Veneto, l’assegnazione delle case popolari in base alla durata della residenza è discriminatoria
La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello della Regione Veneto e del
Comune di Venezia, ordinando alle amministrazioni di modificare bando ERP e
legge regionale veneta. Lo rende noto ASGI, l’associazione Razzismo Stop e Sunia
Federazione di Padova.
Nel 2022, le tre organizzazioni e tre cittadini stranieri avevano impugnato il
bando per le case popolari del Comune di Venezia che tra i criteri di
assegnazione dei punteggi prevedeva, come statuito dalla Legge Regionale Veneta,
l’attribuzione di fino a 7 punti per chi avesse la residenza anagrafica o
l’attività lavorativa in Veneto da più di 10 anni, e fino a 8 punti per chi
fosse residente o lavorasse nel Comune di Venezia da più di 15 anni. Il
Tribunale di Padova aveva accolto le richieste dei ricorrenti e aveva dichiarato
questo criterio illegittimo.
Giurisprudenza italiana/Guida legislativa
IL TRIBUNALE DI PADOVA “CANCELLA” IN TUTTA LA REGIONE GLI ANNI DI RESIDENZA PER
ACCEDERE ALLE CASE POPOLARI: GRADUATORIE DA RIFARE
Tribunale di Padova, sentenza del 2 gennaio 2025
ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
7 Gennaio 2025
Con la sentenza pubblicata il 21 gennaio, la Corte di Appello, spiegano le
associazioni, ha confermato sostanzialmente quanto già stabilito in primo grado
e più recentemente dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/2026: l’utilizzo
della residenza (o attività lavorativa) pregressa come criterio per
l’assegnazione dei punteggi per le graduatorie ERP non è legittimo se slegato da
qualsivoglia considerazione sul bisogno dei richiedenti.
«La Corte ha infatti rilevato come il sistema di punteggi della Regione Veneto
rischia concretamente di far prevalere la sola durata della residenza su tutti
gli indicatori di bisogno abitativo. Nelle sue motivazioni, ha evidenziato come
una persona anziana con invalidità grave e reddito bassissimo (11 punti) possa
essere sopravanzata in graduatoria da chi semplicemente risiede in Veneto da
oltre 30 anni (12 punti), anche in assenza di qualsiasi stato di bisogno.
Ancora più evidente il caso del Comune di Venezia, dove i punteggi aggiuntivi
per residenza comunale (fino a 8 punti) si cumulano con quelli regionali (fino a
7 punti), consentendo di raggiungere 15 punti per la sola residenza. Come
rilevato dalla Corte, questo significa che “una coppia di mezza età senza figli,
con residenza anagrafica o attività lavorativa in Veneto da oltre 30 anni”
potrebbe sopravanzare “un nucleo familiare di nuova formazione con figli minori
di età superiore a quattro anni, in alloggio sovraffollato, in coabitazione con
altro o più nuclei familiari” che raggiunge al massimo 10 punti».
La Corte, sottolineano le organizzazioni, ha pertanto accertato il carattere
discriminatorio delle previsioni del bando e della legge regionale, e ha
ordinato la rimozione della discriminazione. Adesso il Comune di Venezia dovrà
emanare un nuovo bando per le assegnazioni non ancora definite, e la Regione
sarà tenuta a presentare un piano di rimozione della discriminazione entro i
prossimi 60 giorni.
Confermata anche la condanna del Tribunale in primo grado, della Regione Veneto
e del Comune di Venezia al risarcimento del danno non patrimoniale in favore
delle tre associazioni ricorrenti, riconoscendo la loro funzione istituzionale
di tutela dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità.
La sentenza si pone in continuità con la giurisprudenza costituzionale e di
merito ormai consolidata in materia di accesso agli alloggi pubblici, ribadendo
che l’edilizia residenziale pubblica deve rispondere effettivamente ai bisogni
delle persone in condizione di fragilità, indipendentemente dalla loro storia
migratoria, non potendo mai diventare criterio determinante o prevalente
nell’accesso a un servizio sociale essenziale come quello dell’abitazione.
Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026