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Trattenimento nei CPR anche dopo la non convalida: la Cassazione solleva una questione di legittimità costituzionale
La Prima Sezione penale della Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, come modificato dal d.l. 37/2025. La vicenda trae origine dal ricorso presentato per un cittadino senegalese trasferito il 9 maggio nel CPR di Gjader in Albania, dove il 14 giugno aveva presentato domanda di protezione internazionale, respinta dalla Commissione territoriale di Roma il 30 giugno. Il Questore di Roma aveva quindi chiesto la convalida del trattenimento, rigettata dalla Corte d’Appello di Roma il 4 luglio. Nonostante ciò, il giorno successivo il Questore di Bari adottava un nuovo decreto di trattenimento (60 giorni prorogabili) presso il CPR di Bari-Palese, fondato sulla “pericolosità sociale” del soggetto. La Corte d’Appello di Bari convalidava, ma la difesa ricorreva in Cassazione denunciando l’incostituzionalità del meccanismo. Al centro vi è la norma che consente, in caso di mancata convalida del trattenimento, che il richiedente “permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del predetto provvedimento”, a condizione che il Questore adotti entro 48 ore un nuovo decreto ex art. 6, co. 2. Per la Suprema Corte, ciò introduce un “trattenimento ex lege” privo di titolo amministrativo o giudiziario, in contrasto con l’art. 13 Cost.: “si prevede che un provvedimento di trattenimento dichiarato illegittimo dal giudice […] non venga seguito dall’immediata liberazione dell’interessato, bensì legittimi la permanenza del migrante nel CPR”. La Cassazione ravvisa violazioni anche degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione a CEDU, Patto ONU sui diritti civili e politici e Carta UE, poiché si determina una compressione della libertà personale “solo per volontà diretta del legislatore, in assenza di qualunque controllo o verifica giudiziaria”. La norma censurata appare dunque irragionevole e discriminatoria: “Consente la limitazione ex lege della libertà personale di un individuo solo perché si trovi già in un CPR […] a differenza di chi sia libero”. La Corte ricorda che “un tema particolarmente sensibile come quello della (ritenuta) illegittima restrizione della libertà personale non può che essere immediatamente sottoposto al vaglio della Corte costituzionale”. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla Consulta, oltre che al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato. Corte di Cassazione, ordinanza n. 30297 del 4 settembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione. Il commento è a cura della redazione.
Respinti in Libia da nave militare italiana: riconosciuto risarcimento di 15.000 euro
La Corte di Appello di Roma conferma la sentenza di primo grado e condanna il Ministero della Difesa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per un respingimento effettuato dalla nave militare “Orione” nel 2009 ai danni di alcuni cittadini eritrei in Libia. Il gruppo, soccorso in acque internazionali dalla nave militare, fu riportato in Libia senza alcuna possibilità di chiedere asilo. Una prassi che li espose a detenzione e violenze, e che da anni era al centro di una lunga battaglia legale. Ancora una volta la Corte di Appello di Roma conferma che nessuno accordo con la Libia o atto politico può pregiudicare il diritto delle persone straniere a entrare in Italia in attuazione dell’art. 10 della costituzione per richiedere asilo politico e del principio internazionale di non-refoulement, che vieta di respingere persone verso Paesi dove rischiano persecuzioni o trattamenti inumani. Lo Stato italiano fu responsabile di una grave violazione del diritto costituzionale d’asilo e gli accordi bilaterali con Paesi terzi non possono in alcun modo giustificare pratiche contrarie alla Costituzione e al diritto internazionale. I protagonisti della vicenda sono già in Europa e riceveranno un risarcimento per ciascuno di 15.000 euro; una decisione importante ma riconosciuta in casi simili, tra cui il noto caso “Asso 29” in cui oltre al risarcimento del danno è stato ordinato al ministero di rilasciare un visto umanitario di ingresso per l’esercizio del diritto di asilo. Giurisprudenza italiana/Guida legislativa ASSO 29, HA DIRITTO AL VISTO PER CHIEDERE ASILO UNA PERSONA RESPINTA ILLEGALMENTE IN LIBIA Il Tribunale di Roma: lo Stato italiano avrebbe dovuto assicurare il loro trasporto in un luogo sicuro ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 13 Settembre 2024 La sentenza di rilievo, quindi, non riguarda solo il passato, ma la stretta attualità e quanto accade quotidianamente nel Mediterraneo, perché ribadisce che le azioni compiute da navi italiane in mare aperto ricadono sotto la responsabilità diretta dello Stato e devono rispettare i diritti fondamentali. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4611 del 21 luglio 2025 Si ringrazia l’avv. Salvatore Fachile per la segnalazione. Il commento è a cura della redazione di Melting Pot.
Non convalida del trattenimento nel CPR di Gjadër: assente la valutazione sanitaria del servizio pubblico italiano
Il giudice di pace di Roma ha accolto la richiesta di riesame per un trattenimento di un cittadino straniero a Gjadër in Albania sulla base di un principio molto importante secondo cui (ai sensi dell’art. 3 della Direttiva Lamorgese) quando un cittadino straniero trattenuto viene spostato in un diverso CPR deve essere sottoposto dal Servizio sanitario pubblico a nuova visita di idoneità e quest’ultima deve avere carattere relativo, ossia la idoneità del cittadino straniero trattenuto deve valutarsi anche in relazione alle caratteristiche del nuovo Centro di Permanenza per il Rimpatrio (che potrebbe avere differenti servizi rispetto al precedente).  Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Infatti si legge: Il successivo comma 3 dell’articolo della direttiva indica: “…”. Dalla lettura della norma emerge come deve trattarsi di una valutazione di idoneità non solo assoluta ma necessariamente relativa alla struttura ove il cittadino straniero è trattenuto. Non risulta dagli atti che sia stata effettuata una nuova valutazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta da parte di una struttura sanitaria pubblica…..Tale inottemperanza appare peraltro inevitabilmente aggravata, condividendo quanto rappresentato dalla difesa del ricorrente, dalla circostanza che riguarda un centro (CPR di Gjader) che si trova in un paese terzo ove non vi è la presenza del Servizio Sanitario Nazionale e, in caso di particolari esigenze sanitarie (“alle quali le autorità italiane non possono fare fronte”), può contare esclusivamente su una mera collaborazione delle autorità albanesi “per assicurare le cure mediche indispensabili e indifferibili ai migranti ivi trattenuti “( così art. 4 , comma 8, del Protocollo Italia-Albania ratificato con L. 14/2024)”. Giudice di Pace di Roma, decreto del 30 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Giurisprudenza italiana/CPR, Hotspot, CPA CPR DI GJADËR E INADEGUATEZZA CURE SANITARIE: IMMEDIATA LIBERAZIONE DEL TRATTENUTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE N. 96/2025 Tribunale di Roma, decreto del 28 luglio 2025 Studio Legale Antartide (Roma) 1 Agosto 2025
CPR di Gjadër e inadeguatezza cure sanitarie: immediata liberazione del trattenuto alla luce della sentenza costituzionale n. 96/2025
Il tribunale di Roma dopo un ricorso d’urgenza ex art. 700 ordina l’immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel CPR albanese. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Il Giudice anzitutto ribadisce quanto già affermato in precedenza 1 e ormai definitivamente confermato da Corte Costituzionale n. 96/2025, ossia che questa autorità rimane sempre competente quando al di fuori dei casi specificamente regolati dalla legge si debba richiedere la tutela di un diritto fondamentale del cittadino italiano o straniero che sia. Guida legislativa/CPR, Hotspot, CPA LA CORTE COSTITUZIONALE APRE A NUOVE BATTAGLIE CONTRO LA DETENZIONE AMMINISTRATIVA Avv.ti Salvatore Fachile e Gennaro Santoro Avv. Gennaro Santoro (Roma), Studio Legale Antartide (Roma) 4 Luglio 2025 Richiamando la sopracitata sentenza, in mancanza di una normativa che sancisca le competenze, i diritti e le garanzie al diritto alla salute considera inadeguate le cure apprestate dal CPR (posto che non è previsto che nei CPR l’assistenza sanitaria venga fornita direttamente dal Servizio Sanitario Nazionale, a differenza di quanto previsto per gli istituti penitenziari. L’effettiva gestione della presa in carico sanitaria ricade, infatti, sull’ente gestore privato del centro, il quale eroga i servizi secondo quanto previsto dal capitolato d’appalto specifico. Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie l’unica misura idonea a tutelare il diritto alla salute del ricorrente sia la cessazione del trattenimento e la immediata liberazione). Un passaggio contenuto nella decisione (ndR.): “Consultando il diario clinico e il consenso alle cure ivi contenuto, nulla di tutto ciò sembra essere avvenuto. Non solo, quindi, il ricorrente non sta ricevendo cure adeguate alla sua condizione di salute, che appare essere in continuo peggioramento, ma la terapia appare essere stata somministrata al di fuori delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge. Inoltre, la terapia psicologica consigliata fin dal suo ingresso a Gjader non risulta essere stata attivata, risultando essere stati effettuati solo colloqui di monitoraggio. Dal diario clinico non si evince nemmeno a quale ordine appartengano i medici che hanno in cura il ricorrente e se appartengano o meno al servizio sanitario italiano. Infatti, non risulta essere presente in Albania un presidio fisso del Servizio Sanitario Nazionale italiano, mentre appare evidente la necessità che il ricorrente debba essere preso in carico da una struttura adeguata quale il centro di salute mentale presso la ASL. Deve, pertanto, ritenersi che le modalità con cui attualmente il ricorrente è trattenuto presso il CPR di Gjader siano lesive del suo diritto fondamentale alla salute. L’irreparabilità dei danni che possono derivare dalla carenza delle cure e dal peggioramento costante delle condizioni di salute del ricorrente, dagli esiti imprevedibili, giustifica, poi, l’adozione del decreto inaudita altera parte“. In conclusione, il tribunale richiama la recente sentenza della Corte Costituzionale, ma ricorda come quest’ultima non ha fornito indicazioni in ordine ai poteri spettanti al giudice civile. E quindi si riserva eventualmente di interrogare la Corte di Cassazione con un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art 363 bis c.p.c., al fine di chiarire quali siano le prerogative del giudice civile anche in ordine alle misure alternative, al trasferimento da un determinato Cpr etc. . Tribunale di Roma, decreto del 28 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. 1. Si veda: Tribunale di Roma, ordinanza del 2 settembre 2024 ↩︎