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Droghe ed educazione all’IIS “Alessandrini” Abbiategrasso: approccio penalista con polizia
A metà novembre 2025, all’interno del progetto “Senza Filtro: Consapevolezza e Legalità contro la Droga”, la Polizia Locale di Abbiategrasso (MI), in collaborazione con la Polizia Penitenziaria – Nucleo Cinofili, ha svolto un’iniziativa di formazione rivolta a studentesse e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini”. Per l’ennesima volta, su un tema complesso e articolato, come quello relativo alle dipendenze, la scuola rinuncia a farsi carico della formazione degli alunni e delle alunne, delegando questo compito alle forze dell’ordine, senza neanche prevedere la presenza di chi, a partire dagli operatori dei SerD, dispone di adeguate competenze e professionalità per affrontare queste problematiche. Per come è stato organizzato l’evento, è evidente che obiettivo dell’incontro non fosse quello di aumentare conoscenze ed empowerment di ragazze e ragazzi, ma, come si legge nei comunicati ufficiali, di «informare e responsabilizzare i giovani studenti sui rischi connessi all’uso e allo spaccio di droghe, nonché di promuovere una maggiore consapevolezza sui comportamenti corretti e rispettosi della legge». Non, quindi, una specifica occasione per far crescere il dialogo didattico-educativo, ma – secondo la logica di sorvegliare e punire – il solito elenco di pericoli per la salute e delle eventuali conseguenze legali, che conta almeno tre quarti di secolo di fallimenti, morti ed emarginazione. Non a caso, in spregio a qualsiasi “regola pedagogica”, ma anche al buon senso, sono stati riuniti nella stessa aula 140 studenti e studentesse (quasi tutti e tutte di secondo anno insieme con una classe del quinto!) che, in quelle condizioni non sono stati, certo, sollecitati a intervenire, esprimere dubbi e problematiche personali, ma sono stati trattati come “sacchi vuoti”, pronti a essere riempiti da adulti sconosciuti. Come, di fatto, ammettono gli stessi organizzatori quando scrivono: «Il momento più coinvolgente per gli studenti è stato la dimostrazione pratica delle unità cinofile antidroga. Gli operatori hanno illustrato le modalità operative nel contrasto allo spaccio, permettendo ai ragazzi di vedere “sul campo” come lavorano i cani addestrati e come avviene l’interazione tra conduttore e animale». Insomma, una sorta di spettacolo circense di serie B, che non si comprende in che modo abbia potuto accrescere conoscenze e consapevolezza. Purtroppo, quanto avvenuto ad Abbiategrasso non rappresenta certo un’eccezione, ma il modo concreto di operare di questo governo. Premesso che su questo tema non c’è una sostanziale soluzione di continuità con gli esecutivi precedenti, vanno ricordate le parole (maggio 2025) del sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano: «Si dicono tante cose inesatte, come che esistono sostanze leggere che leggere non sono fanno danni irreversibili; non esistono droghe leggere, sono droghe e basta e fanno male». Un approccio esclusivamente proibizionista (in un Paese, l’Italia, che ha posizioni opposte su droghe “di stato” come alcol e sigarette), confermato dalla VII Conferenza nazionale governativa sulle dipendenze (novembre ’25), che ha causato, insieme con il paternalismo e le politiche panpenaliste, danni peggiori di quelli delle stesse dipendenze. Si tratta della stessa, fallimentare, impostazione del progetto “Scuole Sicure” promosso dal Ministero degli Interni, che finanzia iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Un’iniziativa che prevede anche contributi «per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, l’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia locale, il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature e la promozione di campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti». In sostanza, nulla di nuovo rispetto alla “war on drugs”, mentre in altri Paesi europei si discute sulle politiche di “riduzione del danno”, ovvero su quelle buone pratiche che tutelano la salute delle persone dipendenti, rimettono in discussione stigmi e stereotipi e producono, anche, ottimi risultati rispetto alla sicurezza pubblica. Un’impostazione, quest’ultima, che, opportunamente modulata in base all’età di alunne e alunni, dovrebbe essere fatta propria da tutte le istituzioni scolastiche se l’obiettivo è quello di costruire una vera comunità educante. Nino De Cristofaro, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, Catania
Puntata del 02/12/2025@1
Il primo argomento della puntata è stato quello del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro telecomunicazioni, per analizzarlo abbiamo intervistato Diego del sindacato CUB che lavora per Fibercoop. Il contratto di fatto non è stato ancora firmato, ma qualche giorno fa è uscita una bozza di ipotesi di accordo tra le associazioni di categoria e sindacati sulla quale è stato possibile farsi un’idea rispetto alle novità introdotte. Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo accordo atto a svalutare l’importanza e la professionalitá di questi lavoratori, che si vedono firmare sopra le proprie teste accordi che prevedono solo peggioramenti delle proprie condizioni. Con il ritardo nella firma del CCNL scaduto nel 2022, si è deciso di fare partire gli aumenti dal triennio 2026/28 invece che coprire quanto hanno perso fino ad ora i lavoratori in questo periodo di inflazione estrema. Inoltre l’importo degli incrementi salariali è bassissimo, si inventano metodi inediti di suddivisioni professionali basate sul nulla, che danno diritto ad una maggiore flessibilità e miseria nelle paghe. Di questo e tanto altro parliamo con Diego in questa esaustiva intervista che analizza le possibili novità introdotte nel CCNL, ma che inquadra anche il passato e l’ attualità di questo settore. Buon ascolto -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- il secondo approfondimento lo abbiamo fatto in compagnia di Stefano Bonazzi Fiom Genova sulla rabbia dei lavoratori ex Ilva. È da 2 giorni che la città di Genova è Taranto sono in sciopero: da sud con lo sciopero ad oltranza e da nord cortei ed occupazioni rendono la classe lavoratrice di nuovo protatagonista della lotta. Con Stefano abbiamo anche snocciolato le pesanti ricadute sociali, politiche e occupazionali date dal mancato accordo tra azienda e sindacati. Buon ascolto -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Il terzo argomento della puntata è ruotato attorno alla sentenza del Tribunale del Lavoro, che ha dato ragione alla maschera del Teatro Scala, licenziata per aver gridato “Palestina libera” durante un evento istituzionale. Abbiamo intervistato Jessica di CUB Milano, che ha seguito fin dall’inizio la vertenza della ragazza che è uscita vittoriosa da un licenziamento inflitto solo per ritorsione politica, così come è stato riconosciuto anche nelle aule di tribunale.Ci auguriamo che questo risultato possa funzionare da apripista per vicende di questo tipo che ultimamente sono sempre più all’ ordine del giorno. Buon ascolto
Puntata del 02/12/2025@0
Il primo argomento della puntata è stato quello del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro telecomunicazioni, per analizzarlo abbiamo intervistato Diego del sindacato CUB che lavora per Fibercoop. Il contratto di fatto non è stato ancora firmato, ma qualche giorno fa è uscita una bozza di ipotesi di accordo tra le associazioni di categoria e sindacati sulla quale è stato possibile farsi un’idea rispetto alle novità introdotte. Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo accordo atto a svalutare l’importanza e la professionalitá di questi lavoratori, che si vedono firmare sopra le proprie teste accordi che prevedono solo peggioramenti delle proprie condizioni. Con il ritardo nella firma del CCNL scaduto nel 2022, si è deciso di fare partire gli aumenti dal triennio 2026/28 invece che coprire quanto hanno perso fino ad ora i lavoratori in questo periodo di inflazione estrema. Inoltre l’importo degli incrementi salariali è bassissimo, si inventano metodi inediti di suddivisioni professionali basate sul nulla, che danno diritto ad una maggiore flessibilità e miseria nelle paghe. Di questo e tanto altro parliamo con Diego in questa esaustiva intervista che analizza le possibili novità introdotte nel CCNL, ma che inquadra anche il passato e l’ attualità di questo settore. Buon ascolto -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- il secondo approfondimento lo abbiamo fatto in compagnia di Stefano Bonazzi Fiom Genova sulla rabbia dei lavoratori ex Ilva. È da 2 giorni che la città di Genova è Taranto sono in sciopero: da sud con lo sciopero ad oltranza e da nord cortei ed occupazioni rendono la classe lavoratrice di nuovo protatagonista della lotta. Con Stefano abbiamo anche snocciolato le pesanti ricadute sociali, politiche e occupazionali date dal mancato accordo tra azienda e sindacati. Buon ascolto -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Il terzo argomento della puntata è ruotato attorno alla sentenza del Tribunale del Lavoro, che ha dato ragione alla maschera del Teatro Scala, licenziata per aver gridato “Palestina libera” durante un evento istituzionale. Abbiamo intervistato Jessica di CUB Milano, che ha seguito fin dall’inizio la vertenza della ragazza che è uscita vittoriosa da un licenziamento inflitto solo per ritorsione politica, così come è stato riconosciuto anche nelle aule di tribunale.Ci auguriamo che questo risultato possa funzionare da apripista per vicende di questo tipo che ultimamente sono sempre più all’ ordine del giorno. Buon ascolto
