Piazza della Libertà a Trieste: sicurezza pubblica, volontariato e diritti costituzionali (Prima parte)

Pressenza - Sunday, October 18, 2026

Piazza della Libertà, a Trieste, non è soltanto uno spazio urbano antistante la stazione ferroviaria. È diventata, nel corso degli anni, uno dei luoghi più emblematici delle contraddizioni che attraversano le politiche migratorie, la gestione della marginalità sociale e il rapporto tra sicurezza pubblica e diritti fondamentali. È una piazza nella quale convivono persone in transito, cittadini, operatori economici e volontari che quotidianamente cercano di offrire un sostegno concreto a chi si trova in condizioni di vulnerabilità.
Frequentando personalmente la Piazza del Mondo e conoscendo l’impegno di chi vi presta assistenza, considero particolarmente importante affrontare quanto sta accadendo senza cedere né alla retorica securitaria né a una rappresentazione semplicistica della solidarietà. La sicurezza costituisce un interesse pubblico legittimo e meritevole di tutela, ma non può trasformarsi in una giustificazione generica per comprimere libertà costituzionalmente garantite. Allo stesso modo, l’attività solidale non può essere considerata, per la sua sola natura, incompatibile con la tutela dell’ordine pubblico.

La vicenda assume particolare rilievo alla luce del provvedimento adottato dal Questore della Provincia di Trieste il 14 ottobre 2026, identificato nella documentazione disponibile con la classificazione Cat. A4/GAB./2026, riguardante un presidio comunicato dall’associazione Linea d’Ombra ODV per le giornate del 17 e 18 ottobre, dalle ore 19 alle ore 21, in Piazza della Libertà. Secondo quanto emerge dalla prima pagina del provvedimento, l’iniziativa, per la quale era prevista la partecipazione di circa venti persone, aveva la finalità dichiarata di «fornire assistenza e supporto alle persone che versano in condizioni di grave difficoltà, vulnerabilità e/o marginalità sociale». Un elemento che merita particolare attenzione è proprio la qualificazione dell’iniziativa: non si trattava, almeno secondo quanto riportato nel preavviso richiamato dall’autorità, di una manifestazione caratterizzata da rivendicazioni violente o da finalità incompatibili con l’ordinamento democratico, bensì di un presidio collegato all’assistenza umanitaria.

Il Questore, nelle premesse dell’atto, richiama tuttavia il significativo incremento dell’afflusso di persone nelle aree del centro cittadino durante le giornate e le fasce orarie interessate. Vengono inoltre menzionate pregresse criticità e turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività economiche, della socialità, della libera circolazione e delle iniziative pubbliche. Sono esigenze che l’ordinamento certamente riconosce. La questione giuridica, tuttavia, non consiste nello stabilire se la sicurezza debba essere tutelata, bensì nel verificare se le limitazioni concretamente imposte siano necessarie, adeguatamente motivate e proporzionate rispetto ai rischi effettivamente riscontrati.
La ricostruzione degli ultimi anni evidenzia, del resto, una progressiva stratificazione di interventi amministrativi nell’area della stazione ferroviaria. Nel giugno 2022 Piazza della Libertà era stata interessata da un’ordinanza comunale cosiddetta antivetri. Nell’ottobre 2024 erano state introdotte ulteriori limitazioni relative alla vendita e al consumo di bevande e alla detenzione di contenitori in vetro o alluminio. Nei primi mesi del 2025 la piazza era stata ricompresa nell’ambito delle misure prefettizie comunemente indicate come zone rosse, accompagnate da controlli rafforzati e, nelle condizioni previste, dalla possibilità di allontanamento di determinati soggetti. Si tratta di provvedimenti differenti per autorità emanante, presupposti, destinatari ed effetti giuridici, e sarebbe pertanto improprio considerarli un unico regime restrittivo. La loro successione, tuttavia, solleva un interrogativo politico e amministrativo: fino a che punto la gestione delle marginalità sociali può essere affidata prevalentemente a strumenti di controllo dello spazio pubblico?

La risposta deve necessariamente partire dalla Costituzione. L’articolo 17 riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni in luogo pubblico è previsto il preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Il preavviso, disciplinato dall’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non equivale a una richiesta di autorizzazione. Questa distinzione è fondamentale: il diritto di riunione non nasce da una concessione dell’autorità amministrativa, ma direttamente dalla Costituzione. Il potere pubblico può intervenire nei limiti consentiti dall’ordinamento, senza trasformare il preavviso in un meccanismo di autorizzazione preventiva.

Nel documento del 14 ottobre vengono espressamente richiamati l’articolo 17 della Costituzione, l’articolo 18 e seguenti del TULPS e l’articolo 21 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Occorre però precisare un limite documentale essenziale: la fotografia disponibile mostra soltanto la prima pagina del provvedimento e non la sua parte dispositiva. Non è quindi possibile ricostruire integralmente le prescrizioni effettivamente impartite, né stabilire con certezza se il Questore abbia disposto un divieto, una limitazione temporale o specifiche modalità di svolgimento del presidio. La distinzione non è meramente formale: un conto è disciplinare una manifestazione pubblica per prevenire rischi concreti; altro conto sarebbe introdurre, attraverso un provvedimento relativo a un presidio, un divieto generalizzato di permanenza nella piazza o di svolgimento di attività assistenziali spontanee.

Continua nella seconda parte.

Valeria Sirigu