
Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, January 20, 2026Una decisione del T.A.R. Bari in materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri, ha chiarito che il rifiuto automatico generato dal sistema informatico per mancata conferma della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro entro il termine di sette giorni, previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998, deve considerarsi illegittimo qualora il datore di lavoro, pur riscontrando difficoltà tecniche di accesso al portale telematico, abbia manifestato in modo inequivocabile e tempestivo la persistenza del proprio interesse attraverso un canale di comunicazione ufficiale alternativo, quale la Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’automatismo procedurale, sebbene funzionale alla gestione di flussi massivi, non può prevalere sui principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, leale collaborazione e soccorso istruttorio, i quali impongono all’Amministrazione di valutare le circostanze reali del caso di specie.
Di conseguenza, ricevuta una comunicazione formale che attesti la volontà di procedere all’assunzione prima dell’adozione formale del diniego, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di intervenire sulla procedura informatica per considerare valida la conferma, superando la rigidità della c.d. “decisione algoritmica” che non può sostituire la necessaria valutazione umana “riserva di umanità”.
La finalità della norma, volta a contrastare fenomeni elusivi e a verificare l’attualità dell’interesse, è infatti pienamente soddisfatta quando la conferma, seppur con modalità diverse da quelle previste dal sistema, perviene all’Amministrazione entro il termine stabilito.
Breve descrizione del fatto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società avverso il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari aveva rifiutato una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero.
La vicenda si sviluppa come segue:
- La società ricorrente aveva presentato domanda di nulla osta, la cui istruttoria si era conclusa con esito positivo in data 31 ottobre 2025, avendo l’Amministrazione accertato la sussistenza dei requisiti richiesti.
- In data 10 novembre 2025, il sistema informatico ministeriale inviava alla società la richiesta di confermare, entro sette giorni, la propria volontà di procedere all’assunzione, come previsto dalla normativa di settore (art. 22, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286/98).
- Nell’ultimo giorno utile per la conferma (17 novembre 2025), la società riscontrava difficoltà tecniche che le impedivano di accedere al portale telematico per completare la procedura.
- Per ovviare al problema e manifestare la propria intenzione, nella stessa data del 17 novembre 2025, la società inviava una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) sia alla Prefettura che all’Ambasciata, confermando in modo esplicito e inequivocabile la volontà di assumere il lavoratore.
- Nonostante tale comunicazione, il giorno successivo (18 novembre 2025), il sistema informatico, non avendo registrato la conferma tramite il portale, generava in automatico un provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta.
- La società ha quindi impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, sostenendo che la propria volontà era stata chiaramente e tempestivamente manifestata, sebbene con un mezzo diverso da quello telematico a causa di un impedimento tecnico.
Si ringrazia l’Avv. Kristina Blushi per la segnalazione e il commento.