Puntata del 02/12/2025@2
Il primo argomento della puntata è stato quello del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro telecomunicazioni, per analizzarlo abbiamo intervistato Diego del sindacato CUB che lavora per Fibercoop. Il contratto di fatto non è stato ancora firmato, ma qualche giorno fa è uscita una bozza di ipotesi di accordo tra le associazioni di categoria e sindacati sulla quale è stato possibile farsi un’idea rispetto alle novità introdotte. Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo accordo atto a svalutare l’importanza e la professionalitá di questi lavoratori, che si vedono firmare sopra le proprie teste accordi che prevedono solo peggioramenti delle proprie condizioni. Con il ritardo nella firma del CCNL scaduto nel 2022, si è deciso di fare partire gli aumenti dal triennio 2026/28 invece che coprire quanto hanno perso fino ad ora i lavoratori in questo periodo di inflazione estrema. Inoltre l’importo degli incrementi salariali è bassissimo, si inventano metodi inediti di suddivisioni professionali basate sul nulla, che danno diritto ad una maggiore flessibilità e miseria nelle paghe. Di questo e tanto altro parliamo con Diego in questa esaustiva intervista che analizza le possibili novità introdotte nel CCNL, ma che inquadra anche il passato e l’ attualità di questo settore. Buon ascolto -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- il secondo approfondimento lo abbiamo fatto in compagnia di Stefano Bonazzi Fiom Genova sulla rabbia dei lavoratori ex Ilva. È da 2 giorni che la città di Genova è Taranto sono in sciopero: da sud con lo sciopero ad oltranza e da nord cortei ed occupazioni rendono la classe lavoratrice di nuovo protatagonista della lotta. Con Stefano abbiamo anche snocciolato le pesanti ricadute sociali, politiche e occupazionali date dal mancato accordo tra azienda e sindacati. Buon ascolto -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Il terzo argomento della puntata è ruotato attorno alla sentenza del Tribunale del Lavoro, che ha dato ragione alla maschera del Teatro Scala, licenziata per aver gridato “Palestina libera” durante un evento istituzionale. Abbiamo intervistato Jessica di CUB Milano, che ha seguito fin dall’inizio la vertenza della ragazza che è uscita vittoriosa da un licenziamento inflitto solo per ritorsione politica, così come è stato riconosciuto anche nelle aule di tribunale.Ci auguriamo che questo risultato possa funzionare da apripista per vicende di questo tipo che ultimamente sono sempre più all’ ordine del giorno. Buon ascolto
Demolizione e ricostruzione di immobili, il Consiglio di Stato fa chiarezza
Mentre si profila all’orizzonte una nuova legge che si inserisce nel filone della cosiddetta “Salva Milano” ad opera del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, proponiamo una sentenza del Cosniglio di Stato pubblicata qualche settimana fa che fa finalmente chiarezza, con rigore e buon senso, su cosa si debba intendere per “rigenerazione urbana” e con quali modalità si debba applicare perchè vada nel senso dell’interesse pubblico e non della speculazione privata. Una sentenza che adesso potrebbe essere del tutto superata dalle modifiche normative al Testo Unico dell’edilizia che si vogliono introdurre e che sono l’ennesima offensiva alla qualità della vita dei cittadini, oltre che della tutela dell’ambiente e del paesaggio. Il dibattito sull’urbanistica scaturito dalla proposta di legge cosiddetta “Salva Milano” (1), a sua volta scaturita dalle indagini della magistratura su controverse decisioni urbanistiche del capoluogo lombardo, ruota fondamentalmente intorno a due punti: il primo riguarda l’obbligo di un “piano particolareggiato” stilato dal Comune per la costruzione di immobili che superano le altezze e gli indici stabiliti dalla legge (2); il secondo, un corollario del primo, riguarda il titolo edilizio necessario per gli interventi, se la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), o il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune. Nel caso di demolizioni e ricostruzioni di immobili ci si può avvalere della SCIA per interventi che rientrino nella categoria della “ristrutturazione urbanistica”, così come stabilita dal Testo Unico dell’Edilizia (3), mentre è obbligatorio ottenere il Permesso di Costruire in caso di “nuova costruzione” (4). Le ricadute concrete sono consistenti: nel primo caso i costruttori si avvalgono di un’autodichiarazione che sfugge a qualsiasi pianificazione pubblica e che permette una riduzione fino al 40% degli oneri di urbanizzazione, mentre per la nuova costruzione devono corrispondere al Comune gli oneri necessari a garantire le opere pubbliche e i servizi per i nuovi fruitori, secondo le destinazioni d’uso degli immobili (residenze, uffici, commerciale ecc). Un grattacielo di 25 piani sorto dalla demolizione di una palazzina di due piani è ristrutturazione o nuova costruzione? L’interpretazione del Testo Unico dell’edilizia DM 380 /2001, nelle varie versioni che si sono succedute negli anni, in verità non sempre univoca da parte dei tribunali chiamati a dirimere contenziosi, a Milano ha prodotto una vera deregulation edilizia, che rischia di estendersi a tutta la penisola, annullando decenni di battaglie per i diritti degli abitanti e per la vivibilità dei quartieri, con servizi – verde, parcheggi, scuole – adeguate al “carico urbanistico” che si inserisce in una zona abitata. Qualche settimana fa è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato (5), che ci sembra faccia chiarezza una volta per tutte sulla questione, con una buona dose di buon senso. Pubblichiamo alcuni stralci della sintesi dal sito Icalex (6) e i passaggi principali della sentenza pubblicata da Lexambiente.it (7), a cui rimandiamo per la lettura del documento integrale. (sintesi dell’articolo sul sito Icalex) La questione nodale dell’intera vicenda ruota intorno alla nozione di ristrutturazione ricostruttiva e al tema della continuità tra il nuovo edificio e quello precedente. Il caso su cui è stato chiamato a esprimersi il CdS, riguarda un intervento di demolizione e ricostruzione di due edifici e contestuale cambio di destinazione d’uso da industriale a residenziale, mediante SCIA alternativa al permesso di costruire. Il TAR di Milano aveva accolto il ricorso presentato da alcuni condomini e dal Condominio confinante annullando il provvedimento con il quale il Comune aveva confermato la legittimità dell’intervento, con la principale motivazione che con la demolizione di un vecchio fabbricato adibito a laboratorio-deposito e la realizzazione in suo luogo di una palazzina residenziale avente due piani fuori terra ed un piano seminterrato “si fuoriesce dall’ambito della ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente”. La nozione di ristrutturazione edilizia (3),nel tempo ha subito un progressivo ampliamento, allontanandosi dall’obbligo originario della fedele ricostruzione che prescriveva il rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, rendendo più incerto il confine tra la  “ristrutturazione ricostruttiva” e la  “nuova costruzione”, rendendo sempre più urgente l’individuazione di una chiara linea di demarcazione tra le due nozioni. La sentenza del Consiglio di Stato prende una posizione netta sul tema della continuità (tra immobile demolito e immobile ricostruito) affermando che detto requisito “se preteso in termini assoluti, non trova fondamento nell’attuale testo dell’articolo 3 del Testo Unico Edilizia” (4) ma che una esegesi rispettosa della norma non può nemmeno condurre a ritenere che dalla demolizione derivi una sorta di credito volumetrico “che il proprietario può spendere rimanendo comunque nell’alveo della ristrutturazione edilizia”. Per questo motivo, il giudice amministrativo, chiarisce che rientra nella nozione di demo-ricostruzione quell’intervento che rispetti i seguenti presupposti: * avere a oggetto un unico edificio (ricade nella nuova costruzione l’accorpamento di due o più volumi in un unico edificio, ovvero il frazionamento di un unico volume originario in più edifici di nuova realizzazione) * è necessaria la contestualità temporale tra la demolizione e ricostruzione, come fasi costruttive di un unico intervento, oggetto quindi di un’unica segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire; * il volume dell’edificio ricostruito non può superare quello del fabbricato demolito, in quanto gli incrementi di volumetria sono ammissibili “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali” Secondo il giudice amministrativo, al di là di tali ipotesi eccezionali, laddove vi sia volumetria aggiuntiva si ricade nella nuova costruzione e, quindi, devono essere qualificate come tale “tutte quelle opere che non siano meramente funzionali al riuso del volume precedente e che comportino una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito. Infatti, nelle varie evoluzioni della nozione di ‘ristrutturazione ricostruttiva’ che si sono susseguite, è rinvenibile un minimo comune denominatore, consistente nel fatto che l’intervento deve comunque risultare ‘neutro’ sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica”. Il superamento anche solo di uno di questi parametri, pertanto, secondo i giudici, rende la demolizione e ricostruzione di un edificio qualificabile come nuova costruzione, soggetta al regime previsto per il permesso di costruire. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in relazione a un complesso non vincolato. Nei casi di immobili soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, permane, invece, l’obbligo di mantenere coerenza in termini di sagoma, materiali, prospetti e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, a salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali riconosciuti. CONSIGLIO DI STATO SEZIONE II, ESTRATTO DALLA SENTENZA DEL 4 NOVEMBRE 2025 N. 8542 (evidenziazioni di Carteinregola) (…) FATTO e DIRITTO 1. Viene impugnata, da più soggetti e in più parti, la sentenza del T.a.r. per la Lombardia che, in accoglimento del ricorso di primo grado, ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha attestato la conformità edilizia e urbanistica dell’intervento di demolizione e ricostruzione, con cambio di destinazione da industriale a residenziale, di un edificio in via -OMISSIS-, negando tuttavia il risarcimento del danno chiesto dai ricorrenti. La decisione è censurata: dall’Ente, con l’appello principale …; dalla società proprietaria del bene oggetto dell’intervento…; dal condominio vicino all’immobile e da singoli condomini ricorrenti in primo grado… 2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti. 2.1. La società -OMISSIS- (di seguito, “la società proprietaria” o “la società”) ha acquisito l’immobile oggetto di causa per effetto del decreto del Tribunale di Milano n. -OMISSIS- 2017, emesso nell’ambito della procedura r.g.e. n. -OMISSIS- del 2013. 2.2. Il 27 luglio 2018 ha presentato al Comune di Milano la segnalazione certificata d’inizio attività (Scia) prot. -OMISSIS-avente a oggetto opere di bonifica preventiva alla demolizione e ricostruzione, rappresentando la demolizione degli edifici esistenti, secondo la procedura semplificata disciplinata dall’art. 242-bis del codice dell’ambiente approvato con d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Questo progetto è stato interessato da una variante, oggetto della Scia prot. -OMISSIS- del 14 dicembre 2018, relativa a opere di demolizione con l’indicazione della rimozione degli alberi esistenti. Sulla base di questi atti, l’immobile è stato demolito nel 2018. 2.3. In parallelo, il 14 giugno 2018 è stata presentata l’istanza prot. -OMISSIS- per l’attivazione dell’istruttoria preliminare facoltativa prevista dall’art. 40 del regolamento edilizio comunale (disposizione che disciplina l’attivazione di un procedimento istruttorio preliminare che consenta l’individuazione delle linee fondamentali degli elementi caratterizzanti l’intervento e la fattibilità dello stesso), rispetto alla quale – come riferito nell’istruttoria tecnica del 17 ottobre 2023 – sono stati comunicati l’esito negativo dell’istruttoria tecnica e il parere favorevole della commissione per il paesaggio. Un’analoga istanza è stata presentata il 25 agosto 2021 e ha ottenuto un esito favorevole sia sul piano tecnico, sia su quello paesaggistico. 2.4. Il 5 agosto 2022 la società ha presentato al Comune di Milano la Scia prot. -OMISSIS-, alternativa al permesso di costruire, per un intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile in questione, con la stessa superficie lorda di pavimento (s.l.p.) preesistente fuori sagoma e sedime. 2.5. Secondo la relazione allegata alla Scia, l’edificio preesistente, un tempo adibito a laboratorio e poi dismesso, si articolava in due corpi di fabbrica: «il primo, risalente a dopo il 1910, un semplice rettangolo costruito in muratura con grandi specchiature di serramento tipiche dei laboratori produttivi con copertura a volta tirantata ai muri portanti», con una struttura portante in mattoni pieni e legata al muro perimetrale; il secondo, posto in adiacenza al muro di confine verso un’altra proprietà, con una struttura in cemento armato gettato in opera e uno sviluppo su due piani, perché «attraverso una scala in ferro, si sale al corpo che ospitava in origine il locale mensa del laboratorio che è anche il corpo edilizio più alto, che si sviluppa fino ad una altezza di colmo di 9,50mt. e con una altezza di gronda di 7,60mt. dalla quota di “zero”». Il progetto presentato dalla società prevede, riqualificato il sito e demolito il fabbricato precedente con bonifica del terreno, la ricostruzione di un edificio a uso residenziale di due piani fuori terra, con un’altezza massima di gronda di 7,6 mt., destinato a ospitare quattro unità abitative, nonché un piano cantine con garage interrati per sette posti auto (pp. 6-7 della relazione allegata alla Scia). 2.6. Il lotto interessato dall’intervento è situato in via-OMISSIS-, nel secondo cortile interno, e condivide l’accesso dalla pubblica via con il supercondominio confinante (come spiegato nella relazione di consulenza tecnica e stima immobiliare del perito nominato dal giudice civile nell’ambito del procedimento esecutivo, «dall’androne principale, che prospetta direttamente su Via -OMISSIS-, si accede al 1° cortile e da questo attraverso un altro androne si accede al secondo cortile, che insieme ai fabbricati presenti costituiscono l’oggetto della presente procedura»). Essendo intercluso tra i palazzi del condominio, con atto notarile del 17 marzo 1972, n. -OMISSIS-di repertorio e n. -OMISSIS- di raccolta, a favore del fabbricato è stata costituita una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso i due androni condominiali. (…) 17. Data l’importanza giuridica (ma anche economica e sociale) della questione relativa alla definizione della nozione e dell’ambito di applicazione di quella che nella prassi viene chiamata “demoricostruzione” o “ristrutturazione ricostruttiva”, tematica che trascende la vicenda per cui è causa ed è suscettibile di porsi in diverse altre situazioni, alimentando così il contenzioso dinanzi ai giudici amministrativi – come le stesse parti hanno più volte posto in luce, negli scritti e nella discussione orale – il Collegio ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di ordine generale, comunque necessarie per l’interpretazione delle disposizioni che vengono in rilievo e per la loro applicazione al caso di specie, muovendo dall’evoluzione che ha interessato la normativa. 