
Esiste il diritto di presentare domanda di asilo senza rinunciare al PdS posseduto ad altro titolo
Progetto Melting Pot Europa - Friday, October 10, 2025La pronuncia segna un precedente di particolare rilievo, destinato a incidere oltre il caso singolo: viene infatti chiarito che la titolarità di un permesso di soggiorno ad altro titolo – nel caso di specie, protezione speciale – non impedisce né condiziona la possibilità di presentare una nuova domanda di protezione internazionale e di ottenerne l’esame, senza che sia necessaria la rinuncia al titolo già posseduto.
Si tratta del primo caso noto in cui viene sciolto l’impasse amministrativa che da tempo grava su richiedenti asilo in ragione della prassi illegittima delle Questure: chi intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, pur già titolare di un permesso per altre ragioni, viene spesso costretto a rinunciare al titolo in corso per riattivare un permesso per richiesta asilo, con evidenti rischi di vulnerabilità giuridica e sociale.
Il Giudice ribadisce invece che lo status di protezione internazionale può e deve essere accertato indipendentemente dalla titolarità di un altro permesso, poiché si tratta di istituti diversi e autonomi: il permesso nazionale (come quello per protezione speciale) non può surrogare né comprimere l’accesso alle garanzie sovranazionali riconosciute dal diritto UE e dalla Convenzione di Ginevra. Il Tribunale ordina quindi di istruire la pratica di riconoscimento in possesso del titolo già posseduto.
Il principio, quindi, travalica la vicenda della ricorrente – donna nigeriana vittima di tratta – e costituisce un punto di riferimento utile per tutti i titolari di permessi ad altro titolo che intendano far valere un diritto soggettivo pieno al riconoscimento della protezione internazionale. In prospettiva, apre la strada a ricorsi e istanze in sede di rinnovo che consentano l’accertamento dello status senza costringere alla rinuncia preventiva del titolo già detenuto, garantendo così una tutela più effettiva e continua dei soggetti vulnerabili.
Il precedente inoltre particolarmente interessante in una prospettiva di genere: molte donne vittime di tratta o di altre forme di violenza non hanno visto adeguatamente valutata la loro storia al momento della prima domanda; spesso le situazioni di sfruttamento emergono solo successivamente, grazie alla presa in carico da parte di enti specializzati, oppure si producono nuovi fattori di rischio come la violenza intrafamiliare. In tali casi, la possibilità di riesaminare la posizione senza sacrificare il titolo già posseduto risponde pienamente anche ai principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati un approccio attento e continuativo alla protezione delle vittime di violenza di genere e tratta.
Tribunale di Roma, sentenza del 18 giugno 2025Si ringrazia l’Avv. Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.