Tag - Permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32, co. 3, del D.lgs n.25/2008)

Protezione speciale per madre tunisina con cinque figli: riconosciuto il diritto all’unità familiare
Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso presentato dalla cittadina tunisina a cui era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari a causa di un’assenza prolungata dal territorio nazionale. Il Giudice ha riconosciuto in suo favore il diritto alla protezione speciale, con possibilità di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro, valorizzando il radicamento familiare e sociale comunque maturato in Italia. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 La ricorrente, madre di cinque figli minori e moglie di un cittadino tunisino regolarmente soggiornante in Italia sin dal 1991, si era temporaneamente allontanata dal Paese per assistere la madre gravemente malata in Tunisia. Tale circostanza, pur avendo determinato un’interruzione della continuità del soggiorno, è stata ritenuta dal Tribunale giustificata e non tale da far venir meno i legami significativi costruiti sul territorio italiano. Il Giudice ha ritenuto prevalente il diritto alla vita familiare della donna e l’interesse superiore dei figli a mantenere l’unità del nucleo in Italia, richiamando il combinato disposto dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione. In particolare, è stato sottolineato come l’allontanamento forzato della madre avrebbe compromesso in modo grave ed irreparabile la stabilità affettiva e lo sviluppo dei minori. La decisione rappresenta un rilevante precedente in materia di protezione speciale, ribadendo l’obbligo per l’amministrazione e la giurisdizione di tenere conto, nei procedimenti di espulsione e rinnovo del permesso di soggiorno, dei vincoli affettivi e dell’inserimento sociale del cittadino straniero, in un’ottica di effettiva tutela dei diritti fondamentali. Tribunale di Bologna, sentenza del 3 luglio 2025 Il procedimento è stato patrocinato dall’Avv. Nicola Montefiori, con la collaborazione della Dott.ssa Antonella Nediani, avvocata argentina con esperienza in diritto dell’immigrazione. * Consulta altre decisioni relative al permesso di soggiorno per protezione speciale
Riconosciuta la protezione speciale al richiedente nigeriano, dopo violazione dei termini della cd. procedura accelerata
Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la protezione speciale in seguito alla presentazione dell’istanza ex art. 7-quinquies del D.L. n. 20/2023. Ciò che rende peculiare questa decisione è il fatto che, all’epoca, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di protezione internazionale presso la Questura di Taranto. La domanda era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Caserta. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Successivamente, il richiedente si è rivolto al difensore legale, quando ormai erano trascorsi i 15 giorni previsti per proporre ricorso secondo la procedura accelerata. La difesa ha quindi sollevato un’eccezione, sostenendo che non erano stati rispettati i termini della procedura accelerata e che, di conseguenza, dovevano applicarsi i termini ordinari di 30 giorni. Il Tribunale di Napoli ha accolto questa eccezione, ritenendo il ricorso tempestivo. Ne deriva che l’effetto sospensivo del provvedimento impugnato è automatico e che il termine per proporre ricorso non è di 15, ma di 30 giorni. A questo proposito, va ricordato che – per quanto riguarda i termini procedurali previsti dall’art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008 – la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è da tempo consolidata. È stato infatti affermato il principio secondo cui, in caso di superamento dei termini per l’audizione del richiedente o per la decisione della Commissione, si ripristina la procedura ordinaria. In tal caso, si applica nuovamente il principio generale della sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale e il termine per impugnare torna ad essere quello ordinario di trenta giorni, previsto dall’art. 35-bis, comma 2, del medesimo decreto. Nel merito, il ricorrente ha dimostrato una solida integrazione sociale e lavorativa. Come rilevato dal Tribunale: “L’acclarata stabilità lavorativa rende l’istante inespellibile ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione, poiché il rimpatrio violerebbe i suoi diritti fondamentali alla vita privata, tutelato dall’art. 8 della CEDU, nonché i diritti al cibo, all’abitazione e a un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato dall’Italia con la legge n. 881/1977”. Tribunale di Napoli, decreto del 15 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al riconoscimento della protezione speciale
Riconosciuta la protezione speciale per povertà inemendabile in Bangladesh
Il Tribunale di Roma riconosce la protezione speciale a un cittadino del Bangladesh che aveva rinunciato in corso di giudizio alle protezioni superiori. La parte più interessante della pronuncia riguarda il riconoscimento della protezione a causa della povertà inemendabile cui il ricorrente e la famiglia andrebbero incontro in caso di rimpatrio. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Il Tribunale afferma infatti che: “Nel caso di specie è, dunque, evidente come il ricorrente stia compiendo numerosi sforzi per potersi integrare compiutamente nel nostro territorio, dove egli sta ricostruendo la sua intera esistenza ed un eventuale rimpatrio costituirebbe uno sconvolgimento radicale della sua vita privata, trasferendolo in una realtà notoriamente connotata da forti criticità, specie sotto il profilo socio-economico, dove correrebbe inoltre il rischio di rivittimizzazione. Sotto quest’ultimo profilo, va ricordato che, infatti, che anche se il Bangladesh nell’ultimo decennio è stato protagonista di una costante crescita economica che ha aiutato a contrastare la forte povertà presente, le fonti consultate dal Collegio descrivono chiaramente una diffusa situazione di povertà (…) Tanto consente di ritenere probabile che un eventuale rimpatrio esporrebbe in concreto il ricorrente al rischio di una grave compromissione dei suoi diritti fondamentali; ciò anche in considerazione dello stato di povertà inemendabile in cui versa la sua famiglia in Bangladesh, nonché dei numerosi debiti contratti dal ricorrente. In conclusione, è chiaro che il rimpatrio forzato del ricorrente costituirebbe una violazione certa del suo diritto alla vita privata, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, Maslov c. Austria, n. 1638/03). Considerate le sue circostanze personali, egli andrebbe, infatti, incontro alle difficoltà di un nuovo radicamento territoriale, perderebbe quanto conquistato in questo tempo nel nostro Paese, soprattutto dal punto di vista professionale, e incontrerebbe gravi difficoltà oggettive nel condurre una vita dignitosa, ritrovandosi senza lavoro, né mezzi di sussistenza per sé e per la propria famiglia. La permanenza in Italia preserverebbe, quindi, il ricorrente da uno scadimento estremamente significativo delle sue condizioni di vita e di quelle della sua famiglia in Bangladesh, da lui dipendente“. Tribunale di Roma, decreto del 9 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme all’Avv. Giulia Crescini. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale