Permesso ex art. 18 TUI rilasciato anche con parere negativo del PM: non è vincolante per il giudice
Il Tribunale civile di Ancona ha ordinato alla Questura il rilascio di un
permesso di soggiorno ex art. 18 TUI a un cittadino marocchino vittima di grave
sfruttamento lavorativo.
In questo caso la persona aveva aderito al programma ex art. 18 TUI, con
inserimento in un centro di accoglienza, e successivamente aveva presentato
denuncia al NIL con il supporto dell’ente anti-tratta. Sulla base di questi
elementi, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno ex art. 18 TUI, o in
subordine ex art. 18-ter TUI, allegando l’adesione al programma, la denuncia e
la richiesta di nulla osta al Pubblico Ministero.
Il PM nel frattempo ha espresso parere negativo (limitato all’art. 18-ter TUI) e
la Questura quindi ha poi rigettato l’istanza ritenendo tale parere vincolante.
Con il ricorso è stato chiesto, in via principale, il rilascio del permesso ex
art. 18 TUI a seguito di c.d. percorso sociale e, in subordine, quello ex art.
18-ter TUI.
Il Tribunale – dopo aver già accolto la domanda cautelare ordinando alla
Questura la restituzione del cedolino per consentire così allo straniero di
svolgere attività lavorativa e accedere a diritti e servizi nelle more del
giudizio – ha ribadito la giurisdizione del giudice ordinario, richiamando la
giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato la piena autonomia del
giudice nella valutazione dei requisiti per il rilascio di tali permessi di
soggiorno per sfruttamento e ha chiarito che il parere del PM costituisce
espressione di mera discrezionalità tecnica, rilevante solo all’interno del
procedimento amministrativo e non vincolante per l’Autorità giudiziaria. Inoltre
il Tribunale, pur ribadendo che la denuncia non è requisito indispensabile, ha
ritenuto sufficienti, ai fini dell’accertamento dello sfruttamento, la denuncia
presentata e la relazione dell’ente anti-tratta, senza necessità di ulteriori
approfondimenti giudiziari.
Si tratta dunque di una pronuncia molto utile per ribadire alcuni principi
cardine, applicabili sia in assenza del parere del PM sia – a maggior ragione –
in presenza di un parere negativo. Principi che possono essere valorizzati tanto
nell’ambito dell’art. 18 TUI quanto del nuovo art. 18-ter TUI.
Tribunale di Ancona, sentenza n. 150 del 23 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv.ta Federica Remiddi per la segnalazione e il commento. Il
caso è stato seguito con l’Avv. Salvatore Fachile e l’ente anti-tratta On the
Road.