
Non proroga del trattenimento in CPR: termini violati anche se il C3 viene depositato in udienza
Progetto Melting Pot Europa - Monday, October 6, 2025Il cittadino tunisino era trattenuto presso il CPR di Bari – Palese. Dinanzi al Giudice di Pace di Bari aveva manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale e per tale motivo la Questura di Bari chiedeva la convalida del trattenimento ai sensi dell’art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 142/2015. La Corte di Appello convalidava il trattenimento al fine di definire la procedura di protezione in atto.
Durante il trattenimento il cittadino straniero subiva la fratturato del piede dx. e veniva dimesso dal medico del pronto soccorso per essere portato a domicilio in carico per le cure al medico curante e indicava per la deambulazione l’utilizzo delle stampelle. Rientrava nel CPR e lì scopriva che tali dispositivi sono vietati. Poco dopo veniva richiesta la proroga del trattenimento da parte della Questura di Bari.
Negli atti inviati alla Corte di Appello l’amministrazione non riferiva nulla sullo stato di salute e tanto meno aveva depositato il referto del pronto soccorso; non riferiva che i termini per la procedura accelerata erano spirati; depositavano in udienza il modello C3 redatto oltre il termine di cui all’art. 26, comma 2 bis del D.lgs. n. 286/98.
La Corte di Appello, in totale accoglimento della memoria difensiva depositata non prorogava il trattenimento con la seguente motivazione: “letta in particolare l’istanza, avanzata il 29.7.25, con cui la Questura di Bari, con riguardo al trattenimento ex art.6 co.3 D.Lgs.142/15 del suddetto straniero, convalidato da questa Corte di Appello il 4.6.25, ha tempestivamente chiesto una proroga per ulteriori 60 gg.; all’esito dell’odierna udienza camerale, in cui la Questura ha insistito per la proroga, mentre la difesa dello straniero si è opposta; rilevato che, mentre lo straniero ha manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale già in data 27.5.25 (in sede di convalida del suo primo trattenimento ex art.14 TUI davanti al Giudice di Pace), la redazione del modello C3, costituente adempimento necessario alla formalizzazione di tale domanda, è stata effettuata, secondo quanto riferito e documentato dalla stessa Questura all’odierna udienza, soltanto in data odierna, e quindi ben oltre il termine di 6 giorni lavorativi richiesti dall’art.26 co.2 bis D.Lgs.25/08;
ritenuto che, per ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass.15894/25), da un lato il predetto termine sia da considerarsi perentorio, dall’altro lato la sua violazione sia rilevabile d’ufficio e non sia sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione e dall’intervenuta convalida del trattenimento, spettando al giudicante il rilievo officioso di eventuali vizi a monte della procedura di trattenimento;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, assorbente ogni altra questione sollevata dalla difesa (ivi compresa quella riguardante la compatibilità del regime di trattenimento con le condizioni sanitarie dello straniero come desumibili da referto del locale Pronto Soccorso), che non ricorrano i presupposti per prorogare il trattenimento dello straniero (…)”.
Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.