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Sospeso il rifiuto del nulla osta per contratto di soggiorno tardivo
L’ordinanza cautelare emessa dal TAR di Milano, 3ª sezione, riguarda un ricorso avverso il provvedimento di rifiuto del nulla osta, motivato dalla mancata trasmissione del contratto di soggiorno debitamente sottoscritto entro 8 giorni dal caricamento sul Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione (ai sensi dell’art. 22, comma 6, del TUI). L’ordinanza è interessante sotto diversi profili: 1. Ritiene che il mancato rispetto del termine di otto giorni sia in parte imputabile all’Amministrazione in quanto tale termine “… decorre dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale (e non dall’invio del modello di contratto di soggiorno da parte dell’Amministrazione)”; 2. Afferma espressamente che “…un eventuale ritardo imputabile al datore di lavoro non possa pregiudicare la posizione del lavoratore ricorrente, anche tenuto conto del fatto che è stato comunque inviato – entro un congruo lasso di tempo – il contratto di soggiorno dallo stesso sottoscritto, dovendosi ritenere quindi dimostrata la corrispondenza tra l’ingresso autorizzato e l’effettiva instaurazione del rapporto di la, sia dipeso anche dal ritardo con cui la Prefettura ha inviato il contratto di soggiorno da sottoscrivere”; 3. Sospende l’efficacia del provvedimento impugnato e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. T.A.R. per la Lombardia, ordinanza del 22 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.
Status di rifugiata alla richiedente nigeriana per la sussistenza degli indici tipici della tratta
La donna aveva già raccontato in sede di audizione avanti la competente Commissione territoriale di essere vittima tratta poiché rinchiusa, durante i mesi trascorsi in Libia, in una connection house e qui costretta alla prostituzione. Tuttavia, la Commissione non l’ha ritenuta credibile. Di diverso avviso invece il Tribunale secondo il quale: “(…) ritiene il Collegio di non condividere il giudizio della Commissione Territoriale, dal momento che le dichiarazioni della ricorrente, valutate alla luce dei principi di interpretazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, in realtà confermano la sussistenza e il fondato rischio di atti persecutori, compresa la possibile ed anzi verosimile ricaduta nelle maglie dei trafficanti per le ragioni che si diranno. Non si condividono le contestazioni di genericità e scarsa verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, che invece appaiono precise e coerenti con le fonti istituzionali e con i criteri indicativi della tratta. Si sottolinea inoltre che le plurime dichiarazioni rese negli anni in diversi contesti e innanzi a diverse autorità non hanno mai fatto emergere contraddizioni o circostanze inverosimili, ma anzi sono state sempre coerenti e dettagliate. Va soltanto chiarito, a questo ultimo proposito, che nessuna perplessità può derivare dal fatto che la narrazione si sia arricchita progressivamente e non sia apparsa fin dall’inizio completa, determinando la necessità di due ulteriori audizioni. In presenza di vicende profondamente traumatiche, come quelle narrate dalla richiedente, è necessario adottare un approccio che tenga conto della condizione di vulnerabilità derivante dalle esperienze subite, senza pretendere una esposizione immediata, perfetta e lineare dei fatti.” Il Tribunale ha poi valutato la sussistenza degli indici tipici della tratta, e cioè: * la storia familiare; * la strategia di reclutamento; * la presenza di un rito magico cui la vittima si sente avvinta; * le fasi di pianificazione del viaggio; * lo sfruttamento nel Paese di transito o di destinazione; * la presenza di un debito da ripagare a mezzo di un lavoro illecito. Il conseguente accertamento della condizione di vulnerabilità della richiedente (il rientro in Nigeria la esporrebbe ad un elevato rischio di re-trafficking) ha quindi portato il Tribunale a ritenere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e degli arti. 7 e 8 del D.Lgs 251/07. Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale