“Uscite d’emergenza”: sbloccato il ricongiungimento dei familiari dal campo UNHCR in Ciad
Un’importante ordinanza del Tribunale di Roma è stata emessa nella causa
promossa da un rifugiato sudanese accolto da Baobab Experience Odv di Roma e
assistito dall’Avv. Ludovica Di Paolo Antonio 1 contro il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e l’Ambasciata d’Italia a
Yaoundé (Camerun).
Il Tribunale ha infatti ordinato in via d’urgenza, ex art. 700 c.p.c.,
all’Ambasciata competente il rilascio del visto per l’ingresso in Italia in
favore della madre e della figlia del titolare di status di rifugiato residente
in Italia.
Il cittadino sudanese aveva avviato oltre un anno fa la procedura di
ricongiungimento familiare per la propria madre e la propria figlia di soli 8
anni, entrambe rifugiate in condizioni di grave vulnerabilità in un campo UNHCR
in Ciad.
Nonostante il completamento della procedura telematica, il decorso dei termini
previsti dalla legge, l’invio di numerosi solleciti e l’attivazione dei poteri
sostitutivi presso l’Ispettorato Generale di Amministrazione, il cittadino
sudanese non era riuscito a ottenere il nulla osta al ricongiungimento
familiare. Per tale ragione, aveva presentato direttamente istanza
all’Ambasciata italiana competente, con sede a Yaoundé, in Camerun.
L’Ambasciata aveva tuttavia rifiutato di avviare il procedimento e di rilasciare
il visto alle familiari del rifugiato residente in Italia, nonostante fosse
stato adeguatamente evidenziato e documentato, anche tramite specifiche
relazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che le
due donne versavano in condizioni di grave insicurezza e vulnerabilità.
Con l’ordinanza in esame, il Tribunale di Roma ha affermato, tra l’altro, che:
«Non v’è dubbio, dunque, che il silenzio della pubblica amministrazione, che ha
omesso di pronunciarsi sull’istanza di rilascio del nulla osta, costituisca un
ingiustificato inadempimento dell’obbligo gravante sulla stessa di provvedere
espressamente sull’istanza presentata, come disposto dal comma 8 dell’art. 29
del D.lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 13/2017, convertito
nella L. n. 46/2017, che prescrive l’obbligo per l’amministrazione di
pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dalla richiesta».
«Pertanto, il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, che ha
continuato nel suo stato di inerzia malgrado i solleciti del ricorrente, appare
illegittimo in quanto ingiustificato e lesivo del diritto fondamentale del
ricorrente al ricongiungimento familiare, espressamente sancito sul piano
sovranazionale dall’articolo 8 CEDU e dall’art. 7 della Carta dei diritti
fondamentali, rispettivamente consacranti il diritto al rispetto della vita
privata e familiare. Inoltre, già da tempo, la Corte costituzionale ha affermato
che la garanzia della convivenza del nucleo familiare trova il proprio
fondamento nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia
(Corte cost. n. 202/2013)».
«Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, il mancato
ottenimento del nulla osta non preclude una pronuncia dell’autorità consolare
sulla domanda di visto, come chiaramente desumibile dall’art. 6, comma 5, del
d.p.r. n. 394/1999, il quale prevede che “le autorità consolari, ricevuto il
nulla osta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla
domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti
contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto d’ingresso
[…]”».
«Mentre in caso di rilascio del nulla osta questo viene trasmesso
telematicamente all’ambasciata competente per il visto ed ha inizio la seconda
fase sopra menzionata, ove questo venga negato, o come nella specie vi sia un
silenzio-inadempimento dell’amministrazione deputata al rilascio, il richiedente
il ricongiungimento può chiedere direttamente al giudice di ordinare il rilascio
del visto di ingresso, senza necessità di nulla osta, ove ne sussistano i
presupposti di legge».
«Sussiste altresì il requisito del periculum in mora, posto che al nucleo
familiare del ricorrente deve essere garantito il diritto fondamentale all’unità
familiare […] A ciò deve aggiungersi un ulteriore profilo di vulnerabilità
determinato dalle precarie condizioni di vita della madre e della figlia del
ricorrente che, fuggite dal Sudan, hanno raggiunto il Ciad il 5 maggio 2024 e
qui hanno trovato rifugio nel Campo Rifugiati UNHCR di Touloum, nella regione di
Wadi Fira, confinante con il Sudan. Come emerge dalla documentazione in atti, le
donne vivono in condizioni di vulnerabilità estremamente gravi, con cibo e acqua
potabile sempre scarsi, situazione peraltro diffusa in Ciad, soprattutto lungo
il confine con il Sudan, come confermato da autorevoli fonti».
Tribunale di Roma, ordinanza del 16 ottobre 2025
1. La campagna “Uscite d’emergenza” di Baobab Experience è stata attivata
proprio per sostenere questa e altre importanti iniziative di evacuazione ↩︎