
Cittadinanza ai figli minori del genitore naturalizzato: riconosciuta la “convivenza sostanziale” nell’affidamento condiviso
Progetto Melting Pot Europa - Monday, September 14, 2026La vicenda trae origine dall’istanza presentata il 25 giugno 2025 da un cittadino tunisino naturalizzato italiano al Comune di residenza, volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei propri figli minori ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992.
Il ricorrente aveva acquisito la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica del novembre 2022. I figli, pur essendo minorenni all’epoca dell’acquisto della cittadinanza paterna, risultavano residenti con la madre a seguito della separazione dei genitori. Successivamente, la Corte d’Appello di Palermo aveva disposto l’affidamento condiviso dei minori, riconoscendo al padre un ruolo pienamente attivo nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Nonostante la documentazione prodotta e i ripetuti solleciti inoltrati dal ricorrente, il Comune ha rigettato l’istanza, ritenendo insussistente il requisito della convivenza previsto dall’art. 14 della legge n. 91/1992 in ragione della diversa residenza anagrafica dei figli.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale di Palermo, che con sentenza dell’11 giugno 2026 ha accolto integralmente la domanda, dichiarando cittadini italiani i minori.
Particolarmente significativa appare la motivazione della decisione. Il Tribunale ha ribadito che l’acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori del genitore naturalizzato costituisce un vero e proprio diritto soggettivo e che il requisito della convivenza non può essere interpretato in senso meramente anagrafico. Secondo il giudice, la convivenza richiesta dall’art. 14 della legge n. 91/1992 deve essere intesa come continuità del rapporto familiare, caratterizzata dall’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale e dalla permanenza di stabili legami affettivi, morali e materiali tra genitore e figlio. Tale requisito può pertanto sussistere anche in assenza di una coabitazione quotidiana, specie nei casi di separazione dei genitori e affidamento condiviso.
Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato la sentenza di affidamento condiviso, la continuità dei rapporti tra padre e figli, la partecipazione del ricorrente alla loro crescita e al loro mantenimento, nonché la documentazione prodotta a dimostrazione dell’effettività della relazione familiare.
La pronuncia assume particolare interesse perché si pone in contrasto con quelle prassi amministrative che continuano a identificare la convivenza con il solo dato della residenza anagrafica. La decisione afferma invece una lettura sostanziale dell’art. 14 della legge sulla cittadinanza, coerente sia con l’evoluzione del diritto di famiglia sia con la finalità della norma, che è quella di preservare l’unità dello status civitatis all’interno del nucleo familiare.
La sentenza costituisce quindi un importante precedente per i casi in cui il genitore divenuto cittadino italiano, pur non convivendo anagraficamente con il figlio minore, continui ad esercitare concretamente la responsabilità genitoriale nell’ambito di un rapporto stabile ed effettivo.
Tribunale di Palermo, sentenza dell’11 giugno 2026Si ringrazia l’Avv. Gaetano Di Mattia per la segnalazione e il commento.