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Convegno – Il diritto di uscire. Il diritto di tornare
Orientamenti a confronto a partire dal contenzioso sui visti umanitari relativo alla popolazione palestinese di Gaza Venerdì 30 ottobre 2026, a Roma e online, ore 9.15–18.30, in presenza presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre. Promosso da ASGI, Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza e Legal Clinic. -------------------------------------------------------------------------------- Il recente contenzioso italiano ed europeo in materia di visti umanitari, accesso alle rappresentanze diplomatico-consolari e possibilità di lasciare Gaza ha riportato al centro del dibattito una questione giuridica fondamentale: se, e a quali condizioni, gli obblighi di protezione gravanti sugli Stati possano produrre effetti anche prima dell’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e imporre l’adozione di misure idonee a consentirne l’accesso. La questione investe in Italia il diritto costituzionale d’asilo, il diritto dell’Unione europea e gli obblighi internazionali di tutela dei diritti fondamentali e pone al tempo stesso interrogativi rilevanti sull’effettività, sull’estensione e sui limiti della tutela giurisdizionale. A partire dal contenzioso sui visti umanitari relativo alle persone palestinesi presenti a Gaza, il seminario intende mettere a confronto le diverse ricostruzioni emerse nella dottrina e nella giurisprudenza, individuare i nodi interpretativi aperti e verificare quali strumenti l’ordinamento offra – e quali limiti presenti – per garantire un accesso effettivo alla protezione quando il raggiungimento del territorio costituisce esso stesso la condizione necessaria per poterla ottenere. Scarica il programma completo Partecipazione e accreditamento: evento gratuito aperto a chiunque sia interessata/o, con obbligo di iscrizione tramite il modulo. Clicca qui per l’iscrizione Il convegno è in attesa di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per avvocate e avvocati che parteciperanno al seminario in presenza. * Per informazioni: gaza@asgi.it
L’esclusione delle lavoratrici domestiche dal “nuovo bonus mamma” è incostituzionale
ASGI – Associazione studi giuridici sull’immigrazione, APN – Avvocati per niente e CGIL Lombardia rendono noto che, con ordinanza depositata l’otto ottobre, il Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Eleonora Palmisani, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 6, comma 2, d.l. 95/2025 (e della successiva norma di proroga) nella parte in cui esclude le lavoratrici domestiche dall’attribuzione del bonus mamma, che viene invece riconosciuto (in misura di 40 euro mensili nel 2025, 60 euro nel 2026) a tutte le lavoratrici dipendenti degli altri settori. La giudice ha così accolto le tesi prospettate nel ricorso proposto da una lavoratrice cingalese insieme alle due associazioni e al sindacato. Secondo la giudice, l’esclusione viola in primo luogo il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e l’obbligo di tutela della maternità ex art. 31 Cost., essendo evidente che le esigenze di tutela di tutte le lavoratrici madri sono le medesime, indipendentemente dal settore nel quale la lavoratrice è occupata. Ma viola anche il divieto di discriminazione, perché costituisce una discriminazione indiretta nei confronti delle lavoratrici straniere, che costituiscono la parte maggioritaria delle lavoratrici domestiche e che, in quanto straniere, hanno diritto a godere del medesimo trattamento riservato alle italiane, senza discriminazioni né dirette né indirette. In attesa della decisione della Corte costituzionale, le associazioni e il sindacato che hanno promosso il ricorso rilevano che la vicenda esprime una inammissibile «disattenzione», da parte del legislatore, verso le condizioni di lavoro nel settore del lavoro di cura: un settore che invece – per le basse retribuzioni medie e per l’elevata concentrazione di lavoratrici straniere, che già soffrono delle ulteriori difficoltà derivanti dalla condizione di migranti – meriterebbe significativi interventi di sostegno. Invitano pertanto il legislatore a intervenire quanto prima, quantomeno sul «bonus mamma», riportando a una condizione di uguaglianza tutte le lavoratrici madri. Tribunale di Milano, ordinanza del 7 ottobre 2026
