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Sospeso il trattenimento in CPR del richiedente asilo gambiano con domanda reiterata di asilo in corso
Il Tribunale di Potenza ha accolto l’istanza di sospensiva dell’ordine di trattenimento presso il CPR di Palazzo San Gervasio (PZ), emesso dal Questore della Provincia di Potenza nei confronti di un cittadino del Gambia che aveva presentato una domanda reiterata di protezione internazionale, già respinta e impugnata con il ricorso introduttivo del medesimo giudizio. Dopo un colloquio difensivo svolto all’interno del CPR di Palazzo San Gervasio, sono subentrata nella difesa del cittadino gambiano trattenuto in esecuzione dell’ordine del Questore della Provincia di Potenza. Ho accettato la revoca del precedente difensore poiché, all’interno del CPR, è prassi che i trattenuti nominino come difensori di fiducia avvocati che non conoscono, ma che vengono loro “indicati o suggeriti” dalle forze dell’ordine o dai giudici di pace durante le udienze di convalida del trattenimento. L’Ordine è stato emanato in quanto il cittadino gambiano è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e rintracciato sul territorio nazionale privo di permesso di soggiorno. In sede dei prescritti controlli del Questore, sono emersi, a suo carico, numerosi precedenti di polizia per spaccio e presenza illegale in Italia ed è stata contestata, anche, la reiterazione pretestuosa della domanda di protezione Internazionale. A tutela del mio assistito che, in regime di trattenimento, ha ritenuto opportuno riproporre istanza di Protezione Internazionale, ho depositato ricorso ex art. 35bis D.L.vo 25/2008 con contestuale istanza di sospensiva dell’ordine di trattenimento del Questore. I motivi del ricorso sono emersi in fase di colloquio difensivo: presenza in Italia dal 2013; istanze di protezione internazionale denegate ma mai notificate e, quindi, mai opposte in sede giurisdizionale; scarsa integrazione sociale e lavorativa sul Territorio Nazionale a causa della mancanza di permesso di soggiorno; precedenti di polizia legati esclusivamente alla commissione di due soli tipi di reato (spaccio per quantità minime che andavano considerate, al massimo, come detenzione per uso personale – e reati legati alla mancanza di un titolo di soggiorno); provenienza da un paese considerato “sicuro” e, quindi, forte rischio di rimpatrio prima dell’udienza in Tribunale per esperire il libero interrogatorio del richiedente protezione internazionale. Fissata l’udienza per il libero interrogatorio del ricorrente, il Tribunale di Potenza, in composizione collegiale, nella persona del Giudice Relatore, Dott. Palumbo e, a seguito di due colloqui in cui ho insistito sul fumus boni iuris e sul periculum in mora, ha notificato al Ministero dell’Interno il provvedimento con il quale si chiedeva di replicare alla mia istanza di sospensiva entro 3 giorni. Il Ministero non ha provveduto in tal senso. All’esito, il Giudice ha accolto la mia istanza di sospensiva e, per l’effetto, ha anche ordinato il rilascio di un permesso di un soggiorno per “attesa asilo”. Il provvedimento è degno di nota e di menzione con riferimento ai seguenti aspetti: * Puntuale ricostruzione della normativa da applicarsi alle istanze di sospensione dopo l’entrata in vigore dei nuovi commi 4 e 4bis dell’art.35 D.L.vo 25/2008: “il ricorso risulta iscritto in data successiva al 10.01.2025, dunque dopo il decorso di trenta giorni dall’entrata in vigore (11.12.2024) della legge n. 187/2024, di conversione del d.l. 145/2024, sicché, in virtù dell’art. 19 di tale atto normativo, deve farsi applicazione del nuovo regime procedimentale relativo all’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, così come attualmente disciplinato dai nuovi commi 4 e 4-bis dell’art. 35-bis d.lgs. 25/2008, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16 del citato d.l. 145/2024, conv. nella legge n. 187/2024”; * Comparazione delle esigenze cautelari avanzate dalla Difesa ritenute prevalenti rispetto a quanto ritenuto dalla Commissione Territoriale: “ritenuto che, allo stato degli atti, salvi gli esiti della cognizione della causa ed impregiudicata ogni valutazione e decisione definitiva nel merito – appaiono sussistere gravi e circostanziate ragioni per l’accoglimento della suindicata istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, valutate comparativamente con la decisione della Commissione Territoriale”; * La reiterazione delle domande di protezione