L’obbligo di garantire l’accoglienza ai richiedenti asilo ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni organizzative

Progetto Melting Pot Europa - Monday, July 13, 2026

Il TAR Lazio ha ribadito il carattere immediato e non suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative del diritto all’accoglienza.

La sentenza è stata adottata su un caso di inerzia, in cui la Prefettura non aveva mai fornito alcun riscontro alla richiesta di accoglienza sebbene fossero trascorsi circa due mesi, ed è ottima perché diversamente da altri precedenti non fa discendere il silenzio dallo spirare di un termine di 30 giorni, ma anzi ribadisce il carattere immediato dell’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti asilo.

La sentenza ribadisce poi alcuni principi ormai consolidati, ma non sempre applicati dai TAR, affermando che:

“– la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego dell’accoglienza;
– l’inserimento in una lista di attesa costituisce un atto meramente interlocutorio non idoneo a soddisfare l’obbligo di legge né a definire il procedimento;
– le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione”.

T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 11640 del 25 giugno 2026

Si ringrazia l’Avv. Ginevra Maccarrone per la segnalazione e il commento.