17.1. L’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che dettava norme sull’edilizia residenziale, ricomprendeva gli “interventi di ristrutturazione edilizia” tra quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente e li caratterizzava come «rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente». Nel vigore di questa normativa, la giurisprudenza amministrativa aveva già ritenuto di poter ricondurre al concetto di “ristrutturazione” «anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio e il nuovo manufatto, con la conseguente possibilità di pervenire, in tal modo, ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, e non già la realizzazione di nuovi volumi o una diversa ubicazione» (Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2007, n. 1388, e precedenti ivi citati). La definizione dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978 è confluita nel testo originario dell’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. dell’edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che, senza modificare il periodo (giunto immutato sino a oggi e tuttora dotato di valenza normativa), ha aggiunto delle precisazioni – secondo cui tali interventi «comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti» – e, soprattutto, ha codificato l’ulteriore ipotesi di “ristrutturazione”, consistente «nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica». In seguito, il d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, ha espunto l’aggettivo “fedele” che accompagnava il sostantivo “ricostruzione” e ha eliminato il vincolo relativo all’identità di area di sedime e caratteristiche dei materiali, lasciando dunque – per tutti gli edifici, fossero o meno tutelati – i limiti della volumetria e sagoma del fabbricato preesistente. Nel vigore di questa versione della norma, la Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 309, riconducendo tra i principi in materia di “governo del territorio”, attribuita dall’art. 117, comma 3, Cost. alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, le disposizioni legislative che definiscono le categorie degli interventi edilizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d), della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, «nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione». In seguito, l’art. 30 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha nuovamente modificato l’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. dell’edilizia, da un lato eliminando il vincolo della sagoma per gli edifici che non fossero sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dall’altro introducendo un’ulteriore ipotesi di “ristrutturazione”, consistente nel «ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza». Quindi, le condizioni della “demoricostruzione” sono state ulteriormente ridefinite in forza del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale ha precisato espressamente che l’immobile ricostruito può avere anche «diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» rispetto al fabbricato preesistente e persino presentare «incrementi di volumetria» nei casi previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. Il rispetto di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente, nonché il divieto assoluto di prevedere incrementi di volumetria, sono stati invece ribaditi per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, per quelli ubicati nelle zone A del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (ossia gli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale), o in zone a esse assimilate dalla normativa regionale e dai piani urbanistici, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico. Le modifiche più recenti all’art. 3 del t.u. dell’edilizia sono state apportate dal d.l. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che ha escluso dalla nozione di “ristrutturazione edilizia” gli interventi di demolizione e ricostruzione ovvero di ripristino di edifici crollati o demoliti che si trovino in aree sottoposte a vincolo paesaggistico per legge ai sensi dell’art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dal d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che ha esteso tale esclusione agli immobili tutelati per il notevole interesse pubblico che essi rivestono, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d), del medesimo codice. La disposizione, nel testo attuale e comunque vigente alla data del 5 agosto 2022, quando è stata presentata la Scia oggetto di causa, fornisce dunque la seguente definizione di “interventi di ristrutturazione edilizia”: «gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria». Come messo in luce dalla giurisprudenza, l’evoluzione della normativa ha quindi portato all’individuazione di tre distinte ipotesi di “ristrutturazione edilizia”, che possono tutte portare «ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente»: una prima ipotesi, spesso definita “ristrutturazione conservativa”, che non comporta la demolizione del preesistente fabbricato e che può apportarvi anche modifiche di significativo impatto, compresi, in linea generale, l’inserimento di nuovi volumi o la modifica della sagoma; una seconda e una terza ipotesi, definite anche “ristrutturazione ricostruttiva” o “demoricostruzione”, caratterizzate, rispettivamente, da demolizione e ricostruzione di un edificio e dal ripristino di un fabbricato crollato o demolito (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2017, n. 2567 e 12 ottobre 2017, n. 4728). 17.2. Dalla qualificazione dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” ovvero come “nuova costruzione” dipende l’individuazione del titolo edilizio necessario per legittimare le opere. L’art. 23 del t.u. dell’edilizia consente infatti di realizzare mediante Scia “in alternativa al permesso di costruire” (per questo spesso definita “Super-Scia” nella prassi) «gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c)», il quale a sua volta comprende le ipotesi più impattanti (o “pesanti”) di “ristrutturazione edilizia” («gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria»). All’art. 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 rinvia anche l’art. 33, comma 1, lettera d), della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), per l’individuazione dei casi in cui può essere presentata la Scia in alternativa al permesso di costruire (aggiungendone poi di ulteriori). È opportuno ricordare che, in questi casi, gli interventi sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del t.u. dell’edilizia (commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione) e che, diversamente da quanto avviene secondo il regime della Scia ordinaria, disciplinata dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui rinvia l’art. 22 del t.u. dell’edilizia con riferimento a interventi meno impattanti (manutenzione straordinaria delle parti strutturali e dei prospetti, restauro e risanamento conservativo che interessino le parti strutturali, ristrutturazione “leggera”, essenzialmente di natura “conservativa” e senza aumenti di volumetria), i lavori non possono avere inizio prima di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione. Si aggiunga, con specifico riferimento agli interventi che comportino il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile, che l’art. 23-ter, comma 1-quinquies, del t.u. dell’edilizia richiede la Scia “ordinaria” per i cambiamenti senza opere (o con opere rientranti nell’edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, ovvero soggette a comunicazione d’inizio lavori asseverata-Cila, ai sensi dell’art. 6-bis), mentre in caso di esecuzione di opere prevede che il titolo richiesto per la loro realizzazione legittimi anche il cambio di destinazione. Inoltre, l’art. 10, comma 2, del medesimo t.u., stabilisce che, fermo restando quanto disposto dal citato art. 23-ter, con legge regionale possano essere definiti «quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività». Nel caso della Lombardia, la legge per il governo del territorio n. 12 del 2005, all’art. 42, comma 5, nel dettare la disciplina della Scia alternativa precisa che «nel caso in cui l’intervento comporti una diversa destinazione d’uso, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa». Se dunque gli interventi di “ristrutturazione edilizia” possono essere realizzati previa Scia alternativa, quelli che esorbitano dai confini di tale nozione rappresentano delle “nuove costruzioni” soggette al previo rilascio del permesso di costruire: per avviare i lavori, il privato dovrà quindi attendere l’autorizzazione dell’amministrazione, oppure, sussistendone le condizioni, la formazione del silenzio-assenso, di regola dopo sessanta giorni dall’istanza, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del t.u. dell’edilizia (e salvo che sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali). È infine opportuno ricordare che, nell’ottica di assicurare una maggiore certezza, l’art. 22, comma 7, del t.u. dell’edilizia riconosce al privato la facoltà di chiedere comunque il permesso di costruire – così trasferendo sull’amministrazione l’onere e la responsabilità di valutare sin dall’origine la legittimità del progetto – per gli interventi subordinati alla Scia (e, a maggior ragione, alla Super-Scia, già di per sé “alternativa” alla richiesta dell’autorizzazione). 17.3. Oltre che ai fini dell’individuazione del titolo legittimante, dalla qualificazione come “ristrutturazione” piuttosto che come “nuova costruzione” di una complessa attività che vede susseguirsi la demolizione di un fabbricato e l’edificazione di un nuovo manufatto discendono anche conseguenze ulteriori. Se infatti in caso di “demoricostruzione” il proprietario può sfruttare il volume dell’edificio demolito, nell’ipotesi di “nuova costruzione” può utilizzare solo la volumetria espressa dall’area di edificazione (come puntualmente osservato dalla difesa del condominio). Inoltre, la “ricostruzione” è consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti (come da tempo affermato dalla giurisprudenza – tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2017, n. 4337 – e come oggi codificato nel comma 1-ter dell’art. 2-bis del t.u. dell’edilizia, come inserito dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e modificato dal d.l. n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020) – mentre i “nuovi edifici” devono rispettare i limiti di distanza tra i fabbricati previsti dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968. L’individuazione degli esatti confini della nozione di “ristrutturazione ricostruttiva” o “demoricostruzione” (problema che sconta – come descritto – una non lieve stratificazione normativa) risulta quindi cruciale per la soluzione della presente controversia, non sottacendosi la necessità di chiarezza evocata (anche in corso di discussione all’udienza pubblica) dalle amministrazioni e dagli operatori del settore, trattandosi di un istituto che, da un lato, è ritenuto essenziale dal legislatore per perseguire obiettivi di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo, incentivazione degli investimenti – e, conseguentemente, migliore occupazione – ma che, dall’altro, consente modifiche di portata tale da incidere sulla “urbanistica” (e relativo potere di pianificazione) – meglio, sul “governo del territorio” – intesa non solo come coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma, più ampliamente e compiutamente, come modello di sviluppo che s’intende imprimere ai luoghi in cui è insediata una comunità (secondo la nota ricostruzione elaborata da Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710, e ormai consolidatasi: tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2023, n. 765, e 27 ottobre 2025, n. 8313). 17.4. Da questo punto di vista, la descritta evoluzione dell’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. dell’edilizia è innegabilmente caratterizzata da un progressivo allontanamento dall’obbligo originario della fedele ricostruzione, mediante eliminazione dei vari vincoli e conseguente estensione della nozione di “ristrutturazione”, rendendo ancor più necessario un chiarimento sui suoi confini rispetto alla “nuova costruzione”. In giurisprudenza si è infatti ritenuto, anche a seguito dell’eliminazione del vincolo della sagoma (fatti salvi gli immobili vincolati) in forza del d.l. n. 69 del 2013 (convertito in legge n. 98 del 2013), che l’esistenza di un “nesso di continuità” tra il fabbricato preesistente e quello risultante dall’intervento sia un requisito essenziale della “ristrutturazione ricostruttiva”, la cui mancanza induce a qualificare l’attività edilizia come “nuova costruzione” (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 12 maggio 2023, n. 4794, relativa a un caso in cui l’edificio nuovo era «traslato in maniera significativa» rispetto a quello precedente; sez. II, 6 marzo 2020, n. 1641, inerente un’ipotesi di demolizione di un garage con ricostruzione di un edificio diverso per materiale utilizzato e per l’aumento della quota d’imposta; nonché, di recente – ma comunque con riferimento a una fattispecie alla quale era ancora applicabile l’art. 3 del t.u. dell’edilizia nella versione precedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020 – Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857; nella giurisprudenza penale, tra le molte, Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2020, n. 280338, secondo cui nella “ristrutturazione” non si può prescindere dalla necessità che venga conservato l’immobile preesistente «del quale – a prescindere dalla identità di sagoma – deve essere comunque garantito il recupero»). Questo orientamento risulta ancora seguito in sede penale (Cass. pen., sez. III, 8 maggio 2024, n. 18044, relativa alla realizzazione di dieci villini in luogo di un unico immobile con destinazione commerciale, e 18 gennaio 2023, n. 1670, relativa all’abbattimento di una casa colonica e per l’edificazione di un complesso residenziale costituito da dieci villini in linea) e a esso ha aderito il T.a.r. nella sentenza impugnata. Tuttavia, il requisito della “continuità” con l’edificio preesistente, se preteso in termini assoluti, non trova fondamento nell’ultimo testo della disposizione, sul quale il legislatore è intervenuto nel 2020 con l’intenzione – ricavabile oggettivamente dalle modifiche apportate (l’espressa puntualizzazione che possono mutare «sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche») ed esplicitato nei lavori parlamentari (in particolare, nella relazione illustrativa al Senato), e nella circolare congiunta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero per la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2020 (come ricordato dalla società proprietaria nel proprio appello incidentale) – di ricomprendere, per gli immobili non vincolati, qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione anche con caratteristiche molto differenti rispetto al preesistente, salvo il limite della volumetria (al punto che, secondo C.g.a., sez. giur., 3 giugno 2025, n. 422, la ricostruzione sarebbe possibile «anche altrove, ossia in un diverso lotto, pur sempre nel rispetto delle capacità edificatorie proprie di quest’ultimo»). 17.5. Tuttavia, da altra prospettiva, un’esegesi che sia rispettosa della lettera e della logica della disposizione non può nemmeno condurre a ritenere che dalla demolizione derivi – di per sé sola e in assenza di specifiche previsioni di legge o degli strumenti urbanistici – una sorta di “credito volumetrico” che il proprietario può spendere rimanendo comunque nell’alveo della “ristrutturazione”, dovendo quest’ultima rispettare una serie di limiti e condizioni, che si ricavano dall’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. dell’edilizia e ai quali deve essere ricondotta ogni pretesa di “continuità”. 17.5.1. In primo luogo, l’intervento deve avere a oggetto un unico edificio, nel senso che nella fase di ricostruzione è precluso – meglio, esorbita dall’ambito della “ristrutturazione ricostruttiva” – l’accorpamento di volumi precedentemente espressi da manufatti diversi ovvero il frazionamento di un volume originario in più edifici di nuova realizzazione. Tale condizione è stata affermata dalla giurisprudenza nel vigore delle varie versioni dell’art. 3 del t.u. dell’edilizia (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 16 dicembre 2008, n. 6214 e, più di recente, 3 aprile 2025, n. 2857, dove si afferma che «l’essenza della nozione di ristrutturazione edilizia è che l’intervento deve agire sull’edificio preesistente al fine di dare continuità all’immobile pregresso, crollato o demolito. In altre parole la ristrutturazione edilizia non può mai prescindere dall’obiettivo di recupero del singolo immobile che ne costituisce oggetto»; nonché, nella giurisprudenza penale, Cass. pen., sez. III, 27 luglio 2020, n. 23010) e risulta dal testo della disposizione, il quale, nel porre a confronto “un organismo edilizio” (quello risultante dall’intervento) con il “precedente” – al singolare – e nell’evocare elementi quali la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, anche solo per sancirne l’irrilevanza, non può che presupporre che come termine di paragone venga assunto un unico edificio, poiché diversamente tali parametri sarebbero già di per sé inutilizzabili. 17.5.2. In secondo luogo la norma, rispetto alla prima ipotesi di “demoricostruzione”, che viene in rilievo nel caso di specie, presuppone necessariamente una contestualità temporale tra la demolizione e la ricostruzione, dando luogo ad una “unitarietà” dell’intervento prospettato con la Scia, nel senso, dunque, che entrambe debbono essere legittimate dal medesimo titolo. Vero è che, come obiettato dal Comune nei suoi scritti, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013), è ora ricompreso nella “ristrutturazione ricostruttiva” anche il ripristino di edifici crollati o demoliti ed è quindi venuta meno «quella particolare relazione di continuità tra edificio preesistente ed edificio risultante dalla ristrutturazione» in forza della quale si richiedeva «che le due operazioni, cioè la demolizione e la ricostruzione, avvenissero in un unico contesto» (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857). Tuttavia, in questa particolare ipotesi, «la continuità che si perde sul piano temporale viene recuperata, dal legislatore, con la reintroduzione del limite costituito dal rispetto della “preesistente consistenza” del fabbricato non più esistente; é da ritenersi che con tale precisazione il legislatore abbia inteso affermare la necessità di rispettare, nel nuovo fabbricato, la volumetria del fabbricato crollato o demolito» (Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 2023, n. 616). La differenza tra le due ipotesi di “ristrutturazione ricostruttiva” si coglie soprattutto sui presupposti per la legittimità dell’intervento: nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità tra demolizione e ricostruzione, l’edificio è ancora presente nel momento in cui il privato instaura il rapporto con l’amministrazione, presentando l’istanza di rilascio del permesso di costruire ovvero la Scia alternativa allo stesso, con la conseguenza che la sua consistenza può essere verificata da quest’ultima, nell’istruttoria preordinata al rilascio del titolo abilitativo ovvero ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri inibitori, repressivi e conformativi di cui all’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990; al contrario, quando intenda ripristinare un edificio che non esiste più, il privato deve dimostrarne la “preesistente consistenza”, onere che logicamente non può essere assolto unicamente mediante i rilievi e le asseverazioni del tecnico di fiducia – i quali devono a loro volta essere verificabili – ma deve esserlo mediante elementi oggettivi, quali gli atti di fabbrica o i titoli edilizi che hanno interessato il precedente fabbricato, ovvero le planimetrie catastali, purché da essi siano ricavabili «in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire; solo se è chiara la base di partenza, è possibile discutere l’entità e la qualità delle modifiche apportabili» (Cons. Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857). 17.5.3. Infine, dall’art. 3, comma 1, lettera d), del t.u. dell’edilizia si ricava che il volume dell’edificio ricostruito non può superare quello del fabbricato demolito, perché si stabilisce che gli incrementi di volumetria sono ammissibili «nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali» (sul punto, Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2024, n. 4005 ha chiarito che «a differenza della fattispecie della ricostruzione con diversa sagoma e sedime, le modifiche e gli ampliamenti volumetrici di manufatti edilizi continuano ad integrare, di regola, interventi di nuova costruzione (art. 3 comma 1 lett. e. 1 D.P.R. n. 380/2001), sicché, ai sensi del richiamato art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 380/2001, l’incremento volumetrico eccezionalmente (art. 14 disp. prel. cod. civ.) conseguibile con un intervento di ristrutturazione edilizia è soltanto quello specificamente ammesso una tantum dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali per tale tipo di intervento edilizio e non quello (eventualmente) maggiore connesso all’indice edificatorio previsto per gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica»). Tale limite, letto in un’ottica sistematica, comporta che devono ritenersi escluse – meglio, conducono a qualificare l’intervento come “nuova costruzione” – tutte quelle opere che non siano meramente funzionali al riuso del volume precedente e che comportino una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall’immobile demolito. Infatti, nelle varie evoluzioni della nozione di “ristrutturazione ricostruttiva” che si sono susseguite, è rinvenibile un minimo comune denominatore, consistente nel fatto che l’intervento deve comunque risultare “neutro” sotto il profilo dell’impatto sul territorio nella sua dimensione fisica. Tale condizione, sicuramente sottesa a quella “fedele ricostruzione” che si pretendeva in origine, deve ritenersi presente anche nell’attuale quadro normativo e si evince dall’art. 10 del d.l. n. 76 del 2020 (conv. in legge n. 120 del 2020), il quale, pur avendo eliminato i «precedenti requisiti presupponenti una rigida “continuità” tra le caratteristiche strutturali dell’immobile preesistente e quelle del manufatto da realizzare» (C.g.a., sez. giur., sent. n. 422 del 2025), ha comunque ricondotto tali innovazioni agli scopi di «assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente» e di «contenimento del consumo di suolo», così confermando la finalità “conservativa” sottesa al concetto di ristrutturazione (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2857 del 2025). 18. Nel caso di specie, le caratteristiche dell’intervento posto in essere dalla società proprietaria del bene esorbitano dai confini della nozione di “ristrutturazione ricostruttiva”, come sopra delineati, e inducono a qualificarlo come “nuova edificazione”, con ciò che ne consegue in termini di titolo abilitativo necessario (il permesso di costruire, non sostituibile dalla Super-Scia) e limiti applicabili all’attività edilizia. Su questo punto essenziale – e assorbente rispetto a ogni altra questione sostanziale – la sentenza di primo grado merita dunque conferma, seppur con la precisazione che, in ossequio al principio di legalità di cui all’art. 97 Cost. e alla luce del testo vigente dell’art. 3 del t.u. dell’edilizia, nella “demoricostruzione” non può pretendersi una “continuità” tra il nuovo edificio e quello precedente se non nella misura in cui per essa s’intenda il doveroso rispetto dei requisiti, sopra indicati, dell’unicità dell’immobile interessato dall’intervento, della contestualità tra demolizione e ricostruzione, del mero utilizzo della volumetria preesistente senza ulteriori trasformazioni della morfologia del territorio. 19. Premesso che il superamento di uno solo di questi limiti comporterebbe di per sé solo la qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione”, nella specie essi risultano tutti inosservati. 19.1. È innanzitutto evidente, e dirimente, l’assenza di continuità temporale, dato che l’edificio preesistente è stato demolito nel 2018, mediante un intervento che non può certo ritenersi legittimato dalla Scia presentata nel 2022 (e che infatti è stato svolto sulla base di una diversa Scia). 19.1.1. Né tale continuità può ricavarsi dal fatto che la società nel 2018 aveva presentato istanza per l’attivazione dell’istruttoria preliminare facoltativa prevista dall’art. 40 del regolamento edilizio comunale: il carattere (appunto “preliminare”) e la finalità (appunto “istruttoria”) della procedura in questione escludono che alla presentazione della domanda – peraltro, poi abbandonata e ripresentata nel 2021, a demolizione già avvenuta – possa farsi retroagire l’effetto legittimante della Scia. A tal proposito, non è superfluo ricordare che, come espressamente stabilito dal comma 2 della stessa disposizione, le definizioni contenute nel primo comma dell’art. 3 del t.u. dell’edilizia prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi e la definizione di “ristrutturazione” mediante demolizione e ricostruzione presuppone la contestualità tra le due attività, nel senso che entrambe devono essere realizzate in forza di un unico titolo legittimante (anche al fine di consentire al Comune di verificare l’esatta consistenza del fabbricato preesistente prima che ne inizi la demolizione). 19.1.2. Nemmeno può invocarsi la modifica apportata dal d.l. n. 69 del 2013, che ha ricondotto alla nozione di “ristrutturazione” anche gli interventi volti al ripristino di edifici crollati o demoliti. In primo luogo, e con portata già di per sé dirimente, perché la stessa società proprietaria ha presentato l’intervento come demolizione e ricostruzione, e non come ricostruzione di immobile demolito. Inoltre perché, come già messo in luce, questa speciale ipotesi presuppone che il privato dimostri la preesistente consistenza dell’immobile mediante elementi oggettivi, che tuttavia nella specie non sono presenti (meglio, non sono stati prodotti nel procedimento e nel processo). Mancano infatti gli atti di fabbrica originari e le varie misure necessarie a individuarne l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro non sono ricavabili in maniera univoca dagli altri titoli rilasciati e acquisiti al giudizio. In particolare, l’istanza di condono avanzata il 30 aprile 1986 (atto p.g. 178187.400/1986), poi integrata il 22 febbraio 1995, per cui è stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del 18 febbraio 2003, ha ad oggetto un intervento che ha interessato l’edificio solo parzialmente (realizzazione di un soppalco, di un deposito, di un locale laboratorio annesso al corpo esistente, di una tettoia completamente chiusa) e, anche per questo, non rappresenta tutti i volumi del complesso nella loro interezza e con le varie misure. Anche la pratica presentata il 17 aprile 1991 (p.g. 116963.400), per cui è stata rilasciata l’autorizzazione n. -OMISSIS- del 16 settembre 1991, ha ad oggetto un intervento parziale (la manutenzione straordinaria alla copertura esistente quale vano deposito) e indica un’altezza di gronda del locale mensa, posto sopra al capannone, pari a 5,95 mt, inferiore a quella di progetto. Un’altezza ancora inferiore si ricava dalla piantina catastale del 1940, dove è indicata in 5,20 mt. Né tali elementi si ricavano dalla CTU svolta nel giudizio davanti al giudice dell’esecuzione, nella quale è peraltro riportata un’indicazione della superficie lorda di pavimento (650 mq) che non collima con quella indicata negli elaborati allegati alla Scia (tanto la tavola 5, quanto la relazione allegata indicano infatti una superficie lorda di 593,33 mq). Per concludere sul punto, dunque, dagli atti acquisiti al giudizio non si ricava quella certezza in ordine all’esatta cubatura e sagoma d’ingombro dell’edificio demolito che si vorrebbe recuperare. 