Illegittimo e discriminatorio ammettere i soli cittadini italiani al concorso per l’assunzione di assistenti all’Agenzia delle Entrate
Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro (giudice dott. Luigi Pazienza), con sentenza del 22 settembre 2026, ha accolto il ricorso promosso da APN, ASGI, CGIL Lombardia e LEDHA contro l’Agenzia delle Entrate, dichiarando discriminatoria la clausola del bando del 15 maggio 2026 che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per la partecipazione a un concorso per l’assunzione di 622 unità nell’area assistenti.  Il bando era rivolto a persone iscritte al collocamento mirato di cui alla L.68/1999 (dunque prevalentemente a persone con disabilità). La questione nasceva dal fatto che l’attuale normativa (art. 38 dlgs 165/01) prevede, in generale, l’accesso ai concorsi pubblici di alcune categorie di cittadini stranieri (familiari di cittadini dell’Unione europea, lungosoggiornanti, titolari di protezione internazionale); ma un risalente DPCM del 1994 impone invece che, per l’assunzione in alcuni Ministeri (tra cui quello delle Finanze), venga sempre richiesta la cittadinanza italiana, sul presupposto che solo il cittadino italiano possa avere quella immedesimazione con gli interessi pubblici che tali Ministeri perseguono con la loro attività.  Secondo il Tribunale, che ha accolto pienamente le tesi delle associazioni, questo presupposto è errato; bisogna invece valutare caso per caso se le mansioni assegnate comportano l’esercizio di poteri pubblici, cosa che, nel caso esaminato, non può ritenersi, poiché la qualifica di assistente non comporta l’esercizio di tali poteri. La sentenza ha inoltre riconosciuto che, nel caso concreto, la clausola produceva una discriminazione particolarmente grave perché incideva su una procedura destinata prevalentemente a persone con disabilità. Il Tribunale ha dunque dichiarato il carattere discriminatorio del bando, ordinando all’Agenzia delle Entrate di modificarlo, per consentire ai cittadini e alle cittadine straniere incluse nelle categorie di cui al citato art. 38, la presentazione delle domande; ha condannato l’Amministrazione al pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione; ha infine ordinato la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. La sentenza fa seguito alla recente conclusione di un’analoga vicenda (riguardante addirittura un concorso per funzionari) che ha riguardato il Ministero dell’Interno e nella quale la Cassazione (sentenza Cass. 22.7.26 n. 23818) ha confermato l’inammissibilità del requisito della cittadinanza, tra l’altro con riferimento alla qualifica di funzionario superiore a quella di assistente. Avvocati Per Niente, l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, la CGIL Lombardia e la Lega per i diritti delle persone con disabilità esprimono grande soddisfazione per una pronuncia che rimuove un’irragionevole disparità di trattamento che priva la collettività del possibile apporto dei cittadini e delle cittadine di origine straniera che, al pari degli italiani, possono contribuire pienamente al perseguimento degli interessi pubblici, primo fra tutti l’interesse a che tutti i consociati rispettino le norme fiscali. Confidano quindi che la Presidenza del Consiglio prenda atto di queste pronunce e modifichi il DPCM del 1994 limitando il requisito della cittadinanza italiana ai soli casi consentiti dalla legge, come interpretata dalla giurisprudenza. Tribunale di Milano, sentenza del 22 settembre 2026  
September 28, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Detenzione di fatto di minori al CARA di Restinco -Brindisi: nuova condanna della Corte EDU contro l’Italia
