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Illegittimo il diniego di rinnovo del PdS per lavoro: il percorso di reinserimento sociale e la stabilità effettiva vanno sempre valutati, anche con precedenti penali
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con la sentenza n. 154 del 21 settembre 2026 (estensore Cons. Giacomo Bernarsi), si è pronunciato sul caso di un cittadino straniero presente in Italia dall’anno 2009, dall’eta di 6 anni, e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro, che si era visto negare il rinnovo dalla Questura di Trento sulla base di alcuni precedenti penali. Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale dello straniero deve essere esercitata attraverso un’istruttoria adeguata e una motivazione effettiva, che ponga in concreto a confronto i precedenti negativi con gli elementi favorevoli e sopravvenuti relativi al percorso di integrazione, quali lavoro, reddito, legami familiari e stabilità abitativa. Il mero richiamo ai precedenti penali, senza spiegare il mutamento rispetto ai precedenti rinnovi del titolo di soggiorno e senza un’effettiva ponderazione degli elementi favorevoli, determina un vizio di motivazione suscettibile di annullamento. TRGA di Trento, sentenza n. 154 del 21 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Guarini per la segnalazione e il commento.
Pericolosità sociale, il TRGA Trento richiama la Questura: serve un bilanciamento concreto con il radicamento in Italia
Una rilevante sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento n. 154 del 21 settembre 2026, estensore Cons. Giacomo Bernardi, che ha dichiarato l’illegittimità del diniego di un permesso di soggiorno per lavoro nei confronti di un giovane cittadino straniero. IL FATTO Un cittadino marocchino, presente in Italia dal 2009, aveva frequentato le scuole in Italia e aveva ottenuto nel tempo diversi titoli di soggiorno: inizialmente per motivi familiari, poi per minore età e, raggiunta la maggiore età, un permesso per lavoro subordinato/attesa occupazione, rinnovato nel 2024. L’11 dicembre 2024 aveva presentato una nuova domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura, dopo il preavviso di rigetto, ha adottato il 16 luglio 2026 il provvedimento di diniego, fondandolo su una serie di precedenti penali, procedimenti, sanzioni amministrative, segnalazioni di polizia e anche sull’insufficienza reddituale. Il ricorrente ha impugnato il diniego lamentando che la valutazione di pericolosità sociale non fosse attuale e concreta e che non fosse stato valorizzato il proprio percorso di reinserimento. LA DECISIONE DEL TRGA Il principio centrale della sentenza è che la gravità dei precedenti penali e le esigenze di sicurezza pubblica non esonerano l’Amministrazione dall’effettuare un confronto concreto e motivato con gli elementi favorevoli rappresentati dall’interessato. Gli elementi da considerare nel bilanciamento comprendono, secondo il principio richiamato: * legami familiari; * lavoro stabile; * reddito adeguato; * dimora fissa; * altre circostanze idonee a dimostrare un effettivo e pacifico radicamento nel territorio italiano. Inoltre, il TAR osserva che il ricorrente aveva già ottenuto diversi rinnovi del permesso fino al 2024, nonostante i fatti criminosi richiamati dall’Amministrazione fossero già stati commessi. Il Tribunale si chiede quindi, in sostanza: che cosa è cambiato nel frattempo per giustificare il nuovo giudizio di pericolosità sociale? Secondo il Collegio, il quadro criminoso non era mutato in modo tale da spiegare perché una situazione in precedenza non ritenuta ostativa fosse diventata improvvisamente ostativa. TRGA Trento, sentenza n. 154 del 21 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Guarini per la segnalazione e il commento.
PdS UE per soggiornanti di lungo periodo: diniego illegittimo, non considerati i redditi dei figli conviventi
Il TAR per il Veneto annulla il rigetto della Questura di Verona che aveva negato il diritto al pds UE slp a due genitori che avevano fatto valere come requisito reddituale gli introiti dei figli conviventi. La Questura aveva rigettato la richiesta sostenendo che i redditi devono essere personali, dando una lettura rigida e distorta della norma. Il Tar invece, anche in forza della sentenza CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18, ribadisce che “In primo luogo, sul piano eurounitario, l’art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE richiede la disponibilità di “risorse stabili, regolari e sufficienti”, senza introdurre alcuna limitazione quanto alla loro provenienza. La Corte di Giustizia ha chiarito che tale nozione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che non può essere interpretata restrittivamente dagli Stati membri, e che comprende anche le risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a garantire il sostentamento del soggetto richiedente in modo stabile e continuativo (CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18). Ne deriva che non è consentito all’Amministrazione introdurre, in via interpretativa, un requisito ulteriore – quale quello della necessaria titolarità di un reddito personale – non previsto dalla normativa europea e contrario alla ratio della direttiva, che è quella di verificare la concreta autosufficienza economica del soggetto richiedente e non la provenienza formale delle risorse. Né può giungersi a diversa conclusione alla luce della direttiva 2011/51/UE, che ha modificato la direttiva 2003/109/CE limitatamente all’estensione del relativo ambito soggettivo ai beneficiari di protezione internazionale, senza incidere sul contenuto dell’art. 5, par. 1, lett. a), relativo al requisito delle risorse economiche, il quale continua pertanto a dover essere interpretato nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia. In secondo luogo, anche nel diritto interno, la nozione di “disponibilità di un reddito” di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 dev’essere letta in coerenza con il diritto dell’Unione e, quindi, riferita alla complessiva situazione economica del nucleo familiare convivente. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che, ai fini della verifica del requisito reddituale, occorre considerare tutte le fonti di reddito lecite e disponibili, senza limitarsi a quelle direttamente intestate al soggetto richiedente (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2026, n. 94, ove si afferma che il requisito reddituale deve essere valutato «nel suo complesso», includendo tutte le risorse economiche disponibili, anche di diversa natura, purché idonee a garantire il sostentamento”. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 892 del 22 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.