19.2. Sotto altro profilo, è pacifico che l’intervento progettato dalla società accorpi volumi che in precedenza erano distinti. 19.2.1. In particolare, alla volumetria e superficie del capannone principale (con i vari ampliamenti che si sono succeduti nel tempo) si vorrebbero aggiungere quelle del “piccolo deposito” (identificato come “volume C” nella tavola 5 relativa allo stato di fatto e alla dimostrazione della consistenza della superficie lorda), il quale, tuttavia, rappresenta un manufatto totalmente separato. 19.2.2. Per giustificare questa operazione, la società e il Comune ne richiamano la natura pertinenziale, ma l’argomento non risulta convincente. Anche considerandolo una pertinenza, si tratta comunque di un manufatto distinto dall’edificio principale e che esprime una propria volumetria. Il fatto che questa sia irrilevante, ai fini urbanistici, dipende dalle sue caratteristiche strutturali – consistenti in una «dimensione ridotta e modesta» (tra le tante, Cons. Stato, sez. VII, 15 maggio 2025, n. 4175) – ma quella stessa volumetria diviene rilevante laddove si voglia cumularla a quella dell’edificio “principale” per aumentare quest’ultima. In altre parole, l’accorpamento della volumetria della pertinenza a quella dell’edificio principale viola il limite della “neutralità” dell’intervento di “demoricostruzione”, perché, mentre in origine l’impatto sul territorio era limitato al fabbricato principale (proprio per l’irrilevanza della volumetria espressa dalla pertinenza), con la ricostruzione si addiverrebbe a un immobile che presenta una volumetria e un’incidenza maggiore sul territorio. 19.3. Lo stesso limite della “neutralità” è oltrepassato, nel caso di specie, anche per la realizzazione di lavori ulteriori rispetto al mero recupero del volume preesistente, ossia le opere di sbancamento del terreno, costruzione del muro di contenimento e realizzazione del seminterrato, della rampa carraia e della sede viaria di collegamento. Tali lavori non si limitano a quanto strettamente funzionale a riutilizzare la volumetria disponibile – come avverrebbe, per esempio, per le sole opere di fondazione necessarie a riedificare l’immobile su un diverso sedime – ma comportano un rimodellamento della morfologia del terreno, che conduce a qualificare il complessivo intervento – il quale, secondo una consolidata giurisprudenza, deve essere apprezzato in modo globale e non in termini atomistici (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5796) – come “nuova costruzione”. 19.4. Pertanto, per tutte queste ragioni – ciascuna delle quali sarebbe di per sé sola dirimente – la sentenza di primo grado deve essere confermata nella parte relativa alla qualificazione dell’intervento e alla conseguente individuazione del titolo abilitativo necessario, che non può essere la Scia alternativa, ma è rappresentato dal permesso di costruire. Sono dunque infondati il terzo motivo dell’appello del Comune e il secondo motivo di quello della società proprietaria (relativi appunto alla qualificazione dell’intervento), mentre è fondato il terzo motivo riproposto dal condominio (relativo alla realizzazione di opere ulteriori). La portata radicale dei vizi rilevati conduce di per sé a una conferma dell’accoglimento della domanda di annullamento avanzata in primo grado ed esime da una pronuncia sulle altre questioni sostanziali dedotte dalle parti, che possono essere assorbite, così come risulta superflua l’istruttoria richiesta dalla società con l’appello incidentale. 20. È invece infondato l’appello proposto dal condominio contro il capo della sentenza che ha respinto la domanda risarcitoria. Anche sotto questo aspetto, la decisione del T.a.r. è condivisibile. (…) 29 novembre 2025 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) VEDI Salva Milano, cronologia materiali vai alla Relazione di Carteinregola all’audizione alla Camera sulla Proposta di legge 1987 (disposizioni connesse alla rigenerazione urbana) a cura di Giancarlo Storto 8 febbraio 2025 Audizione Carteinregola al Senato– intervento Giancarlo Storto a 58’20″(> vai alla registrazione (2) in base all’Art. 41-quinquies della legge 1150/1942 le costruzioni non possono superare l’altezza di 25 m e l’indice di fabbricabilità fondiaria non può superare i 3 mc/mq. Per superare tali limiti occorre la preventiva approvazione di un piano particolareggiato o un piano di lottizzazione estesi all’intera area con disposizioni planovolumetriche; In base all’art. 8 del decreto ministeriale 1444/68 le altezze massime degli edifici devono sottostare alle seguenti limitazioni: per la zona “A” alle altezze preesistenti nel caso di interventi di risanamento conservativo o agli edifici circostanti per le nuove costruzioni; per la zona “B” agli edifici circostanti ammettendo la possibilità di altezze superiori solo in presenza di un piano particolareggiato o un piano di lottizzazione estesi all’intera area con disposizioni planovolumetriche; per la zona “C” nessun limite a meno degli edifici “contigui o in diretto rapporto con la zona A” rispetto alla quale le altezze devono risultare “compatibili”. (3) DM 380/2001 articolo 3, comma 1, lett. d) d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 14444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (lettera modificata dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020, poi dall’art. 28, comma 5-bis, lettera a), legge n. 34 del 2022, poi dall’art. 14, comma 1-ter, legge n. 91 del 2022 poi dalla legge n. 105 del 2024 di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024) (4) DM 380/2001 Art. 3 L) – Definizioni degli interventi edilizi (comma 1 lett. e) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003) e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020) e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; (5) Consiglio di stato Sezione II, sentenza del 4 novembre 2025 n. 8542, (6) VEDI Icalex 10 11 2025 Ristrutturazione ricostruttiva: il Consiglio di Stato ridefinisce il concetto di continuità tra fabbricato preesistente e quello ricostruito La sentenza del Consiglio di Stato (7) vedi Lexambiente 5 novembre 2025 Urbanistica.Requisiti della demo-ricostruzione e differenza con la nuova costruzione
MILANO: MORTE DI RAMY, PM CONFERMANO L’OMICIDIO STRADALE PER UN CARABINIERE. ALTRI MILITARI INDAGATI PER DEPISTAGGIO
La Procura di Milano ha chiuso le indagini, per la seconda volta, in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico del carabiniere che era alla guida dell’ultima macchina inseguitrice che provocò la morte di Ramy Elgaml, in sella al TMax, dopo un inseguimento durato 8 km nel quartiere Corvetto di Milano. È quanto emerge dal nuovo avviso di conclusione delle indagini, notificato oggi, sulla morte del 19enne avvenuta il 24 novembre 2024. I Pm chiedono il processo per omicidio stradale anche per Fares Bouzidi, che guidava lo scooter. Pochi giorni fa, lunedì 24 novembre, nel quartiere Corvetto di Milano si è ricordato Ramy a un anno dal suo omicidio. Amici di Ramy e Fares e numerose realtà sociali e di movimento meneghine dalle ore 18 si sono mossi in corteo, con una fiaccolata; alle ore 20 apposta una targa per Ramy e, a seguire, in piazza Gabrio Rosa, musica e parole, dietro lo slogan “Ramy vive nel cuore di chi resta”. Nel nuovo atto complessivo di conclusione dell’inchiesta figurano anche gli altri sei militari indagati con accuse, a vario titolo, di favoreggiamento e depistaggio per la cancellazione di video e file di testimoni, di false informazioni ai pm e di falso ideologico sul verbale d’arresto per resistenza di Bouzidi. Imputazione quest’ultima che riguarda, tra gli altri, anche il carabiniere che guidava che, inoltre, è accusato anche di lesioni nei confronti di Bouzidi per l’incidente. Il commento di Rajaa, del centro sociale Lambretta. Ascolta o scarica.