internazionale ed il lungo tempo trascorso in Italia senza permesso di soggiorno meritano un approfondimento nel corso del giudizio con necessario libero interrogatorio del richiedente: “osservato che, nel caso di specie, le gravi e circostanziate ragioni di cui sopra sono da individuarsi negli indici di sussistenza di profili di esigenze di tutela della vita privata e familiare, anche ai sensi dell’art. 8 CEDU, atteso che il cittadino straniero risulta presente sul T.N. dal 2013 e risulta aver nello stesso anno presentato istanza di protezione (cfr. quanto riportato nel decreto di trattenimento emesso dal Questore di Potenza il 08.10.2025, in atti), presentandone, dopo il primo rigetto, una successiva, anch’essa rigettata, sicché può ritenersi che la risalente manifestazione di volontà di richiedere protezione (fin dal 2013, anno dell’ingresso sul T.N.) e il lungo tempo trascorso sullo stesso T.N. costituiscano profili meritevoli di ulteriore approfondimento nel corso del giudizio”; * Esatta ricognizione della mancanza di pericolosità sociale avuto riguardo a soli precedenti di polizia e alla presunta commissione di reati legati alla condizione di irregolarità amministrativa per la mancanza del permesso di soggiorno: “osservato inoltre che, allo stato degli atti, non appare evincibile una concreta ed effettiva pericolosità sociale, atteso che risultano indicati unicamente alcuni precedenti di polizia a carico del cittadino straniero (spaccio del 2022, ordine del Questore ai fini di espulsione del 2023-2024, soggiorno irregolare 2024 e immigrazione clandestina 2025), in ordine ai quali, tuttavia, deve rilevarsi, da un lato, che non risulta alcuna specificazione in ordine allo stato e all’esito di eventuali procedimenti penali e, dall’altro, che risultano sostanzialmente connessi allo stato di irregolarità sul territorio del cittadino straniero piuttosto che ad una precipua inclinazione a delinquere dello stesso”. Tribunale di Potenza, ordinanza del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv.ta Francesca Viviani per la segnalazione e il commento.
Procedura accelerata e sospensione automatica: esteso il principio alle domande reiterate inammissibili
La Corte di Appello, con questa sentenza, resa nell’ambito del reclamo proposto avverso il diniego di sospensiva previsto dall’art. 35-ter del D.Lgs. 25/2008, ha confermato l’orientamento secondo cui l’operatività ex lege della sospensione automatica del provvedimento si estende anche ai casi di mancato rispetto dei termini delle procedure accelerate previste per le domande reiterate dichiarate inammissibili. La Corte richiama, a sostegno, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 11399 del 29 aprile 2024, che ha stabilito quanto segue: “In caso di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale nei confronti di un soggetto proveniente da Paese sicuro, la deroga al principio generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato opera solo se la Commissione ha effettivamente applicato una corretta procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra un’ipotesi di manifesta infondatezza della domanda di protezione. In caso contrario, ove la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedimentali, si determina il ripristino della procedura ordinaria e, con essa, il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale”. Nella motivazione, le Sezioni Unite evidenziano inoltre che tale principio deve ritenersi applicabile a tutte le procedure accelerate, comprese quelle per inammissibilità della domanda, affermando che: “Affinché possa ritenersi derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della Commissione – principio posto a presidio dell’effettività delle tutele in materia di protezione internazionale – è necessario che la procedura accelerata sia stata effettivamente svolta e rigorosamente osservata nei suoi termini propri, nei casi espressamente previsti di manifesta infondatezza o inammissibilità. Qualora, invece, la procedura non venga rispettata (anche se originariamente adottata) e la valutazione richieda accertamenti ulteriori o tempi più lunghi, il procedimento deve assumere la veste ordinaria, con il conseguente ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della Commissione territoriale (Cass. n. 6745/2021; Cass. n. 30515/2023)”. Corte di Appello di Ancona, sentenza n. 175 dell’11 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Cristiano Zannoni per la segnalazione e il commento.
