
Tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e debt bondage: riconosciuto lo status di rifugiato a tre richiedenti del Bangladesh
Progetto Melting Pot Europa - Monday, June 29, 2026In tre decreti emessi tra febbraio e aprile 2026, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadini bengalesi vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ribaltando in tutti e tre i casi le valutazioni negative delle Commissioni territoriali. I provvedimenti condividono un filo conduttore: la povertà endemica come fattore strutturale di vulnerabilità, il ricorso a prestiti usurari per finanziare il viaggio migratorio, lo sfruttamento subito in Libia e il rischio concreto di re-trafficking in caso di rimpatrio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11027/2024) e le Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, il Collegio afferma che la valutazione della domanda di protezione internazionale non può prescindere da una lettura unitaria del percorso migratorio, includendo anche gli eventi successivi alla partenza dal paese d’origine.
1. Bangladesh: partenza dal paese d’origine per necessità di lavorare e mantenere la famiglia, contrattazione di debito di viaggio, sfruttamento lavorativo in Libia
Il Tribunale di Bologna con decreto del 5 febbraio 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh a causa della condizione di estrema povertà della propria famiglia e della necessità di mantenerne i membri della stessa, contraendo debiti per finanziare il viaggio migratorio, e che in Libia era stato sottoposto per circa quattro anni a grave sfruttamento lavorativo, in condizioni di sostanziale riduzione in servitù, con passaporto sottratto, limitazione della libertà di movimento, turni massacranti, retribuzione inferiore al dovuto, minacce e violenze.
La Commissione territoriale di Bologna aveva omesso di valutare le difficoltà economiche del richiedente nel paese d’origine in quanto non riconducibili ad alcuna delle fattispecie di protezione internazionale e aveva ritenuto incoerenti le dichiarazioni dello stesso quanto alle modalità di reperimento del denaro e non sufficientemente corroborato il timore di subire aggressioni da parte del creditore in caso di rimpatrio.
Il Tribunale, al contrario, ritiene credibile il racconto del ricorrente, osservando come egli abbia chiarito in modo lineare di avere inizialmente contratto un primo debito con amici e parenti per partire dal Bangladesh e, successivamente, un distinto prestito usurario per fuggire dalla Libia, rimasto ancora in parte insoluto. Il Collegio valorizza altresì il livello di dettaglio della narrazione, sia con riguardo alle modalità del viaggio sia, soprattutto, alle condizioni di sfruttamento subite in Libia.
Il racconto del richiedente – secondo il Tribunale di Bologna – risulta inoltre coerente estrinsecamente dal momento che trova pieno riscontro nelle COI sul Bangladesh. Ed infatti, il Tribunale svolge una ampia disamina delle COI sul Bangladesh, evidenziando come il ricorso al credito informale e usurario rappresenti un fenomeno diffuso, specie in contesti di povertà rurale e urbana, e come il mancato rimborso dei debiti esponga i debitori e le loro famiglie a minacce, aggressioni, perdita di beni, fuga forzata, ulteriore impoverimento e, nei casi più gravi, a forme di lavoro forzato e sfruttamento. Le fonti richiamate confermano altresì che il Bangladesh costituisce un importante paese di origine di vittime di tratta, reclutate attraverso promesse fraudolente di lavoro all’estero e poi sottoposte, nei paesi di destinazione o di transito, a pestaggi, sottrazione dei documenti, lavoro non retribuito e condizioni assimilabili alla schiavitù.
Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la condizione di estrema vulnerabilità economica del ricorrente e della sua famiglia; il ricorso ad un soggetto che organizzava professionalmente partenze irregolari; il versamento di somme ingenti per il viaggio; la contrazione di debiti; il passaggio sotto il controllo di terzi nel paese di transito; la sottrazione del passaporto; l’esperienza di sfruttamento lavorativo in Libia; la sottoposizione a minacce, violenze e restrizione della libertà personale; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto.
Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, rilevando come le modalità del reclutamento, del trasferimento e dell’impiego lavorativo in Libia rivelino la strumentalizzazione della sua condizione di bisogno e la riconducibilità della vicenda al fenomeno del debt bondage.
Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di rimpatrio, un concreto rischio di re-trafficking, “considerata la situazione di indigenza economica della famiglia in Bangladesh e la sua situazione di vulnerabilità connessa al fatto di non aver estinto i debiti alle pressioni dei creditori al fine di ripagare il debito, tende ad aumentare il profilo di vulnerabilità del richiedente, di per sé già evidente per il solo fatto di essere già stato vittima di tratta e in mancanza di una protezione e di un sostegno statale (come si vedrà) che porta ad aumentare il rischio per lo stesso di cadere nuovamente nella rete della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo“.
Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno.
Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, nonché dei cittadini bangladesi esposti a vincoli debitori usurari e alla soggezione dei creditori, e conclude che il rimpatrio lo esporrebbe ad un fondato timore di nuova persecuzione, anche sotto forma di re-trafficking.
Tribunale di Bologna, decreto del 5 febbraio 20262. Vittima di debiti in Bangladesh e di sfruttamento lavorativo in Libia e in Italia
Il Tribunale di Bologna con il decreto del 13 febbraio 2026 riconosce lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che, a seguito del dissesto economico dell’attività familiare durante la pandemia, aveva contratto rilevanti debiti in Bangladesh, essendo di conseguenza costretto a lasciare il Paese affidandosi a trafficanti per raggiungere la Libia nella prospettiva di lavorare e ripagare i creditori, e aveva poi subito condizioni di sfruttamento lavorativo prima in Libia e poi in Italia, accompagnate da minacce e ulteriori forme di soggezione.
La CT, pur avendo audito il ricorrente in due distinte occasioni, anche a seguito dell’invio dello stesso all’ente anti-tratta competente affinché svolgesse le relative verifiche, aveva escluso che le dichiarazioni del ricorrente potessero integrare i presupposti della tratta e del rischio persecutorio, ritenendo che egli avesse fornito informazioni solo parziali sulle condizioni dei prestiti, lamentato mere pressioni o generiche minacce e che neppure la successiva denuncia per sfruttamento lavorativo in Italia fosse idonea a fondare un rischio in caso di rimpatrio, rigettando la richiesta di protezione internazionale e trasmettendo unicamente gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Tribunale, al contrario, afferma espressamente di non condividere tale valutazione, osservando che gli elementi dedotti integrano i presupposti della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e del rischio persecutorio da parte dei creditori-usurai, con conseguente rischio di re-trafficking.
Omettendo l’audizione del richiedente, ma esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in precedenza e sulla documentazione prodotta (le risultanze del percorso anti-tratta e delle SIT rese nell’ambito del procedimento penale), il Collegio valorizza il fatto che il cittadino bangladese, persona analfabeta, abbia reso un racconto complessivamente lineare e coerente, ricostruendo così una vicenda caratterizzata da un progressivo aggravamento della vulnerabilità: dalla crisi economica familiare al ricorso a prestiti, dall’insolvenza alle pressioni dei creditori, fino alla decisione di emigrare, all’affidamento ad intermediari e allo sfruttamento subito nel paese di transito e di destinazione.
Secondo il Tribunale, pur in assenza di collegamento tra le persone che hanno sfruttato il richiedente in Italia e in seguito minacciato quando costui ha deciso di sporgere denuncia contro di loro, lo sfruttamento lavorativo subito nel paese di destinazione rileva “quale prova tangibile del rischio di re-trafficking, rischio del tutto ignorato dall’organo amministrativo. In altre parole nel provvedimento di diniego manca una valutazione della subita tratta da parte del richiedente alla luce di quanto emerso in ordine agli eventi vissuti dopo la partenza dal Bangladesh e soprattutto di quelli patiti in Italia“.
Il Collegio sottolinea quindi che la successiva esperienza in Libia e in Italia non costituisce un elemento estraneo alla vicenda originaria, ma rappresenta un passaggio decisivo per la sua qualificazione giuridica, in quanto proprio lo sfruttamento lavorativo subito nei paesi di transito e di destinazione dimostra la persistenza e l’aggravarsi della condizione di soggezione, inserendo il ricorrente in circuiti di sfruttamento coerenti con le dinamiche della tratta: “Il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente a migrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante, ai sensi del successivo art. 4 d.lgs. cit., che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza e ininfluente il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass. n. 2954/2020; Cass. 25771/2021; Cass. 6557/2022), ben potendo la necessità di ricevere protezione sorgere successivamente tanto per ragioni oggettive legate alle condizioni del paese di origine, tanto per ragioni soggettive ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 9427/2018; Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 38364/2021; Cass. n. 6557/2022). Ebbene, dal vissuto del richiedente si evince, a parere del Collegio, una particolare condizione di elevata e originaria vulnerabilità ed emergono elementi specifici e dirimenti che lo fanno ritenere vittima di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo (…)“.
Dopo aver individuato plurimi indicatori di tratta (secondo le linee guida istituzionali) presenti nella storia personale del richiedente, il Collegio afferma che è evidente che lo stesso sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e che tale situazione sia iniziata in Bangladesh e sia continuata, accrescendosi, in Libia e poi in Italia.
