA: LA STRUTTURA DEL RAGIONAMENTO La Corte costruisce la protezione su una doppia base. Il primo pilastro è il rischio di re-trafficking, già elaborato dalla giurisprudenza precedente e non controverso. Il secondo – e più innovativo – è il rischio di subire “gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta”, anche quando la cittadina straniera si sia emancipata dalla rete criminale e il rischio di reingresso forzato nel circuito sia ridotto o inesistente. Non solo. La Corte precisa espressamente che questo rischio persiste “anche ove non sia conseguita a tratta”, ossia investe qualunque donna che abbia esercitato il lavoro sessuale – costretta o meno – a causa del discredito sociale e dello stigma a esso collegato. In Nigeria, come confermano le COI analizzate nel medesimo contesto dal Tribunale di Bologna nel decreto del 17 ottobre 2024 (n. 5979/2022, rel. Gattuso), le cittadine straniere rimpatriate con una storia di lavoro sessuale sono stigmatizzate dalla comunità come donne di discredito, esposte ad isolamento, rifiuto familiare, percepite come portatrici di malattie sessualmente trasmissibili, private di ogni prospettiva lavorativa e matrimoniale: uno scenario che, nella sua sistematicità, integra pienamente la nozione di persecuzione cumulativa elaborata dalle Linee Guida UNHCR n. 1 sulla persecuzione di genere. Il parallelismo con il caso bangladese sviluppato dal Tribunale di Firenze nel decreto del 17 luglio 2024 (n. 9362/2022, rel. Minniti) è illuminante, e non soltanto per l’analogia strutturale. In quel caso, il giudice fiorentino aveva riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino straniero vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo non solo per il rischio di re-trafficking, ma per lo stigma multidimensionale del cosiddetto “migrante di ritorno” insolvente – stigma economico, di genere, psicologico -, fondando la propria analisi sull’appartenenza al “particolare gruppo sociale” delle ex vittime di tratta come storia comune immutabile. L’ordinanza del 2025 compie per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale ciò che il Tribunale di Firenze aveva compiuto per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo: riconosce, in altri termini, che la persecuzione può realizzarsi nella forma diffusa e silenziosa dell’esclusione sociale, senza che vi sia un singolo agente persecutore identificabile, e che questa forma di persecuzione è giuridicamente non meno grave di quella esercitata con la violenza diretta. 5. LE IMPLICAZIONI OPERATIVE: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NON PUÒ PIÙ FERMARSI AL RE-TRAFFICKING Le conseguenze pratiche di questa evoluzione giurisprudenziale sono significative. Il giudice che esamina la domanda di protezione di una cittadina straniera con storia di tratta a scopo di sfruttamento sessuale è oggi tenuto, in primo luogo, a non limitare l’indagine al rischio di reingresso nel circuito criminale; in secondo luogo, ad acquisire COI specifiche e aggiornate sulla condizione delle donne con storia di lavoro sessuale nel paese di origine, anche in assenza di una rete criminale ancora attiva nei confronti della richiedente; in terzo luogo, a valutare lo stigma sociale – nelle sue manifestazioni di ostracismo, rifiuto familiare, discriminazione nell’accesso al lavoro e alla vita comunitaria – come potenziale atto persecutorio, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 251/2007, nelle forme della discriminazione cumulativa che può privare la donna del diritto al lavoro, alla vita familiare, all’inserimento comunitario. L’omissione di ciascuno di questi passaggi è vizio di diritto censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., come avvenuto nell’ordinanza in esame. Non solo. La Corte ribadisce che l’attribuzione della reticenza della richiedente alla “vergogna per il lavoro sessuale in proprio” – senza alcun fondamento concreto che escluda l’assoggettamento a tratta – costituisce una motivazione “astratta e soggettiva” che non può prevalere sulle risultanze delle relazioni degli enti antitratta specializzati, i quali operano secondo le specifiche procedure previste dalle Linee Guida UNHCR e dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e costituiscono, pertanto, uno strumento istruttorio qualificato che il giudice non può semplicemente ignorare. CONCLUSIONE L’ordinanza n. 27205/2025 rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione triennale coerente che trasforma lo stigma del lavoro sessuale da elemento di contorno – rilevante al più per la protezione speciale – a fattore costitutivo del rischio persecutorio rilevante per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ciò che la Corte afferma, in definitiva, è che la vulnerabilità non si esaurisce con la fuga dalla rete criminale: essa sopravvive nel corpo sociale del paese di origine, nei pregiudizi culturali, nell’impossibilità concreta di ricostruire una vita dignitosa. Riconoscere questa forma di persecuzione diffusa e sistemica è non solo giuridicamente corretto – alla luce della nozione ampia di “atti persecutori” e di “particolare gruppo sociale” elaborata dalla normativa europea e dalle Linee Guida internazionali – ma costituisce la risposta più coerente con la funzione costituzionale della protezione internazionale, che è quella di garantire alle persone perseguitate la possibilità di condurre una vita libera proprio dal timore di persecuzione. Corte di Cassazione, ordinanza n. 27205 dell’11 ottobre 2025 Fonti giurisprudenziali richiamate: Cass. I Sez. Civ., ord. n. 676/2022; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 7283/2024; Cass. I Sez. Civ., ord. n. 27205/2025 (R.G. 3801/2025); Trib. Bologna, decreto 17.10.2024, n. 5979/2022 R.G.; Trib. Firenze, decreto 17.7.2024, n. 9362/2022 R.G.