Con la decisione del 3 settembre 2026 (Caso B.C. vs Italia, Application no. 42909/23), la Corte Europea per i Diritti Umani ha condannato l’Italia per l’illegittima detenzione di un ragazzo della Costa d’Avorio dell’età di 15 anni all’interno del Centro di accoglienza di Restinco, nella provincia di Brindisi, e al conseguente risarcimento del danno. Il ricorrente, minore non accompagnato giunto in Italia ad inizio agosto 2023, fu sottoposto alle procedure di determinazione dell’età e, una volta terminate, trattenuto dal 6 ottobre al 22 dicembre 2023 all’interno del Centro di Accoglienza di Restinco (Br). A seguito di istanza presentata alla Corte EDU ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte – con la quale si chiedeva di porre fine alla sua detenzione, denunciava le pessime condizioni del CARA e chiedeva di essere ospitato in un luogo adatto alla sua condizione – fu trasferito dopo 2 mesi e mezzo in un centro per minori SNA. Durante tutto il periodo e sino al luglio dell’anno successivo, il tutore del ricorrente fu individuato nel gestore del centro di Restinco. Va ricordato che, durante il periodo della detenzione, nel Centro di Accoglienza di Restinco erano presenti solo minorenni (nel numero di 88), benchè il contratto di appalto per la gestione dello stesso prevedesse misure, prestazioni di beni e servizi e risorse professionali rivolte esclusivamente agli adulti, dunque anche inadeguate alla accoglienza di minorenni soli. Nel corso degli anni ASGI ha ripetutamente segnalato la grave problematica determinata dall’uso del Centro di Restinco come luogo di accoglienza di minorenni soli: nel 2016 con nota alla Prefettura di Brindisi ASGI denunciava che “Il centro di Restinco non appare in alcun modo un luogo idoneo per l’accoglienza seppure temporanea di minori soli ed anzi la legge ne fa esplicito divieto”; inoltre, nel dicembre 2023 l’Associazione aveva avanzato richiesta di accesso al Centro di Restinco proprio per verificare le condizioni dello stesso. Tale accesso fu di fatto negato, tanto da essere stato poi permesso l’ingresso solo in quanto a seguito dell’On.le Nicola Fratoianni e nel corso di una sua visita ispettiva alla struttura. La situazione di Restinco era simile a quella, già sanzionata dalla CEDU, del Centro di Crotone (decisione del 7.12.2023 ), a quella nell’hotspot di Taranto (sentenza CEDU del 23.11.2023 link https://www.asgi.it/famiglia-minori/minori-stranieri-detenzione-hotspot-taranto/) così come a quella del centro in Contrada Cifali a Ragusa ed altrove in Italia, tanto che a novembre 2023 l’ASGI aveva inviato una comunicazione al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per chiedere la continuazione della procedura di supervisione dell’attuazione della sentenza Darboe e Camara con la quale la Corte EDU aveva già condannato l’Italia. Con la sentenza del settembre 2026 la Corte EDU ha rilevato la violazione dell’art. 5, §§ 1, 2 e 4 della Convenzione e condannato l’Italia alla luce della “constatazione circa l’assenza di una base giuridica chiara e accessibile per la detenzione” tale che “la Corte non comprende come le autorità avrebbero potuto informare il ricorrente dei motivi legali della sua privazione della libertà o fornirgli informazioni sufficienti per consentirgli di contestare dinanzi a un tribunale i motivi della sua detenzione di fatto (cfr. Khlaifia e altri, citati sopra, §§ 117 e 132 e seguenti)”. Al riguardo gli Avv.ti Angiuli e Belluccio e la dott.ssa Rizzi, che hanno seguito il ricorrente, sottolineano: “Si tratta dell’ennesima decisione che accerta la strutturale mancanza di cura dell’Italia per la condizione dei minori stranieri non accompagnati e la condanna al risarcimento del danno. Il Governo e il Parlamento ne dovranno necessariamente tenere conto anche nell’implementazione del nuovo Patto per le Migrazioni e l’Asilo e del prossimo Regolamento sui rimpatri che, incredibilmente, non esclude la possibilità di trattenimento e rimpatrio dei minori soli”. Corte Europea per i Diritti Umani, decisione del 3 settembre 2026 (Caso B.C. vs Italia, Application no. 42909/23) La sentenza consegue al ricorso degli Avv.ti Marina Angiuli e Dario Belluccio, supportati dalla dott.ssa Erminia Sabrina Rizzi.
