Da “trafficanti” a rifugiati politici: depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione del Tribunale di Napoli
AVV. MARTINA STEFANILE, AVV. ARMANDO CERVONE, AVV. TATIANA MONTELLA, AVV. STELLA
ARENA
Il Collegio napoletano a seguito dell’assoluzione pronunciata il 5 dicembre
2025, e depositata il 16 aprile 2026, nei confronti di quattro richiedenti asilo
(tre cittadini sudanesi e un cittadino ciadano) accusati di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina ex art. 12 TUI e detenuti presso il carcere di
Poggioreale per 17 mesi, ha pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi
dell’art. 530 co. 3 c.p.p., riconoscendo dunque lo “stato di necessità”.
Il Tribunale ha infatti accertato la sussistenza della condotta materiale
addebitata agli imputati, consistente nel pilotaggio e nella conduzione dei
natanti, ma ha contemporaneamente rilevato la totale mancanza dell’elemento
psicologico del reato, ossia il dolo di favorire l’ingresso “irregolare” di
altri soggetti sul territorio nazionale, il perseguimento di un profitto o un
legame strutturato con la rete dei trafficanti.
Nella sentenza si legge che:
“Gli stessi [imputati] erano stati costretti a tanto dai trafficanti di esseri
umani che hanno gestito il viaggio in Libia. In particolare dalla lettura dei
lunghi interrogatori si può percepire il percorso intrapreso da ciascuno di loro
dal loro paese di origini fino alla Libia località da cui, dietro l’esborso di
significative somme di denaro e dopo un periodo di segregazione riuscirono ad
imbarcarsi per l’Europa. In detta ultima fase fu loro imposto, anche a seguito
di pesanti intimidazioni, di condurre l’imbarcazione fino alla destinazione
finale. Manca qualsiasi elemento certo circa la sussistenza dell’elemento
psicologico del reato potendo trovare spazio alla luce dei significativi vuoti
probatori emersi in modo significativo la ricostruzione alternativa secondo cui
i predetti imputati effettivamente furono costretti ed obbligati dai trafficanti
di esseri umani a pilotare le due fatiscenti imbarcazioni. Invero ci si trovi di
fronte ad una situazione di impasse che induce il Collegio a ritenere che gli
imputati devono essere mandati assolti in quanto vi è un significativo dubbio,
in alcun modo risolvibile, che la condotta da loro posta in essere sia stato
indotta da una cogente situazione di stato di necessità generata a causa delle
violenza e/o minaccia patite ad opera di terzi soggetti presumibilmente
esponenti della organizzazione dedita al traffico di essere umani.
Pertanto essendo emerso un quadro probatorio non dotato di una significativa
gravità e convergenze utile a poter affermare che gli odierni imputati in modo
cosciente volontario e libero si sia determinati al trasporto, su fatiscenti
imbarcazioni, un significativo numero di migranti, gli stessi devono essere
mandati assolti, ai sensi dell’art. 530 co, 3 cpp, perchè il fatto non
costituisce reato in quanto è emerso il dubbio che la condotta sia stata posta
in essere in stato di necessità”.
A seguito dell’assoluzione, i quattro imputati richiedenti asilo, usciti dal
circuito penitenziario, hanno potuto portare avanti la domanda d’asilo avanzata
sin dal loro ingresso in Italia. La Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale di Napoli ha già definito alcune
delle quattro domande avanzate, riconoscendo loro lo status di rifugiato
politico, ovvero la massima forma di protezione internazionale prevista
dall’ordinamento.
Tribunale di Napoli, sentenza n. 10639 del 5 dicembre 2025 (depositata il 16
aprile 2026)