Pericolosità sociale, il TRGA Trento richiama la Questura: serve un bilanciamento concreto con il radicamento in Italia

Progetto Melting Pot Europa - Thursday, October 1, 2026

Una rilevante sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 154 del 21 settembre 2026, estensore Cons. Giacomo Bernardi, che ha dichiarato l’illegittimità del diniego di un permesso di soggiorno per lavoro nei confronti di un giovane cittadino straniero.

Il fatto

Un cittadino marocchino, presente in Italia dal 2009, aveva frequentato le scuole in Italia e aveva ottenuto nel tempo diversi titoli di soggiorno: inizialmente per motivi familiari, poi per minore età e, raggiunta la maggiore età, un permesso per lavoro subordinato/attesa occupazione, rinnovato nel 2024.

L’11 dicembre 2024 aveva presentato una nuova domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura, dopo il preavviso di rigetto, ha adottato il 16 luglio 2026 il provvedimento di diniego, fondandolo su una serie di precedenti penali, procedimenti, sanzioni amministrative, segnalazioni di polizia e anche sull’insufficienza reddituale.

Il ricorrente ha impugnato il diniego lamentando che la valutazione di pericolosità sociale non fosse attuale e concreta e che non fosse stato valorizzato il proprio percorso di reinserimento.

La decisione del TRGA

Il principio centrale della sentenza è che la gravità dei precedenti penali e le esigenze di sicurezza pubblica non esonerano l’Amministrazione dall’effettuare un confronto concreto e motivato con gli elementi favorevoli rappresentati dall’interessato.

Gli elementi da considerare nel bilanciamento comprendono, secondo il principio richiamato:

  • legami familiari;
  • lavoro stabile;
  • reddito adeguato;
  • dimora fissa;
  • altre circostanze idonee a dimostrare un effettivo e pacifico radicamento nel territorio italiano.

Inoltre, il TAR osserva che il ricorrente aveva già ottenuto diversi rinnovi del permesso fino al 2024, nonostante i fatti criminosi richiamati dall’Amministrazione fossero già stati commessi. Il Tribunale si chiede quindi, in sostanza: che cosa è cambiato nel frattempo per giustificare il nuovo giudizio di pericolosità sociale?

Secondo il Collegio, il quadro criminoso non era mutato in modo tale da spiegare perché una situazione in precedenza non ritenuta ostativa fosse diventata improvvisamente ostativa.

TRGA Trento, sentenza n. 154 del 21 settembre 2026

Si ringrazia l’Avv. Giovanni Guarini per la segnalazione e il commento.