September 11, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Diritto d’asilo, il TAR Lombardia accende i riflettori sui ritardi di Ministero e Questura
Con l’ordinanza n. 3818/2026, pubblicata il 20 luglio 2026, il TAR Lombardia (Sezione Quarta) ha emesso una prima pronuncia sulla class action promossa il 10 ottobre 2025 da Naga e ASGI contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano per i ritardi sistematici nella formalizzazione delle domande d’asilo. Il Tribunale ha stabilito di non decidere subito nel merito, ma di acquisire prima elementi più precisi sulla situazione dalla Questura di Milano. A seguito dei ritardi denunciati dalle associazioni e da alcune persone richiedenti asilo al Ministero dell’Interno e Questura di Milano viene chiesto di depositare entro 90 giorni una relazione documentata e circostanziata che chiarisca: 1. i tempi medi di ogni fase della procedura per gli anni 2024, 2025 e primo semestre 2026; 2. se la durata complessiva sia diminuita dopo l’introduzione del sistema enti (dal 2023); 3. le risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate all’Ufficio Immigrazione negli anni 2024-2026; 4. se le misure adottate abbiano esaurito i margini di miglioramento e se sia prevedibile una riduzione dei tempi entro il 31/12/2026; 5. le scelte organizzative di allocazione delle risorse rispetto ad altri uffici della Questura, e se siano rivedibili; 6. ogni altro aspetto rilevante. Il Tribunale chiede inoltre al Ministero dell’Interno di chiarire, “se la dimensione del fenomeno dei richiedenti la protezione internazionale presso la Questura di Milano sia superiore, inferiore o paragonabile a quella riscontrabile presso le altre Questure italiane, e ciò al fine di accertare se l’entità delle risorse strumentali, finanziarie e umane assegnate alla Questura di Milano sia coerente con l’entità del fenomeno stesso”. La stessa richiesta che il TAR Veneto aveva già rivolto al Ministero nell’ambito dei ricorsi analoghi presentati contro le Questure di Venezia e Vicenza e conclusisi, a marzo 2026, con la condanna della strutturale inaccessibilità al diritto di asilo nelle Questure di Vicenza e Venezia. La trattazione nel merito della causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 marzo 2027, quando il Tribunale valuterà la relazione depositata dalle amministrazioni. Il caso milanese non è isolato, ma riflette una criticità diffusa a livello nazionale: in molte città, ritardi e disfunzioni continuano a ostacolare l’accesso alla procedura di asilo, compromettendo l’effettività di un diritto fondamentale. Naga e ASGI accolgono con favore la decisione del TAR Lombardia, che rappresenta un passaggio importante per fare luce sulle responsabilità dell’amministrazione. Chiarire le scelte organizzative e l’impiego delle risorse è essenziale per rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono un accesso tempestivo ed effettivo alla procedura di asilo. Il diritto di chiedere protezione deve essere garantito nei tempi e nelle modalità previsti dalla legge, insieme ai diritti che da esso discendono. E le amministrazioni hanno il dovere di mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati. Senza ritardi che sono spesso la rappresentazione della non-volontà politica di tutelare chi deve essere protetto. T.A.R. per la Lombardia, ordinanza n. 3818 del 20 luglio 2026
Scuola di Alta Formazione ASGI a Roma e Milano: aperte le iscrizioni
ASGI promuove le nuove edizioni delle scuole di alta formazione anche per il 2026/2027: a Roma in collaborazione con Spazi Circolari e a Milano in collaborazione con Le Carbet. I due corsi, che adottano un approccio fortemente laboratoriale e multidisciplinare, sono destinati a operatori e operatrici legali specializzati in protezione internazionale, tutela delle vittime di tratta e sfruttamento e accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Si approfondiranno tematiche che spaziano dal diritto dell’immigrazione, geopolitica, sociologia, antropologia, etnopsichiatria, medicina legale sino alla mediazione culturale. Le due formazioni si svolgono unicamente in presenza secondo i due diversi programmi che trovate di seguito. È quindi possibile iscriversi ad uno solo dei due corsi e non sono previste modalità di partecipazione miste. Nei programmi trovate tutte le informazioni relative a iscrizioni, costi e al programma formativo. Di seguito le informazioni più dettagliate per ciascun percorso formativo. ROMA, 12° EDIZIONE 2026/2027 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER OPERATORI LEGALI SPECIALIZZATI IN PROTEZIONE