Esiste il diritto di presentare domanda di asilo senza rinunciare al PdS posseduto ad altro titolo
La pronuncia segna un precedente di particolare rilievo, destinato a incidere oltre il caso singolo: viene infatti chiarito che la titolarità di un permesso di soggiorno ad altro titolo – nel caso di specie, protezione speciale – non impedisce né condiziona la possibilità di presentare una nuova domanda di protezione internazionale e di ottenerne l’esame, senza che sia necessaria la rinuncia al titolo già posseduto. Si tratta del primo caso noto in cui viene sciolto l’impasse amministrativa che da tempo grava su richiedenti asilo in ragione della prassi illegittima delle Questure:  chi intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, pur già titolare di un permesso per altre ragioni, viene spesso costretto a rinunciare al titolo in corso per riattivare un permesso per richiesta asilo, con evidenti rischi di vulnerabilità giuridica e sociale. Il Giudice ribadisce invece che lo status di protezione internazionale può e deve essere accertato indipendentemente dalla titolarità di un altro permesso, poiché si tratta di istituti diversi e autonomi: il permesso nazionale (come quello per protezione speciale) non può surrogare né comprimere l’accesso alle garanzie sovranazionali riconosciute dal diritto UE e dalla Convenzione di Ginevra. Il Tribunale ordina quindi di istruire la pratica di riconoscimento in possesso del titolo già posseduto. Il principio, quindi, travalica la vicenda della ricorrente – donna nigeriana vittima di tratta – e costituisce un punto di riferimento utile per tutti i titolari di permessi ad altro titolo che intendano far valere un diritto soggettivo pieno al riconoscimento della protezione internazionale. In prospettiva, apre la strada a ricorsi e istanze in sede di rinnovo che consentano l’accertamento dello status senza costringere alla rinuncia preventiva del titolo già detenuto, garantendo così una tutela più effettiva e continua dei soggetti vulnerabili. Il precedente inoltre particolarmente interessante in una prospettiva di genere: molte donne vittime di tratta o di altre forme di violenza non hanno visto adeguatamente valutata la loro storia al momento della prima domanda; spesso le situazioni di sfruttamento emergono solo successivamente, grazie alla presa in carico da parte di enti specializzati, oppure si producono nuovi fattori di rischio come la violenza intrafamiliare. In tali casi, la possibilità di riesaminare la posizione senza sacrificare il titolo già posseduto risponde pienamente anche ai principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati un approccio attento e continuativo alla protezione delle vittime di violenza di genere e tratta. Tribunale di Roma, sentenza del 18 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Cristina Laura Cecchini per la segnalazione e il commento.
Procedura accelerata non rispettata: dopo oltre 2 anni disposto il ritorno all’ordinaria con sospensione automatica
Il tribunale di Milano conferma l’orientamento giurisprudenziale nell’ambito di un procedimento di impugnazione di un decreto di inammissibilità relativo a una domanda reiterata di protezione. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Il ricorso era stato proposto oltre due anni fa, seguito da una prima istanza di sospensione respinta dal Tribunale. Successivamente, il richiedente – richiamando il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui, qualora la procedura di cui all’art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008, pur inizialmente applicata, non venga rispettata, deve intendersi ripristinata la procedura ordinaria con automatica sospensione degli effetti del provvedimento impugnato – ha depositato, a distanza di circa due anni e mezzo, un’istanza volta a ottenere la relativa declaratoria da parte del giudice. Il Tribunale ha accolto l’istanza, ritenendo non applicabile al caso concreto la previsione dell’art. 28-bis, comma 5, che contempla alcune ipotesi di deroga ai termini perentori delle procedure accelerate Tribunale di Milano, decreto n. 8405 del 17 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Cristiano Zannoni del Foro di Forlì-Cesena per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative alla cd. procedura accelerata
Riconosciuta la protezione speciale al richiedente nigeriano, dopo violazione dei termini della cd. procedura accelerata
Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la protezione speciale in seguito alla presentazione dell’istanza ex art. 7-quinquies del D.L. n. 20/2023. Ciò che rende peculiare questa decisione è il fatto che, all’epoca, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di protezione internazionale presso la Questura di Taranto. La domanda era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Caserta. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Successivamente, il richiedente si è rivolto al difensore legale, quando ormai erano trascorsi i 15 giorni previsti per proporre ricorso secondo la procedura accelerata. La difesa ha quindi sollevato un’eccezione, sostenendo che non erano stati rispettati i termini della procedura accelerata e che, di conseguenza, dovevano applicarsi i termini ordinari di 30 giorni. Il Tribunale di Napoli ha accolto questa eccezione, ritenendo il ricorso tempestivo. Ne deriva che l’effetto sospensivo del provvedimento impugnato è automatico e che il termine per proporre ricorso non è di 15, ma di 30 giorni. A questo proposito, va ricordato che – per quanto riguarda i termini procedurali previsti dall’art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008 – la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è da tempo consolidata. È stato infatti affermato il principio secondo cui, in caso di superamento dei termini per l’audizione del richiedente o per la decisione della Commissione, si ripristina la procedura ordinaria. In tal caso, si applica nuovamente il principio generale della sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale e il termine per impugnare torna ad essere quello ordinario di trenta giorni, previsto dall’art. 35-bis, comma 2, del medesimo decreto. Nel merito, il ricorrente ha dimostrato una solida integrazione sociale e lavorativa. Come rilevato dal Tribunale: “L’acclarata stabilità lavorativa rende l’istante inespellibile ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione, poiché il rimpatrio violerebbe i suoi diritti fondamentali alla vita privata, tutelato dall’art. 8 della CEDU, nonché i diritti al cibo, all’abitazione e a un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato dall’Italia con la legge n. 881/1977”. Tribunale di Napoli, decreto del 15 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al riconoscimento della protezione speciale