Nulla osta ex art. 42, co. 2, d.l. 73/2022: obblighi istruttori e difetto di motivazione nel provvedimento di revoca
Un’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione
prima – che accoglie un’istanza cautelare relativa ai “nuovi” nulla osta
all’ingresso di lavoratori stranieri (art. 42, co. 2, d.l. 73/2022), emanati
senza una preventiva verifica circa l’eventuale sussistenza di elementi
ostativi.
Nel caso di specie, il nulla osta era stato rilasciato nonostante la già
intervenuta condanna del datore di lavoro, circostanza che rendeva quest’ultimo
inidoneo alla stipula del contratto. Il lavoratore, dopo aver ottenuto il visto
di ingresso dalla competente Ambasciata su istanza del datore, era giunto in
Italia; solo dopo molti mesi gli veniva tuttavia notificato il provvedimento di
revoca del nulla osta.
Il Collegio, in sede cautelare, non ha approfondito le censure sollevate di
illegittimità costituzionale dell’art. 42, co. 2, d.l. 73/2022 e di violazione
del principio di legittimo affidamento, ma si è concentrato su due profili:
* il difetto di motivazione, poiché l’Amministrazione aveva utilizzato un mero
modulo prestampato senza individuare la fattispecie concreta;
* il difetto istruttorio, atteso che – nel caso in esame – l’impossibilità di
stipulare il contratto (per la condanna già esistente a carico del datore
prima dell’emanazione del nulla osta) imponeva alla P.A. l’onere di valutare
ogni altra possibilità, comprese eventuali alternative occupazionali per il
lavoratore.
T.A.R. per il Piemonte, ordinanza n. 266 del 26 giugno 2025
Si ringrazia l’avv. Pasquale Franco De Rosa per la segnalazione e il commento.