INTERNAZIONALE, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, SFRUTTAMENTO E TRATTA DI ESSERI UMANI Presentazione del Corso Questa Scuola di Alta Formazione è specificamente progettata per formare operatrici ed operatori legali altamente specializzati nelle aree più critiche e complesse del diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale. Il corso fornisce competenze teoriche e pratiche approfondite per affrontare le sfide attuali nel campo della tutela dei diritti delle persone migranti. La dodicesima edizione si apre in un contesto normativo profondamente mutato: il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo è entrato in applicazione a partire dal 12 giugno 2026 con, tra gli altri, il Regolamento Procedure (UE) 2024/1348, il Regolamento Screening (UE) 2024/1356, il Regolamento RAMM (UE) 2024/1351 e la Direttiva 1346/2024. A ciò si aggiunge il nuovo Regolamento Rimpatri, votato dal Parlamento il 17.06.2026 e in corso di pubblicazione. Quando: da ottobre 2026 ad aprile 2027. Dove: in presenza presso la Città dell’Altra Economia, quartiere Testaccio, Roma. Come: il corso prevede lezioni frontali e molte esercitazioni pratiche, alle materie giuridiche sono affiancati moduli relazionali e moduli di antropologia, con una lettura intersezionale, uniti a una prospettiva etno-psichiatrica e a uno sguardo attento alle questioni di genere, elementi essenziali per garantire la massima tutela alle e ai destinatari e destinatarie del supporto legale.  * Scarica il programma dettagliato * Scarica la locandina completa La domanda di iscrizione dovrà effettuarsi tramite la compilazione del modulo online e attendere le istruzioni via mail per effettuare il pagamento e perfezionare così l’iscrizione. Iscrizione – compila il modulo online Attenzione: la sola compilazione del modulo online non è sufficiente a perfezionare l’iscrizione. * Per informazioni e iscrizioni contattare: formazione.roma@asgi.it MILANO, 4° EDIZIONE DI SCONFINARE SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER OPERATRICI E OPERATORI LEGALI IN MATERIA DI  PROTEZIONE INTERNAZIONALE – ED.2026-2027  Il corso si articola in 14 moduli formativi con un approccio multidisciplinare che integra diritto,  antropologia, etnopsichiatria, sociologia, geopolitica ed etnografia. Alla luce della recente entrata in  vigore del Patto UE in materia di immigrazione e asilo e dei massicci cambiamenti nel sistema di  tutela e di riconoscimento della protezione internazionale, maggior tempo è dedicato all’analisi delle  diverse fasi in cui si svolge la procedura di esame della domanda di protezione, fasi che comportano  in maniera crescente la restrizione e il contenimento del/la richiedente asilo, con importanti  limitazioni della sua libertà personale o di circolazione. L’analisi di questi cambiamenti strutturali ha  come scopo l’elaborazione di strumenti di tutela utili nel nuovo contesto che si sta delineando.   Quando: da ottobre 2026 a maggio 2027.  Dove: in presenza presso la Scighera, in via Candiani 131 a Milano.  Come: La metodologia didattica alterna lezioni frontali, laboratori pratici e decoloniali, esercitazioni,  tavole rotonde aperte e un laboratorio di teatro dell’oppresso.  * Scarica il programma dettagliato * Scarica la locandina completa La domanda di iscrizione dovrà effettuarsi tramite la compilazione del modulo online e attendere le istruzioni via mail per effettuare il pagamento e perfezionare così l’iscrizione. Iscrizione – compila il modulo online Attenzione: la sola compilazione del modulo online non è sufficiente a perfezionare l’iscrizione. * Per informazioni e iscrizioni contattare formazione.milano@asgi.it
I visti dalla Striscia di Gaza. Un anno dopo
ASGI organizza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, un momento formativo sulla questione del rilascio dei visti a favore dei cittadini e delle cittadine palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza o in altri territori occupati. Il seminario si terrà venerdì 10 luglio, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’Università di Bologna e online su Zoom. Modulo d’iscrizione L’iniziativa nasce dall’esigenza di fare il punto sul lavoro svolto dal gruppo nell’ultimo anno a supporto delle persone provenienti dalla Striscia di Gaza e di condividere alcune riflessioni sulle prospettive di tutela dei loro diritti. Nel corso dell’incontro verranno affrontate le principali questioni relative ai visti d’ingresso per studio, motivi familiari e cure mediche, oltre ad un breve approfondimento sui visti per motivi umanitari. Sarà l’occasione per un confronto sulle criticità che si