Illegittimo il diniego di rinnovo del PdS per lavoro: il percorso di reinserimento sociale e la stabilità effettiva vanno sempre valutati, anche con precedenti penali
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con la sentenza n.
154 del 21 settembre 2026 (estensore Cons. Giacomo Bernarsi), si è pronunciato
sul caso di un cittadino straniero presente in Italia dall’anno 2009, dall’eta
di 6 anni, e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro, che si era visto
negare il rinnovo dalla Questura di Trento sulla base di alcuni precedenti
penali.
Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, l’ampia discrezionalità
dell’Amministrazione nella valutazione della pericolosità sociale dello
straniero deve essere esercitata attraverso un’istruttoria adeguata e una
motivazione effettiva, che ponga in concreto a confronto i precedenti negativi
con gli elementi favorevoli e sopravvenuti relativi al percorso di integrazione,
quali lavoro, reddito, legami familiari e stabilità abitativa.
Il mero richiamo ai precedenti penali, senza spiegare il mutamento rispetto ai
precedenti rinnovi del titolo di soggiorno e senza un’effettiva ponderazione
degli elementi favorevoli, determina un vizio di motivazione suscettibile di
annullamento.
TRGA di Trento, sentenza n. 154 del 21 settembre 2026
Si ringrazia l’Avv. Giovanni Guarini per la segnalazione e il commento.