
Sicurezza presunta e vulnerabilità reali: il sistema dei Paesi di origine sicuri
Progetto Melting Pot Europa - Saturday, November 15, 2025Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org.
Università degli Studi di Catania
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico
Sicurezza presunta e vulnerabilità reali: il sistema dei Paesi di origine sicuri, nel prisma del processo, alla prova delle eccezioni
Tesi di Paola Lovato (2023/2024)
Scarica l’elaboratoIntroduzione
Sancito dall’articolo 10 della Costituzione, il diritto di asilo rappresenta uno dei pilastri fondamentali del sistema di tutela internazionale dei diritti umani. Questo istituto garantisce a chi subisce impedimenti nell’esercizio delle libertà democratiche nel proprio Paese, o è costretto a lasciarlo a causa di persecuzioni o di gravi violazioni dei diritti fondamentali, la possibilità di trovare protezione in un altro Stato. Tuttavia, questo diritto è oggi messo a dura prova, trovandosi al centro di un acceso dibattito che vede contrapporsi, da un lato, l’esigenza di proteggere individui in fuga da persecuzioni e violenze e, dall’altro, la necessità degli Stati di regolare i flussi migratori attraverso procedure rapide, efficienti ed efficaci.
In questo contesto si inserisce l’istituto dei “Paesi di origine sicuri”, strumento giuridico che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nelle politiche migratorie dell’Unione Europea e degli Stati membri.
Questo istituto, codificato nella direttiva 2013/32/UE e recepito dall’ordinamento italiano attraverso l’art. 2-bis del d.lgs. 25/2008, si fonda su una presunzione di sicurezza, secondo cui determinati Paesi non generano esigenze di protezione nei propri cittadini, non essendo questi esposti, nei confini nazionali, a rischi di persecuzione o di danno grave.
Le domande presentate da richiedenti provenienti da questi Paesi vengono così presunte infondate, e le garanzie generalmente previste nelle procedure di esame ridimensionate, rendendo così il regime procedimentale più gravoso ed in generale più sfavorevole. Con l’obiettivo dichiarato di evitare un’applicazione generalizzata e discriminatoria dell’istituto, non è raro che gli Stati membri introducano delle eccezioni alla presunzione di sicurezza, privilegiando aspetti territoriali e/o soggettivi meritevoli di tutela che di volta in volta emergono dai rapporti elaborati ora da organismi ufficiali, ora da organizzazioni non governative sugli indici di tutela dei diritti umani nei Paesi terzi.
Questo strumento, però, lungi dal rappresentare un mero dettaglio tecnico, solleva profonde perplessità sulla sua compatibilità con i principi fondanti del sistema di protezione internazionale. In particolare, l’etichetta di “Paese sicuro” assegnata a Paesi in cui il numero di categorie a rischio è molto alta suggerisce non pochi interrogativi: sicuro per chi? Come può uno Stato essere contemporaneamente rifugio per alcuni e luogo di persecuzione per altri? È possibile definire “generalmente sicuro” un Paese che non tutela categorie specifiche di persone, soprattutto se vulnerabili? Che perseguita o tollera persecuzioni sistematiche di anche solo parte dei suoi cittadini? In che misura, quindi, le eccezioni soggettive rappresentano un necessario correttivo e non rivelano piuttosto un ossimoro giuridico , una contraddizione intrinseca dell’istituto stesso?
Le questioni si presentano particolarmente attuali nel contesto italiano, dove la disciplina dei Paesi di origine sicuri è oggetto di un intenso dibattito giuridico alimentato da pronunce giurisprudenziali che a più riprese hanno contestato la legittimità di designazioni che non rispettano i criteri normativi, e riforme legislative che non poche volte hanno mostrato difficoltà nel conformarsi ai principi fondamentali della materia. Particolarmente significativa appare l’analisi dei recenti sviluppi giurisprudenziali, tanto a livello europeo quanto nazionale: la sentenza della Corte di Giustizia del 4 ottobre 2024 sulla causa C-406/22 e i numerosi rinvii pregiudiziali sollevati dai tribunali italiani testimoniano la centralità che l’istituto ha assunto nel dibattito giuridico contemporaneo, nonché le difficoltà interpretative che lo circondano.
La presente tesi intende analizzare con un approccio multilivello gli aspetti e le problematiche principali di questo istituto, nell’obiettivo di trovare risposta ai quesiti avanzati.
Il primo capitolo ripercorre l’evoluzione storica e normativa dell’istituto dei Paesi di origine sicuri nel diritto europeo e italiano, analizzandone le origini, lo sviluppo e l’attuale configurazione. Il secondo capitolo esamina il regime procedurale italiano in merito all’applicazione dell’istituto e i suoi effetti nei confronti di richiedenti provenienti da uno di questi Paesi, con un focus particolare sul regime delle procedure accelerate, l’inversione dell’onere della prova, il regime sospensivo dell’impugnazioni e le limitazioni alla motivazione dei provvedimenti di rigetto. Infine, il terzo capitolo si concentra specificamente sulle eccezioni soggettive alla presunzione di sicurezza, analizzandone la base giuridica, le criticità sistematiche e le applicazioni pratiche, anche attraverso un confronto con altri ordinamenti europei.
A chiusura di questa analisi globale, si delinea il futuro dell’istituto alla luce dell’imminente entrata in vigore delle nuove riforme, quali i nuovi Regolamenti (UE) 2024/1347 e 2024/1348, e il nuovo Patto europeo migrazione e asilo.
Metodologicamente, la ricerca adotta un approccio qualitativo basato sull’analisi comparata delle normative europee e nazionale, esaminando la giurisprudenza e la dottrina specialistica rilevante al fine di esplorare le diverse interpretazioni del concetto di sicurezza e le relative eccezioni, con particolare attenzione alle conseguenze concrete, sostanziali e procedurali, per i richiedenti asilo. Particolare attenzione è dedicata all’analisi delle più recenti pronunce giurisprudenziali, che hanno contribuito a delineare i contorni dell’istituto e a evidenziarne le criticità.