Status di rifugiata a donna di origine Rom: l’esistenza di alcuni procedimenti penali non sono di ostacolo al riconoscimento
Il Tribunale di Roma riconosce lo status di rifugiata a donna di origine Bosniaca, ritenendo fondato il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio in Bosnia Erzegovina, a causa della sua appartenenza all’etnia Rom. Invero, la ricorrente, nata e cresciuta in Italia, sorella di cittadina italiana e con altri parenti in Italia regolarmente soggiornanti, assumeva nella propria domanda di protezione internazionale di temere persecuzioni nel proprio Paese, in virtù della propria origine etnica e per la circostanza di non essere mai vissuta nel proprio Paese di origine. Il Tribunale di Roma, valorizzando la tesi della difesa richiamava numerosi fonti nelle quali veniva sottolineata la criminalizzazione in Bosnia per i cittadini di etnia Rom, ex multis: “La criminalizzazione della diffamazione in Repubblica Srpska e le misure progressivamente più restrittive in tutto il Paese si sono riflesse in un posizionamento significativamente più basso nel World Press Freedom Index. I Rom e i rimpatriati dalla guerra in Bosnia hanno continuato a subire discriminazioni diffuse. Le condizioni di accoglienza per migranti e rifugiati sono migliorate. La negazione del genocidio e la glorificazione dei criminali di guerra condannati hanno continuato a persistere”. […] “I Rom continuavano a subire esclusione sociale e discriminazione. La maggior parte viveva in povertà cronica, in alloggi inadeguati e aveva un accesso limitato al lavoro formale o ai servizi pubblici, tra cui assistenza sanitaria e istruzione. Il Comitato CERD ha esortato le autorità ad adottare misure urgenti per affrontare la discriminazione razziale sistemica nei confronti dei Rom”. Ed ancora: “I diritti politici in Bosnia-Erzegovina dipendono in larga parte dall’origine etnica e dal luogo di residenza. Ebrei e rom sono costituzionalmente esclusi dalla presidenza e dall’appartenenza alla Camera dei Popoli, nonostante le sentenze della Corte EDU contrarie a tali disposizioni”. Per tali motivi, anche l’esistenza di alcuni procedimenti penali, secondo i giudicanti, non ostano al riconoscimento della forma più ampia di protezione internazionale, statuendo la Corte che “Le condanne penali riportate in passato dalla ricorrente e ancora in parte in fase di esecuzione non appaiono ostative al riconoscimento della protezione in quanto relative a condotte di furto risalenti ad anni addietro ed invero neppure nel provvedimento amministrativo di diniego si fa riferimento ad esse come ad un elemento impeditivo della protezione internazionale.” Per quanto sopra esposto, il Tribunale di Roma, riteneva che nel caso di specie ricorrevano “i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata per appartenenza ad un determinato gruppo sociale, donna di etnia rom.” Tribunale di Roma, decreto del 25 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento.
Status di rifugiato a richiedente asilo pakistano sostenitore del partito PTI
Il Tribunale di Roma ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino pakistano, sostenitore del partito PTI (Pakistan Tehreek e Insaf) guidato da Imran Khan. Il caso risulta di interesse sotto il profilo giuridico per l’approccio adottato dal Collegio in assenza di atti “che possano ricondurre ad una persecuzione diretta nei confronti del ricorrente”. Il Tribunale, infatti, dà atto che non sussistono elementi nel passato del richiedente che configurino un danno già subìto. Tuttavia, il Collegio ha operato un’analisi accurata basata sulle COI (Country of Origin Information) aggiornate, che ha permesso di delineare un quadro di rischio elevato in caso di rientro in Pakistan. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali: * L’identificazione politica: Anche se il ricorrente non è un membro organico del partito ma un semplice sostenitore, ciò che rileva è la “percezione” della sua posizione politica da parte delle autorità o dei gruppi avversi nel Paese d’origine. * Fondatezza e attualità del timore: Le informazioni sul Paese confermano un clima di forte repressione contro chiunque sia riconducibile all’opposizione politica del PTI. “In tale contesto“, si legge in sentenza, “il timore di essere esposto, in caso di rimpatrio, a ulteriori atti di violenza o intimidazione connessi, quantomeno in parte, alla sua identificazione politica appare fondato e attuale“. In definitiva, la sentenza ribadisce che lo status di rifugiato ha una funzione protettiva anche preventiva. La valutazione si sposta dunque dal fatto storico individuale alla probabilità oggettiva di subire persecuzioni future, rendendo le informazioni sul Paese d’origine, sia quelle rese dal ricorrente che quelle contenute nelle COI, il parametro decisivo per il giudizio di fondatezza. Tribunale di Roma, decreto del 22 febbraio 2026 Si ringrazia per la segnalazione e il commento la Dott.ssa Aicha Blasioli, responsabile dell’area Protezione Internazionale dell’APS Attiva Diritti. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Margherita Salerno. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Le “sporche frontiere” d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo
RESPINTI Le “sporche frontiere” d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo di Duccio Facchini e Luca Rondi Altreconomia, 2026, pp. 192 Testi di Caterina Bove, Anna Brambilla, Riccardo Gatti, Maurizio Veglio, Cristina Molfetta. ** La prefazione di Gianfranco Schiavone L’ASILO, DA DIRITTO A CONCESSIONE Questo prezioso libro ci aiuta a comprendere il drammatico cambiamento in termini di tenuta dello Stato di diritto