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Status di rifugiata alla richiedente asilo LGBTQ+ di etnia rom con cittadinanza serba
Il Tribunale di Napoli riconosce lo status di rifugiata alla richiedente asilo di etnia rom appartenente al gruppo sociale LGBTQ+ e con cittadinanza serba. La Commissione Territoriale pur riconoscendo i presupposti per il riconoscimento dello status, applicava l’art. 12 lett. c) d.lgs 251/07 in quanto la richiedente era gravata da plurime sentenze di condanna definitive per reati ostativi (tra cui 624-bis c.p.), scontate in regime detentivo per 7 anni e poi in affidamento al servizio sociale (sosteneva infatti l’audizione con autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza).  Il Tribunale riconosce l’ineccepibile reinserimento sociale della ricorrente e conclude nel senso che: “(…) la conclusione che precede non può essere revocata dalle vicende giudiziarie della ricorrente, le quali non suggeriscono l’esistenza di ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative alla permanenza sul territorio italiano. Sul punto, è appena il caso di osservare che il fatto di reato rientra tra quelli di cui all’art. 5, comma 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (…) E’ noto però che il giudizio di pericolosità del richiedente rispetto all’ordine pubblico non può farsi discendere in via automatica dalla mera esistenza della sentenza di condanna (…) Una conclusione diversa non solo si scontra con il chiaro disposto normativo, ma finirebbe altresì per configurare il diniego di riconoscimento alla stregua di una pena accessoria, conseguente alla sentenza penale di condanna, in contrasto con il principio di legalità”. Tribunale di Napoli, decreto del 19 giugno 2025 Si ringraziano le avv.te Martina Stefanile e Stella Arena per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’avv. Vincenzo Sabatino. * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”
Colombia – Status di rifugiato fondato sull’orientamento sessuale: nel Paese persiste una discriminazione di fatto nella sfera sociale
Il Tribunale di Torino riconosce lo status di rifugiata ad un richiedente asilo colombiano che aveva riferito discriminazioni per orientamento sessuale. Interessante il fatto che, nel caso in esame, non era in dubbio l’orientamento del ricorrente bensì la sussistenza di una discriminazione effettiva in Colombia, paese con una legislazione molto aperta: il Collegio offre però una bella disamina di COI nella quale, superando i problemi di credibilità soggettiva, rileva un contrasto tra presunti avanzamenti normativi e discriminazioni a livello privato/sociale. Secondo il Tribunale “sebbene si rileva che le vicende poste alla base dell’espatrio siano state rese in termini generici, il Collegio ritiene plausibile che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per il suo orientamento sessuale, considerando sia le COI sul Paese di origine del ricorrente sia l’orientamento sessuale dello stesso, la cui credibilità è stata riconosciuta anche dall’organo ministeriale. […] La Colombia rappresenta un caso paradigmatico di contrasto tra avanzamenti legislativi all’avanguardia e persistenti sfide sociali per la comunità LGBT. Nonostante sia riconosciuta come una delle nazioni più progressiste dell’America Latina in materia di diritti civili – con il matrimonio egualitario legalizzato nel 2016, l’adozione per coppie omosessuali approvata nel 2015, e una solida protezione costituzionale contro le discriminazioni – i dati sulle violenze rivelano una realtà complessa“. Tribunale di Torino, decreto del 23 marzo 2025 Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli del Foro di Torino per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Colombia * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Assegno sociale negato a rifugiato, l’INPS condannato per condotta discriminatoria
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro condanna l’Inps per aver negato l’assegno sociale ad un rifugiato politico siriano che non aveva prodotto l’attestazione da parte dell’ambasciata del paese di origine circa l’assenza di redditi. La sentenza si segnala in quanto riconosce la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall’INPS. Il provvedimento impugnato pregiudica i rifugiati politici che non hanno possibilità di accedere senza rischi nelle ambasciate del loro paese per richiedere una documentazione reddituale superflua e priva di riscontro normativo. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Secondo il provvedimento del Tribunale: “Detta pretesa si traduce in una violazione del vincolo di parità di trattamento in ragione del fatto che porre quale condizione necessaria ad un rifugiato la produzione di documentazione personale e reddituale da richiedere alle autorità del proprio Paese di cittadinanza – lo stesso dal quale il cittadino straniero è fuggito per un pericolo di persecuzione e ha ottenuto protezione in Italia – equivale ad impedire allo stesso di accedere in concreto alla prestazione sociale alla quale avrebbe diritto per legge”. Tribunale di Roma, sentenza n. 7872 del 3 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.