continuano a incontrare nella pratica e per cercare di tenere alta l’attenzione su questo tema. L’evento si svolgerà in presenza a Bologna e sarà possibile partecipare anche da remoto tramite Zoom. È in corso la richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna per i partecipanti in presenza. IL PROGRAMMA Breve introduzione generale di contesto – avv. Caterina Carmassi Breve introduzione sulle modalità operative seguite nell’attività svolta – avv. Flavia Cerino * Il punto sui visti d’ingresso per motivi di studio – avv. Anna Brambilla * Il punto sui visti d’ingresso per motivi familiari – avv. Nazzarena Zorzella * Il punto sui visti d’ingresso per cure mediche – dott.ssa Erminia Rizzi * Brevi cenni sui visti d’ingresso per motivi umanitari – avv.te Sara Puddu e Mariateresa Veltri Dibattito Conclusioni – prof. Marco Borraccetti, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna La locandina dell’evento
Il MAECI condannato a risarcire il danno per il mancato rilascio di visti ai cittadini iraniani
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 12 giugno, ha definitivamente accertato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) nei confronti degli studenti iraniani ammessi alle università italiane, ai quali è stato di fatto impedito di prenotare l’appuntamento necessario per richiedere il visto per motivi di studio. La pronuncia conferma e porta a conclusione il procedimento avviato nell’autunno 2025 con il ricorso d’urgenza di ASGI e di uno studente iraniano, all’esito del quale il Tribunale aveva già ordinato in via cautelare – con provvedimento poi confermato in sede di reclamo – di sbloccare gli appuntamenti per i visti. Ogni anno oltre 3.000 studenti e studentesse iraniani vengono ammessi nelle università italiane, e la comunità studentesca iraniana è la più numerosa tra quelle straniere. Una volta ammessi, però, gli studenti devono ottenere il visto d’ingresso entro un termine rigido, e per l’anno accademico 2025/2026 la procedura di prenotazione si è svolta esclusivamente tramite un sistema on-line – la piattaforma Visametric – rimasto aperto soltanto per otto giorni, senza che né la data di apertura né quella di chiusura fossero state previamente comunicate. Così un gran numero di aspiranti non ha materialmente potuto prenotare l’appuntamento: come riconosciuto dallo stesso Ministero, in quegli otto giorni solo 4.500 persone vi sono riuscite, a fronte di 7.915 preiscritti presso atenei italiani. Dalla documentazione prodotta dal Ministero è emerso che per gli studenti di altre nazionalità le modalità erano del tutto diverse: per i cittadini indiani, turchi, marocchini e degli Emirati Arabi la prenotazione poteva avvenire – anche presso uffici fisici o per telefono – senza alcun limite temporale. Gli studenti iraniani sono stati dunque trattati diversamente, in violazione del diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’istruzione sancito dall’art. 39 del Testo Unico Immigrazione, con una condotta qualificata come discriminatoria ai sensi dell’art. 43 dello stesso Testo Unico. Il giudice ha escluso che la chiusura del portale dopo soli otto giorni, senza preavviso, potesse trovare giustificazione nella situazione politica dell’Iran. Inoltre, costituendosi in giudizio, il Ministero aveva contestato la legittimazione ad agire di ASGI e la competenza del Tribunale, negando nel merito qualsiasi discriminazione. Il Tribunale ha invece riconosciuto la legittimazione dell’associazione, quale ente che rappresenta una collettività i cui membri non sono individuabili in modo diretto, e ha ritenuto provata la discriminazione, condannando il Ministero a versare 7.500 euro a titolo di risarcimento del danno in favore di ASGI. Come ASGI — che ha promosso e sostenuto il contenzioso insieme a uno studente ricorrente, assistiti dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, Paola Fierro e Marta Lavanna — sottolineiamo come una procedura amministrativa apparentemente neutra, quale la prenotazione telematica di un appuntamento, possa tradursi in una discriminazione vietata quando è organizzata in modo arbitrario e opaco, tale da precludere a un’intera collettività l’esercizio di un proprio diritto. È inaccettabile che giovani già selezionati dalle università italiane rischino di perdere l’anno accademico per ragioni di pura disorganizzazione amministrativa. La decisione del Tribunale di Torino conferma che a questi comportamenti si può e si deve porre rimedio, e che lo Stato è chiamato a rispondere delle proprie scelte. Tribunale di Torino, sentenza del 10 giugno 2026
