
Richiedente asilo e pericolosità sociale: non convalidato il trattenimento per assenza di “elementi oggettivi”
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, January 22, 2026Il caso riguarda un cittadino albanese trattenuto dalla Questura di Perugia presso il CPR di Gorizia ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento di trattenimento era motivato dalla presunta pericolosità sociale del richiedente – fondata su precedenti penali e di polizia -, dal rischio di fuga e da presunte false attestazioni sulle generalità, in ragione della presentazione, tramite il difensore e a mezzo PEC, di una domanda reiterata di protezione internazionale.
Il decreto in commento è molto importante perché in tali casi la gran parte dei giudici che si occupano delle convalide per i trattenimenti per pericolosità sociale convalidano a priori non operando nessun vaglio, affidandosi a ciò che dice l’amministrazione che non produce mai la prova così come statuito dalle norme e dalla giurisprudenza.
Il cittadino veniva dunque condotto presso il CPR di Gorizia e trattenuto per l’intera durata dell’esame della domanda di protezione internazionale, previa richiesta di convalida del provvedimento.
La difesa tempestivamente depositava una memoria dove forniva la prova dei legami familiari, la sussistenza di un contratto di lavoro, forniva la sentenza di assoluzione del Tribunale di Perugia dall’accusa dei maltrattamenti in famiglia, la sentenza del Tribunale per i Minorenni dove ordinava il rientro presso il nucleo del padre dei minori valutando il percorso positivo, l’ordinanza della messa alla prova nell’unico procedimento penale pendente e, quindi si opponeva alla convalida facendo presente che si trattava di un richiedente primario e che stante l’assenza di pericolosità nell’attualità e del rischio di fuga egli aveva diritto a permanere da uomo libero per esaminare la domanda reiterata.
La Corte di Appello di Perugia all’esito della discussione in camera di consiglio non convalidava il trattenimento adottando un provvedimento che è un vero trattato in quanto evidenza i criteri di valutazione in caso di trattenimento del soggetto richiedente c.p. primario e gli elementi di riscontro della dedotta pericolosità sociale devono infatti essere oggettivi e non affidati a meri sospetti o illazioni.
Corte di Appello di Perugia, decreto del 22 settembre 2025Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.