Espulsioni e CPR: due casi che smascherano automatismi, vizi formali e violazioni dei diritti fondamentali

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, December 23, 2025

Due casi emblematici di espulsione con trattenimento presso il CPR di Bari-Palese che mettono in luce gravi criticità nell’adozione e nel controllo dei provvedimenti espulsivi, sia sotto il profilo dei vizi formali, sia sotto quello della tutela dei diritti fondamentali, in particolare della vita privata e familiare.

Entrambi i casi dimostrano come l’applicazione delle misure espulsive e del successivo trattenimento avvenga spesso in modo automatico e sproporzionato, con conseguenze gravissime sulla libertà personale, e come solo un controllo giurisdizionale effettivo e rigoroso – anche sui profili formali – possa ristabilire il corretto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali della persona.

Nel primo caso, un cittadino albanese veniva espulso dal Prefetto di Roma con trattenimento presso il CPR, pur convivendo da oltre due anni con una cittadina italiana ed essendo in procinto di convolare a giuste nozze. I provvedimenti venivano impugnati dinanzi ai Giudici di Pace di Roma e Bari, eccependo l’illegittimità dell’espulsione per la grave lesione del diritto all’unità familiare. Il Giudice di Pace di Bari, competente per il riesame del trattenimento, accoglieva la domanda e disponeva la liberazione, mentre il Giudice di Pace di Roma, all’esito dell’istruttoria e sentita la convivente, annullava il decreto di espulsione richiamando l’art. 8 CEDU, gli artt. 2, 29 e 30 Cost., la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché il principio per cui l’allontanamento non può tradursi in una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, specie in presenza di legami affettivi stabili, inserimento sociale e precedenti penali di modesta entità.

Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 8886 del 12 settembre 2025

Nel secondo caso, un cittadino nato a Taranto nel 1996 da genitori macedoni, vissuto in Italia sino alla maggiore età, veniva espulso dal Prefetto di Taranto e successivamente nuovamente destinatario di decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 14, d.lgs. 286/98, con conseguente trattenimento finalizzato all’accompagnamento alla frontiera. Il decreto si fondava esclusivamente sulla presunta violazione di un precedente divieto di reingresso, applicato nella misura massima di cinque anni senza alcuna motivazione specifica, nonostante la normativa preveda una forbice tra tre e cinque anni da determinarsi tenendo conto delle circostanze del singolo caso.

Il Giudice di Pace di Taranto, all’esito di un’accurata istruttoria, accoglieva il ricorso rilevando vizi formali gravi, in particolare la carenza dei requisiti prescritti dall’art. 18 DPR 445/2000 in tema di copie autentiche, annullando il decreto di espulsione e ritenendo non espellibile il ricorrente. Resta il dato particolarmente grave che il cittadino ha dovuto patire oltre due mesi di trattenimento, poiché il Giudice di Pace di Bari aveva convalidato la misura senza sospenderla in via cautelare, nonostante le censure poi accolte dal Giudice di Pace di Taranto.

Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 2039 dell’1 ottobre 2025

Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.