Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo
L’ordinanza cautelare emessa dal TAR di Milano, 3ª sezione, riguarda un ricorso
avverso il provvedimento di rifiuto del nulla osta, motivato dalla mancata
trasmissione del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto entro 8 giorni
dal caricamento sul Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione (ai sensi dell’art. 22, comma 6, del TUI).
L’ordinanza è interessante sotto diversi profili:
1. Ritiene che il mancato rispetto del termine di otto giorni sia in parte
imputabile all’Amministrazione in quanto tale termine “… decorre dalla data
di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale (e non
dall’invio del modello di contratto di soggiorno da parte
dell’Amministrazione)”;
2. Afferma espressamente che “…un eventuale ritardo imputabile al datore di
lavoro non possa pregiudicare la posizione del lavoratore ricorrente, anche
tenuto conto del fatto che è stato comunque inviato – entro un congruo lasso
di tempo – il contratto di soggiorno dallo stesso sottoscritto, dovendosi
ritenere quindi dimostrata la corrispondenza tra l’ingresso autorizzato e
l’effettiva instaurazione del rapporto di la, sia dipeso anche dal ritardo
con cui la Prefettura ha inviato il contratto di soggiorno da
sottoscrivere”;
3. Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina
all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento
espresso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
T.A.R. per la Lombardia, ordinanza del 22 dicembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.