Il diritto al rispetto della vita privata e familiare come fondamento della protezione speciale, anche dopo il d.l. 20/2023
I decreti del Tribunale di Roma qui raccolti offrono un quadro significativo del
ruolo che la protezione speciale (art. 32, co. 3, d.lgs. 25/2008) continua a
rivestire nell’ordinamento italiano, nonostante gli interventi legislativi volti
a ridurne la portata.
In tutti e tre i casi i giudici romani, pur escludendo i presupposti per il
riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, hanno
valorizzato l’obbligo per l’Italia di rispettare i vincoli costituzionali e
internazionali in materia di diritti umani, in particolare il diritto al
rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 CEDU e dall’art. 5,
co. 6, T.U. immigrazione.
I giudici ricostruiscono le vicende personali dei richiedenti, ne riconoscono la
credibilità e accertano l’esistenza di un percorso di inserimento sociale e
lavorativo in Italia sufficiente a far scattare il divieto di espulsione e
quindi il diritto alla protezione speciale.
Le decisioni si inseriscono in una giurisprudenza ormai consolidata che
interpreta la protezione speciale come strumento di garanzia dei diritti
fondamentali, capace quindi di sopravvivere alle restrizioni normative
introdotte dal d.l. 20/2023, proprio in virtù del suo fondamento costituzionale
e sovranazionale, riconoscendo la centralità del diritto al rispetto della vita
privata e familiare previsto dall’art. 8 CEDU.
Nello specifico, per i due richiedenti asilo tunisini è riconosciuta in ragione
del percorso di integrazione in Italia (studio della lingua, iscrizione a corsi
di formazione, inserimento lavorativo), ritenuto sufficiente a fondare il
diritto al rispetto della vita privata e sociale ai sensi dell’art. 8 CEDU, e
come valorizzazione del radicamento in Italia.
Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2025
Tribunale di Roma, decreto del 7 luglio 2025
Anche per il ricorrente del Senegal, viene riconosciuta grazie al concreto
percorso di integrazione in Italia (contratti di lavoro regolari, autonomia
abitativa, corso di lingua italiana), che renderebbe sproporzionata l’espulsione
rispetto alla tutela della vita privata e familiare.
Tribunale di Roma, decreto del 16 luglio 2025
Si ringrazia l’Avv. Eugenio Francesco Caputo per la segnalazione.
* Consulta altre decisioni relative al riconoscimento della protezione speciale