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Registrazione del contratto di convivenza: il sindaco in qualità di ufficiale di Governo, è l’unico legittimato passivo
Il Tribunale di Napoli, accogliendo due ricorsi avverso il diniego di registrazione di contratti di convivenza da parte dei Comuni di Napoli e Pozzuoli, ha chiarito la questione relativa al soggetto legittimato passivo e alla notificazione. L’avvocatura comunale si era costituita chiedendo di accertare il difetto di notificazione del ricorso introduttivo e il difetto di legittimazione passiva del Comune in favore del Ministero dell’Interno, per agire il Sindaco come mero delegato dello Stato nelle funzioni di tenuta dei registri di stato civile e anagrafe.  Il Tribunale ha rigettato le eccezioni dell’Avvocatura comunale e ha chiarito che la delega al sindaco delle funzioni governative in materia di anagrafe trasferisce su questi sia il potere di adottare gli atti che la legittimazione processuale attiva e passiva. Il Ministero dell’Interno pertanto non è legittimato passivo diretto nè litisconsorte necessario ma ha un potere di indirizzo e vigilanza (art. 9, D.P.R. 396/2000) che realizza tipicamente nelle forme della circolare. Conseguentemente, rispetto alla notificazione, il Tribunale osserva che è correttamente effettuata presso la Casa Comunale. Infatti il Sindaco, anche quando agisce come ufficiale di Governo, non è difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, in base all’art. 1 R.D. 1611/1933. 1) Tribunale di Napoli, ordinanza del 16 dicembre 2025 2) Tribunale di Napoli, ordinanza del 16 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanite per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al patto o contratto di convivenza
Veneto, l’assegnazione delle case popolari in base alla durata della residenza è discriminatoria
La Corte d’Appello di Venezia ha rigettato l’appello della Regione Veneto e del Comune di Venezia, ordinando alle amministrazioni di modificare bando ERP e legge regionale veneta. Lo rende noto ASGI, l’associazione Razzismo Stop e Sunia Federazione di Padova. Nel 2022, le tre organizzazioni e tre cittadini stranieri avevano impugnato il bando per le case popolari del Comune di Venezia che tra i criteri di assegnazione dei punteggi prevedeva, come statuito dalla Legge Regionale Veneta, l’attribuzione di fino a 7 punti per chi avesse la residenza anagrafica o l’attività lavorativa in Veneto da più di 10 anni, e fino a 8 punti per chi fosse residente o lavorasse nel Comune di Venezia da più di 15 anni. Il Tribunale di Padova aveva accolto le richieste dei ricorrenti e aveva dichiarato questo criterio illegittimo. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa IL TRIBUNALE DI PADOVA “CANCELLA” IN TUTTA LA REGIONE GLI ANNI DI RESIDENZA PER ACCEDERE ALLE CASE POPOLARI: GRADUATORIE DA RIFARE Tribunale di Padova, sentenza del 2 gennaio 2025 ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 7 Gennaio 2025 Con la sentenza pubblicata il 21 gennaio, la Corte di Appello, spiegano le associazioni, ha confermato sostanzialmente quanto già stabilito in primo grado e più recentemente dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/2026: l’utilizzo della residenza (o attività lavorativa) pregressa come criterio per l’assegnazione dei punteggi per le graduatorie ERP non è legittimo se slegato da qualsivoglia considerazione sul bisogno dei richiedenti. «La Corte ha infatti rilevato come il sistema di punteggi della Regione Veneto rischia concretamente di far prevalere la sola durata della residenza su tutti gli indicatori di bisogno abitativo. Nelle sue motivazioni, ha evidenziato come una persona anziana con invalidità grave e reddito bassissimo (11 punti) possa essere sopravanzata in graduatoria da chi semplicemente risiede in Veneto da oltre 30 anni (12 punti), anche in assenza di qualsiasi stato di bisogno. Ancora più evidente il caso del Comune di Venezia, dove i punteggi aggiuntivi per residenza comunale (fino a 8 punti) si cumulano con quelli regionali (fino a 7 punti), consentendo di raggiungere 15 punti per la sola residenza. Come rilevato dalla Corte, questo significa che “una coppia di mezza età senza figli, con residenza anagrafica o attività lavorativa in Veneto da oltre 30 anni” potrebbe sopravanzare “un nucleo familiare di nuova formazione con figli minori di età superiore a quattro anni, in alloggio sovraffollato, in coabitazione con altro o più nuclei familiari” che raggiunge al massimo 10 punti». La Corte, sottolineano le organizzazioni, ha pertanto accertato il carattere discriminatorio delle previsioni del bando e della legge regionale, e ha ordinato la rimozione della discriminazione. Adesso