Assegno unico universale: eliminato il requisito di residenza biennale e inclusi i figli residenti in Paesi UE
L’art. 7-bis della legge di conversione (L. 50/2026) del D.L. 19/2026 (il decreto PNRR 2026) introduce importanti cambiamenti alla normativa che regolamenta l’erogazione dell’Assegno unico universale per i figli a carico. Qui di seguito ASGI illustra le modifiche e risponde ad alcune domande frequenti. L’AUU, introdotto dal DL 230/2021, è una misura di sostegno economico alle famiglie riconosciuto per ogni figlio/a a carico fino al compimento dei 18 anni, fino al compimento dei 21 anni per i figli studenti e lavoratori a basso reddito e senza limiti d’età per i figli con disabilità. L’importo riconosciuto varia a seconda del numero di figli e della condizione economica del nucleo familiare calcolata sulla base dell’ISEE valido al momento della domanda; l’importo minimo (58,30 per il 2026) è riconosciuto indipendentemente dal reddito. La prima modifica apportata dalla Legge 50/2026 consiste nell’abrogazione del requisito di residenza biennale, anche non continuativa, in Italia (che poteva essere sostituita dal requisito alternativo del “contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale“).  Dunque dal mese di aprile l’assegno spetta (a domanda) a decorrere dal primo mese di residenza in Italia.  La seconda modifica riguarda invece il luogo di residenza dei figli e delle figlie per i quali è possibile richiedere l’assegno: il nuovo comma 2-bis dell’art. 1 DL 230/2021 prevede che ai fini dell’attribuzione dell’AUU “si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente“. Sinora, infatti, per l’assegno venivano computati esclusivamente i figli residenti in Italia e conviventi, e come tali inclusi nell’ISEE. Questi due requisiti erano stati oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione UE contro l’Italia. La Commissione ne aveva rilevato il carattere discriminatorio perché entrambe le limitazioni risultavano contrastanti con il principio di libera circolazione (rappresentando un ostacolo indiretto alla mobilità tra uno stato membro e l’altro) e perché la seconda risultava contrastante con l’art. 67 Regolamento 883/04/CE a norma del quale “Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro”. Le modifiche sono dunque adottate con riferimento a una procedura di infrazione che riguardava i soli cittadini UE (e dunque, rispetto a questi, ha certamente effetto “retroattivo”): quanto alla modifica circa il luogo di residenza dei figli, resta tuttavia da chiedersi se, stante le clausole delle direttive che garantiscono parità di trattamento quantomeno ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo periodo o di permesso unico lavoro, la stessa non possa essere estesa anche ai cittadini stranieri per i figli residenti in paesi terzi, tornando così alla medesima situazione che si era creata per gli assegni al nucleo familiare (ANF) dopo le due sentenze del 25.11.2021 della Corte di Giustizia UE e la sentenza n. 67/2022 della Corte Costituzionale. Il nuovo testo è vigente dal 21 aprile 2026. FAQ – DOMANDE FREQUENTI Cosa succede alle domande già presentate che difettavano del requisito di residenza biennale? Difficile che l’INPS interpreti la norma come retroattiva e dunque sarà probabilmente necessario andare in giudizio prospettando l’effetto indirettamente discriminatorio del requisito (effetto riconosciuto dalla Commissione nel momento in cui ha aperto la procedura) per le persone con cittadinanza extra UE che godono del diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale  (sicuramente i titolari di permesso di lungo periodo ex art. 11 direttiva 2003/109, i titolari di permesso unico lavoro ex art. 12 direttiva 2011/98, i titolari di permesso per protezione internazionale ex art. 29 direttiva 2011/95). Per le situazioni antecedenti la modifica di legge i due anni possono essere calcolati tenendo conto della residenza di fatto (e non “anagrafica”)? Sì, sul punto sono già intervenute alcune sentenze che hanno riconosciuto la rilevanza della residenza di fatto, anche in assenza di residenza anagrafica. La possibilità di includere nel computo i figli e le figlie a carico residenti all’estero vale anche per le persone con cittadinanza non UE? Come detto più sopra, è una posizione sostenibile alla luce degli obblighi di parità di trattamento per lungosoggiornanti, titolari di permesso unico lavoro, titolari di protezione. In senso contrario depone il fatto che la Commissione sia giunta alla conclusione sopra indicata per salvaguardare il diritto alla libera circolazione, del quale le persone straniere extra UE non sono titolari.
