Illegittimo il diniego automatico in materia di nulla osta legato al decreto flussi se la volontà di assunzione è confermata via PEC
Una decisione del T.A.R. Bari in materia di rilascio del nulla osta al lavoro
subordinato per cittadini stranieri, ha chiarito che il rifiuto automatico
generato dal sistema informatico per mancata conferma della volontà di
assunzione da parte del datore di lavoro entro il termine di sette giorni,
previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 286/1998, deve
considerarsi illegittimo qualora il datore di lavoro, pur riscontrando
difficoltà tecniche di accesso al portale telematico, abbia manifestato in modo
inequivocabile e tempestivo la persistenza del proprio interesse attraverso un
canale di comunicazione ufficiale alternativo, quale la Posta Elettronica
Certificata (PEC).
L’automatismo procedurale, sebbene funzionale alla gestione di flussi massivi,
non può prevalere sui principi di proporzionalità, ragionevolezza, buon
andamento, leale collaborazione e soccorso istruttorio, i quali impongono
all’Amministrazione di valutare le circostanze reali del caso di specie.
Di conseguenza, ricevuta una comunicazione formale che attesti la volontà di
procedere all’assunzione prima dell’adozione formale del diniego, la Pubblica
Amministrazione ha il dovere di intervenire sulla procedura informatica per
considerare valida la conferma, superando la rigidità della c.d. “decisione
algoritmica” che non può sostituire la necessaria valutazione umana “riserva di
umanità”.
La finalità della norma, volta a contrastare fenomeni elusivi e a verificare
l’attualità dell’interesse, è infatti pienamente soddisfatta quando la conferma,
seppur con modalità diverse da quelle previste dal sistema, perviene
all’Amministrazione entro il termine stabilito.
BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una società avverso il
provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari aveva
rifiutato una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore
straniero.
La vicenda si sviluppa come segue:
1. La società ricorrente aveva presentato domanda di nulla osta, la cui
istruttoria si era conclusa con esito positivo in data 31 ottobre 2025,
avendo l’Amministrazione accertato la sussistenza dei requisiti richiesti.
2. In data 10 novembre 2025, il sistema informatico ministeriale inviava alla
società la richiesta di confermare, entro sette giorni, la propria volontà
di procedere all’assunzione, come previsto dalla normativa di settore (art.
22, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 286/98).
3. Nell’ultimo giorno utile per la conferma (17 novembre 2025), la società
riscontrava difficoltà tecniche che le impedivano di accedere al portale
telematico per completare la procedura.
4. Per ovviare al problema e manifestare la propria intenzione, nella stessa
data del 17 novembre 2025, la società inviava una comunicazione a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC) sia alla Prefettura che all’Ambasciata,
confermando in modo esplicito e inequivocabile la volontà di assumere il
lavoratore.
5. Nonostante tale comunicazione, il giorno successivo (18 novembre 2025), il
sistema informatico, non avendo registrato la conferma tramite il portale,
generava in automatico un provvedimento di rifiuto della richiesta di nulla
osta.
6. La società ha quindi impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, deducendo l’illegittimità per violazione dei
principi di proporzionalità e buon andamento, sostenendo che la propria
volontà era stata chiaramente e tempestivamente manifestata, sebbene con un
mezzo diverso da quello telematico a causa di un impedimento tecnico.
T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 1466 del 20 dicembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Kristina Blushi per la segnalazione e il commento.