
Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo
Progetto Melting Pot Europa - Monday, February 9, 2026Italia
Lombardia
Giurisprudenza italiana
Decreto flussi
Guida legislativa
Contratto di soggiorno e mod UNILAV
Avv. Michele Pizzi (Monza)
L’ordinanza cautelare emessa dal TAR di Milano, 3ª sezione, riguarda un ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del nulla osta, motivato dalla mancata trasmissione del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto entro 8 giorni dal caricamento sul Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (ai sensi dell’art. 22, comma 6, del TUI).

L’ordinanza è interessante sotto diversi profili:
- Ritiene che il mancato rispetto del termine di otto giorni sia in parte imputabile all’Amministrazione in quanto tale termine “… decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale (e non dall’invio del modello di contratto di soggiorno da parte dell’Amministrazione)”;
- Afferma espressamente che “…un eventuale ritardo imputabile al datore di lavoro non possa pregiudicare la posizione del lavoratore ricorrente, anche tenuto conto del fatto che è stato comunque inviato – entro un congruo lasso di tempo – il contratto di soggiorno dallo stesso sottoscritto, dovendosi ritenere quindi dimostrata la corrispondenza tra l’ingresso autorizzato e l’effettiva instaurazione del rapporto di la, sia dipeso anche dal ritardo con cui la Prefettura ha inviato il contratto di soggiorno da sottoscrivere”;
- Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.