Richiedenti asilo in attesa della formalizzazione della protezione espulsi a Napoli
Una situazione allarmante si sta verificando sul territorio di Napoli nei confronti di cittadini stranieri richiedenti asilo a cui vengono notificati provvedimenti di espulsione, accompagnati alla frontiera e infine rimpatriati.  È quanto denuncia l’ASGI in una lettera inviata a diverse autorità lo scorso 24 aprile 2026 a seguito di una segnalazione della sezione ASGI Campania. Presso la Questura di Napoli, l’unica modalità consentita per manifestare la volontà di chiedere asilo è proprio l’invio della stessa a mezzo pec.  La ricevuta della missiva concretizza l’espressione della manifestazione di volontà e, nonostante l’art. 26, co.2-bis, d.lgs 25/2008 preveda che la domanda vada formalizzata entro un massimo di 3 (prorogabili a 10) giorni dalla sua manifestazione, la Questura di Napoli impiega ad oggi circa undici mesi per convocare il richiedente per effettuare il fotosegnalamento e la formalizzazione della domanda d’asilo.  Nel lasso di tempo che intercorre tra la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale inviata a mezzo pec alla Questura e la convocazione presso l’Ufficio Immigrazione ai fini della formalizzazione della richiesta, c’è chi è stato destinatario di  provvedimenti espulsivi e di accompagnamento coattivo alla frontiera, convalidati dal Giudice di Napoli.  Tali situazioni si stanno fortemente incrementando e si pongono in grave contrasto con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, producendo effetti altamente lesivi dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, nonostante diverse pronunce emesse dal Tribunale ordinario che ha accertato l’illegittimità di tali rimpatri e per l’effetto ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il rilascio di un visto di reingresso in favore dei ricorrenti.  Nella lettera inviata il 24 aprile 2026, attraverso un ampio excursus della giurisprudenza più aggiornata e della normativa in vigore l’ASGI ha segnalato le espulsioni illegittime dei richiedenti asilo operate dalla Questura di Napoli. “Le predette criticità incidono in modo significativo sull’effettivo esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, a partire dall’accesso alla procedura di protezione internazionale e, come visto, alla violazione del principio di non espellibilità di soggetti che abbiano già manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale e che non dispongono di strumenti ulteriori per procedere alla formalizzazione della domanda a causa di disservizi imputabili esclusivamente all’Ufficio Immigrazione” dichiara l’ASGI nella lettera segnalando alcuni dei casi seguiti sul territorio con il supporto del Progetto “InLimine” e chiedendo alle Autorità destinatarie della missiva “di intervenire urgentemente nell’ambito delle rispettive competenze al fine di evitare il perpetrarsi di tali gravi violazioni in danno dei richiedenti asilo che, come documentato dalle condanne alle spese inflitte dall’Autorità Giudiziaria, stanno comportando anche notevoli danni all’Erario”.  Leggi la lettera inviata