il Comune di Venezia dovrà emanare un nuovo bando per le assegnazioni non ancora definite, e la Regione sarà tenuta a presentare un piano di rimozione della discriminazione entro i prossimi 60 giorni. Confermata anche la condanna del Tribunale in primo grado, della Regione Veneto e del Comune di Venezia al risarcimento del danno non patrimoniale in favore delle tre associazioni ricorrenti, riconoscendo la loro funzione istituzionale di tutela dei diritti delle persone in condizioni di vulnerabilità. La sentenza si pone in continuità con la giurisprudenza costituzionale e di merito ormai consolidata in materia di accesso agli alloggi pubblici, ribadendo che l’edilizia residenziale pubblica deve rispondere effettivamente ai bisogni delle persone in condizione di fragilità, indipendentemente dalla loro storia migratoria, non potendo mai diventare criterio determinante o prevalente nell’accesso a un servizio sociale essenziale come quello dell’abitazione. Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 95 del 21 gennaio 2026
Cittadinanza: il TAR annulla il diniego e riconosce la piena validità della residenza fittizia
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si esprime su un tema sempre più ricorrente nei procedimenti di cittadinanza: la cosiddetta “residenza fittizia”. Il caso riguarda il diniego per l’inammissibilità dichiarato dalla Prefettura di Roma a un cittadino richiedente cittadinanza ai sensi dell’art. 9, lett. f) della l. 91/1992, ritenendo che l’iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale non provasse una reale presenza sul territorio né un adeguato livello di integrazione. Inoltre, il diniego fondava un’ulteriore motivazione nella presunta insufficienza dei redditi dichiarati negli anni 2020 e 2021. Il TAR chiarisce anzitutto un punto cruciale: l’utilizzo della residenza fittizia non può essere interpretato come un indizio, di per sé, di mancata integrazione o di assenza dal territorio nazionale. Richiamando il quadro normativo – dalla legge anagrafica alla circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015 – il Tribunale ribadisce che l’iscrizione presso indirizzi virtuali è uno strumento pienamente previsto dall’ordinamento per garantire l’esercizio dei diritti fondamentali alle persone senza fissa dimora, inclusi gli stranieri regolarmente soggiornanti. L’anagrafe, anche quando registra una “via fittizia”, attesta comunque una situazione di legalità della residenza, poiché la legge attribuisce rilevanza proprio all’iscrizione anagrafica come criterio di verifica del radicamento. La “residenza fittizia” pertanto deve ritenersi equiparabile alla residenza “reale” per accedere ai principali diritti derivanti da quest’ultima (diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, a rinnovare la carta d’identità, il diritto a prestazioni previdenziali, il diritto di voto etc.). La Prefettura, secondo i giudici, ha introdotto un’interpretazione priva di base normativa, che rischia di creare disparità territoriali e di scardinare la funzione stessa delle residenze virtuali. Il diniego, infatti, ha applicato un automatismo errato, ossia che “la residenza fittizia rappresenti una assenza di integrazione“. Il TAR respinge questo metodo e precisa che eventuali abusi o elusioni devono essere accertati caso per caso, con istruttorie accurate e motivate. Sul profilo reddituale, il TAR rileva un’ulteriore carenza istruttoria. La Prefettura aveva segnalato una presunta insufficienza dei redditi relativi agli anni 2020 e 2021. Tuttavia, nella propria memoria difensiva la stessa amministrazione riconosce che, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e compensando i redditi delle diverse annualità, il requisito risulta soddisfatto. Inoltre, la flessione del reddito nel biennio pandemico non può essere considerata un elemento ostativo senza una specifica valutazione del contesto eccezionale. Alla luce di tutto ciò, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento, imponendo alla Prefettura un nuovo esame dell’istanza conforme ai principi espressi. La decisione ha rilievo significativo: afferma la piena legittimità della residenza fittizia come modalità di iscrizione anagrafica e ne vieta l’uso come presunzione negativa automatica nei procedimenti di cittadinanza. Inoltre, richiama le amministrazioni a un dovere di istruttoria rigoroso, soprattutto quando si valutano oscillazioni reddituali legate a eventi straordinari come la pandemia. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20649 del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Antonella Consono per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative alla cittadinanza italiana