MANIFESTAZIONI NAZIONALI A ROMA E MILANO IN SOLIDARIETÀ AL POPOLO PALESTINESE E CONTRO LA MANOVRA DEL GOVERNO
Manifestazioni a Roma e Milano oggi pomeriggio dopo la giornata dello sciopero generale del sindacalismo di base di ieri contro la manovra ed in solidarietà alla Palestina. Tante le manifestazioni che si sono svolte in numerose città, dove si sono anche registrati diversi blocchi: dalla Lombardia con Pioltello, davanti ad un hub della logistica, mentre tra Piemonte e Liguria azioni a Tortona e Alessandria, sempre all’esterno dei poli logistici. In Veneto, a Venezia, blocchi prima all’aeroporto Marco Polo, poi alla sede Leonardo, dove la polizia ha caricato compagne e compagni con un massiccio utilizzo degli idranti e manganellate. Corteo anche a Genova, la piazza più simbolica e significativa per la presenza dei portuali, i primi a lanciare, un paio di mesi fa, la parola d’ordine del “Blocchiamo tutto”. Sempre ieri in una cinquantina di città, migliaia di persone nelle strade dei maggiori capoluoghi di regione come Bologna, Roma, Palermo e anche Torino, dove al centro delle rivendicazioni c’è anche la campagna per la liberazione immediata per Mohamed Shahini, da giorni recluso nel CPR di Caltanissetta e che rischia la deportazione in Egitto. Per questo il corteo torinese ha fatto irruzione nella sede del quotidiano La Stampa vergando scritte sui muri e poi ha versato un mucchio di letame nel cortile, per poi nel tardo pomeriggio manifestare davanti alla Prefettura del capoluogo piemontese.  Rispetto all’azione alla Stampa, che ha avuto com’era prevedile una grande eco mediatico, la Questura di Torino, comunica sarebbero state effettuate una trentina di identificazioni. Oggi intanto si torna in piazza “contro la finanziaria di guerra e il governo Meloni” con le sue complicità con il genocidio per mano israeliana in Palestina. A Milano appuntamento in piazza XXIV maggio a partire dalle ore 15. A Roma appuntamento alle ore 14 a porta San Paolo.  Il bilancio delle manifestazioni di ieri e le ragioni della piazza romana di questo pomeriggio, con Guido Lutrario, dell’esecutivo nazionale dell’USB. Ascolta o scarica
MILANO: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA MASCHERA DELLA SCALA CHE GRIDÒ “PALESINA LIBERA!” DAVANTI A MELONI. ORA IL RISARCIMENTO DELLE MENSILITÀ
Vittoria sul fronte delle lotte per la Palestina in Italia e contro la repressione che, tra le altre, era costata il posto di lavoro a una maschera del Teatro alla Scala di Milano. È arrivata la sentenza del Tribunale del Lavoro a favore della maschera licenziata dal Teatro alla Scala che esclamò “Palestina Libera!” alla presenza della premier Meloni il 4 maggio scorso, per un concerto a inviti organizzato dall’Asian development bank. Un gesto di solidarietà al popolo palestinese colpito dal genocidio che le era costato il posto di lavoro. Con l’assistenza degli avvocati Villari e Giovanelli, la lavoratrice (che aveva un contratto a termine) sarà ora risarcita di tutte le mensilità che intercorrono dal licenziamento alla scadenza naturale del contratto. Il Teatro dovrà anche coprire le spese di lite. Un primo commento a caldo con Jessica Todaro, Cub Milano. Ascolta o scarica.
MILANO: “LIBERTÀ PER SHAHIN E PER TUTT3”. GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE PRESIDIO IN PIAZZA SAN BABILA
Prosegue e si allarga la mobilitazione generale per chiedere la liberazione di Mohamed Shahin, cittadino egiziano da 21 anni in Italia destinatario di un decreto di espulsione e di accompagnamento alla frontiera per presunti motivi di sicurezza, ma la cui unica colpa sembra essere quella di aver partecipato attivamente alle mobilitazioni per la Palestina a Torino e di essere tra i suoi volti più noti. In caso di deportazione in Egitto, Shahin rischia tortura e morte. Oltre a un nuovo presidio nel capoluogo piemontese, sotto la Prefettura, per oggi, giovedì 27 novembre, sono infatti previste mobilitazioni per la sua liberazione in diverse città d’Italia, tra cui Milano, dove il Global Movement to Gaza Italia ha chiamato un presidio, alle ore 18,00, in Piazza San Babila. Ai microfoni di Radio Onda d’Urto, Danah dei Giovani Palestinesi d’Italia di Milano, che ha ricordato come la mobilitazione di stasera sia anche per tutt* l* compagn* vittima di repressione per aver sostenuto il popolo Palestinese, e come colpire sistematicamente chi lotta per la Palestina sia parte di un disegno politico ben preciso. Ascolta o scarica Tra le realtà che attraverseranno il presidio milanese anche API – Associazione Palestinesi In Italia, come ci racconta Mohammed dell’API Ascolta o scarica
Giochi pericolosi. Assemblea pubblica e mobilitazioni contro le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026
Il 29 novembre alle ore 10.30 all’Università Statale di Milano si terrà un’assemblea pubblica di convergenza e organizzazione delle mobilitazioni di febbraio, marzo e aprile 2026 contro i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. L’assemblea è convocata da Comitato Insostenibili Olimpiadi (CIO), una rete che ha messo insieme singoli e collettività milanesi per contestare il grande evento olimpico ed articolare una critica complessa al grande evento e alla sua eredità, tra gentrificazione dei quartieri popolari milanesi e devastazione ambientale dei territori montani. Abbiamo parlato di questa assemblea, delle manifestazioni nazionali già convocate e del documentario “il grande gioco” – girato in questi anni e in diffusione nazionale a partire da questo mese – con un compagno di Off Topic.