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Decreto flussi: due ordinanze cautelari del TAR Veneto su nulla osta e diniego di visto di ingresso
Il Tribunale Amministrazione Regionale per il Veneto è intervenuto con due importanti ordinanze cautelari in materia di ingresso per lavoro, affrontando sia il tema della gestione procedimentale da parte delle amministrazioni sia quello della competenza territoriale nei giudizi connessi. 1. REVOCA DEL NULLA OSTA E DECISIONI ALGORITMICHE Con una prima ordinanza, adottata su ricorso del datore di lavoro contro la Prefettura, il TAR ha sospeso la revoca del nulla osta, ordinando la rinnovazione dell’invio dei codici di conferma. Nel caso di specie, i codici erano stati trasmessi a un indirizzo PEC non più attivo, con la conseguenza che il termine di sette giorni per la conferma risultava inutilmente decorso. Circostanza, questa, che era stata tempestivamente segnalata dal consulente del lavoro, il quale aveva anche indicato il nuovo indirizzo PEC dell’impresa, senza tuttavia ricevere riscontro dall’Amministrazione. Il TAR ha ribadito principi di particolare rilievo, affermando che: * l’invio dei codici a una PEC inattiva non può far decorrere validamente il termine perentorio; * la comunicazione inserita nel Portale Servizi ALI, priva dei codici necessari, non è idonea a sostituire tale invio; * la revoca è stata adottata prima dello spirare del termine utile; * soprattutto, l’Amministrazione non ha indicato alcuna base normativa che consenta, nel rispetto del principio di “legalità algoritmica”, una gestione automatizzata del procedimento fino all’adozione di una decisione amministrativa. Il Collegio richiama espressamente la pronuncia T.A.R. Veneto, Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845, valorizzando il limite all’automazione nei procedimenti amministrativi. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 20 del 15 gennaio 2026 2. DINIEGO DI VISTO E COMPETENZA TERRITORIALE Con una seconda ordinanza, pronunciata su ricorso del lavoratore contro l’Ambasciata, il TAR Veneto ha affermato la propria competenza territoriale, escludendo quella del TAR Lazio. Il Collegio ha ritenuto che il diniego di visto costituisca un atto meramente consequenziale alla revoca del nulla osta, già impugnata dal datore di lavoro davanti allo stesso TAR Veneto. Da ciò deriva la connessione tra i due giudizi e la conseguente attrazione della competenza presso il medesimo giudice. T.A.R. per il Veneto, ordinanza n. 43 del 15 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC
Una decisione del T.A.R. Bari in materia di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri, ha chiarito che il rifiuto automatico generato dal sistema informatico per mancata conferma della volontà di assunzione da parte del datore di lavoro entro il termine di sette giorni, previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998, deve considerarsi illegittimo qualora il datore di lavoro, pur riscontrando difficoltà tecniche di accesso al portale telematico, abbia manifestato in modo inequivocabile e tempestivo la persistenza del proprio interesse attraverso un canale di comunicazione ufficiale alternativo, quale la Posta Elettronica Certificata (PEC). L’automatismo procedurale, sebbene funzionale alla gestione di flussi massivi, non può prevalere sui principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon andamento, leale collaborazione e soccorso istruttorio, i quali impongono all’Amministrazione di valutare le circostanze reali del caso di specie. Di conseguenza, ricevuta una comunicazione formale che attesti la volontà di procedere all’assunzione prima dell’adozione formale del diniego, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di intervenire sulla procedura informatica per considerare valida la conferma, superando la rigidità della c.d. “decisione algoritmica” che non può sostituire la necessaria valutazione umana “riserva di umanità”. La finalità della norma, volta a contrastare fenomeni elusivi e a verificare l’attualità dell’interesse, è infatti pienamente soddisfatta quando la conferma, seppur con modalità diverse da quelle previste dal sistema, perviene all’Amministrazione entro il termine stabilito. BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società avverso il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari aveva rifiutato una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero. La vicenda si sviluppa come segue: 1. La società ricorrente aveva presentato domanda di nulla osta, la cui istruttoria si era conclusa con esito positivo in data 31 ottobre 2025, avendo l’Amministrazione accertato la sussistenza dei requisiti richiesti. 2. In data 10 novembre 2025, il sistema informatico ministeriale inviava alla società la richiesta di confermare, entro sette giorni, la propria volontà di procedere all’assunzione, come previsto dalla normativa di settore (art. 22, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286/98). 3. Nell’ultimo giorno utile per la conferma (17 novembre 2025), la società riscontrava difficoltà tecniche che le impedivano di accedere al portale telematico per completare la procedura. 4. Per ovviare al problema e manifestare la propria intenzione, nella stessa data del 17 novembre 2025, la società inviava una comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) sia alla Prefettura che all’Ambasciata, confermando in modo esplicito e inequivocabile la volontà di assumere il lavoratore. 5. Nonostante tale comunicazione, il giorno successivo (18 novembre 2025), il sistema informatico, non avendo registrato la conferma tramite il portale, generava in automatico un provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla osta. 6. La società ha quindi impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità per violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, sostenendo che la propria volontà era stata chiaramente e tempestivamente manifestata, sebbene con un mezzo diverso da quello telematico a causa di un impedimento tecnico. T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 1466 del 20 dicembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Kristina Blushi per la segnalazione e il commento.