
Illegittimo e discriminatorio ammettere i soli cittadini italiani al concorso per l’assunzione di assistenti all’Agenzia delle Entrate
Progetto Melting Pot Europa - Monday, September 28, 2026Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro (giudice dott. Luigi Pazienza), con sentenza del 22 settembre 2026, ha accolto il ricorso promosso da APN, ASGI, CGIL Lombardia e LEDHA contro l’Agenzia delle Entrate, dichiarando discriminatoria la clausola del bando del 15 maggio 2026 che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per la partecipazione a un concorso per l’assunzione di 622 unità nell’area assistenti.
Il bando era rivolto a persone iscritte al collocamento mirato di cui alla L.68/1999 (dunque prevalentemente a persone con disabilità).
La questione nasceva dal fatto che l’attuale normativa (art. 38 dlgs 165/01) prevede, in generale, l’accesso ai concorsi pubblici di alcune categorie di cittadini stranieri (familiari di cittadini dell’Unione europea, lungosoggiornanti, titolari di protezione internazionale); ma un risalente DPCM del 1994 impone invece che, per l’assunzione in alcuni Ministeri (tra cui quello delle Finanze), venga sempre richiesta la cittadinanza italiana, sul presupposto che solo il cittadino italiano possa avere quella immedesimazione con gli interessi pubblici che tali Ministeri perseguono con la loro attività.
Secondo il Tribunale, che ha accolto pienamente le tesi delle associazioni, questo presupposto è errato; bisogna invece valutare caso per caso se le mansioni assegnate comportano l’esercizio di poteri pubblici, cosa che, nel caso esaminato, non può ritenersi, poiché la qualifica di assistente non comporta l’esercizio di tali poteri.
La sentenza ha inoltre riconosciuto che, nel caso concreto, la clausola produceva una discriminazione particolarmente grave perché incideva su una procedura destinata prevalentemente a persone con disabilità.
Il Tribunale ha dunque dichiarato il carattere discriminatorio del bando, ordinando all’Agenzia delle Entrate di modificarlo, per consentire ai cittadini e alle cittadine straniere incluse nelle categorie di cui al citato art. 38, la presentazione delle domande; ha condannato l’Amministrazione al pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione; ha infine ordinato la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
La sentenza fa seguito alla recente conclusione di un’analoga vicenda (riguardante addirittura un concorso per funzionari) che ha riguardato il Ministero dell’Interno e nella quale la Cassazione (sentenza Cass. 22.7.26 n. 23818) ha confermato l’inammissibilità del requisito della cittadinanza, tra l’altro con riferimento alla qualifica di funzionario superiore a quella di assistente.
Avvocati Per Niente, l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, la CGIL Lombardia e la Lega per i diritti delle persone con disabilità esprimono grande soddisfazione per una pronuncia che rimuove un’irragionevole disparità di trattamento che priva la collettività del possibile apporto dei cittadini e delle cittadine di origine straniera che, al pari degli italiani, possono contribuire pienamente al perseguimento degli interessi pubblici, primo fra tutti l’interesse a che tutti i consociati rispettino le norme fiscali. Confidano quindi che la Presidenza del Consiglio prenda atto di queste pronunce e modifichi il DPCM del 1994 limitando il requisito della cittadinanza italiana ai soli casi consentiti dalla legge, come interpretata dalla giurisprudenza.
Tribunale di Milano, sentenza del 22 settembre 2026