Geo Barents e Sea-Eye 5: altre due vittorie contro il decreto Piantedosi e l’illegittimità delle sanzioni

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, March 31, 2026

Altre due vittorie contro il governo Meloni e il decreto Piantedosi nelle aule di tribunale delle ONG impegnate nel soccorso civile. Nel primo caso, il Tribunale di Salerno ha annullato il terzo fermo amministrativo imposto alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere. Nel secondo, il Tribunale di Ragusa ha annullato le sanzioni inflitte alla Sea-Eye 5 dopo un’operazione di soccorso in acque internazionali. Si tratta di un’ennesima conferma, aula per aula, dell’illegittimità delle misure repressive adottate dal governo italiano nei confronti delle navi umanitarie che operano nel Mediterraneo centrale. Entrambe le vittorie hanno visto ASGI impegnata in prima fila nella ricerca di giustizia.

Il caso Geo Barents

Il fermo della Geo Barents era stato emesso nell’agosto 2024 nell’ambito delle misure previste dal Decreto Piantedosi (D.L. n. 1/2023), che obbliga le navi civili a raggiungere direttamente il porto assegnato dopo ogni salvataggio, vieta i salvataggi multipli senza autorizzazione e prevede sanzioni da 10 a 60 giorni di fermo, fino alla possibile confisca dell’imbarcazione. A settembre 2024 il tribunale ne aveva già disposto la sospensione in via cautelare, su ricorso di MSF.

La sentenza positiva del tribunale di Salerno è la terza decisione che ha riguardato la Geo Barents, accertando accertato l’illegittimità delle sanzioni inflitte. Quelle precedenti erano state emesse rispettivamente dal Tribunale di Genova e dalla Corte di Appello di Ancona.

Il tribunale campano, come spiega ASGI in una nota, ha fondato la propria decisione su due pilastri. Il primo riguarda l’onere della prova: i giudici hanno stabilito che “i fatti contestati agli odierni ricorrenti sono indimostrati in quanto si basano su e-mail allegate dalla difesa delle amministrazioni convenute che, però, non riportano alcun specifico e concreto elemento volto a suffragare l’addebito formulato con il verbale di accertamento“. In altri termini, è lo Stato a dover provare la violazione, non il contrario.

Il secondo principio riguarda il valore giuridico degli ordini impartiti dalla cosiddetta Guardia Costiera libica. Secondo il tribunale, le ingiunzioni di abbandonare la scena del naufragio non possono essere qualificate come legittimo coordinamento delle operazioni di soccorso, bensì come richieste “contrastanti con il carattere assoluto che connota, a livello internazionale, il dovere di soccorso a carico di tutti i comandanti delle navi“. La sentenza richiama esplicitamente la pronuncia della Corte Costituzionale n. 101/2025, ribadendo che non può essere sanzionata l’inosservanza di ordini che portino a violare obblighi di soccorso o a far sbarcare i naufraghi in luoghi non sicuri.

Tribunale di Salerno, sentenza n. 1818 del 23 marzo 2026

Le dichiarazioni di MSF

Soddisfazione, ma anche amarezza, nelle parole di Juan Matías Gil, capomissione di MSF: «Si tratta di un’altra sentenza che ribadisce il dovere di salvare vite in mare e mette in luce l’ostruzionismo sistematico delle autorità italiane nei confronti delle operazioni umanitarie di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Eppure, nonostante le ripetute vittorie in tribunale, gli operatori e le operatrici umanitari continuano a subire vessazioni amministrative e a essere criminalizzati, mentre le persone continuano ad annegare a causa delle politiche fallimentari dell’Europa in materia di migrazione e soccorso».

MSF è attiva dal 2015 nel Mediterraneo centrale con nove diverse imbarcazioni, avendo salvato complessivamente più di 94.200 persone. Tra giugno 2021 e novembre 2024, la Geo Barents ha soccorso oltre 12.600 persone. Nel dicembre 2024 MSF è stata costretta a sospendere le operazioni della nave, dopo anni di ostruzionismo normativo crescente. Dal novembre 2025 è tornata a operare con Oyvon, una piccola imbarcazione veloce che ha già soccorso 68 persone.

Il caso Sea-Eye 5

Con la sentenza n. 379 del 9 marzo 2026, il Tribunale di Ragusa ha annullato le sanzioni della Prefettura di Ragusa contro la nave Sea-Eye 5, dopo che questa aveva soccorso e tratto in salvo 62 persone in fuga dalla Libia, vittime di un naufragio in acque internazionali nell’area SAR libica.

La decisione, spiega ASGI, è particolarmente significativa non solo perché si affianca alle molte altre che hanno ritenuto illegittime sanzioni di questo tipo, ma anche perché interviene a seguito delle ultime modifiche alla normativa in materia, apportate dal D.L. 145/2024, convertito in L. 187/2024, che si innestano su un quadro normativo già modificato dal D.L. 1/2023.

Le autorità italiane avevano sanzionato la Sea-Eye 5 perché il comandante aveva classificato tutti i naufraghi come persone “vulnerabili”, per le quali era necessario uno sbarco nel più breve tempo possibile nel porto di Pozzallo. A fronte di tale valutazione, il MRCC italiano pretendeva dal comandante una distinzione tra casi ritenuti vulnerabili – da fare sbarcare a Pozzallo – e casi ritenuti non vulnerabili – da trasportare fino al molto più lontano porto di Taranto. Una scelta che il comandante ha ritenuto concretamente impossibile da effettuare senza mettere a rischio i diritti e la sicurezza delle persone a bordo.

Il tribunale ha stabilito che la scelta del comandante, anche quando contraria alle indicazioni dell’autorità competente, non può essere di per sé sanzionata: farlo «equivarrebbe ad affermare che il comandante di una nave – l’unico ad avere esperienza diretta e ravvicinata della complessiva situazione di bordo – non avrebbe la possibilità di palesare le concrete difficoltà pratiche di eseguire una data indicazione, e che, nell’ambito dell’attività di coordinamento, lo stesso sarebbe costretto ad eseguire passivamente le indicazioni ricevute, senza la possibilità di un dialogo in contraddittorio che gli consentirebbe di condurre a termine le operazioni di salvataggio in sicurezza».

La pronuncia si allinea alla Regola 34/Cap. V della Convenzione SOLAS, secondo la quale nessuno può ostacolare o limitare il comandante dal prendere qualsiasi decisione che, secondo il suo giudizio professionale, sia necessaria per la sicurezza della vita in mare. La valutazione del comandante della Sea-Eye 5 deve pertanto ritenersi legittima, sino a quando non sia dimostrato che tale decisione sia palesemente arbitraria.

Tribunale di Ragusa, sentenza n. 79 del 9 marzo 2026

Un quadro giurisprudenziale ormai consolidato

Le sentenze di Salerno e Ragusa si inseriscono in un quadro giurisprudenziale ormai consolidato – che include, tra le altre, quella della Corte d’Appello di Catanzaro sulla Humanity 1 – e che continua a smentire sistematicamente le misure repressive del governo italiano contro le navi umanitarie.

L’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), nel commentare le sentenze, sottolinea come la legislazione italiana in materia determini un’evidente criminalizzazione delle attività solidaristiche portate avanti da imbarcazioni private, in contrasto con le norme sovranazionali in tema di libertà di navigazione e obblighi di soccorso in mare, e ne chiede l’abrogazione immediata, valorizzando invece il contributo che la flotta civile offre al sistema globale di ricerca e soccorso.