
Piazza della Libertà a Trieste: sicurezza pubblica, volontariato e diritti costituzionali (terza parte)
Pressenza - Monday, October 19, 2026Continua dalla seconda parte.
Sul piano sovranazionale, merita attenzione anche l’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela la libertà di riunione pacifica e di associazione. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte sottolineato che le restrizioni alle riunioni pacifiche devono rispondere a un’esigenza sociale imperiosa ed essere proporzionate allo scopo perseguito. Nella sentenza Kudrevičius e altri contro Lituania, del 15 ottobre 2015, la Grande Camera ha affrontato il rapporto tra libertà di manifestazione, interferenze con la circolazione e margine di apprezzamento delle autorità nazionali. La giurisprudenza convenzionale non esclude che una manifestazione possa essere limitata quando provochi gravi interferenze con i diritti altrui. Esige però che la risposta pubblica sia giustificata dalle circostanze concrete e non da un’automatica prevalenza delle esigenze di ordine pubblico su ogni altra libertà.
Nella vicenda di Piazza della Libertà emerge inoltre un problema che supera il perimetro della disciplina delle manifestazioni: il rapporto tra marginalità, immigrazione e sicurezza urbana. La presenza di persone migranti, richiedenti protezione internazionale o prive di un alloggio adeguato non costituisce, di per sé, una minaccia per la sicurezza pubblica. L’articolo 3 della Costituzione impone il rispetto del principio di eguaglianza e vieta discriminazioni arbitrarie. L’articolo 10, terzo comma, riconosce il diritto d’asilo nei termini stabiliti dalla Costituzione, mentre l’articolo 32 tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo. Anche gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo assumono particolare importanza quando le condizioni materiali di persone vulnerabili espongano a rischi per la vita o a trattamenti inumani o degradanti.
La gestione delle persone migranti e senza dimora richiede pertanto politiche capaci di coniugare sicurezza, accoglienza, assistenza sanitaria, servizi sociali e accesso alle procedure di protezione internazionale. Se una piazza diventa stabilmente il luogo nel quale si concentrano bisogni umanitari non soddisfatti, il problema non può essere risolto esclusivamente attraverso ordinanze, controlli e limitazioni orarie. Occorre interrogarsi sulle condizioni strutturali che determinano quella concentrazione: la disponibilità di strutture di accoglienza, l’accessibilità dei servizi, la tempestività delle procedure amministrative e l’effettiva capacità delle istituzioni di intercettare le situazioni di vulnerabilità.
È proprio in questa prospettiva che considero necessario riconoscere il valore del lavoro svolto dai volontari della Piazza del Mondo. Non perché le loro iniziative debbano sottrarsi al rispetto delle regole, ma perché il loro intervento rende visibili bisogni che altrimenti rischierebbero di restare senza risposta. Un ordinamento democratico deve saper distinguere tra comportamenti individuali che costituiscono un pericolo concreto e situazioni di marginalità che richiedono protezione sociale. Confondere i due piani significa rischiare di trasformare la vulnerabilità in un problema di ordine pubblico.
Resta inoltre una questione di trasparenza amministrativa. Per una valutazione giuridica completa del provvedimento del 14 ottobre sarebbe necessario acquisirne il testo integrale, verificare la precisa formulazione delle prescrizioni, la loro durata, i destinatari e gli eventuali rimedi indicati. L’accesso alla documentazione amministrativa può essere valutato alla luce degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano i relativi presupposti, nonché delle forme di accesso civico previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel rispetto delle eccezioni e dei limiti applicabili. Senza tali elementi, affermare categoricamente che l’atto sia illegittimo sarebbe giuridicamente prematuro. Sarebbe però altrettanto improprio considerare ogni limitazione automaticamente legittima per il solo fatto di essere stata adottata da un’autorità di pubblica sicurezza. La legalità amministrativa richiede motivazioni verificabili, rispetto delle competenze, corretta individuazione dei presupposti normativi e possibilità di sindacato giurisdizionale.
La vicenda di Piazza della Libertà pone infine una domanda che considero centrale per il futuro di Trieste: quale modello di sicurezza urbana intendiamo costruire? Una città sicura non è necessariamente una città nella quale le persone più fragili diventano meno visibili. È una città nella quale i comportamenti pericolosi vengono contrastati, i diritti di tutti sono rispettati e le istituzioni assumono la responsabilità di affrontare le cause sociali delle situazioni di marginalità. La sicurezza non può essere contrapposta alla solidarietà come se si trattasse di valori reciprocamente incompatibili. Entrambe possono concorrere alla tutela della dignità umana, purché l’esercizio del potere pubblico rimanga entro i confini della legalità costituzionale.
Per questo ritengo che la questione non debba essere ridotta a uno scontro tra Questura e volontari. È necessario un confronto istituzionale trasparente, fondato su dati verificabili, sulle esigenze concrete del territorio e sul riconoscimento dell’utilità sociale dell’assistenza umanitaria. Piazza della Libertà non dovrebbe diventare il simbolo di una contrapposizione permanente tra ordine pubblico e diritti fondamentali. Potrebbe invece rappresentare il luogo nel quale Trieste dimostra di saper governare una realtà complessa senza rinunciare ai principi costituzionali. Perché la misura della civiltà giuridica di una comunità non si riconosce soltanto dalla sua capacità di far rispettare le regole, ma anche dal modo in cui quelle regole vengono applicate nei confronti di chi dispone di meno strumenti per difendere i propri diritti.