A seguito di dettagliata analisi delle fonti COI sulla tratta di persone dal Bangladesh e sui fattori di rischio, il Tribunale di Bologna individua nella povertà endemica il più significativo dei fattori di rischio della tratta di persone in Bangladesh e rileva che tra gli elementi determinanti una condizione di povertà endemica di un cittadino del Bangladesh è possibile riscontrare i seguenti: provenire dalle aree più povere del paese ovvero regioni settentrionali, costali e rurali; vivere in zone interessate dai cambiamenti climatici; vivere in un contesto cittadino in insediamenti urbani informali o in baraccopoli; vivere in generale in un’abitazione che non è di mattone; non avere accesso all’istruzione e alla formazione; non avere adeguato accesso alle strutture sanitarie; avere sofferto di patologie sanitarie come conseguenza del cambiamento climatico o della povertà; avere perso la terra a causa di eventi climatici quando il mezzo di esistenza primario era l’agricoltura; non avere nessuna pregressa occupazione; avere una pregressa occupazione nel settore lavorativo informale in Bangladesh; avere già vissuto un’esperienza migratoria all’estero sotto il sistema di calafà; avere un pregresso status di immigrato irregolare.
Conclude poi il Collegio che “a fronte della totale assenza di tutela statale la condizione di povertà endemica in Bangladesh può essere causa della tratta perché è il risultato di un vissuto storico che pertanto non può essere cambiato ed è rappresentativo di uno status ricoperto in passato, immutabile a causa della durata nel tempo e strettamente legato all’identità della persona“.
Tribunale di Bologna, decreto del 13 febbraio 20263. Partenza dal Bangladesh per motivi economici, vittima di sequestri a scopo di estorsione in Libia, contrattazione di debito da viaggio ed ulteriore debito per pagare il riscatto
Il Tribunale di Bologna con decreto del 24 aprile 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh, tramite trafficanti, per migliorare la sua situazione economica e che una volta arrivato in Libia è stato vittima di tre sequestri a scopo di estorsione. La famiglia in Bangladesh ha contratto debiti per pagare il riscatto, debiti ancora insolventi e pertanto i familiari nel paese d’origine sono stati vittime di aggressioni da parte dei creditori. A seguito di ciò i familiari hanno cercato protezione dalla polizia bangladese, la quale tuttavia ha suggerito di pagare il debito.
La Commissione territoriale di Bologna aveva considerato il racconto poco circostanziato e a tratti contraddittorio, negandogli qualsiasi tipo di protezione.
Il Tribunale di Bologna, dopo aver audito il richiedente – il quale è riuscito dinanzi al Giudice a chiarire gli aspetti del racconto considerati poco chiari o contraddittori da parte dell’organo amministrativo – è arrivato alla conclusione che il racconto risulta lineare, chiaro, ricco di dettagli e quindi credibile. Ha poi correttamente valutato tale racconto in confronto con le informazioni sul Bangladesh disponibili dalle COI, dalle quali emerge che: il Bangladesh presenta un alto rischio di traffico di esseri umani, specialmente per lavoro forzato, sfruttamento e servitù domestica; la povertà e il debito sono cause principali della migrazione forzata; la vulnerabilità economica e sociale favorisce il coinvolgimento nel traffico di esseri umani; le pratiche di prestito informale e usura aggravano la vulnerabilità ed aumentano il rischio di ricatto e sfruttamento; la presenza di reti di traffico e il rischio di modern slavery sono elevati; le reti di traffico sfruttano le vulnerabilità sociali ed economiche; la mancanza di protezione legale e di supporto aumenta il rischio di traffico, violenza e abusi.
Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la provenienza; la condizione di povertà profonda del richiedente e della sua famiglia; la destinazione del viaggio; la contrattazione di debito da viaggio e in seguito un altro debito per pagare il riscatto della sua liberazione in Libia; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto.
Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta di esseri umani.
Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di ritorno nel paese d’origine, un rischio, ancorché potenziale, di re-trafficking, ed anche di ostracismo, discriminazione, comportamenti punitivi da parte della famiglia o della comunità locale e, in alcuni casi, anche da parte delle autorità e comunque difficoltà di reinserimento.
Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno.
Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta di esseri umani, nonché dei cittadini bangladesi che contraggono debiti con tassi usurari e che si ritrovano vittime dei creditori.
Tribunale di Bologna, decreto del 24 aprile 2026Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.
- Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh
- Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali”