“Uscite d’emergenza”: sbloccato il ricongiungimento dei familiari dal campo UNHCR in Ciad

Progetto Melting Pot Europa - Sunday, December 28, 2025

Un’importante ordinanza del Tribunale di Roma è stata emessa nella causa promossa da un rifugiato sudanese accolto da Baobab Experience Odv di Roma e assistito dall’Avv. Ludovica Di Paolo Antonio 1 contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Ambasciata d’Italia a Yaoundé (Camerun).

Il Tribunale ha infatti ordinato in via d’urgenza, ex art. 700 c.p.c., all’Ambasciata competente il rilascio del visto per l’ingresso in Italia in favore della madre e della figlia del titolare di status di rifugiato residente in Italia.

Il cittadino sudanese aveva avviato oltre un anno fa la procedura di ricongiungimento familiare per la propria madre e la propria figlia di soli 8 anni, entrambe rifugiate in condizioni di grave vulnerabilità in un campo UNHCR in Ciad.

Nonostante il completamento della procedura telematica, il decorso dei termini previsti dalla legge, l’invio di numerosi solleciti e l’attivazione dei poteri sostitutivi presso l’Ispettorato Generale di Amministrazione, il cittadino sudanese non era riuscito a ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare. Per tale ragione, aveva presentato direttamente istanza all’Ambasciata italiana competente, con sede a Yaoundé, in Camerun.

L’Ambasciata aveva tuttavia rifiutato di avviare il procedimento e di rilasciare il visto alle familiari del rifugiato residente in Italia, nonostante fosse stato adeguatamente evidenziato e documentato, anche tramite specifiche relazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che le due donne versavano in condizioni di grave insicurezza e vulnerabilità.

Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Roma ha affermato, tra l’altro, che:

«Non v’è dubbio, dunque, che il silenzio della pubblica amministrazione, che ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di rilascio del nulla osta, costituisca un ingiustificato inadempimento dell’obbligo gravante sulla stessa di provvedere espressamente sull’istanza presentata, come disposto dal comma 8 dell’art. 29 del D.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito nella L. n. 46/2017, che prescrive l’obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dalla richiesta».

«Pertanto, il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, che ha continuato nel suo stato di inerzia malgrado i solleciti del ricorrente, appare illegittimo in quanto ingiustificato e lesivo del diritto fondamentale del ricorrente al ricongiungimento familiare, espressamente sancito sul piano sovranazionale dall’articolo 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte costituzionale ha affermato che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia (Corte cost. n. 202/2013)».

«Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, il mancato ottenimento del nulla osta non preclude una pronuncia dell’autorità consolare sulla domanda di visto, come chiaramente desumibile dall’art. 6, comma 5, del d.p.r. n. 394/1999, il quale prevede che “le autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto d’ingresso […]”».

«Mentre in caso di rilascio del nulla osta questo viene trasmesso telematicamente all’ambasciata competente per il visto ed ha inizio la seconda fase sopra menzionata, ove questo venga negato, o come nella specie vi sia un silenzio-inadempimento dell’amministrazione deputata al rilascio, il richiedente il ricongiungimento può chiedere direttamente al giudice di ordinare il rilascio del visto di ingresso, senza necessità di nulla osta, ove ne sussistano i presupposti di legge».

«Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, posto che al nucleo familiare del ricorrente deve essere garantito il diritto fondamentale all’unità familiare […] A ciò deve aggiungersi un ulteriore profilo di vulnerabilità determinato dalle precarie condizioni di vita della madre e della figlia del ricorrente che, fuggite dal Sudan, hanno raggiunto il Ciad il 5 maggio 2024 e qui hanno trovato rifugio nel Campo Rifugiati UNHCR di Touloum, nella regione di Wadi Fira, confinante con il Sudan. Come emerge dalla documentazione in atti, le donne vivono in condizioni di vulnerabilità estremamente gravi, con cibo e acqua potabile sempre scarsi, situazione peraltro diffusa in Ciad, soprattutto lungo il confine con il Sudan, come confermato da autorevoli fonti».

Tribunale di Roma, ordinanza del 16 ottobre 2025
  1. La campagna “Uscite d’emergenza” di Baobab Experience è stata attivata proprio per sostenere questa e altre importanti iniziative di evacuazione ↩︎