Veneto, l’assegnazione delle case popolari in base alla durata della residenza è discriminatoria

Progetto Melting Pot Europa - Friday, January 23, 2026

La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello della Regione Veneto e del Comune di Venezia, ordinando alle amministrazioni di modificare bando ERP e legge regionale veneta. Lo rende noto ASGI, l’associazione Razzismo Stop e Sunia Federazione di Padova.

Nel 2022, le tre organizzazioni e tre cittadini stranieri avevano impugnato il bando per le case popolari del Comune di Venezia che tra i criteri di assegnazione dei punteggi prevedeva, come statuito dalla Legge Regionale Veneta, l’attribuzione di fino a 7 punti per chi avesse la residenza anagrafica o l’attività lavorativa in Veneto da più di 10 anni, e fino a 8 punti per chi fosse residente o lavorasse nel Comune di Venezia da più di 15 anni. Il Tribunale di Padova aveva accolto le richieste dei ricorrenti e aveva dichiarato questo criterio illegittimo.

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Con la sentenza pubblicata il 21 gennaio, la Corte di Appello, spiegano le associazioni, ha confermato sostanzialmente quanto già stabilito in primo grado e più recentemente dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/2026: l’utilizzo della residenza (o attività lavorativa) pregressa come criterio per l’assegnazione dei punteggi per le graduatorie ERP non è legittimo se slegato da qualsivoglia considerazione sul bisogno dei richiedenti.

«La Corte ha infatti rilevato come il sistema di punteggi della Regione Veneto rischia concretamente di far prevalere la sola durata della residenza su tutti gli indicatori di bisogno abitativo. Nelle sue motivazioni, ha evidenziato come una persona anziana con invalidità grave e reddito bassissimo (11 punti) possa essere sopravanzata in graduatoria da chi semplicemente risiede in Veneto da oltre 30 anni (12 punti), anche in assenza di qualsiasi stato di bisogno.

Ancora più evidente il caso del Comune di Venezia, dove i punteggi aggiuntivi per residenza comunale (fino a 8 punti) si cumulano con quelli regionali (fino a 7 punti), consentendo di raggiungere 15 punti per la sola residenza. Come rilevato dalla Corte, questo significa che “una coppia di mezza età senza figli, con residenza anagrafica o attività lavorativa in Veneto da oltre 30 anni” potrebbe sopravanzare “un nucleo familiare di nuova formazione con figli minori di età superiore a quattro anni, in alloggio sovraffollato, in coabitazione con altro o più nuclei familiari” che raggiunge al massimo 10 punti».

La Corte, sottolineano le organizzazioni, ha pertanto accertato il carattere discriminatorio delle previsioni del bando e della legge regionale, e ha ordinato la rimozione della discriminazione. Adesso il Comune di Venezia dovrà emanare un nuovo bando per le assegnazioni non ancora definite, e la Regione sarà tenuta a presentare un piano di rimozione della discriminazione entro i prossimi 60 giorni.

Confermata anche la condanna del Tribunale in primo grado, della Regione Veneto e del Comune di Venezia al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle tre associazioni ricorrenti, riconoscendo la loro funzione istituzionale di tutela dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità.

La sentenza si pone in continuità con la giurisprudenza costituzionale e di merito ormai consolidata in materia di accesso agli alloggi pubblici, ribadendo che l’edilizia residenziale pubblica deve rispondere effettivamente ai bisogni delle persone in condizione di fragilità, indipendentemente dalla loro storia migratoria, non potendo mai diventare criterio determinante o prevalente nell’accesso a un servizio sociale essenziale come quello dell’abitazione.

Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026