PdS UE per soggiornanti di lungo periodo: diniego illegittimo, non considerati i redditi dei figli conviventi
Il TAR per il Veneto annulla il rigetto della Questura di Verona che aveva
negato il diritto al pds UE slp a due genitori che avevano fatto valere come
requisito reddituale gli introiti dei figli conviventi. La Questura aveva
rigettato la richiesta sostenendo che i redditi devono essere personali, dando
una lettura rigida e distorta della norma.
Il Tar invece, anche in forza della sentenza CGUE 3 ottobre 2019 in causa
C‐302/18, ribadisce che “In primo luogo, sul piano eurounitario, l’art. 5, par.
1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE richiede la disponibilità di “risorse
stabili, regolari e sufficienti”, senza introdurre alcuna limitazione quanto
alla loro provenienza. La Corte di Giustizia ha chiarito che tale nozione
costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che non può essere
interpretata restrittivamente dagli Stati membri, e che comprende anche le
risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a
garantire il sostentamento del soggetto richiedente in modo stabile e
continuativo (CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18). Ne deriva che non è
consentito all’Amministrazione introdurre, in via interpretativa, un requisito
ulteriore – quale quello della necessaria titolarità di un reddito personale –
non previsto dalla normativa europea e contrario alla ratio della direttiva, che
è quella di verificare la concreta autosufficienza economica del soggetto
richiedente e non la provenienza formale delle risorse.
Né può giungersi a diversa conclusione alla luce della direttiva 2011/51/UE, che
ha modificato la direttiva 2003/109/CE limitatamente all’estensione del relativo
ambito soggettivo ai beneficiari di protezione internazionale, senza incidere
sul contenuto dell’art. 5, par. 1, lett. a), relativo al requisito delle risorse
economiche, il quale continua pertanto a dover essere interpretato nei termini
chiariti dalla Corte di Giustizia.
In secondo luogo, anche nel diritto interno, la nozione di “disponibilità di
un reddito” di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 dev’essere letta in
coerenza con il diritto dell’Unione e, quindi, riferita alla complessiva
situazione economica del nucleo familiare convivente.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che, ai fini della verifica
del requisito reddituale, occorre considerare tutte le fonti di reddito lecite e
disponibili, senza limitarsi a quelle direttamente intestate al soggetto
richiedente (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2026, n.
94, ove si afferma che il requisito reddituale deve essere valutato «nel suo
complesso», includendo tutte le risorse economiche disponibili, anche di diversa
natura, purché idonee a garantire il sostentamento”.
T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 892 del 22 aprile 2026
Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.